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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 20/05/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 102/2025 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 16.1.2025
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Mauro Melchior
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
con il proc. e dom. avv. Ramona Zilli
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Udine
INTERVENUTO
1 Oggetto: separazione personale.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente e parte resistente congiuntamente:
1) dichiarare la separazione dei coniugi e i quali hanno CP_1 Parte_1
contratto matrimonio con rito civile in data 1° settembre 2007 a Majano ed il cui atto e stato trascritto al Comune di Majano anno 2007 parte 1 numero 5, ordinando la trascrizione demanda sentenza;
2) affidare la figlia , nata a San Daniele del Friuli il [...] ad [...] i genitori in Per_1
via condivisa, con collocazione prevalente presso la madre a Buia via Bertagnolli 56;
3) assegnazione del diritto di abitazione della casa coniugale con l'utilizzo dei mobili che la CP_ corredano alla ricorrente, con termine di giorni 60 dalla pronuncia della sentenza al Sig. per l'asportazione di ogni bene ed effetto personale, e con voltura delle utenze a carico dell'occupante e di ogni imposta e/o tassa per l'utilizzo della casa stessa, posticipando la divisione dell'immobile in comproprietà a fase successiva;
CP_ 4) disporre che il Sig. possa vedere tenere presso di sé la figlia senza limitazioni di Per_1
sorta e con contatti diretti con la medesima e secondo il suo gradimento, in considerazione dell'età della ragazza;
5) disporre che i genitori possano tenere presso ciascuno di loro durante le vacanze Per_1
estive per un tempo di almeno 15 giorni anche non consecutivi salvi gli impegni scolastici e personali della ragazza, il tutto nel periodo compreso tra luglio e agosto di ogni anno, secondo le aspettative e le esigenze da concordare con la ragazza direttamente entro il mese di maggio di ogni anno, in considerazione dell'età; accordi diretti tra i genitori e la figlia verranno presi di volta in volta anche per suddividere eventuali vacanze natalizie e Per_1
pasquali, così come i ponti scolastici
CP_ 6) disporre che il signor versi a titolo di mantenimento mensile per ciascuna figlia la somma di euro 390, assegno annualmente rivalutabile ISTAT, da versare alla madre in forma tracciabile entro il giorno 20 di ogni mese: decorrenza dell'assegno dal mese di marzo
2025;
2 7) disporre che le spese straordinarie sostenute per le figlie siano ripartite tra i genitori al 50%
ciascuno come da protocollo Ondif in uso presso il Tribunale di Udine;
8) disporre che l'assegno universale sia percepito integralmente dalla signora in quanto Pt_1
genitore collocatario in via prevalente;
CP_ 9) nulla a titolo di assegno di mantenimento del coniuge a carico del Sig.
10) spese compensate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe, premesso di avere contratto matrimonio civile in data 1.9.2007 in
Per_ Comune di Majano (UD) con e che dall'unione erano nate le figlie (6.2.2004), CP_1
maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente e (22.9.2008), minorenne, e che Per_1
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era cessata, ha chiesto la pronuncia Parte_1
di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione personale, ma alle diverse condizioni di cui alla memoria difensiva.
Alla prima udienza davanti al giudice istruttore di data 19.5.2025 è stato esperito un tentativo di conciliazione ed il giudice ha formulato alle parti una proposta conciliativa che i coniugi hanno entrambi accettato. Pertanto, le parti -autorizzate dal giudice- hanno rassegnato conclusioni congiunte come riportate in epigrafe, con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche. La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c.
La domanda di separazione personale è fondata.
La cessazione della convivenza tra i coniugi deve essere infatti univocamente dedotta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dalla ricorrente, cui non si è opposto il resistente.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
Le conclusioni rassegnate dalle parti possono essere integralmente accolte in quanto conformi agli interessi di entrambe le figlie.
Spese compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 - dichiara la separazione personale dei signori e che hanno CP_1 Parte_1 contratto matrimonio in data 1.9.2007 in Comune di Majano (UD) alle seguenti condizioni:
1) affida la figlia , nata a San Daniele del Friuli il [...] ad [...] i genitori in Per_1
via condivisa, con collocazione prevalente presso la madre a Buia via Bertagnolli 56;
2) assegna il diritto di abitazione della casa coniugale con l'utilizzo dei mobili che la corredano CP_ alla ricorrente, con termine di giorni 60 dalla pronuncia della sentenza al Sig. per l'asportazione di ogni bene ed effetto personale, e con voltura delle utenze a carico dell'occupante e di ogni imposta e/o tassa per l'utilizzo della casa stessa;
CP_ 3) dispone che il Sig. possa vedere tenere presso di sé la figlia senza limitazioni di Per_1
sorta e con contatti diretti con la medesima e secondo il suo gradimento, in considerazione dell'età della ragazza;
4) dispone che i genitori possano tenere presso ciascuno di loro durante le vacanze Per_1
estive per un tempo di almeno 15 giorni anche non consecutivi, salvi gli impegni scolastici e personali della ragazza, il tutto nel periodo compreso tra luglio e agosto di ogni anno, secondo le aspettative e le esigenze da concordare con la ragazza direttamente entro il mese di maggio di ogni anno, in considerazione dell'età; accordi diretti tra i genitori e la figlia verranno presi di volta in volta anche per suddividere eventuali vacanze natalizie e Per_1
pasquali, così come i ponti scolastici
CP_ 5) dispone che il signor versi a titolo di mantenimento mensile per ciascuna delle due figlie la somma di euro 390, assegno annualmente rivalutabile ISTAT, da versare alla madre in forma tracciabile entro il giorno 20 di ogni mese: decorrenza dell'assegno dal mese di marzo 2025;
6) dispone che le spese straordinarie sostenute per le figlie siano ripartite tra i genitori al 50% ciascuno come da protocollo Ondif in uso presso il Tribunale di Udine;
7) dispone che l'assegno universale sia percepito integralmente dalla signora in quanto Pt_1
genitore collocatario in via prevalente;
CP_ 8) nulla a titolo di assegno di mantenimento del coniuge a carico del Sig.
9) spese compensate.
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Majano (UD) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 5, parte prima, del Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2007.
4 Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio dd. 19.5.2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Annamaria Antonini)
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