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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/09/2025, n. 4465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4465 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2990/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2990/2024 R.G. promossa da:
(p.iva ), con sede in Castiglione di Controparte_1 P.IVA_1
Sicilia (CT), via G. Marconi n.26, in persona del legale rappresentante sig.ra , CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Cristian Orazio Mangiameli, presso il cui studio sito in via A. di Sangiuliano 191, è eletto il domicilio;
Opponente
Contro
– Concessionario del servizio riscossione tributi ed entrate patrimoniali del CP_2
, in persona del legale rapp.te p.t. dott. , con Controparte_3 CP_4 sede in Grumo Nevano (Na) Piazza Cirillo n. 3, codice fiscale e n. d'iscrizione al Registro delle Imprese e Partita Iva n. , e , P.IVA_2 P.IVA_3 Controparte_3 in persona del Sindaco legale rapp. p.t., entrambe rappresentate e difese dall'avv.to Roberto
Russo presso il cui studio sito in Caivano (Na) alla via Gramsci n. 35 sono elettivamente domiciliati;
Opposti
------------
Conclusioni
pagina 1 di 7 All'udienza del 2 luglio 2025 la causa è stata posta in decisione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies cpc.
-------------
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato , in Controparte_1 persona del legale rappresentante, proponeva formale opposizione avverso l'atto di accertamento nr. 2023/3754 del 18/12/2023, notificato in data 16.02.2024, con il quale il
, per il tramite di , gli ha intimato il pagamento Controparte_3 CP_2 della complessiva somma di €. 13.790,63 oltre interessi e spese di notifica, sì come pretesa a titolo di compenso dei consumi di energia elettrica relativi agli anni 2018/2020. Eccepiva, nell'ordine: a) l'intervenuta estinzione per prescrizione del diritto, b) l'erroneità dei consumi addebitati;
c) l'illegittima applicazione degli oneri di riscossione. Chiedeva altresì la condanna del al pagamento della somma di €. 1.080,00 a titolo di indennizzo in Controparte_3 forza dell'art. 16.3 Allegato A deliberazione ARERA 463/2016.
Integratosi il contraddittorio, si sono costituiti Controparte_5
tributi ed entrate patrimoniali del , e
[...] Controparte_3 [...]
, i quali hanno eccepito l'improcedibilità della domanda e ne hanno Controparte_3 opposto comunque l'infondatezza.
Senza svolgimento di attività istruttoria orale, ed acquisiti i documenti offerti in produzione, all'udienza del 2 luglio 2025, il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
--------------
Motivi della decisione
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda, sì come formulata dai convenuti sul rilievo del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione:
l'art.
2.3 b) del T.I.C.O. esclude, invero, dall'ambito di applicazione della conciliazione pagina 2 di 7 obbligatoria le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge, nel che si connotano le difese opposte da Controparte_1
Si aggiunga, ancor di più, che la delibera ARERA n.233/2023/E/COM esclude l'applicazione dell'istituto in questione per le fatture per cui si eccepisce l'intervenuta prescrizione, onde la logica conseguenza che l'utente ha il diritto di contestare gli importi direttamente senza necessità di avviare una conciliazione obbligatoria.
La preliminare eccezione di prescrizione trova soluzione nell'art. 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) il quale stabilisce che "nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le micro imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera
c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni”.
Il comma 10 dell'art. 1, della medesima legge prevede poi una precisa norma transitoria per la quale: "Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, all'1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio
2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020".
Rilevato in parte qua l'ininfluenza, ai fini della decisione, della denunciata violazione della delibera ARERA 574/2019 - che prescrive, all'art. 2 comma 3, che la prescrizione biennale decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla legislazione vigente (cfr anche la delibera ARERA n.
655/2017 allegato RQSII art 36 e 67) - sì come chiaramente contrastante con il dettato normativo previsto sopra riportato, l'assetto normativo, dunque, inequivocabilmente prevede, quanto al settore elettrico, che il nuovo più breve termine prescrizionale si applica alle fatture la cui scadenza di pagamento è successiva all'1° marzo 2018, laddove è comunque noto che il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di pagamento delle stesse (Cass. 2024 n. 15102).
pagina 3 di 7 Resta che le bollette relative a consumi con scadenza di pagamento anteriore all'1 marzo
2018 avranno un termine di prescrizione di cinque anni.
