Versione
7 luglio 2017
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19 dicembre 2018
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Art. 2196-quater. (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri) 1. Fino all'anno 2022 compreso, per i militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri dei ruoli forestali ((degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri, dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori,)) , il limite di eta' di cui all'articolo 664-bis, comma 1, lettera b), e' fissato in cinquanta anni.