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Sentenza 25 gennaio 2026
Sentenza 25 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/01/2026, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2351/2017 R.G. proposto da: FARMEC s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Raffaele De Falco, dall’avv. GI GI AE e dall’Avv. Angelo Vallefuoco, che hanno indicato recapito Pec, presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, al viale Regina Margherita n. 294, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia ope legis in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Emilia- Romagna, n. 1626/2/2016, depositata in data 14 giugno 2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 gennaio 2026 dal Consigliere CE HI. Oggetto: IS di accertamento per Ires 2005 - Convenzione Italia–Regno Unito contro doppie imposizioni – Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero ex art. 165 t.u.i.r. – Presupposti. Civile Sent. Sez. 5 Num. 1636 Anno 2026 Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA Relatore: TARASCHI CESARE Data pubblicazione: 25/01/2026 2 Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Uditi per la ricorrente l’Avv. Raffaele De Falco e l’Avv. GI GI AE che hanno chiesto accogliersi il ricorso. Udita per la controricorrente l’Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La Farmec s.r.l. impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bologna, l’avviso di accertamento n. THB03B306300/2010, con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto, ai fini Ires per l’anno 2005, il credito d’imposta di euro 244.945,00 per redditi prodotti all’estero ex art. 165, comma 6, t.u.i.r., riportato dalla contribuente in compensazione nella dichiarazione dei redditi del 2005, presentata in data 01/11/2006. La ricorrente assumeva di vantare un credito nei confronti della consociata Varity Nederland NV per due finanziamenti erogati nel 1990 e trasferiti nel 1995 alla GC CT LT;
che tali finanziamenti, mai rimborsati, avevano prodotto interessi ammontanti, alla fine del 2004, ad euro 8.208.689,00; che, nel 2004, la ricorrente si era accordata per il pagamento dei predetti interessi, che sarebbero stati corrisposti al netto della ritenuta del 10%, da versarsi al momento del pagamento;
che, poiché la somma che la GC CT LT avrebbe dovuto rimborsare alla contribuente sarebbe stata da questa utilizzata per la concessione di altro finanziamento fruttifero in favore della GC IN LT, la ricorrente aveva chiesto alla GC CT LT di versare quanto dovuto direttamente alla GC IN LT, al fine di evitare un doppio trasferimento di denaro;
che, secondo la ricorrente, la GC CT LT aveva effettuato il pagamento dei predetti interessi per l’importo di euro 7.387.824,00, operando nel Regno Unito la ritenuta d’acconto del 10%, pari ad euro 820.693,00, in applicazione 3 dell’art. 11 della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Regno Unito;
che la predetta ritenuta, quale credito d’imposta per redditi prodotti all’estero, era stata riportata per l’importo di euro 575.923,00 nella dichiarazione dei redditi del 2004 e per l’importo di euro 244.945,00, costituente l’imposta estera pagata a titolo definitivo eccedente la quota di imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri, nella dichiarazione dei redditi del 2005. L’Ufficio, tuttavia, ritenuto che non vi fosse stato effettivo pagamento né degli interessi, né della ritenuta d’acconto, ma solo una operazione contabile comportante un mutamento della società debitrice della Farmec s.r.l., ossia una modifica soggettiva dal lato passivo del rapporto obbligatorio, non aveva riconosciuto il credito per le imposte pagate all’estero a titolo di ritenuta d’acconto. La contribuente, a sostegno del ricorso tributario, deduceva: a) la violazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 e dell’art. 10, lett. b), legge n. 241/1990, per non aver l’Ufficio in nessun modo valutato le osservazioni prodotte a seguito di notifica del p.v.c.; b) l’errata interpretazione dell’operazione di trasferimento del debito da essa effettuata, posto che era intercorso un effettivo pagamento, anche ai sensi dell’art. 1188 c.c.; c) la mancata considerazione dell’allegato n. 7 al p.v.c., che provava il pagamento della ritenuta;
d) la mancata considerazione del possesso da parte dell’Amministrazione finanziaria dei documenti da cui aveva origine l’avviso di accertamento;
e) l’erronea interpretazione del comma 6 dell’art. 165 t.u.i.r.; f) la carenza di motivazione in relazione al provvedimento di irrogazione delle sanzioni. La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo effettivamente avvenuto il pagamento del credito della Farmec s.r.l. per interessi maturati fino al 2004, anche in mancanza di un trasferimento materiale di valuta tra la contribuente e la GC CT LT. 4 2. Contro tale decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna, deducendo che il pagamento andava inteso in senso “reale”, sicché lo stesso non poteva coincidere con una mera operazione contabile modificativa del rapporto obbligatorio a seguito di un trasferimento del credito all’interno dello stesso gruppo societario;
inoltre, neppure risultava che l’imposta estera fosse stata corrisposta a titolo definitivo, né che fosse effettivamente avvenuto il pagamento dalla GC CT LT alla GC IN LT. La contribuente proponeva appello incidentale in ordine alla violazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 e dell’art. 10, lett. b), legge n. 241/1990, nonché in relazione all’omessa motivazione dell’avviso di accertamento nella parte inerente alle sanzioni applicate. La CTR accoglieva l’appello principale dell’Ufficio, ritenendo non provato l’avvenuto pagamento degli interessi e delle ritenute in Gran Bretagna. 3. Avverso la sentenza della CTR, la Farmec s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a nove motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. In data 17/12/2025 il Sostituto Procuratore Generale ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. In data 23/12/2025 la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. All’udienza pubblica del 07/01/2026 l’Avv. Raffaele De Falco e l’Avv. GI GI AE per la società ricorrente hanno concluso per l’accoglimento del ricorso. L’Avvocatura Generale dello Stato per la controricorrente ha chiesto rigettarsi il ricorso. Il Sostituto Procuratore Generale, nella persona della dott.ssa Paola Filippi, ha chiesto rigettarsi il ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 5 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce «Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: omesso esame di fatto decisivo: inesistenza di compensazione del credito di imposta, mancanza di reddito di Farmec nel periodo di imposta 2005». La contribuente assume che il giudice d’appello ha omesso di esaminare un fatto decisivo, preso invece in considerazione dalla CTP e richiamato anche nell’atto di appello incidentale a pag. 24, ossia che il dichiarato credito di imposta, indipendentemente dalla sua esistenza o meno, non risulta utilizzato nel 2005 in quanto la ricorrente, avendo chiuso in perdita tale annualità, aveva un Ires pari a zero, e dunque non vi era nulla da compensare con il predetto credito d’imposta. Pertanto, l’accertamento di maggiore imposta non ha ragione di esistere per l’annualità 2005, oggetto di causa. Nell’articolazione del medesimo motivo si lamenta, altresì, l’omessa o apparente motivazione sulla questione in esame, essendosi limitata la CTR a statuire che «Non vi è stato poi alcun errore nel recupero di imposta da parte dell’Agenzia, in quanto è stato il contribuente ad esporre nella dichiarazione il credito e correttamente è stato applicato il recupero dell’imposta». È mancata, quindi, ogni disamina logica e giuridica della questione sollevata. 2. Con il secondo motivo si deduce «Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione dell’art. 53 della Costituzione e dell’art. 72 del D.Lgs 344/2003», per aver la CTR violato il principio secondo cui presupposto dell’applicazione dell’Ires è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 344/2003, essendo pacifico tra le parti che, per l’anno 2005, la dichiarazione resa dalla contribuente prevedeva un risultato negativo di euro 295.675,00, sicché non poteva essere applicata un’imposta di euro 244.945,00, non avendo la medesima ricorrente alcuna capacità contributiva. 6 3. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la connessione tra gli stessi, sono infondati. 3.1 Con l’avviso di accertamento oggetto di impugnazione, allegato in copia al ricorso per cassazione, l’Agenzia delle entrate non ha accertato una maggiore imposta a titolo di Ires, ma si è limitata a disconoscere, per insussistenza dei presupposti di cui all’art. 165, comma 6, t.u.i.r., il credito d’imposta dichiarato in compensazione dalla società contribuente per l’anno 2005 per i redditi prodotti all’estero, al fine di evitare, come dedotto dall’Ufficio, che il vantato credito venisse portato in compensazione per gli anni successivi. A pag. 7 dell’avviso de quo si legge, infatti, che «L’Ufficio accertata la violazione di quanto disposto dall’art. 165 del DPR 917/1986, procede pertanto ai sensi dell’art. 41 bis del DPR 600/1973 ad accertare un minor credito di imposta di euro 244.945,00». La somma di euro 244.945,00, di cui è stato intimato il pagamento con l’avviso di accertamento, non attiene ad una maggiore imposta calcolata a titolo di Ires pur in presenza di una dichiarazione dei redditi negativa, ma corrisponde alla sanzione irrogata alla contribuente per “infedele dichiarazione” in relazione all’anno d’imposta 2005, sicché sono infondate le doglianze sollevate per omesso esame di un fatto decisivo e per violazione del principio secondo cui presupposto dell'imposta sul reddito delle società è il possesso dei redditi in denaro o in natura. 4. Con il terzo motivo si deduce «con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo: mancato esame del fatto relativo all’omessa valutazione delle osservazioni di cui all’art. 12, comma 7 della legge 212/2000», per non aver la CTR esaminato l’eccezione pregiudiziale, proposta fin dal primo grado e reiterata in appello, inerente all’omessa valutazione, da parte dell’Ufficio, delle osservazioni (riprodotte nel ricorso per cassazione) formulate dalla società contribuente a seguito della notifica del p.v.c. Il giudice d’appello, anche 7 questa volta con motivazione apparente, si è, infatti, limitato a sostenere apoditticamente che «Quanto al rito deve evidenziarsi che nell’avviso di accertamento l’Ufficio ha ricostruito le ragioni dell’imposizione, replicando puntualmente alle questioni proposte dalla società Farmec», ma nulla di specifico ha dedotto in ordine al merito della questione sollevata dalla contribuente, costituente fatto decisivo per il giudizio in quanto comportante la nullità dell’impugnato avviso di accertamento. 5. Con il quarto motivo si deduce «con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione dell’art. 12, comma 7, della legge 212/2000», per non aver la CTR rilevato la nullità dell’avviso di accertamento per violazione delle garanzie endoprocedimentali di cui al comma 7 dell’art. 12 della legge n. 212/2000, posto che l’Ufficio non aveva esaminato le osservazioni formulate dalla società contribuente dopo la notifica del p.v.c., così violando anche l’obbligo di motivazione di cui all’art. 10, lett. b), della legge n. 241/1990. 6. Il terzo ed il quarto motivo, anch’essi da esaminare congiuntamente in quanto vertenti sulla medesima questione sostanziale, sono infondati. 6.1 Come ripetutamente affermato da questa Corte, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla legge n. 134/2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della 8 sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. 03/03/2022, n. 7090; Cass. 25/09/2018, n. 22598). Il novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulato nel 2012, ha, in sostanza, introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053); in particolare, il ricorrente per cassazione che propone siffatto motivo è tenuto, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., ad indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. 13/06/2022 n. 19049). 6.2 Nella specie, le predette indicazioni sono carenti nell’articolazione del motivo in esame, in quanto la ricorrente non indica il “fatto”, inteso come evento storico-naturalistico, dato materiale, episodio fenomenico rilevante (Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass. 03/10/2018, n. 24035; Cass. 08/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 08/10/2014, n. 21152; Cass. 04/04/2014, n. 7983; Cass. 05/03/2014, n. 5133), ma incentra la propria censura su una questione prettamente giuridica, ossia quella dell’omessa valutazione, da parte dell’Ufficio nell’ambito dell’avviso di accertamento, delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, sebbene il paradigma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non possa ricomprendere questioni o argomentazioni (Cass. n. 22397/2019, cit.) o l’omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. 18/10/2018, n. 26305). 9 6.3 In ogni caso, pur volendo ravvisare il “fatto”, di cui sarebbe stato omesso l’esame, nelle osservazioni controdeduttive formulate dalla contribuente successivamente alla notifica del p.v.c., non si tratterebbe di fatto “decisivo” ai fini del giudizio, in quanto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l'avviso di accertamento che non menziona le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali è espressamente prevista dalla legge oppure da cui deriva una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e che, dall'altro, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo (Cass. 07/05/2024, n. 12343; Cass. 31/03/2017, n. 8378; Cass. 24/02/2016, n. 3583). 7. Con il quinto motivo si deduce «con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione degli artt. 1188, 1302 e 1241 c.c.». La società ricorrente assume che la CTR si è limitata a sostenere che la contribuente «non ha provato, come rilevato dall’Agenzia, l’avvenuto pagamento degli interessi essendosi limitata a produrre copia di un accordo di compensazione», così erroneamente interpretando il disposto dell’art. 1188 c.c. - ai sensi del quale il pagamento del debito può essere fatto, tra l’altro, anche alla persona indicata dal creditore – posto che il documento richiamato dal giudice d’appello non conteneva affatto una compensazione, ma un ordine di pagamento ad un terzo (la GC IN LT) impartito dalla creditrice Farmec s.r.l. alla propria debitrice GC CT LT. 8. Con il sesto motivo, strettamente connesso al quinto, si deduce la contraddittorietà della motivazione dell’impugnata sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in quanto, se davvero i pagamenti contestati dall’Ufficio fossero avvenuti per compensazione, allora si 10 configurerebbe un omesso esame su un punto decisivo, posto che con la compensazione vi sarebbe la prova del pagamento negato dall’Amministrazione finanziaria. 9. Con il settimo motivo si deduce «con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.
