TAR Catania, sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 1295
TAR
Sentenza 29 aprile 2026

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  • Accolto
    Inadempimento dell'obbligo di eseguire il giudicato

    Il Collegio ha ritenuto che la procedura per l'esecuzione del giudicato fosse ritualmente incardinata e che fosse decorso il termine dilatorio per le azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione. Pertanto, è stato affermato l'obbligo del Comune di eseguire il giudicato, incluse le somme dovute per spese successive all'emanazione del titolo.

  • Accolto
    Interessi e oneri accessori

    La sussistenza dell'obbligo di eseguire il titolo è stata affermata sia per la sorte capitale che per gli interessi ed oneri accessori, quali le spese di registrazione, esame, copia, notificazione e atti di diffida. Non sono state riconosciute le spese di precetto.

  • Rigettato
    Richiesta di penalità di mora

    Il Collegio ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per l'accoglimento della domanda di penalità di mora, tenuto conto delle difficoltà nell'adempimento legate a vincoli normativi, di bilancio e allo stato della finanza pubblica.

  • Accolto
    Condanna alle spese del giudizio

    Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono state liquidate in complessivi € 500,00 oltre accessori di legge e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore anticipatario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 1295
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1295
    Data del deposito : 29 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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