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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4591 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, disposte in sostituzione dell'udienza del 11 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10138/2024
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonio
Parte_1
Ruggiero ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Toledo 205 presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell in Napoli alla CP_1
via Galileo Ferraris 4, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29 aprile 2024 esponeva che in data 4 marzo Parte_1
2023 aveva depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo (RG 4359/2023) onde ottenere il riconoscimento delle provvidenze di invalidità civile, ma contestava la percentuale invalidante riconosciuta dal ctu.
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva la condanna dell' al pagamento delle CP_1
prestazioni.
L' si costituiva contestando la domanda. CP_1
Veniva disposto il rinnovo della ctu in sede di opposizione ed alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il Giudice decideva la causa.
Dalla ctu, redatta in sede di opposizione, è emerso come la ricorrente sia affetta da
Cardiopatia ipertensiva. (cod. 6441 = 25%).
2) (cod. 6407-6456 = 50%). Pt_2
3) Depressione involutiva del tono dell'umore in vasculopatia cerebrale cronica (cod. 2206-
1103 = 35%). 4) Note artrosiche polidistrettuali più marcate al rachide lombare e all'anca dx (cod. 7010
= 25%)
5) Ipoacusia bilaterale protesizzabile (cod. 4005 = 11%).
6) OD pseudofachia, OS cataratta V.C. OD 8/10 OS 2/10 (cod. 5031 = 7%).
Da tali patologie deriva, a giudizio del ctu, una invalidità del 85% a partire dalla domanda amministrativa
Le conclusioni della ctu svolta in sede di opposizione, redatta da uno specialista in medicina legale, appaiono sostanzialmente conformi alle risultanze della ctu svolta in sede di atp, pienamente conformi e possono essere fatte proprie dallo scrivente.
Va pertanto riconosciuto il predetto requisito sanitario anche se la presenza di redditi superiori ai limiti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità giustifica la compensazione delle spese di lite.
Spese di ctu a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Dichiara che il ricorrente presenta una invalidità del 85% dalla domanda amministrativa;
b) Dichiara compensate le spese di lite;
c) Pone le spese di consulenza tecnica a carico dell' CP_1
Così deciso in Napoli il 11-6-2025
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, disposte in sostituzione dell'udienza del 11 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10138/2024
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonio
Parte_1
Ruggiero ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Toledo 205 presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell in Napoli alla CP_1
via Galileo Ferraris 4, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29 aprile 2024 esponeva che in data 4 marzo Parte_1
2023 aveva depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo (RG 4359/2023) onde ottenere il riconoscimento delle provvidenze di invalidità civile, ma contestava la percentuale invalidante riconosciuta dal ctu.
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva la condanna dell' al pagamento delle CP_1
prestazioni.
L' si costituiva contestando la domanda. CP_1
Veniva disposto il rinnovo della ctu in sede di opposizione ed alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il Giudice decideva la causa.
Dalla ctu, redatta in sede di opposizione, è emerso come la ricorrente sia affetta da
Cardiopatia ipertensiva. (cod. 6441 = 25%).
2) (cod. 6407-6456 = 50%). Pt_2
3) Depressione involutiva del tono dell'umore in vasculopatia cerebrale cronica (cod. 2206-
1103 = 35%). 4) Note artrosiche polidistrettuali più marcate al rachide lombare e all'anca dx (cod. 7010
= 25%)
5) Ipoacusia bilaterale protesizzabile (cod. 4005 = 11%).
6) OD pseudofachia, OS cataratta V.C. OD 8/10 OS 2/10 (cod. 5031 = 7%).
Da tali patologie deriva, a giudizio del ctu, una invalidità del 85% a partire dalla domanda amministrativa
Le conclusioni della ctu svolta in sede di opposizione, redatta da uno specialista in medicina legale, appaiono sostanzialmente conformi alle risultanze della ctu svolta in sede di atp, pienamente conformi e possono essere fatte proprie dallo scrivente.
Va pertanto riconosciuto il predetto requisito sanitario anche se la presenza di redditi superiori ai limiti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità giustifica la compensazione delle spese di lite.
Spese di ctu a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Dichiara che il ricorrente presenta una invalidità del 85% dalla domanda amministrativa;
b) Dichiara compensate le spese di lite;
c) Pone le spese di consulenza tecnica a carico dell' CP_1
Così deciso in Napoli il 11-6-2025
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio