Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/01/2026, n. 1636
CASS
Sentenza 25 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Insussistenza presupposti art. 165, comma 6, t.u.i.r.

    La Corte di Cassazione ha ritenuto che la società ricorrente non abbia fornito prova del pagamento degli interessi e della ritenuta d'acconto, evidenziando che l'accordo tra le parti prevedeva una mera annotazione contabile senza trasferimento di denaro e che le scritture contabili non dimostravano l'effettivo pagamento.

  • Rigettato
    Omesso esame di fatto decisivo: inesistenza di compensazione del credito d'imposta, mancanza di reddito nel 2005

    La Corte ha rigettato il motivo, precisando che l'Agenzia delle Entrate non ha accertato una maggiore imposta IRES, ma ha disconosciuto il credito d'imposta dichiarato in compensazione per insussistenza dei presupposti, al fine di evitare che venisse portato in compensazione negli anni successivi. La somma contestata corrispondeva alla sanzione per infedele dichiarazione.

  • Rigettato
    Violazione art. 53 Cost. e art. 72 D.Lgs 344/2003

    La Corte ha rigettato il motivo, spiegando che l'Agenzia non ha accertato una maggiore imposta IRES in presenza di una dichiarazione negativa, ma ha disconosciuto un credito d'imposta, e la somma contestata era una sanzione per infedele dichiarazione.

  • Rigettato
    Omesso esame di fatto decisivo: mancato esame delle osservazioni ex art. 12, comma 7, L. 212/2000

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che la censura verte su una questione giuridica (omessa valutazione di osservazioni) e non su un fatto storico, e che, anche volendo considerare le osservazioni come fatto, non sarebbero decisive poiché l'avviso di accertamento non è tenuto a esplicitare la valutazione di tali osservazioni.

  • Rigettato
    Violazione art. 12, comma 7, L. 212/2000 e art. 10, lett. b), L. 241/1990

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che la censura non riguardi un fatto storico omesso ma una questione giuridica, e che, in ogni caso, la giurisprudenza consolidata esclude la nullità dell'avviso di accertamento per mancata esplicitazione della valutazione delle osservazioni del contribuente.

  • Rigettato
    Violazione artt. 1188, 1302 e 1241 c.c.

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che l'accordo tra le parti prevedesse una mera annotazione contabile senza trasferimento di denaro e che le scritture contabili non dimostrassero l'effettivo pagamento degli interessi. Pertanto, i richiami all'art. 1188 c.c. sono stati ritenuti inconferenti.

  • Rigettato
    Contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che l'accordo prevedesse una mera annotazione contabile e non un effettivo pagamento, e che le scritture contabili non dimostrassero l'avvenuto pagamento degli interessi.

  • Rigettato
    Omesso esame di fatti decisivi: pagamenti tramite regolamentazione contabile

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che le annotazioni contabili non dimostrassero l'effettivo pagamento degli interessi e che l'accordo escludesse il pagamento in contanti, confermando la versione dell'Ufficio.

  • Rigettato
    Omesso esame di fatto decisivo: pagamento ritenute all'estero

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che l'allegato 7 (modello CT61) non costituisca prova del pagamento della ritenuta, ma una dichiarazione della società debitrice, e che, in mancanza della prova dei redditi prodotti all'estero, mancherebbe comunque un presupposto per l'operatività dell'art. 165 t.u.i.r.

  • Rigettato
    Assoluta mancanza di motivazione sanzioni

    La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per contestazione diretta dell'avviso di accertamento anziché della sentenza e per difetto di specificità. Nel merito, ha ritenuto la motivazione presente nell'avviso di accertamento, che indicava analiticamente le ragioni dell'applicazione e i criteri di determinazione della sanzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/01/2026, n. 1636
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1636
    Data del deposito : 25 gennaio 2026

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