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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 19/06/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di IV (Verbale - Sentenza)
Dato atto che l'udienza del giorno 19.06.2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani viene tenuta con le modalità della trattazione scritta;
dato atto, infatti, che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni, eccezioni e le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice
Daniele Sodani
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 2151 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
(CF: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 dell'av l'avv. Antonio Arcadi, sito in IV via Alessandro Cialdi n. 3/D, che lo rappresentano e lo difendo in virtù di procura in atti;
ATTORE
E
(P.IVA ), elettivamente domiciliata presso lo CP_1 P.IVA_1
. Fabrizi to in Roma via Carlo Mirabello n. 6, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
, in qualità di amministratore unico della CP_2 [...]
P.IVA e CP_3 P.IVA_2 Controparte_4
), ele iciliato C.F._2 laudia Conti, sito in Roma via Magnagrecia n. 95, che li rappresenta e li difende in virtù di procura in atti; CONVENUTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, quale Parte_2 genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore , Parte_1 conveniva in giudizio Controparte_3 Controparte_4 CP_1
deducendo: -che vit
[...] tre era in fase di attraversamento sulle strisce pedonali della sede stradale di Viale della Vittoria (altezza del bar 40), era stato investito da CP_4
alla guida dell'autovettura Smart tg. CJ 208 KN, di proprietà
[...]
d assicurata per la responsabilità civile con la Controparte_3 CP_1
n. 527160858; -che a causa dell'incidente
[...] riportato gravi lesioni personali ed era stato immediatamente trasportato in autoambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di IV, ove veniva effettuata la seguente diagnosi: “politrauma e piccola falda di pnx a sn”, con prognosi di gg. 15 s.c.. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il sinistro avvenuto in data 5.11.2018 - ore 17,30 circa - in IV (RM) - Viale della Vittoria - si è verificato per esclusiva responsabilità del sig. , conducente dell'autovettura Controparte_4 CP_ Smart tg CJ 208 KN, di proprietà ed assicurata per Controparte_3 la responsabilità civile con la ediante polizza n. 527160858, e, per CP_1
l'effetto, condannare la co in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro-tempore, il sig. e la soc. Controparte_4 Controparte_3 in persona del legale rappresen re, in pagamento a favore dell'attrice nella qualità di esercente la Parte_2 responsabilità genitoriale sul figli , a titolo di risarcimento Parte_1 dei danni tutti subiti dal minore o ed in dipendenza del Parte_1 sinistro de quo della somma di € detratto l'importo di € 8.750,00 corrisposto a titolo di offerta dalla nella fase stragiudiziale, ovvero CP_1 di quella somma maggiore o mino tenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese, compensi professionali e rimborso forfetario ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014 (C.P.A. ed I.V.A. come per legge)”.
2.Si costituivano in giudizio deducendo che vi era quanto meno CP_1 un concorso di colpa in ca -che il danno era eccessivo e non provato. Sulla scorta delle considerazioni che precedono concludeva nel seguente modo: “nel merito dichiarare che il sinistro de quo si è verificato con il concorso di colpa dell'allora minore nella misura che sarà individuata dal Parte_1
Giudicante respingendo la rea relativamente alla responsabilità esclusiva del sig. ; sempre nel merito e sul quantum debeatur Controparte_4 respingere la do ndata in fatto, in diritto e non provata perché eccessiva ed incongrua, liquidando il giusto danno così come emergerà a seguito dell'istruttoria”.
3.Si costituivano e così Controparte_3 Controparte_4 concludendo: “1) d nella Controparte_4 CP_2 qualità di amministratore unico dell no la Controparte_3 domanda attrice in ordine all'an debeatur e previo accertamento tecnico mediante idonea consulenza medico-legale d'ufficio, dichiarare congrua la somma di € 8.750,00 già corrisposta in data 23.12.2019 dalla CP_6 ; 2) conseguentemente rigettare la domanda attrice in ordine al
[...] quantum”.