5 - omesso esame dei fatti che provano l’avvenuto pagamento (allegati 8 e 9 del PVC)». La ricorrente assume che dall’art. 1277 c.c. si evince che l’estinzione delle obbligazioni pecuniarie non richiede un trasferimento materiale di valuta, ben potendo avvenire, come nel caso di specie, mediante una regolamentazione contabile dei rapporti senza versamento di contanti. Invero, il credito della società contribuente verso la GC CT LT, consistente negli interessi maturati sui finanziamenti concessi a quest’ultima, è stato estinto con il pagamento eseguito dalla debitrice in favore della GC IN LT, dedotta la ritenuta d’acconto del 10%, posto che la Farmec s.r.l. intendeva concedere un nuovo finanziamento alla beneficiaria del pagamento. Tali operazioni sono state annotate nei libri contabili della società contribuente, precisamente a pag. 117 del libro giornale 2004 ed a pag. 131 del libro giornale del 2005, di cui agli allegati 8 e 9 del p.v.c., documenti che non sono stati esaminati dalla CTR e che assumono carattere decisivo, in quanto comprovanti l’avvenuto pagamento degli interessi dalla GC CT LT in favore della GC IN LT. 10. Con l’ottavo motivo si deduce «con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omesso esame di un fatto decisivo consistente nell’avvenuto pagamento delle ritenute all’estero e omesso esame dei documenti allegato 7 del PVC». La CTR ha dichiarato che la Farmec s.r.l. non ha provato il pagamento delle ritenute all’estero sull’importo di euro 8.208.689,00, omettendo così di esaminare un documento decisivo ai fini del giudizio, 11 ossia l’allegato 7 del p.v.c., attestante invece l’avvenuto pagamento delle ritenute in Gran Bretagna. Da tale documento si evince, infatti, che la ritenuta è stata versata su un importo in sterline di 571.699,70, pari al controvalore in euro di 8.208.689,00 (al cambio di 0,696457), corrispondente proprio all’ammontare degli interessi versati dalla GC CT LT in favore della GC IN LT su indicazione della creditrice Farmec s.r.l. Il pagamento dell’imposta ai sensi dell’art. 11 della Convenzione Italia-Gran Bretagna determina la nascita del credito esposto per l’importo di euro 244.945,00 per l’anno 2005 di cui all’impugnato avviso di accertamento. 11. Il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi. 11.1 Tali motivi sono infondati. 11.2 È opportuno premettere, al fine di inquadrare normativamente la questione oggetto di causa, che l’art. 11 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord del 21 ottobre 1988, stipulata, tra l’altro, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, ratificata con legge n. 329/1990, prevede, al comma 1, che «Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato» e, al comma 2, che «Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi». L’art. 165 d.P.R. n. 917/1986 (t.u.i.r.), in materia di credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero, per quanto interessa in questa sede, prevede, al comma 1, che «Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a 12 titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione», e, al comma 6 (rilevante nel caso di specie), che «L'imposta estera pagata a titolo definitivo su redditi prodotti nello stesso Stato estero eccedente la quota di imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri, costituisce un credito d'imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota d'imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera può essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d'imposta nel caso in cui si produca l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente comma». 11.3 Questa Corte ha statuito, in tema di redditi prodotti all'estero da soggetti residenti in Italia, che, nel regime dell'art. 165 t.u.i.r., le imposte pagate all'estero a titolo definitivo sono ammesse in detrazione in quanto afferenti a redditi prodotti all'estero che concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile in Italia, e la detrazione non può mai superare il rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo indicato dalla norma, escludendosi in tal modo una detraibilità dell'imposta pagata all'estero in relazione a redditi esteri che solo in parte concorrono a formare il reddito complessivo (Cass. 11/05/2012, n. 7355). Per il riconoscimento, ai sensi dell’art. 165 cit., del credito d’imposta ai fini sia dell’Irpef che dell’Ires devono, quindi, congiuntamente sussistere tre condizioni: a) conseguimento di un “reddito prodotto all’estero”; b) concorso del reddito prodotto all’estero alla formazione del reddito 13 complessivo;
c) pagamento di imposte estere, aventi natura di imposte sul reddito, a titolo definitivo. 11.4 Ebbene, la società ricorrente assume di aver maturato, nel periodo dal 1995 al 2004, nei confronti della consociata inglese GC CT LT, in conseguenza di finanziamenti fruttiferi a questa concessi negli anni ’90 e mai rimborsati, un credito per interessi di euro 8.208.689,00 e che tale somma - su indicazione ex art. 1188 c.c. della stessa ricorrente che intendeva così concedere un nuovo finanziamento ad altra società consociata, la GC IN LT - sarebbe stata versata dall’originaria debitrice GC CT LT direttamente in favore della GC IN LT, previa deduzione della ritenuta d’acconto del 10%, pari ad euro 820.693,00, versata nel Regno Unito in applicazione dell’art. 11 della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Regno Unito. Tale ritenuta d’acconto è stata, poi, riportata dalla ricorrente quale credito d’imposta per redditi prodotti all’estero ex art. 165 t.u.i.r. ed inserita, per l’importo di euro 575.923,00, nella dichiarazione dei redditi del 2004 e, per l’importo di euro 244.945,00, costituente la quota di imposta estera pagata a titolo definitivo eccedente la quota di imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri ex comma 6 del medesimo art. 165, nella dichiarazione dei redditi del 2005, oggetto del presente giudizio. L’Agenzia delle entrate, con l’avviso di accertamento per cui è causa, ha, però, disconosciuto il credito d’imposta vantato dalla contribuente, assumendo, per quanto interessa in questa sede, l’insussistenza dei presupposti previsti dall’art. 165 t.u.i.r., tra i quali, in particolare, l’effettivo pagamento degli interessi (e, dunque, il conseguimento dei redditi prodotti all’estero) e della ritenuta d’acconto sugli stessi, posto che, secondo l’Ufficio, si tratterebbe di una mera operazione contabile con cui la GC IN LT ha assunto il debito per interessi già gravante sulla GC CT LT nei confronti della ricorrente, senza alcun 14 versamento, da parte dell’originaria debitrice, della somma dovuta per interessi né della ritenuta d’acconto del 10% sulla stessa, così difettando alcuni dei requisiti per l’applicabilità della detrazione d’imposta prevista dall’art. 165 t.u.i.r., ossia il conseguimento dei redditi esteri ed il pagamento dell’imposta sugli stessi. 11.5 La CTR, nell’esaminare la questione, ha statuito che «La società Farmec non ha provato, come rilevato dall’Agenzia, l’avvenuto pagamento degli interessi, essendosi limitata a produrre copia di un accordo di compensazione;
manca inoltre la prova del pagamento delle ritenute in Gran Bretagna». Avverso tale statuizione la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo consistente nei documenti - allegati 7, 8 e 9 al p.v.c. – idonei a dimostrare l’avvenuto pagamento degli interessi e della ritenuta d’acconto da parte della GC CT LT. 11.6 In proposito, occorre innanzitutto rammentare che, come ripetutamente evidenziato da questa Corte, il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di "fondamento", con la conseguenza che la denunzia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass. 26/11/2025, n. 31019; Cass. 13/06/2024, n. 16583; Cass. 26/06/2018, n. 16812; Cass. 28/09/2016, n. 19150; Cass. 05/12/2014, n. 25756). 15 11.7 Nel caso di specie, tuttavia, i documenti, di cui la ricorrente assume l’omesso esame, non sono affatto decisivi, come si ricava dallo stesso contenuto del ricorso per cassazione e dai suoi allegati, al fine di comprovare l’effettivo pagamento degli interessi e della ritenuta d’acconto sugli stessi, posto che: a) l’accordo del 29 dicembre 2004, intercorso tra la ricorrente, la GC CT LT e la GC IN LT, non dimostra affatto che la GC CT LT abbia effettivamente pagato gli interessi maturati fino al 2004, risultando anzi, come emerge dallo stralcio dell’accordo riportato nel ricorso per cassazione, che le parti pattuirono che il pagamento venisse registrato in contabilità senza alcuna regolamentazione in contanti («…it has been agreed by the parties that all settlement can be reflected by book keeping entries and that no cash settlements are required»), come d’altra parte ammesso dalla stessa contribuente a pag. 27 del ricorso per cassazione («I tre soggetti coinvolti nel nuovo finanziamento infragruppo decisero pertanto, al fine di ridurre gli oneri finanziari e bancari dell’operazione, di effettuare il pagamento mediante la semplice annotazione nei libri contabili senza regolamento di contanti») e come risulta ulteriormente confermato dalla nota integrativa al bilancio al 31 dicembre 2004 della contribuente, richiamata nel controricorso, che riporta guanto segue: «…Parte del credito vantato nei confronti della consociata GC CT LT è stato trasferito con effetto dal 29 dicembre 2004 sulla consociata GC IN LT…che è quindi debitrice di Farmec SPA per euro 8.208.693.00»: in sostanza, l’intera operazione viene descritta come una mera successione della GC IN LT nel lato passivo del rapporto obbligatorio già gravante sulla GC CT LT;
b) nessuna valenza probatoria, in tale contesto, assumono le annotazioni contenute a pag. 117 del libro giornale 2004 e a pag. 131 del libro giornale 2005, trattandosi di scritture contabili provenienti dalla stessa contribuente che, oltre a non dimostrare l’effettivo pagamento degli interessi (anzi, nel libro giornale del 2004 si parla di 16 “Trasferim. Credito 8.208.693,00”, anziché di pagamento), risultano conformi all’accordo del 29 dicembre 2004 con cui, come già rilevato, è stato escluso il pagamento cash delle somme e si è pattuito di procedere alla semplice annotazione contabile del pagamento, conformemente alla versione prospettata dall’Ufficio; c) anche l’allegato 7 al p.v.c., ossia il modello “CT61 Return Company payments and interest”, non assume valenza decisiva in ordine al pagamento della ritenuta d’acconto, in quanto trattasi di una dichiarazione rilasciata dalla GC CT LT e non di una certificazione emessa dall’autorità estera. In ogni caso, in mancanza della prova dei redditi prodotti all’estero, consistenti negli interessi asseritamente versati, difetterebbe comunque uno dei presupposti per l’operatività dell’art. 165 t.u.i.r. e risulterebbe non dovuto il pagamento della ritenuta d’acconto all’estero. 11.8 Non essendo stata, quindi, fornita prova, come sostenuto dalla CTR, del pagamento degli interessi e della ritenuta d’acconto sugli stessi, risultano inconferenti i richiami operati dalla ricorrente all’art. 1188 c.c. in tema di “destinatario del pagamento”. 12. Con il nono motivo si deduce, in via subordinata, «l’assoluta mancanza di motivazione relativamente all’applicazione delle sanzioni». 12.1 Il motivo è inammissibile e, comunque, palesemente infondato. 12.2 L’inammissibilità discende sia dal fatto che con il motivo non si contesta direttamente la sentenza della CTR, bensì il contenuto dell’avviso di accertamento, sebbene quello di legittimità sia un giudizio vertente sul provvedimento giudiziale impugnato e non sul rapporto sottostante, sia dal difetto di specificità, in quanto nel motivo non è comunque riportato il contenuto dell’avviso di accertamento nella parte inerente alla determinazione della sanzione, così impedendo a questa Corte di valutare il lamentato profilo dell’assenza di motivazione. 12.3 La palese infondatezza, invece, emerge proprio dal contenuto dell’avviso di accertamento (allegato al ricorso per cassazione), posto che 17 alle pagg. 7, 10 e 11 dello stesso sono analiticamente indicate, anche con puntuali richiami normativi, le ragioni dell’applicazione della sanzione ed i criteri di determinazione della stessa (nel minimo edittale). 13. Alla luce delle anzidette considerazioni, il ricorso va integralmente rigettato. Le spese giudiziali seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 7.600,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso nella pubblica udienza del 7 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente CE HI ND ET
– ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia ope legis in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Emilia- Romagna, n. 1626/2/2016, depositata in data 14 giugno 2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 gennaio 2026 dal Consigliere CE HI. Oggetto: IS di accertamento per Ires 2005 - Convenzione Italia–Regno Unito contro doppie imposizioni – Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero ex art. 165 t.u.i.r. – Presupposti. Civile Sent. Sez. 5 Num. 1636 Anno 2026 Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA Relatore: TARASCHI CESARE Data pubblicazione: 25/01/2026 2 Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Uditi per la ricorrente l’Avv. Raffaele De Falco e l’Avv. GI GI AE che hanno chiesto accogliersi il ricorso. Udita per la controricorrente l’Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La Farmec s.r.l. impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bologna, l’avviso di accertamento n. THB03B306300/2010, con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto, ai fini Ires per l’anno 2005, il credito d’imposta di euro 244.945,00 per redditi prodotti all’estero ex art. 165, comma 6, t.u.i.r., riportato dalla contribuente in compensazione nella dichiarazione dei redditi del 2005, presentata in data 01/11/2006. La ricorrente assumeva di vantare un credito nei confronti della consociata Varity Nederland NV per due finanziamenti erogati nel 1990 e trasferiti nel 1995 alla GC CT LT;
che tali finanziamenti, mai rimborsati, avevano prodotto interessi ammontanti, alla fine del 2004, ad euro 8.208.689,00; che, nel 2004, la ricorrente si era accordata per il pagamento dei predetti interessi, che sarebbero stati corrisposti al netto della ritenuta del 10%, da versarsi al momento del pagamento;
che, poiché la somma che la GC CT LT avrebbe dovuto rimborsare alla contribuente sarebbe stata da questa utilizzata per la concessione di altro finanziamento fruttifero in favore della GC IN LT, la ricorrente aveva chiesto alla GC CT LT di versare quanto dovuto direttamente alla GC IN LT, al fine di evitare un doppio trasferimento di denaro;
che, secondo la ricorrente, la GC CT LT aveva effettuato il pagamento dei predetti interessi per l’importo di euro 7.387.824,00, operando nel Regno Unito la ritenuta d’acconto del 10%, pari ad euro 820.693,00, in applicazione 3 dell’art. 11 della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Regno Unito;
che la predetta ritenuta, quale credito d’imposta per redditi prodotti all’estero, era stata riportata per l’importo di euro 575.923,00 nella dichiarazione dei redditi del 2004 e per l’importo di euro 244.945,00, costituente l’imposta estera pagata a titolo definitivo eccedente la quota di imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri, nella dichiarazione dei redditi del 2005. L’Ufficio, tuttavia, ritenuto che non vi fosse stato effettivo pagamento né degli interessi, né della ritenuta d’acconto, ma solo una operazione contabile comportante un mutamento della società debitrice della Farmec s.r.l., ossia una modifica soggettiva dal lato passivo del rapporto obbligatorio, non aveva riconosciuto il credito per le imposte pagate all’estero a titolo di ritenuta d’acconto. La contribuente, a sostegno del ricorso tributario, deduceva: a) la violazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 e dell’art. 10, lett. b), legge n. 241/1990, per non aver l’Ufficio in nessun modo valutato le osservazioni prodotte a seguito di notifica del p.v.c.; b) l’errata interpretazione dell’operazione di trasferimento del debito da essa effettuata, posto che era intercorso un effettivo pagamento, anche ai sensi dell’art. 1188 c.c.; c) la mancata considerazione dell’allegato n. 7 al p.v.c., che provava il pagamento della ritenuta;
d) la mancata considerazione del possesso da parte dell’Amministrazione finanziaria dei documenti da cui aveva origine l’avviso di accertamento;
e) l’erronea interpretazione del comma 6 dell’art. 165 t.u.i.r.; f) la carenza di motivazione in relazione al provvedimento di irrogazione delle sanzioni. La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo effettivamente avvenuto il pagamento del credito della Farmec s.r.l. per interessi maturati fino al 2004, anche in mancanza di un trasferimento materiale di valuta tra la contribuente e la GC CT LT. 4 2. Contro tale decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna, deducendo che il pagamento andava inteso in senso “reale”, sicché lo stesso non poteva coincidere con una mera operazione contabile modificativa del rapporto obbligatorio a seguito di un trasferimento del credito all’interno dello stesso gruppo societario;
inoltre, neppure risultava che l’imposta estera fosse stata corrisposta a titolo definitivo, né che fosse effettivamente avvenuto il pagamento dalla GC CT LT alla GC IN LT. La contribuente proponeva appello incidentale in ordine alla violazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 e dell’art. 10, lett. b), legge n. 241/1990, nonché in relazione all’omessa motivazione dell’avviso di accertamento nella parte inerente alle sanzioni applicate. La CTR accoglieva l’appello principale dell’Ufficio, ritenendo non provato l’avvenuto pagamento degli interessi e delle ritenute in Gran Bretagna. 3. Avverso la sentenza della CTR, la Farmec s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a nove motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. In data 17/12/2025 il Sostituto Procuratore Generale ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. In data 23/12/2025 la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. All’udienza pubblica del 07/01/2026 l’Avv. Raffaele De Falco e l’Avv. GI GI AE per la società ricorrente hanno concluso per l’accoglimento del ricorso. L’Avvocatura Generale dello Stato per la controricorrente ha chiesto rigettarsi il ricorso. Il Sostituto Procuratore Generale, nella persona della dott.ssa Paola Filippi, ha chiesto rigettarsi il ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 5 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce «Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: omesso esame di fatto decisivo: inesistenza di compensazione del credito di imposta, mancanza di reddito di Farmec nel periodo di imposta 2005». La contribuente assume che il giudice d’appello ha omesso di esaminare un fatto decisivo, preso invece in considerazione dalla CTP e richiamato anche nell’atto di appello incidentale a pag. 24, ossia che il dichiarato credito di imposta, indipendentemente dalla sua esistenza o meno, non risulta utilizzato nel 2005 in quanto la ricorrente, avendo chiuso in perdita tale annualità, aveva un Ires pari a zero, e dunque non vi era nulla da compensare con il predetto credito d’imposta. Pertanto, l’accertamento di maggiore imposta non ha ragione di esistere per l’annualità 2005, oggetto di causa. Nell’articolazione del medesimo motivo si lamenta, altresì, l’omessa o apparente motivazione sulla questione in esame, essendosi limitata la CTR a statuire che «Non vi è stato poi alcun errore nel recupero di imposta da parte dell’Agenzia, in quanto è stato il contribuente ad esporre nella dichiarazione il credito e correttamente è stato applicato il recupero dell’imposta». È mancata, quindi, ogni disamina logica e giuridica della questione sollevata. 2. Con il secondo motivo si deduce «Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione dell’art. 53 della Costituzione e dell’art. 72 del D.Lgs 344/2003», per aver la CTR violato il principio secondo cui presupposto dell’applicazione dell’Ires è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 344/2003, essendo pacifico tra le parti che, per l’anno 2005, la dichiarazione resa dalla contribuente prevedeva un risultato negativo di euro 295.675,00, sicché non poteva essere applicata un’imposta di euro 244.945,00, non avendo la medesima ricorrente alcuna capacità contributiva. 