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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/05/2025, n. 18105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18105 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DO CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/11/2024 della Corte d'appello di Catania Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola depositava requisitoria scritta con la quale chiedeva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso L'Avv. Giuseppe Caruso con conclusioni scritte e ulteriori note del 7 aprile insisteva per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FA1TO Penale Sent. Sez. 2 Num. 18105 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 11/04/2025 1.La Corte di appello di Catania ha confermato la responsabilità di CO DO per il reato di ricettazione di due biciclette, dichiarando non procedibile il reato di furto per difetto di querela. Il DO è stato condannato alla pena di un anno, quattro mesi di reclusione ed euro 344,00 di multa, senza la concessione del beneficio della sospensione condizionale. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione non sarebbe stata approvata la provenienza delittuosa delle due biciclette rinvenute nella disponibilità del ricorrente;
2.2. violazione di legge (art. 648, comma 4, cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 648, comma 4, cod. pen.: si deduceva (a) che non si era proceduto alla verifica del valore delle biciclette rinvenute, (b) che nel giustificare il trattamento sanzionatorio Vatto riferimento ad un danno di modesta entità, valutazione che avrebbe dovuto condurre al riconoscimento ,)L dell'attenuante, (c) che il fatto che le due biciclette provengano da due distinti episodi furti> non osterebbe riconoscimento dell'aggravante tenuto conto che la ricettazione potrebbe essere avvenuta in un'unica occasione;
2.3. violazione di legge (art. 163 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento ex officio della sospensione condizionale della pena: questa non veniva concessa nonostante ridimensionamento del complessivo trattamento sanzionatorio conseguente alla dichiarazione di improcedibilità del reato descritto al capo a) avesse ridotto la sanzione al di sotto del limite previsto dall'art. 163 cod. pen. per la concessione del beneficio. CONSIDERATO IN DIRITTO cv-y,Inviavh , L/6 i. 1.1 primi due motivi di ricorsoiammissibilital in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). 2 1.1.Con riferimento alla provenienza delittuosa delle biciclette, la Corte di appello - con motivazione che si sottrae ad ogni censura in quanto logica ed aderente alle emergenze processuali - ha ritenuto che la tesi difensiva (riproposta in questa sede) non potesse essere accolta. Veniva infatti rilevato che non si comprendeva il motivo per cui il DO, come allegato dalla difesa, avrebbe dovuto avere la disponibilità di un elevato numero di biciclette e che la coincidenza tra il numero di biciclette rinvenute (due) ed il numero di quelle parcheggiate dall'imputato il 31 maggio era una circostanza a alta capacità dimostrativa che non risultava posta in dubbio da persuasive allegazioni di segno contrario. 1.2. Con riferimento invece alla richiesta di applicare l'attenuante prevista dal quarto comma dell'art. 648, comma 4, cod. pen. la Corte di appello, con motivazione che anche in questo caso non si presta a censure, ha rilevato che l'imputato aveva un profilo soggettivo che indicava una notevole tensione verso l'abitualità della condotta delinquenziale, il che impediva di caratterizzare il fatto come particolarmente tenue. Il collegio riafferma, sul punto, che per valutare la sussistenza dell'attenuante prevista dall'articolo 648, comma 4, cod. pen. sono rilevanti anche profili soggettivi e non solo quelli oggettivi. Si è già deciso infatti che il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118 - 01) L'inammissibilità delle doglianze impone di dichiarare irrevocabile l'affermazione di responsabilità. 2. Il terzo motivo di ricorso, invece, è fondato. Il Collegio riafferma che in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01). Nel caso in esame la difesa del ricorrente con conclusioni scritte presentate nel giudizio di appello, svoltosi con rito cartolare, chiedeva espressamente di valutare la concedibilità del beneficio;