4.Raggiunta la maggiore età si costituiva in proprio per la Parte_1 prosecuzione del giudizio. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., svolta l'istruttoria a mezzo di prova testimoniale e di ctu medico legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
5.Nel merito, occorre premettere che non è in contestazione che si sia verificato un investimento di durante la fase di attraversamento Parte_1 di viale della Vittoria in Civit Ciò detto, se è vero che sotto il profilo civilistico, nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie, l'art. 2054, comma I c.c. pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione iuris tantum di colpa, ciò non significa automaticamente che non possa comunque ravvisarsi in concreto un concorso colposo di quest'ultimo nella misura in cui con il proprio comportamento assai poco prudente, accertato in concreto, abbia concorso a cagionare il sinistro e il danno che ne è derivato. Come infatti ripetutamente affermato sul punto dalla Giurisprudenza di legittimità, "la presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Pertanto, la circostanza che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., del pedone investito, sussistente laddove il comportamento di quest'ultimo sia stato improntato a pericolosità ed imprudenza" (Cass. Civ., 13 novembre 2014, n. 24204). In altri termini, occorre osservare che sul conducente grava una presunzione integrale di responsabilità di cui alla prima parte dell'art. 2054 c.c., salvo la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. In particolare, l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 28/01/2019, n. 2241). Quindi, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere integralmente la presunzione (per non essere il comportamento colposo del pedone anche imprevedibile ed inevitabile), la ricorrenza di una imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito può essere, in ogni caso, apprezzata e valorizzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (Cass. civ. Sez. III Ord., 17/01/2020, n. 842).
6.Nel caso di specie, deve ritenersi che non ricorrano elementi probatori atti a dimostrare una ipotesi di concorso di colpa imputabile al pedone. Anzitutto, vale evidenziare che il conducente del veicolo ha confermato la dinamica dell'attore. Relativamente alle dichiarazioni confessorie rese dal danneggiante le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, con orientamento successivamente confermato (in ultimo Cass. n. 25770 del 14/10/2019), affermato che “Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (…) avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta che nell'ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come detto - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice” (Cass. S.U. n. 10311 del 05/05/2006). A ciò deve aggiungersi che entrambi i testimoni oculari hanno suffragato la dinamica dell'incidente che ha coinvolto la persona dell'attore. In particolare, nella relazione dei Carabinieri intervenuti in seguito al sinistro, si legge che ha dichiarato “Procedevo con la mia auto (…) Testimone_1 quando impr il crescere della pioggia ho visto una smart blu direzione opposta procedere con velocità costante. Ho notato poi due ragazzi sul ciglio della strada intenti ad attraversare (…) inizialmente i due ragazzi hanno titubato, poi hanno attraversato la strada e la smart ha colpito un ragazzo sulla spalla sinistra, è sbalzato in aria ed è caduto a terra”. Nel giudizio civile il teste ha precisato “Quando ho fatto Testimone_1 riferimento nel rapporto de vere visto l'attore con un altro ragazzo “titubare” prima dell'attraversamento, mi riferivo solamente al fatto che dal marciapiede all'attraversamento sulle strisce pedonali i due ragazzi non hanno avuto un moto continuo ma hanno rallentato prima di impegnare la sede stradale. Non ricordo se abbiano guardato a destra e a sinistra prima di attraversare in quanto vi era molta pioggia ed ero impegnato nella guida. Anche l'altro ragazzo in compagnia dell'attore aveva iniziato l'attraversamento quando vi è stato l'impatto tra la smart e l'attore, ma ricordo che questo altro ragazzo si trovava un po' più indietro dell'attore, sicuramente anche questo altro ragazzo non era rimasto sul marciapiede”. Dunque, il teste riporta chiaramente che il pedone ha, prima di impegnare la sede stradale, rallentato, pur non ricordando se il pedone medesimo avesse guardato a destra e a sinistra. Il teste inoltre conferma che l'attraversamento è avvenuto sulle strisce pedonali.
agli operanti ha dichiarato “Io e eravamo a Testimone_2 Parte_1
l cartello stradale pubblicitario sul iapiede per attraversare la strada direzione mare. Ho visto il mio amico che cominciava ad attraversare la strada nel frattempo ho vedevo la smart blu che procedeva e avvisavo il mio amico di non attraversare. Lui probabilmente non ha sentito ed ha impegnato la carreggiata per poi essere investito”. All'udienza del 24.04.2024 precisava che “Confermo che Testimone_2
l'auto investiva il minorenne sulle strisce pedonali (…) io mi trovavo sul marciapiede antistante la striscia pedonale a circa 1 metro di distanza dal ragazzo perché passeggiavamo insieme” e poi ancora all'udienza dell'11.04.2025 “Eravamo nei pressi del bar 40 di IV sul marciapiede, dopo di che ha attraversato la strada ad una distanza di nemmeno 5 metri Pt_1 dalle strisce pedonali, a quel punto ho detto a lui di stare attento ma era troppo tardi perché vi era una smart che era ormai vicina a lui e che quindi lo ha poi investito. Non ricordo precisamente il punto in cui si trovava sulla Pt_1 carreggiata quanto è stato investito dalla smart. Sono passati tant i, non ricordo precisamente il punto ma posso dire che aveva impegnato la Pt_1 carreggiata ed era visibile per i veicoli e ricordo anch sicuramente non Pt_1 aveva finito di attraversare la strada. Era una giornat ioggia, non era precisamente notte, ma ho già dichiarato ai carabinieri che il parabrezza del smart era totalmente appannato. Non ricordo dettagli in merito alla presenza di luce artificiale. Non ricordo le esatte parole che ho proferito per avvertire il mio amico quando ha iniziato l'attraversamento ma ricordo che non erano nei termini di cui al secondo capitolo di prova e comunque il mio amico era già nella carreggiata al momento dell'investimento. Non ricordo a che distanza fosse la smart quando CA ha iniziato l'attraversamento, però quando eravamo sul marciapiede in procinto di attraversare non era visibile la smart. Poi ho avvertito il mio amico di stare attento ma quando era ormai all'interno della carreggiata. Sono abbastanza sicuro di ricordare che il mio amico prima di iniziare Pt_1
l'attraversamento ha guardato sia a destra che a si per verificare la presenza di veicoli in arrivo. Quando ho avvertito il mio amico, la smart era ormai a ridosso quindi si è bloccato ma pochi istanti dopo è stato investito”. Pt_1
Dal tenore delle dich ioni acquisite in giudizio non emerge alcun utile elemento a carico dell'attore. Anche nella dichiarazione resa da Tes_2
agli operanti riferisce di avere avvertito l'amico di non attr
[...] he non avesse osservato prima la provenienza della strada. Pt_1
Va ricordat a deposizione di che ha notato i due Testimone_1 ragazzi “titubare”, ossia rallentare prima dell'attraversamento sulle strisce, risulta, piuttosto, di conforto che nel corso di tale rallentamento vi sia stata anche l'osservazione della strada. Del resto, proprio perché l'investimento è avvenuto sulle strisce pedonali era legittimo l'affidamento del pedone che, rallentando e mostrandosi al veicolo in procinto di effettuare l'attraversamento, poteva confidare nella tempestiva frenata da parte della Smart, quest'ultima avendo l'obbligo di assicurare la precedenza ai pedoni. Tempestiva frenata che, invece, non vi è stata per la disattenzione del conducente. Costituisce principio della Suprema Corte quello secondo cui in tema di circolazione stradale il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare in prossimità degli attraversamenti pedonali la massima prudenza e a mantenere una velocità un particolarmente moderata tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate essendo al riguardo ininfluente che l'attraversamento avvenga sulle suddette strisce o nelle vicinanze (Cass. Pen. n. 4738/2021; Cass. Pen. n. 47204/2019). In ogni caso, pure a ritenere sotto tale profilo una condizione di incertezza, opera allora la presunzione di colpa piena del vettore, rimanendo incerta una circostanza potenzialmente rilevante per il concorso di colpa dell'attore.
7.Muovendo, quindi, alla quantificazione del danno non patrimoniale, secondo la ctu del dott.ssa pari al 5% (lesioni “Esiti di politrauma Persona_1 cranio-facciale co lea persistente. Trauma del rachide lombosacrale con sintomatologia algodisfunzionale. Trauma contusivo della gabbia toracica con pneumotorace sinistro. Iperestesia emotiva incentrata sul vissuto traumatico. Non precedenti morbosi influenti sulla validità del periziando al momento del fatto. Frattura del terzo medio coronale dei denti: incisivo centrale superiore sinistro (2.1), incisivo superiore laterale sinistro (2.2) e incisivo centrale inferiore sinistro (3.1) e inoltre il dente 2.2 presenta assenza di vitalità”), con I.T.A. di 15 giorni e I.T.P. al 50% di 45 giorni. In applicazione dei criteri indicati all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (d. lgs. 7 settembre 2005 n. 209) secondo gli importi aggiornati al D.M. 16.7.2024 spetta all'attore, 14 anni all'epoca del sinistro: euro 6.962,66 per invalidità permanente pari al 5%, euro 828,60 per inabilità temporanea assoluta di 15 giorni, euro 1.242,90 per inabilità temporanea parziale al 50% di 45 giorni per un totale complessivo di euro 9.034,16, cui vanno aggiunte le spese mediche di euro 624,66. Inoltre, il ctu ha verificato che “Le spese da sostenere sono inerenti la terapia canalare del dente 2.2 di euro duecentoquarantacinque, tre corone provvisorie in resina del costo complessivo di quattrocentodiciasette (centotrentanove a provvisorio) a seguire tre corone in materiale metal-free del costo di ognuna di euro settecentonovantacinque per un totale complessivo di euro tremilaequarantasette (tariffario nazionale Accademia Italiana di Odontoiatria Legale e Forense), quindi per tali voci il costo complessivo è pari ad euro 3.047,00. Ancora, vi sono spese che il periziando dovrà sostenere in futuro riguardanti i rinnovi per un totale che è stato quantificato, in seguito alle osservazioni di parte in euro 11.280,00. Il ctu ha invece condivisibilmente escluso il costo per i controlli annuali evidenziando sotto il profilo del nesso di causalità di tale voci di danno che
“Non si ritiene dover inserire il costo dei controlli delle capsule in quanto è evidente che in ambito medico odontoiatrico i controlli devono comunque essere fatti per il monitoraggio del cavo orale delle mucose del parodonto e della dentatura in genere”. Costituisce orientamento della Suprema Corte il principio in base al quale sussiste autonomia del danno morale rispetto al danno biologico (Cass. Civ. n. 23469/2018; Cass. Civ. n. 7513/2018; Cass. Civ. n. 901/2018). Il danneggiato è onerato, però, dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Tanto premesso, il danno morale nel caso di specie è stato allegato e provato - sulla scorta delle risultanze della ctu e della tipologia del danno biologico- sicchè appare congruo un incremento pari al 10% pari ad euro 696,26. Non ricorrono inoltre altre peculiarità eccezionali per la personalizzazione. E' stato, infine, provato il danno materiale patito per la distruzione del cellulare di valore di euro 699,00.
