Art. 81.
Le disposizioni della presente legge, per le quali non sia stabilita una diversa decorrenza, hanno effetto dal 1° gennaio 1938-XVI.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 25 luglio 1911-XIX
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Di Revel - Bottai - Ricci
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Le disposizioni della presente legge, per le quali non sia stabilita una diversa decorrenza, hanno effetto dal 1° gennaio 1938-XVI.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 25 luglio 1911-XIX
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Di Revel - Bottai - Ricci
Visto, il Guardasigilli: Grandi