6 3. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la connessione tra gli stessi, sono infondati. 3.1 Con l’avviso di accertamento oggetto di impugnazione, allegato in copia al ricorso per cassazione, l’Agenzia delle entrate non ha accertato una maggiore imposta a titolo di Ires, ma si è limitata a disconoscere, per insussistenza dei presupposti di cui all’art. 165, comma 6, t.u.i.r., il credito d’imposta dichiarato in compensazione dalla società contribuente per l’anno 2005 per i redditi prodotti all’estero, al fine di evitare, come dedotto dall’Ufficio, che il vantato credito venisse portato in compensazione per gli anni successivi. A pag. 7 dell’avviso de quo si legge, infatti, che «L’Ufficio accertata la violazione di quanto disposto dall’art. 165 del DPR 917/1986, procede pertanto ai sensi dell’art. 41 bis del DPR 600/1973 ad accertare un minor credito di imposta di euro 244.945,00». La somma di euro 244.945,00, di cui è stato intimato il pagamento con l’avviso di accertamento, non attiene ad una maggiore imposta calcolata a titolo di Ires pur in presenza di una dichiarazione dei redditi negativa, ma corrisponde alla sanzione irrogata alla contribuente per “infedele dichiarazione” in relazione all’anno d’imposta 2005, sicché sono infondate le doglianze sollevate per omesso esame di un fatto decisivo e per violazione del principio secondo cui presupposto dell'imposta sul reddito delle società è il possesso dei redditi in denaro o in natura. 4. Con il terzo motivo si deduce «con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo: mancato esame del fatto relativo all’omessa valutazione delle osservazioni di cui all’art. 12, comma 7 della legge 212/2000», per non aver la CTR esaminato l’eccezione pregiudiziale, proposta fin dal primo grado e reiterata in appello, inerente all’omessa valutazione, da parte dell’Ufficio, delle osservazioni (riprodotte nel ricorso per cassazione) formulate dalla società contribuente a seguito della notifica del p.v.c. Il giudice d’appello, anche 7 questa volta con motivazione apparente, si è, infatti, limitato a sostenere apoditticamente che «Quanto al rito deve evidenziarsi che nell’avviso di accertamento l’Ufficio ha ricostruito le ragioni dell’imposizione, replicando puntualmente alle questioni proposte dalla società Farmec», ma nulla di specifico ha dedotto in ordine al merito della questione sollevata dalla contribuente, costituente fatto decisivo per il giudizio in quanto comportante la nullità dell’impugnato avviso di accertamento. 5. Con il quarto motivo si deduce «con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione dell’art. 12, comma 7, della legge 212/2000», per non aver la CTR rilevato la nullità dell’avviso di accertamento per violazione delle garanzie endoprocedimentali di cui al comma 7 dell’art. 12 della legge n. 212/2000, posto che l’Ufficio non aveva esaminato le osservazioni formulate dalla società contribuente dopo la notifica del p.v.c., così violando anche l’obbligo di motivazione di cui all’art. 10, lett. b), della legge n. 241/1990. 6. Il terzo ed il quarto motivo, anch’essi da esaminare congiuntamente in quanto vertenti sulla medesima questione sostanziale, sono infondati. 6.1 Come ripetutamente affermato da questa Corte, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla legge n. 134/2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della 8 sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. 03/03/2022, n. 7090; Cass. 25/09/2018, n. 22598). Il novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulato nel 2012, ha, in sostanza, introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053); in particolare, il ricorrente per cassazione che propone siffatto motivo è tenuto, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., ad indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. 13/06/2022 n. 19049). 6.2 Nella specie, le predette indicazioni sono carenti nell’articolazione del motivo in esame, in quanto la ricorrente non indica il “fatto”, inteso come evento storico-naturalistico, dato materiale, episodio fenomenico rilevante (Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass. 03/10/2018, n. 24035; Cass. 08/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 08/10/2014, n. 21152; Cass. 04/04/2014, n. 7983; Cass. 05/03/2014, n. 5133), ma incentra la propria censura su una questione prettamente giuridica, ossia quella dell’omessa valutazione, da parte dell’Ufficio nell’ambito dell’avviso di accertamento, delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, sebbene il paradigma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non possa ricomprendere questioni o argomentazioni (Cass. n. 22397/2019, cit.) o l’omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. 18/10/2018, n. 26305). 9 6.3 In ogni caso, pur volendo ravvisare il “fatto”, di cui sarebbe stato omesso l’esame, nelle osservazioni controdeduttive formulate dalla contribuente successivamente alla notifica del p.v.c., non si tratterebbe di fatto “decisivo” ai fini del giudizio, in quanto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l'avviso di accertamento che non menziona le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali è espressamente prevista dalla legge oppure da cui deriva una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e che, dall'altro, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo (Cass. 07/05/2024, n. 12343; Cass. 31/03/2017, n. 8378; Cass. 24/02/2016, n. 3583). 7. Con il quinto motivo si deduce «con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione degli artt. 1188, 1302 e 1241 c.c.». La società ricorrente assume che la CTR si è limitata a sostenere che la contribuente «non ha provato, come rilevato dall’Agenzia, l’avvenuto pagamento degli interessi essendosi limitata a produrre copia di un accordo di compensazione», così erroneamente interpretando il disposto dell’art. 1188 c.c. - ai sensi del quale il pagamento del debito può essere fatto, tra l’altro, anche alla persona indicata dal creditore – posto che il documento richiamato dal giudice d’appello non conteneva affatto una compensazione, ma un ordine di pagamento ad un terzo (la GC IN LT) impartito dalla creditrice Farmec s.r.l. alla propria debitrice GC CT LT. 8. Con il sesto motivo, strettamente connesso al quinto, si deduce la contraddittorietà della motivazione dell’impugnata sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in quanto, se davvero i pagamenti contestati dall’Ufficio fossero avvenuti per compensazione, allora si 10 configurerebbe un omesso esame su un punto decisivo, posto che con la compensazione vi sarebbe la prova del pagamento negato dall’Amministrazione finanziaria. 9. Con il settimo motivo si deduce «con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.
5 - omesso esame dei fatti che provano l’avvenuto pagamento (allegati 8 e 9 del PVC)». La ricorrente assume che dall’art. 1277 c.c. si evince che l’estinzione delle obbligazioni pecuniarie non richiede un trasferimento materiale di valuta, ben potendo avvenire, come nel caso di specie, mediante una regolamentazione contabile dei rapporti senza versamento di contanti. Invero, il credito della società contribuente verso la GC CT LT, consistente negli interessi maturati sui finanziamenti concessi a quest’ultima, è stato estinto con il pagamento eseguito dalla debitrice in favore della GC IN LT, dedotta la ritenuta d’acconto del 10%, posto che la Farmec s.r.l. intendeva concedere un nuovo finanziamento alla beneficiaria del pagamento. Tali operazioni sono state annotate nei libri contabili della società contribuente, precisamente a pag. 117 del libro giornale 2004 ed a pag. 131 del libro giornale del 2005, di cui agli allegati 8 e 9 del p.v.c., documenti che non sono stati esaminati dalla CTR e che assumono carattere decisivo, in quanto comprovanti l’avvenuto pagamento degli interessi dalla GC CT LT in favore della GC IN LT. 10. Con l’ottavo motivo si deduce «con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omesso esame di un fatto decisivo consistente nell’avvenuto pagamento delle ritenute all’estero e omesso esame dei documenti allegato 7 del PVC». La CTR ha dichiarato che la Farmec s.r.l. non ha provato il pagamento delle ritenute all’estero sull’importo di euro 8.208.689,00, omettendo così di esaminare un documento decisivo ai fini del giudizio, 11 ossia l’allegato 7 del p.v.c., attestante invece l’avvenuto pagamento delle ritenute in Gran Bretagna. Da tale documento si evince, infatti, che la ritenuta è stata versata su un importo in sterline di 571.699,70, pari al controvalore in euro di 8.208.689,00 (al cambio di 0,696457), corrispondente proprio all’ammontare degli interessi versati dalla GC CT LT in favore della GC IN LT su indicazione della creditrice Farmec s.r.l. Il pagamento dell’imposta ai sensi dell’art. 11 della Convenzione Italia-Gran Bretagna determina la nascita del credito esposto per l’importo di euro 244.945,00 per l’anno 2005 di cui all’impugnato avviso di accertamento. 11. Il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi. 11.1 Tali motivi sono infondati. 11.2 È opportuno premettere, al fine di inquadrare normativamente la questione oggetto di causa, che l’art. 11 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord del 21 ottobre 1988, stipulata, tra l’altro, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, ratificata con legge n. 329/1990, prevede, al comma 1, che «Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato» e, al comma 2, che «Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi». L’art. 165 d.P.R. n. 917/1986 (t.u.i.r.), in materia di credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero, per quanto interessa in questa sede, prevede, al comma 1, che «Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a 12 titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione», e, al comma 6 (rilevante nel caso di specie), che «L'imposta estera pagata a titolo definitivo su redditi prodotti nello stesso Stato estero eccedente la quota di imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri, costituisce un credito d'imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota d'imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera può essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d'imposta nel caso in cui si produca l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente comma». 11.3 Questa Corte ha statuito, in tema di redditi prodotti all'estero da soggetti residenti in Italia, che, nel regime dell'art. 165 t.u.i.r., le imposte pagate all'estero a titolo definitivo sono ammesse in detrazione in quanto afferenti a redditi prodotti all'estero che concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile in Italia, e la detrazione non può mai superare il rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo indicato dalla norma, escludendosi in tal modo una detraibilità dell'imposta pagata all'estero in relazione a redditi esteri che solo in parte concorrono a formare il reddito complessivo (Cass. 11/05/2012, n. 7355). Per il riconoscimento, ai sensi dell’art. 165 cit., del credito d’imposta ai fini sia dell’Irpef che dell’Ires devono, quindi, congiuntamente sussistere tre condizioni: a) conseguimento di un “reddito prodotto all’estero”; b) concorso del reddito prodotto all’estero alla formazione del reddito 13 complessivo;
c) pagamento di imposte estere, aventi natura di imposte sul reddito, a titolo definitivo. 11.4 Ebbene, la società ricorrente assume di aver maturato, nel periodo dal 1995 al 2004, nei confronti della consociata inglese GC CT LT, in conseguenza di finanziamenti fruttiferi a questa concessi negli anni ’90 e mai rimborsati, un credito per interessi di euro 8.208.689,00 e che tale somma - su indicazione ex art. 1188 c.c. della stessa ricorrente che intendeva così concedere un nuovo finanziamento ad altra società consociata, la GC IN LT - sarebbe stata versata dall’originaria debitrice GC CT LT direttamente in favore della GC IN LT, previa deduzione della ritenuta d’acconto del 10%, pari ad euro 820.693,00, versata nel Regno Unito in applicazione dell’art. 11 della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Regno Unito. Tale ritenuta d’acconto è stata, poi, riportata dalla ricorrente quale credito d’imposta per redditi prodotti all’estero ex art. 165 t.u.i.r. ed inserita, per l’importo di euro 575.923,00, nella dichiarazione dei redditi del 2004 e, per l’importo di euro 244.945,00, costituente la quota di imposta estera pagata a titolo definitivo eccedente la quota di imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri ex comma 6 del medesimo art. 165, nella dichiarazione dei redditi del 2005, oggetto del presente giudizio. L’Agenzia delle entrate, con l’avviso di accertamento per cui è causa, ha, però, disconosciuto il credito d’imposta vantato dalla contribuente, assumendo, per quanto interessa in questa sede, l’insussistenza dei presupposti previsti dall’art. 165 t.u.i.r., tra i quali, in particolare, l’effettivo pagamento degli interessi (e, dunque, il conseguimento dei redditi prodotti all’estero) e della ritenuta d’acconto sugli stessi, posto che, secondo l’Ufficio, si tratterebbe di una mera operazione contabile con cui la GC IN LT ha assunto il debito per interessi già gravante sulla GC CT LT nei confronti della ricorrente, senza alcun 14 versamento, da parte dell’originaria debitrice, della somma dovuta per interessi né della ritenuta d’acconto del 10% sulla stessa, così difettando alcuni dei requisiti per l’applicabilità della detrazione d’imposta prevista dall’art. 165 t.u.i.r., ossia il conseguimento dei redditi esteri ed il pagamento dell’imposta sugli stessi. 11.5 La CTR, nell’esaminare la questione, ha statuito che «La società Farmec non ha provato, come rilevato dall’Agenzia, l’avvenuto pagamento degli interessi, essendosi limitata a produrre copia di un accordo di compensazione;
manca inoltre la prova del pagamento delle ritenute in Gran Bretagna». Avverso tale statuizione la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo consistente nei documenti - allegati 7, 8 e 9 al p.v.c. – idonei a dimostrare l’avvenuto pagamento degli interessi e della ritenuta d’acconto da parte della GC CT LT. 11.6 In proposito, occorre innanzitutto rammentare che, come ripetutamente evidenziato da questa Corte, il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di "fondamento", con la conseguenza che la denunzia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass. 26/11/2025, n. 31019; Cass. 13/06/2024, n. 16583; Cass. 26/06/2018, n. 16812; Cass. 28/09/2016, n. 19150; Cass. 05/12/2014, n. 25756). 15 11.7 Nel caso di specie, tuttavia, i documenti, di cui la ricorrente assume l’omesso esame, non sono affatto decisivi, come si ricava dallo stesso contenuto del ricorso per cassazione e dai suoi allegati, al fine di comprovare l’effettivo pagamento degli interessi e della ritenuta d’acconto sugli stessi, posto che: a) l’accordo del 29 dicembre 2004, intercorso tra la ricorrente, la GC CT LT e la GC IN LT, non dimostra affatto che la GC CT LT abbia effettivamente pagato gli interessi maturati fino al 2004, risultando anzi, come emerge dallo stralcio dell’accordo riportato nel ricorso per cassazione, che le parti pattuirono che il pagamento venisse registrato in contabilità senza alcuna regolamentazione in contanti («…it has been agreed by the parties that all settlement can be reflected by book keeping entries and that no cash settlements are required»), come d’altra parte ammesso dalla stessa contribuente a pag. 27 del ricorso per cassazione («I tre soggetti coinvolti nel nuovo finanziamento infragruppo decisero pertanto, al fine di ridurre gli oneri finanziari e bancari dell’operazione, di effettuare il pagamento mediante la semplice annotazione nei libri contabili senza regolamento di contanti») e come risulta ulteriormente confermato dalla nota integrativa al bilancio al 31 dicembre 2004 della contribuente, richiamata nel controricorso, che riporta guanto segue: «…Parte del credito vantato nei confronti della consociata GC CT LT è stato trasferito con effetto dal 29 dicembre 2004 sulla consociata GC IN LT…che è quindi debitrice di Farmec SPA per euro 8.208.693.00»: in sostanza, l’intera operazione viene descritta come una mera successione della GC IN LT nel lato passivo del rapporto obbligatorio già gravante sulla GC CT LT;
b) nessuna valenza probatoria, in tale contesto, assumono le annotazioni contenute a pag. 117 del libro giornale 2004 e a pag. 131 del libro giornale 2005, trattandosi di scritture contabili provenienti dalla stessa contribuente che, oltre a non dimostrare l’effettivo pagamento degli interessi (anzi, nel libro giornale del 2004 si parla di 16 “Trasferim. Credito 8.208.693,00”, anziché di pagamento), risultano conformi all’accordo del 29 dicembre 2004 con cui, come già rilevato, è stato escluso il pagamento cash delle somme e si è pattuito di procedere alla semplice annotazione contabile del pagamento, conformemente alla versione prospettata dall’Ufficio; c) anche l’allegato 7 al p.v.c., ossia il modello “CT61 Return Company payments and interest”, non assume valenza decisiva in ordine al pagamento della ritenuta d’acconto, in quanto trattasi di una dichiarazione rilasciata dalla GC CT LT e non di una certificazione emessa dall’autorità estera. In ogni caso, in mancanza della prova dei redditi prodotti all’estero, consistenti negli interessi asseritamente versati, difetterebbe comunque uno dei presupposti per l’operatività dell’art. 165 t.u.i.r. e risulterebbe non dovuto il pagamento della ritenuta d’acconto all’estero. 11.8 Non essendo stata, quindi, fornita prova, come sostenuto dalla CTR, del pagamento degli interessi e della ritenuta d’acconto sugli stessi, risultano inconferenti i richiami operati dalla ricorrente all’art. 1188 c.c. in tema di “destinatario del pagamento”. 12. Con il nono motivo si deduce, in via subordinata, «l’assoluta mancanza di motivazione relativamente all’applicazione delle sanzioni». 12.1 Il motivo è inammissibile e, comunque, palesemente infondato. 12.2 L’inammissibilità discende sia dal fatto che con il motivo non si contesta direttamente la sentenza della CTR, bensì il contenuto dell’avviso di accertamento, sebbene quello di legittimità sia un giudizio vertente sul provvedimento giudiziale impugnato e non sul rapporto sottostante, sia dal difetto di specificità, in quanto nel motivo non è comunque riportato il contenuto dell’avviso di accertamento nella parte inerente alla determinazione della sanzione, così impedendo a questa Corte di valutare il lamentato profilo dell’assenza di motivazione. 12.3 La palese infondatezza, invece, emerge proprio dal contenuto dell’avviso di accertamento (allegato al ricorso per cassazione), posto che 17 alle pagg. 7, 10 e 11 dello stesso sono analiticamente indicate, anche con puntuali richiami normativi, le ragioni dell’applicazione della sanzione ed i criteri di determinazione della stessa (nel minimo edittale). 13. Alla luce delle anzidette considerazioni, il ricorso va integralmente rigettato. Le spese giudiziali seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 7.600,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso nella pubblica udienza del 7 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente CE HI ND ET