8.In conclusione, vanno condannati , e Controparte_4 Controparte_3
a risarcire in favore di CP_1 Parte_1 on patrimoniale pari a 2 (ossia euro 9.034,16 + euro 696,26 – euro 7.750,00 già versato a titolo di acconto). Spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto e calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
-il danno patrimoniale per spese mediche pari ad euro 624,66 oltre rivalutazione e interessi legali dai singoli esborsi sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
-il danno patrimoniale per le spese mediche future pari ad euro 14.327,00 oltre interessi legali dalla sentenza sino al saldo;
-il danno patrimoniale per il danno materiale per la distruzione del cellulare pari ad euro 699,00, oltre rivalutazione e interessi legali dai singoli esborsi sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della somma riconosciuta a parte attrice, al DM vigente e alla attività processuale concretamente svolta. Le spese di ctu medico legale vengono definitivamente poste a carico di CP_1 con obbligo di restituire all'attore quanto da questo anticipato in favore
[...] ctu a titolo di compenso. Va a questo punto osservato che, come evidenziato dalle pronunce della Suprema Corte, l'assicurato contro i rischi della responsabilità civile, ove commetta un fatto illecito dal quale scaturisca una lite giudiziaria, può andare incontro a tre diversi tipi di spese processuali: a) le spese di soccombenza, cioè quelle che egli è tenuto a rifondere alla parte avversa vittoriosa, in conseguenza della condanna alle spese posta a suo carico dal giudice;
b) le spese di resistenza, cioè quelle sostenute per remunerare il proprio difensore ed eventualmente i propri consulenti, allo scopo di resistere alla pretesa attorea;
c) le spese di chiamata in causa, cioè quelle sostenute per convenire in giudizio il proprio assicuratore, chiedendogli di essere tenuto in caso di accoglimento della pretesa del terzo danneggiato. Le spese di soccombenza non costituiscono che una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito commesso dall'assicurato e perciò l'assicurato ha diritto di ripeterle dall'assicuratore, nei limiti del massimale. Le spese di resistenza non costituiscono propriamente una conseguenza del fatto illecito, ma rientrano nel genus delle spese di salvataggio (art. 1914 c.c.), in quanto sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore. Tali spese perciò possono anche eccedere il limite del massimale, nella proporzione stabilita dall'art. 1917 c.c., comma 3. Le spese di chiamata in causa dell'assicuratore, infine, non costituiscono nè conseguenze del rischio assicurato, nè spese di salvataggio, ma comuni spese processuali, soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c. (cfr Cass. 04/05/2018, n. 10595; Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 31/08/2020, n. 18076). Ciò premesso, nella specie, risulta assorbente che le spese di resistenza richieste dai convenuti solo con la conclusionale non sono state oggetto di specifica domanda dell'assicurato con la comparsa di costituzione. Infatti, vale ricordare che la generica domanda dell'assicurato di condanna alla rifusione di spese, diritti ed onorari di giudizio, in mancanza di ulteriori precisazioni, come nella specie, non può riferirsi alle spese di resistenza, le quali richiedono una espressa domanda (Cass. civ. Sez. III Ord., 16/02/2024, n. 4275). Non sussistono i presupposti per la lite temeraria non ricorrendo dolo o colpa grave.
PQM
Il Tribunale di IV, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea, DICHIARA in relazione al sinistro oggetto di causa la responsabilità del conducente Controparte_4
e di questa ai sensi dell'art. 2054 Controparte_3 cau ne, e ON , Controparte_4 [...]
e al risarcimento in CP_3 CP_1 Parte_1 danno non patrimoniale pari ad euro 1.980,42 (ossia euro 9.730,42 – euro 7.750,00 già versato a titolo di acconto) oltre interessi e rivalutazione come da motivazione;
2) il danno patrimoniale per spese mediche pari ad euro 624,66 oltre rivalutazione e interessi legali come da motivazione;
3) il danno patrimoniale per le spese mediche future pari ad euro 14.327,00 oltre interessi legali dalla sentenza sino al saldo;
4) il danno patrimoniale per il danno materiale per la distruzione del cellulare pari ad euro 699,00 oltre rivalutazione e interessi legali come da motivazione.
-ON , e al Controparte_4 Controparte_3 CP_1 pagamento in l io Parte_1 da liquidarsi nella som i euro 5.889,00 di cui euro 789,00 per spese vive ed euro 5.100,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-PONE le spese della ctu medico legale a carico di , con obbligo di CP_7 quest'ultima di restituire all'attore quanto da quest to al ctu a titolo di compenso.
Si comunichi. Il giudice
Daniele Sodani