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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 25/09/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 451/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO Ufficio del Giudice del Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 451/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE
Oggi 25 settembre 2025 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto per la ricorrente l'avv. Boirivant Ugo per il resistente l'avv. Benucci Daniela i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Manfré ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 451/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BOIRIVANT UGO Parte_1 C.F._1 Parte ricorrente
Contro
Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA
[...] P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l per vederlo condannare alla corresponsione delle prestazioni Parte_1 CP_1 previste dall'art 13 del d.lgs 38/2000 in conseguenza del riconoscimento di un grado di invalidità del 6% derivante dalla malattia professionale (tendinopatia cuffia rotatori spalla sx) denunciata in data 30.12.2019, da porsi in unificazione con i postumi già riconosciuti in via amministrativa nella misura dell'11% per precedenti malattie professionali (spondiloartrosi con discopatie lombari multiple, 8%; trauma distorsivo ginocchio dx con lesione MM
e LCM, 4%; ed un traumatismo al 1° raggio della mano dx, 4%) per una percentuale complessiva non inferiore al
20%.
1.1 Il ricorrente, in sintesi, ha allegato che: ha svolto l'attività di operaio edile presso varie aziende, attività comportante la movimentazione di pesanti componenti cementizie, il carico e scarico di materiali da costruzione, la costruzione di impalcature e la rimozione di detriti, con movimentazione quotidiana di pesi di 40 – 70 Kg;
dal
2010 sino ad oggi è dipendente del di Collesalvetti con mansione di operaio generico e si occupa dello CP_3 spostamento di cattedre, lavagne, mobilio, scaffalature, del montaggio e della preparazione dei cartelloni elettorali, del montaggio dei palchi per le feste comunali, del ripristino del manto stradale, del taglio dell'erba con frullini e pota-siepi.
1.2 Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
1 2. La causa istruita per documenti e prove orali che hanno sostanzialmente confermato le allegazioni in punto di mansioni dedotte dal ricorrente (seppur con qualche precisazione da parte del teste ), previa CTU Testimone_1 medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
4. Il CTU ha accertato il nesso causale tra la malattia denunciata e sofferta dal alla spalla sinistra Pt_1 attività lavorative svolte per molti anni, determinanti un sovraccarico funzionale a tale distretto>>, quantificando il pregiudizio all'integrità psico-fisica nella misura del 3%, per un invalidità complessiva, comprensiva dell'unificazione dei postumi già riconosciuti nella misura del 16%.
5. Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario (peraltro non contestate dalle parti), deve riconoscersi il diritto del ricorrente alla rendita nella misura del 16% dalla domanda amministrativa del
30.10.2019, oltre accessori di legge.
6. Il grado di invalidità accertato, inferiore a quello minimo ex lege indennizzabile, consente di compensare per metà le spese di lite, spese che si liquidano come da dispositivo a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di previdenza di valore indeterminato, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
7. Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'origine professionale della malattia (tendinopatia cuffia rotatori spalla sx) denunciata da in data 30.10.2019 con danno biologico pari 3% e per l'effetto, Parte_1
- condanna l al pagamento a favore di della rendita ex art 13 d. lgs 38/2000 in ragione CP_1 Parte_1 dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 16%, dalla domanda amministrativa del
30.10.2019, oltre accessori di legge;
- compensa per metà le spese di lite e per l'effetto condanna l al pagamento a favore del procuratore di CP_1 parte ricorrente dichiaratosi antistatario di € 2320,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Livorno, 25 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
2
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO Ufficio del Giudice del Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 451/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE
Oggi 25 settembre 2025 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto per la ricorrente l'avv. Boirivant Ugo per il resistente l'avv. Benucci Daniela i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Manfré ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 451/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BOIRIVANT UGO Parte_1 C.F._1 Parte ricorrente
Contro
Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA
[...] P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l per vederlo condannare alla corresponsione delle prestazioni Parte_1 CP_1 previste dall'art 13 del d.lgs 38/2000 in conseguenza del riconoscimento di un grado di invalidità del 6% derivante dalla malattia professionale (tendinopatia cuffia rotatori spalla sx) denunciata in data 30.12.2019, da porsi in unificazione con i postumi già riconosciuti in via amministrativa nella misura dell'11% per precedenti malattie professionali (spondiloartrosi con discopatie lombari multiple, 8%; trauma distorsivo ginocchio dx con lesione MM
e LCM, 4%; ed un traumatismo al 1° raggio della mano dx, 4%) per una percentuale complessiva non inferiore al
20%.
1.1 Il ricorrente, in sintesi, ha allegato che: ha svolto l'attività di operaio edile presso varie aziende, attività comportante la movimentazione di pesanti componenti cementizie, il carico e scarico di materiali da costruzione, la costruzione di impalcature e la rimozione di detriti, con movimentazione quotidiana di pesi di 40 – 70 Kg;
dal
2010 sino ad oggi è dipendente del di Collesalvetti con mansione di operaio generico e si occupa dello CP_3 spostamento di cattedre, lavagne, mobilio, scaffalature, del montaggio e della preparazione dei cartelloni elettorali, del montaggio dei palchi per le feste comunali, del ripristino del manto stradale, del taglio dell'erba con frullini e pota-siepi.
1.2 Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
1 2. La causa istruita per documenti e prove orali che hanno sostanzialmente confermato le allegazioni in punto di mansioni dedotte dal ricorrente (seppur con qualche precisazione da parte del teste ), previa CTU Testimone_1 medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
4. Il CTU ha accertato il nesso causale tra la malattia denunciata e sofferta dal alla spalla sinistra Pt_1 attività lavorative svolte per molti anni, determinanti un sovraccarico funzionale a tale distretto>>, quantificando il pregiudizio all'integrità psico-fisica nella misura del 3%, per un invalidità complessiva, comprensiva dell'unificazione dei postumi già riconosciuti nella misura del 16%.
5. Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario (peraltro non contestate dalle parti), deve riconoscersi il diritto del ricorrente alla rendita nella misura del 16% dalla domanda amministrativa del
30.10.2019, oltre accessori di legge.
6. Il grado di invalidità accertato, inferiore a quello minimo ex lege indennizzabile, consente di compensare per metà le spese di lite, spese che si liquidano come da dispositivo a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di previdenza di valore indeterminato, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
7. Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'origine professionale della malattia (tendinopatia cuffia rotatori spalla sx) denunciata da in data 30.10.2019 con danno biologico pari 3% e per l'effetto, Parte_1
- condanna l al pagamento a favore di della rendita ex art 13 d. lgs 38/2000 in ragione CP_1 Parte_1 dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 16%, dalla domanda amministrativa del
30.10.2019, oltre accessori di legge;
- compensa per metà le spese di lite e per l'effetto condanna l al pagamento a favore del procuratore di CP_1 parte ricorrente dichiaratosi antistatario di € 2320,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Livorno, 25 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
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