tuttavia la Corte di appello, nonostante l'incensuratezza del 3 ricorrente e la determinazione della pena al di sotto dei due anni, non forniva alcuna motivazione in ordine al diniego. Sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Dìchiara inammissibile il ricorso nel resto ed irrevocabile il giudizio di responsabilità. Così deciso, il giorno 11 aprile 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola depositava requisitoria scritta con la quale chiedeva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso L'Avv. Giuseppe Caruso con conclusioni scritte e ulteriori note del 7 aprile insisteva per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FA1TO Penale Sent. Sez. 2 Num. 18105 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 11/04/2025 1.La Corte di appello di Catania ha confermato la responsabilità di CO DO per il reato di ricettazione di due biciclette, dichiarando non procedibile il reato di furto per difetto di querela. Il DO è stato condannato alla pena di un anno, quattro mesi di reclusione ed euro 344,00 di multa, senza la concessione del beneficio della sospensione condizionale. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione non sarebbe stata approvata la provenienza delittuosa delle due biciclette rinvenute nella disponibilità del ricorrente;
2.2. violazione di legge (art. 648, comma 4, cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 648, comma 4, cod. pen.: si deduceva (a) che non si era proceduto alla verifica del valore delle biciclette rinvenute, (b) che nel giustificare il trattamento sanzionatorio Vatto riferimento ad un danno di modesta entità, valutazione che avrebbe dovuto condurre al riconoscimento ,)L dell'attenuante, (c) che il fatto che le due biciclette provengano da due distinti episodi furti> non osterebbe riconoscimento dell'aggravante tenuto conto che la ricettazione potrebbe essere avvenuta in un'unica occasione;
2.3. violazione di legge (art. 163 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento ex officio della sospensione condizionale della pena: questa non veniva concessa nonostante ridimensionamento del complessivo trattamento sanzionatorio conseguente alla dichiarazione di improcedibilità del reato descritto al capo a) avesse ridotto la sanzione al di sotto del limite previsto dall'art. 163 cod. pen. per la concessione del beneficio. CONSIDERATO IN DIRITTO cv-y,Inviavh , L/6 i. 1.1 primi due motivi di ricorsoiammissibilital in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). 2 1.1.Con riferimento alla provenienza delittuosa delle biciclette, la Corte di appello - con motivazione che si sottrae ad ogni censura in quanto logica ed aderente alle emergenze processuali - ha ritenuto che la tesi difensiva (riproposta in questa sede) non potesse essere accolta. Veniva infatti rilevato che non si comprendeva il motivo per cui il DO, come allegato dalla difesa, avrebbe dovuto avere la disponibilità di un elevato numero di biciclette e che la coincidenza tra il numero di biciclette rinvenute (due) ed il numero di quelle parcheggiate dall'imputato il 31 maggio era una circostanza a alta capacità dimostrativa che non risultava posta in dubbio da persuasive allegazioni di segno contrario. 1.2. Con riferimento invece alla richiesta di applicare l'attenuante prevista dal quarto comma dell'art. 648, comma 4, cod. pen. la Corte di appello, con motivazione che anche in questo caso non si presta a censure, ha rilevato che l'imputato aveva un profilo soggettivo che indicava una notevole tensione verso l'abitualità della condotta delinquenziale, il che impediva di caratterizzare il fatto come particolarmente tenue. Il collegio riafferma, sul punto, che per valutare la sussistenza dell'attenuante prevista dall'articolo 648, comma 4, cod. pen. sono rilevanti anche profili soggettivi e non solo quelli oggettivi. Si è già deciso infatti che il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118 - 01) L'inammissibilità delle doglianze impone di dichiarare irrevocabile l'affermazione di responsabilità. 2. Il terzo motivo di ricorso, invece, è fondato. Il Collegio riafferma che in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01). Nel caso in esame la difesa del ricorrente con conclusioni scritte presentate nel giudizio di appello, svoltosi con rito cartolare, chiedeva espressamente di valutare la concedibilità del beneficio;
tuttavia la Corte di appello, nonostante l'incensuratezza del 3 ricorrente e la determinazione della pena al di sotto dei due anni, non forniva alcuna motivazione in ordine al diniego. Sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Dìchiara inammissibile il ricorso nel resto ed irrevocabile il giudizio di responsabilità. Così deciso, il giorno 11 aprile 2025.