Ciò posto in diritto, nel caso a mano le fatture che si assumono impagate sono le seguenti
(nell'ordine, il numero, la data, l'importo, la scadenza del pagamento):
1. Fattura n. 944 emessa il 15/12/2020 con scadenza il 31/12/2020
2. Fattura n. 957 emessa il 25/10/2022 con scadenza il 30/11/2022
3. Fattura n. 2096 emessa il 17/12/2020 con scadenza il 31/12/2020
4. Fattura n. 2147 emessa il 27/10/2022 con scadenza il 30/11/2022
5. Fattura n. 3228 emessa il 19/12/2020 con scadenza il 31/12/2020
6. Fattura n. 3322 emessa il 29/10/2022 con scadenza il 30/11/2022
7. Fattura n. 4377 emessa il 22/12/2020 con scadenza 31/12/2020
8. Fattura n. 4488 emessa il 31/10/2022 con scadenza il 31/12/2022
9. Fattura n.5520 emessa il 24/12/2020 con scadenza il 31/12/2020
10. Fattura n. 5650 emessa il 02/11/2022 con scadenza il 31/12/2022
11. Fattura n. 6658 emessa il 29/12/2020 con scadenza il 31/12/2020
12. Fattura n. 6816 emessa il 04/11/2022 con scadenza il 31/12/2022
13. Fattura n. 7968 emessa il 06/11/2022 con scadenza il 31/01/2023
14. Fattura n. 9112 emessa il 08/11/2022 con scadenza il 31/01/2023
15. Fattura n. 10254 emessa il 10/11/2022 con scadenza il 31/01/2023
16. Fattura n. 11398 emessa il 12/11/2022 con scadenza il 28/02/2023
17. Fattura n. 12546 emessa il 14/11/2022 con scadenza il 28/02/2023
18. Fattura n. 13688 emessa il 16/11/2022 con scadenza il 28/02/2023
Le fatture hanno tutte scadenze di pagamento successive all'1 marzo 2018: il termine di prescrizione è dunque biennale. L'impugnato atto di intimazione risulta di contro notificato il
27 dicembre 2023: esso dunque è certamente tardivo per le fatture nn. 1, 3, 5, 7, 9, 11.
Al riguardo va osservato, quanto alla eccepita sospensione della prescrizione per 24 mesi, che la proroga della prescrizione, disciplinata dall'art. 68 D.L. 18/2020, si applica specificamente alla fase di riscossione coattiva e alle attività seguenti la notifica della cartella o dell'ingiunzione, seguendo il duplice meccanismo delineato nei commi 1 e 2. Questo meccanismo opera in maniera indiscriminata sia per le entrate tributarie che patrimoniali.
pagina 4 di 7 In riferimento all'operato dell' , il legislatore ha integrato l'articolo 68 Controparte_6 con il comma 4 bis, che, nella sua lettera b), prolunga di 24 mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi ai carichi, siano essi tributari o non tributari, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione indicato nei commi 1 e 2-bis e successivamente fino al 31 dicembre 2021. Questa disposizione costituisce una conferma operativa degli effetti dell'articolo 12 per i ruoli consegnati durante il periodo di sospensione delle attività, a condizione che tali carichi non siano già incorsi in prescrizione.
La sospensione insomma riguarda specificamente la fase di riscossione coattiva e le attività successive alla notifica della cartella o dell'ingiunzione, non i termini di prescrizione dei crediti originari, di talchè tutte le fatture in questione, emesse nel 2020 e nel 2022, riferite a consumi precedenti, non possono beneficiare di questa proroga poiché non erano state ancora consegnate all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione.
L'impugnato atto di intimazione è per contro tempestivo riguardo alle fatture nn. 2 (importo €.
886,07), 4 (importo €. 260,87), 6 (importo, €. 813,48), 8 (importo, €. 831,99), 10 (importo, €.
845,08), 12 (importo, €. 858,11), 13 (importo, €. 790,10), 14 (importo, €. 722,83), 15 (importo,
€. 592,21), 16 (importo, €. 649,02), 17 (importo, €. 726,02), 18 (importo, €. 785,34): residua un importo complessivo di €. 8.761,12 al cui pagamento va dichiarata tenuta
[...]
, che nulla ha provato in ordine al tempestivo adempimento Controparte_1 della relativa obbligazione.
Il pagamento di tali ultime deve ritenersi dovuto, risultando del tutto infondata la generica contestazione afferente all'effettività ed entità dei consumi, unilateralmente determinati.
L'obiezione non è supportata dal rilievo del malfunzionamento dei sistemi informatici di riscontro, con il che va escluso qualsivoglia onere probatorio a carico del gestore circa la dimostrazione dell'efficienza dei contatori centrali.
non ha nemmeno contestato l'eccessiva entità dei Controparte_1 consumi, individuandone la causa in fattori esterni al proprio controllo.
In ordine poi al quantum debeatur, che è stato determinato sulla base dei consumi elettrici rilevati ed imputati all'opponente, è mancata qualsivoglia debita e specifica contestazione.
pagina 5 di 7 Sul punto occorre rilevare che nel rapporto di somministrazione come quello in esame, in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, la prova dell'erogazione è legittimamente assolta attraverso la lettura del contatore che costituisce lo strumento principale ai fini del calcolo del consumo effettivo e le cui risultanze sono assistite da una presunzione di veridicità
(cfr. Cass. Civ. n. 23699 del 22/11/16; Cass. Civ. n. 17041 del 2.12.2002).
Al riguardo la Suprema Corte ha affermato nella sentenza n. 23699/2016 che: Il fruitore del servizio, da parte sua, non può semplicemente limitarsi ad addurre una irregolarità della fatturazione, ma deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.
Ancor più significativa è poi Cass. 2020 n. 297 a tenore della quale “se l'utente, che sia un'impresa o un nucleo familiare, contesta i consumi che gli vengono addebitati nelle fatture, ritenendoli non veritieri, a causa del malfunzionamento del contatore, ricade su di lui sia
l'onere di contestare il detto malfunzionamento, che di dimostrare la reale entità dei consumi effettuati, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato, nei quali egli ha normalmente svolto la sua abituale attività. Al gestore spetta
l'onere di dimostrare il regolare funzionamento del contatore. Se, invece, l'utente contesta
l'eccessiva entità dei consumi, individuandone la causa nelle attività illecite riconducibili a terzi, ricade su di lui l'onere di dimostrare che tale anomalia è imputabile esclusivamente a detta azione abusiva e che questa non sia stata agevolata dalla sua negligenza, nell'adozione delle misure di controllo: in definitiva, dovrà provare che, nonostante la sua diligenza, i terzi siano riusciti ad eludere le misure di controllo, perpetrando, in suo danno, una condotta illecita”.
La conclusione è che, in difetto di specifica contestazione e di idonea prova contraria, i consumi dettagliatamente indicati in ogni singola fattura devono ritenersi effettivamente imputabili all'opponente al pari degli importi ivi indicati.
Non resta, alla stregua di tutto quanto sopra, che dichiarare, in parziale accoglimento della domanda introduttiva, l'illegittimità dell'impugnato atto di intimazione per la parte eccedente la somma di €. 8.761,12.
pagina 6 di 7 Va in parte qua dichiarata, in accoglimento delle relative difese, la non debenza degli oneri di riscossione pure ingiunti con l'impugnato atto di intimazione sul rilievo che la dedotta fattispecie è esattamente riconducibile al divieto di cui all'art. art. 52, comma 5, lett. b), D.lgs.
446/1997, il quale per l'appunto dispone, per l'ipotesi che l'ente affidi a soggetti esterni l'attività di riscossione delle proprie entrate patrimoniali, che la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate non può comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
L'esito del giudizio, connotato dalla reciproca soccombenza delle parti, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2990/2024 RG, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così statuisce: dichiara l'illegittimità dell'atto di accertamento nr. 2023/3754 del 18/12/2023, notificato in data
16.02.2024, per la parte eccedente la somma di €. 8.761,12. Non sono dovuti gli oneri di riscossione.
Compensa le spese processuali.
Così deciso in Catania, il 9 settembre 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2990/2024 R.G. promossa da:
(p.iva ), con sede in Castiglione di Controparte_1 P.IVA_1
Sicilia (CT), via G. Marconi n.26, in persona del legale rappresentante sig.ra , CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Cristian Orazio Mangiameli, presso il cui studio sito in via A. di Sangiuliano 191, è eletto il domicilio;
Opponente
Contro
– Concessionario del servizio riscossione tributi ed entrate patrimoniali del CP_2
, in persona del legale rapp.te p.t. dott. , con Controparte_3 CP_4 sede in Grumo Nevano (Na) Piazza Cirillo n. 3, codice fiscale e n. d'iscrizione al Registro delle Imprese e Partita Iva n. , e , P.IVA_2 P.IVA_3 Controparte_3 in persona del Sindaco legale rapp. p.t., entrambe rappresentate e difese dall'avv.to Roberto
Russo presso il cui studio sito in Caivano (Na) alla via Gramsci n. 35 sono elettivamente domiciliati;
Opposti
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Conclusioni
pagina 1 di 7 All'udienza del 2 luglio 2025 la causa è stata posta in decisione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies cpc.
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Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato , in Controparte_1 persona del legale rappresentante, proponeva formale opposizione avverso l'atto di accertamento nr. 2023/3754 del 18/12/2023, notificato in data 16.02.2024, con il quale il
, per il tramite di , gli ha intimato il pagamento Controparte_3 CP_2 della complessiva somma di €. 13.790,63 oltre interessi e spese di notifica, sì come pretesa a titolo di compenso dei consumi di energia elettrica relativi agli anni 2018/2020. Eccepiva, nell'ordine: a) l'intervenuta estinzione per prescrizione del diritto, b) l'erroneità dei consumi addebitati;
c) l'illegittima applicazione degli oneri di riscossione. Chiedeva altresì la condanna del al pagamento della somma di €. 1.080,00 a titolo di indennizzo in Controparte_3 forza dell'art. 16.3 Allegato A deliberazione ARERA 463/2016.
Integratosi il contraddittorio, si sono costituiti Controparte_5
tributi ed entrate patrimoniali del , e
[...] Controparte_3 [...]
, i quali hanno eccepito l'improcedibilità della domanda e ne hanno Controparte_3 opposto comunque l'infondatezza.
Senza svolgimento di attività istruttoria orale, ed acquisiti i documenti offerti in produzione, all'udienza del 2 luglio 2025, il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
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Motivi della decisione
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda, sì come formulata dai convenuti sul rilievo del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione:
l'art.
2.3 b) del T.I.C.O. esclude, invero, dall'ambito di applicazione della conciliazione pagina 2 di 7 obbligatoria le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge, nel che si connotano le difese opposte da Controparte_1
Si aggiunga, ancor di più, che la delibera ARERA n.233/2023/E/COM esclude l'applicazione dell'istituto in questione per le fatture per cui si eccepisce l'intervenuta prescrizione, onde la logica conseguenza che l'utente ha il diritto di contestare gli importi direttamente senza necessità di avviare una conciliazione obbligatoria.
La preliminare eccezione di prescrizione trova soluzione nell'art. 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) il quale stabilisce che "nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le micro imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera
c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni”.
Il comma 10 dell'art. 1, della medesima legge prevede poi una precisa norma transitoria per la quale: "Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, all'1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio
2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020".
Rilevato in parte qua l'ininfluenza, ai fini della decisione, della denunciata violazione della delibera ARERA 574/2019 - che prescrive, all'art. 2 comma 3, che la prescrizione biennale decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla legislazione vigente (cfr anche la delibera ARERA n.
655/2017 allegato RQSII art 36 e 67) - sì come chiaramente contrastante con il dettato normativo previsto sopra riportato, l'assetto normativo, dunque, inequivocabilmente prevede, quanto al settore elettrico, che il nuovo più breve termine prescrizionale si applica alle fatture la cui scadenza di pagamento è successiva all'1° marzo 2018, laddove è comunque noto che il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di pagamento delle stesse (Cass. 2024 n. 15102).
pagina 3 di 7 Resta che le bollette relative a consumi con scadenza di pagamento anteriore all'1 marzo
2018 avranno un termine di prescrizione di cinque anni.
