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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/09/2025, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5867/2025, introdotta da
TRA
(ROMA (RM), 29/04/1977), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
PUNZO VALERIA;
E
(ROMA (RM), 15/12/1979), con il patrocinio dell'avv. PUNZO Controparte_1
VALERIA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 09/06/2013 in Roma (atto trascritto presso i registri dello stato civile del ridetto Comune dell'anno 2013, atto n. 00422, parte 1, serie 03), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco mutuo rispetto;
2) Il figlio di anni 11, continuerà a vivere presso la casa sita in Roma, Via delle Per_1
Spighe n. 20, condotta dalla madre ed unitamente alla predetta;
3) Il figlio , viene affidato ad entrambi i genitori secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso e, conseguentemente, con obbligo di concertare tutte le decisioni più importanti nell'interesse del medesimo, relativamente all'educazione, alla formazione scolastica, allo sport e alla salute psico – fisica, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del minore. A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio. I genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. I genitori si impegnano reciprocamente a non interferire nelle decisioni assunte dall'altro attinenti alla mera quotidianità.
4) Il padre potrà tenere con sé il figlio secondo il seguente regime:
- per due settimane al mese, in via alternata con la madre, durante il week – end, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera quando lo riaccompagnerà presso la casa della madre;
- durante la settimana (sia in cui il week-end è di pertinenza della madre che di pertinenza del padre) con frequentazione di due pomeriggi, secondo il seguente calendario: il martedì dall'uscita da scuola e sino a dopo l'attività sportiva quando lo accompagnerà presso la casa della madre e il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola e sino alla sera dove la madre li raggiungerà presso la casa paterna per cenare insieme;
- durante il periodo delle vacanze estive, il figlio trascorrerà con il padre due settimane nei mesi di luglio e agosto;
il calendario sarà concordato entro il 30 aprile di ciascun anno;
- per una settimana durante il periodo natalizio, alternando ogni anno il periodo dal 23 al 30 dicembre con il periodo dal 30 dicembre al 6 gennaio;
il calendario dovrà essere concordato entro il 31 ottobre di ogni anno;
- per le festività di Pasqua, fermo restando il regime ordinario di frequentazione, il figlio trascorrerà con alternanza annuale il giorno di Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro;
- il giorno del compleanno il figlio lo festeggerà insieme ad entrambi i genitori e, in caso di disaccordo, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- per la festa del papà dall'uscita di scuola sino al giorno dopo quando lo accompagnerà a scuola o presso la casa della madre;
per la festa della mamma il figlio resterà invece con la mamma anche se il week-end in cui cade fosse di pertinenza del padre;
- resterà in vigore la normale turnazione per tutti gli altri giorni di vacanza (ponti, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 29 giugno, 1 novembre, 8 dicembre etc). 5) Ciascuno dei genitori dovrà informare l'altro di eventuali problemi di salute del minore, anche di una semplice influenza, consentendo all'altro di essere ragguagliato sulle condizioni di salute dello stesso.
6) Il Sig. corrisponderà a favore della moglie e a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento ordinario per il figlio, la somma di Euro 400,00 mensile da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile secondo l'indice ISTAT.
7) I genitori provvederanno al mantenimento del figlio in forma diretta con suddivisione delle spese di natura straordinaria al 50% secondo il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra il Tribunale di Roma e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data
17.12.2014, da intendersi ivi integralmente richiamato, trascritto e ratificato.
8) I coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto;
9) I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, di prestare entrambi cura alla educazione e all'istruzione del medesimo e di far conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi ROMA (RM), Parte_1
29/04/1977) e (ROMA (RM), 15/12/1979), che hanno contratto Controparte_1 matrimonio in data 09/06/2013 in Roma (atto trascritto presso i registri dello stato civile del ridetto Comune dell'anno 2013, atto n. 00422, parte 1, serie 03), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 10/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5867/2025, introdotta da
TRA
(ROMA (RM), 29/04/1977), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
PUNZO VALERIA;
E
(ROMA (RM), 15/12/1979), con il patrocinio dell'avv. PUNZO Controparte_1
VALERIA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 09/06/2013 in Roma (atto trascritto presso i registri dello stato civile del ridetto Comune dell'anno 2013, atto n. 00422, parte 1, serie 03), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco mutuo rispetto;
2) Il figlio di anni 11, continuerà a vivere presso la casa sita in Roma, Via delle Per_1
Spighe n. 20, condotta dalla madre ed unitamente alla predetta;
3) Il figlio , viene affidato ad entrambi i genitori secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso e, conseguentemente, con obbligo di concertare tutte le decisioni più importanti nell'interesse del medesimo, relativamente all'educazione, alla formazione scolastica, allo sport e alla salute psico – fisica, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del minore. A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio. I genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. I genitori si impegnano reciprocamente a non interferire nelle decisioni assunte dall'altro attinenti alla mera quotidianità.
4) Il padre potrà tenere con sé il figlio secondo il seguente regime:
- per due settimane al mese, in via alternata con la madre, durante il week – end, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera quando lo riaccompagnerà presso la casa della madre;
- durante la settimana (sia in cui il week-end è di pertinenza della madre che di pertinenza del padre) con frequentazione di due pomeriggi, secondo il seguente calendario: il martedì dall'uscita da scuola e sino a dopo l'attività sportiva quando lo accompagnerà presso la casa della madre e il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola e sino alla sera dove la madre li raggiungerà presso la casa paterna per cenare insieme;
- durante il periodo delle vacanze estive, il figlio trascorrerà con il padre due settimane nei mesi di luglio e agosto;
il calendario sarà concordato entro il 30 aprile di ciascun anno;
- per una settimana durante il periodo natalizio, alternando ogni anno il periodo dal 23 al 30 dicembre con il periodo dal 30 dicembre al 6 gennaio;
il calendario dovrà essere concordato entro il 31 ottobre di ogni anno;
- per le festività di Pasqua, fermo restando il regime ordinario di frequentazione, il figlio trascorrerà con alternanza annuale il giorno di Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro;
- il giorno del compleanno il figlio lo festeggerà insieme ad entrambi i genitori e, in caso di disaccordo, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- per la festa del papà dall'uscita di scuola sino al giorno dopo quando lo accompagnerà a scuola o presso la casa della madre;
per la festa della mamma il figlio resterà invece con la mamma anche se il week-end in cui cade fosse di pertinenza del padre;
- resterà in vigore la normale turnazione per tutti gli altri giorni di vacanza (ponti, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 29 giugno, 1 novembre, 8 dicembre etc). 5) Ciascuno dei genitori dovrà informare l'altro di eventuali problemi di salute del minore, anche di una semplice influenza, consentendo all'altro di essere ragguagliato sulle condizioni di salute dello stesso.
6) Il Sig. corrisponderà a favore della moglie e a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento ordinario per il figlio, la somma di Euro 400,00 mensile da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile secondo l'indice ISTAT.
7) I genitori provvederanno al mantenimento del figlio in forma diretta con suddivisione delle spese di natura straordinaria al 50% secondo il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra il Tribunale di Roma e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data
17.12.2014, da intendersi ivi integralmente richiamato, trascritto e ratificato.
8) I coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto;
9) I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, di prestare entrambi cura alla educazione e all'istruzione del medesimo e di far conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi ROMA (RM), Parte_1
29/04/1977) e (ROMA (RM), 15/12/1979), che hanno contratto Controparte_1 matrimonio in data 09/06/2013 in Roma (atto trascritto presso i registri dello stato civile del ridetto Comune dell'anno 2013, atto n. 00422, parte 1, serie 03), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 10/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi