Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01295/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00086/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 86 del 2026, proposto da
RA VO, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferruccio Puzzello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Villafranca Tirrena, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
- della sentenza n. 1674/2021 della TAR Sicilia, sede di Catania, sezione prima, pubblicata in data 26.5.2021 e avente efficacia di giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa PP SA SI e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
1. Con sentenza n. 1674/2021, questa Sezione ha definito il ricorso recante n.r.g. 1893/2007 proposto dall’odierna parte nei confronti del Comune di Villafranca Tirrena con statuizione di parziale inammissibilità e parziale accoglimento, condannando il Comune al pagamento delle spese processuali liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge.
La sentenza è stata notificata in forma esecutiva presso la sede dell’ente il 10 gennaio 2022.
Non avendo il Comune debitore eseguito la sentenza, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, al fine di ottenere la dovuta ottemperanza anche a mezzo di commissario ad acta , la condanna del Comune al pagamento delle ulteriori somme dovute ai sensi dell’art. 112, co. 3, c.p.a. e la penalità di mora ex art. 114, co. 4 lett. e), c.p.a., con condanna in suo favore delle spese di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2. Il Comune di Villafranca Tirrena non si è costituito in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del 22 aprile 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale.
4. Il ricorso è fondato.
5. Rileva il Collegio che la procedura per esecuzione del giudicato risulta ritualmente incardinata, ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Non si ravvisano, quindi, motivi giustificativi dell'inadempienza dell'Amministrazione intimata e deve essere affermata la persistenza dell’obbligo del Comune intimato di eseguire il giudicato, detratte ovviamente le somme eventualmente già versate dopo l’emissione del titolo o la proposizione del presente ricorso.
La sussistenza dell’obbligo di eseguire il titolo va affermata sia per quanto riguarda la sorte capitale che per gli interessi ed oneri accessori. Sono dovute, cioè, le spese successive all’emanazione del titolo di cui si chiede l’esecuzione, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese ed i diritti di procuratore relativi ad atti di diffida, che rientrano automaticamente tra quelle conseguenti alla decisione, senza che sia necessaria al riguardo un’espressa statuizione del giudice.
Non sono dovute le eventuali spese di precetto sostenute, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato di cui al citato art. 112 c.p.a. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.
Il Comune dovrà, al fine di ottemperare, porre in essere il pagamento del dovuto entro un termine che appare equo al Collegio fissare in giorni novanta, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza.
Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà, su istanza di parte ricorrente, in via sostitutiva, nell’ulteriore termine di novanta giorni, un commissario ad acta , individuato nel Segretario comunale del Comune di Saponara o altro dirigente/funzionario delegato dello stesso ente in possesso della necessaria professionalità.
6. Il Collegio ritiene che non sussistono le condizioni per l’accoglimento della domanda di penalità di mora, anche tenuto conto delle specifiche difficoltà nell’adempimento, collegate all’esistenza di vincoli normativi e di bilancio e, in generale, allo stato della finanza pubblica (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-ter, n. 10526/2024).
7. La domanda di riconoscimento di interessi ex art. 112, co. 3, c.p.a, va accolta nei sensi dell’obbligo del pagamento degli interessi legali (in assenza di prova del maggior danno), dal passaggio in giudicato del titolo fino al soddisfo (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 18 aprile 2025, n. 874).
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto della natura della controversia assimilabile alle procedure esecutive mobiliari.
8.1. L’eventuale compenso del commissario, da calcolare secondo la normativa vigente, ad espletamento del mandato, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, da quantificare in base alla somma effettivamente pagata alla parte ricorrente.
Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952), specificando che tale termine decorre dal momento della conclusione dell’incarico e non già dall’eventuale successivo deposito della relazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a ) lo accoglie nei sensi di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara l’obbligo dell’amministrazione intimata di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie per dare esecuzione integrale al giudicato di cui in epigrafe nei termini e modi ivi indicati;
b ) per il caso di inadempienza ulteriore, nomina Commissario ad acta il Segretario comunale di Saponara o suo delegato perché provveda, su istanza di parte, entro gli ulteriori giorni novanta (90), a dare integrale esecuzione al giudicato con le modalità indicate in parte motiva di questa sentenza;
c) condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle somme di cui all’art. 112, co. 3, cod. proc. amm. nei limiti indicati in parte motiva;
d ) respinge la richiesta di penalità di mora;
e ) condanna l’amministrazione intimata alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese e degli onorari di giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori di legge e contributo unificato, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario nonché al pagamento dei compensi spettanti al Commissario ad acta per la sua attività, da liquidarsi con separato provvedimento ad espletamento del mandato.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti e al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI RI SA, Presidente
PP SA SI, Consigliere, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| PP SA SI | ZI RI SA |
IL SEGRETARIO