Ciò posto in diritto, nel caso a mano le fatture che si assumono impagate sono le seguenti
(nell'ordine, il numero, la data, l'importo, la scadenza del pagamento):
1. Fattura n. 944 emessa il 15/12/2020 con scadenza il 31/12/2020
2. Fattura n. 957 emessa il 25/10/2022 con scadenza il 30/11/2022
3. Fattura n. 2096 emessa il 17/12/2020 con scadenza il 31/12/2020
4. Fattura n. 2147 emessa il 27/10/2022 con scadenza il 30/11/2022
5. Fattura n. 3228 emessa il 19/12/2020 con scadenza il 31/12/2020
6. Fattura n. 3322 emessa il 29/10/2022 con scadenza il 30/11/2022
7. Fattura n. 4377 emessa il 22/12/2020 con scadenza 31/12/2020
8. Fattura n. 4488 emessa il 31/10/2022 con scadenza il 31/12/2022
9. Fattura n.5520 emessa il 24/12/2020 con scadenza il 31/12/2020
10. Fattura n. 5650 emessa il 02/11/2022 con scadenza il 31/12/2022
11. Fattura n. 6658 emessa il 29/12/2020 con scadenza il 31/12/2020
12. Fattura n. 6816 emessa il 04/11/2022 con scadenza il 31/12/2022
13. Fattura n. 7968 emessa il 06/11/2022 con scadenza il 31/01/2023
14. Fattura n. 9112 emessa il 08/11/2022 con scadenza il 31/01/2023
15. Fattura n. 10254 emessa il 10/11/2022 con scadenza il 31/01/2023
16. Fattura n. 11398 emessa il 12/11/2022 con scadenza il 28/02/2023
17. Fattura n. 12546 emessa il 14/11/2022 con scadenza il 28/02/2023
18. Fattura n. 13688 emessa il 16/11/2022 con scadenza il 28/02/2023
Le fatture hanno tutte scadenze di pagamento successive all'1 marzo 2018: il termine di prescrizione è dunque biennale. L'impugnato atto di intimazione risulta di contro notificato il
27 dicembre 2023: esso dunque è certamente tardivo per le fatture nn. 1, 3, 5, 7, 9, 11.
Al riguardo va osservato, quanto alla eccepita sospensione della prescrizione per 24 mesi, che la proroga della prescrizione, disciplinata dall'art. 68 D.L. 18/2020, si applica specificamente alla fase di riscossione coattiva e alle attività seguenti la notifica della cartella o dell'ingiunzione, seguendo il duplice meccanismo delineato nei commi 1 e 2. Questo meccanismo opera in maniera indiscriminata sia per le entrate tributarie che patrimoniali.
pagina 4 di 7 In riferimento all'operato dell' , il legislatore ha integrato l'articolo 68 Controparte_6 con il comma 4 bis, che, nella sua lettera b), prolunga di 24 mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi ai carichi, siano essi tributari o non tributari, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione indicato nei commi 1 e 2-bis e successivamente fino al 31 dicembre 2021. Questa disposizione costituisce una conferma operativa degli effetti dell'articolo 12 per i ruoli consegnati durante il periodo di sospensione delle attività, a condizione che tali carichi non siano già incorsi in prescrizione.
La sospensione insomma riguarda specificamente la fase di riscossione coattiva e le attività successive alla notifica della cartella o dell'ingiunzione, non i termini di prescrizione dei crediti originari, di talchè tutte le fatture in questione, emesse nel 2020 e nel 2022, riferite a consumi precedenti, non possono beneficiare di questa proroga poiché non erano state ancora consegnate all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione.
L'impugnato atto di intimazione è per contro tempestivo riguardo alle fatture nn. 2 (importo €.
886,07), 4 (importo €. 260,87), 6 (importo, €. 813,48), 8 (importo, €. 831,99), 10 (importo, €.
845,08), 12 (importo, €. 858,11), 13 (importo, €. 790,10), 14 (importo, €. 722,83), 15 (importo,
€. 592,21), 16 (importo, €. 649,02), 17 (importo, €. 726,02), 18 (importo, €. 785,34): residua un importo complessivo di €. 8.761,12 al cui pagamento va dichiarata tenuta
[...]
, che nulla ha provato in ordine al tempestivo adempimento Controparte_1 della relativa obbligazione.
Il pagamento di tali ultime deve ritenersi dovuto, risultando del tutto infondata la generica contestazione afferente all'effettività ed entità dei consumi, unilateralmente determinati.
L'obiezione non è supportata dal rilievo del malfunzionamento dei sistemi informatici di riscontro, con il che va escluso qualsivoglia onere probatorio a carico del gestore circa la dimostrazione dell'efficienza dei contatori centrali.
non ha nemmeno contestato l'eccessiva entità dei Controparte_1 consumi, individuandone la causa in fattori esterni al proprio controllo.
In ordine poi al quantum debeatur, che è stato determinato sulla base dei consumi elettrici rilevati ed imputati all'opponente, è mancata qualsivoglia debita e specifica contestazione.
pagina 5 di 7 Sul punto occorre rilevare che nel rapporto di somministrazione come quello in esame, in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, la prova dell'erogazione è legittimamente assolta attraverso la lettura del contatore che costituisce lo strumento principale ai fini del calcolo del consumo effettivo e le cui risultanze sono assistite da una presunzione di veridicità
(cfr. Cass. Civ. n. 23699 del 22/11/16; Cass. Civ. n. 17041 del 2.12.2002).
Al riguardo la Suprema Corte ha affermato nella sentenza n. 23699/2016 che: Il fruitore del servizio, da parte sua, non può semplicemente limitarsi ad addurre una irregolarità della fatturazione, ma deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.
Ancor più significativa è poi Cass. 2020 n. 297 a tenore della quale “se l'utente, che sia un'impresa o un nucleo familiare, contesta i consumi che gli vengono addebitati nelle fatture, ritenendoli non veritieri, a causa del malfunzionamento del contatore, ricade su di lui sia
l'onere di contestare il detto malfunzionamento, che di dimostrare la reale entità dei consumi effettuati, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato, nei quali egli ha normalmente svolto la sua abituale attività. Al gestore spetta
l'onere di dimostrare il regolare funzionamento del contatore. Se, invece, l'utente contesta
l'eccessiva entità dei consumi, individuandone la causa nelle attività illecite riconducibili a terzi, ricade su di lui l'onere di dimostrare che tale anomalia è imputabile esclusivamente a detta azione abusiva e che questa non sia stata agevolata dalla sua negligenza, nell'adozione delle misure di controllo: in definitiva, dovrà provare che, nonostante la sua diligenza, i terzi siano riusciti ad eludere le misure di controllo, perpetrando, in suo danno, una condotta illecita”.
La conclusione è che, in difetto di specifica contestazione e di idonea prova contraria, i consumi dettagliatamente indicati in ogni singola fattura devono ritenersi effettivamente imputabili all'opponente al pari degli importi ivi indicati.
Non resta, alla stregua di tutto quanto sopra, che dichiarare, in parziale accoglimento della domanda introduttiva, l'illegittimità dell'impugnato atto di intimazione per la parte eccedente la somma di €. 8.761,12.
pagina 6 di 7 Va in parte qua dichiarata, in accoglimento delle relative difese, la non debenza degli oneri di riscossione pure ingiunti con l'impugnato atto di intimazione sul rilievo che la dedotta fattispecie è esattamente riconducibile al divieto di cui all'art. art. 52, comma 5, lett. b), D.lgs.
446/1997, il quale per l'appunto dispone, per l'ipotesi che l'ente affidi a soggetti esterni l'attività di riscossione delle proprie entrate patrimoniali, che la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate non può comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
L'esito del giudizio, connotato dalla reciproca soccombenza delle parti, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2990/2024 RG, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così statuisce: dichiara l'illegittimità dell'atto di accertamento nr. 2023/3754 del 18/12/2023, notificato in data
16.02.2024, per la parte eccedente la somma di €. 8.761,12. Non sono dovuti gli oneri di riscossione.
Compensa le spese processuali.
Così deciso in Catania, il 9 settembre 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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