Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 01/04/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Giuseppe Rini Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. Francesca Incandela Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2067 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a PALERMO (PA), in [...] Parte_1
14/11/1971, elettivamente domiciliato in Termini Imerese, CORSO DEI
MILLE 171 MARINEO, presso lo studio dell'Avv. LO PINTO ANTONINO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], CP_1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso).
Tribunale di Termini Imerese sez. I civile
cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, Parte_1
ha chiesto la modifica dei provvedimenti di separazione consen-
[...]
suale da , omologati da codesto Tribunale (v. decreto omo- CP_1
logazione n. cronol. 553/2021 del 12/01/2021, allegato al ricorso), me-
diante il collocamento del figlio minore presso di lui, confermando il Per_1
regime di affidamento condiviso ed “adottando i più opportuni provvedi-
menti di natura economica per la sua tutela”.
A sostegno della domanda di revisione, il ricorrente ha allegato che, sin dall'omologa della separazione, il minore manifestava ai genitori la Per_2
propria volontà di essere collocato presso il padre, per cui, con il consenso di entrambi i genitori, oramai vive stabilmente con il ricorrente.
Sebbene ritualmente evocata in giudizio non si è costituita CP_1
, sicchè ne va dichiarata la contumacia.
[...]
In punto di diritto deve rammentarsi che la revisione delle condizioni re-
lative alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e la prole stabilite con la sentenza di separazione (ovvero, sì come accaduto nel caso di specie, con il decreto di omologa della separazione consensuale), postula la sopravve-
nienza di giustificati motivi, rappresentati da circostanze di fatto sopravve-
nute rispetto all'adozione dei provvedimenti predetti.
Inoltre, in sede di revisione delle condizioni economiche della separazione consensuale o del divorzio, il giudice può e deve procedere alla richiesta
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile modificazione quando l'equilibrio economico, risultante dai patti della sepa-
razione consensuale/ del divorzio e dalle parti voluto con riguardo alle cir-
costanze in quel momento esistenti, risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze che le parti stesse non avrebbero potuto tener presenti nel fissare quei patti (cf. in tal senso Cass. Sez. I. civ., sent. n. 17136 del 27/08/2004).
Orbene, l'unica circostanza dedotta dal ricorrente a fondamento della ri-
chiesta di modifica di detta previsione consiste nella volontà del minore di trasferirsi dal padre, la quale -sebbene non si atteggi propriamente a circo-
stanza nuova - non può non essere tenuta in considerazione dal Collegio.
Sul punto, meritano di essere valorizzate le dichiarazioni rese in sede di ascolto della minore , all'udienza del 18.12.2023 svoltasi innanzi al Per_2
Giudice relatore, ove ella ha così riferito: “Domanda: Con chi vivi?
A D.R.: “ CON MIO PADRE”.
Domanda: Ci sono altre persone che convivono con voi?
A D.R.: “MIA NONNA, MIO FRATELLO INVECE VIVE CON MIA MAM-
MA”.
Domanda: Che rapporto hai con tuo fratello?
A D.R.: “UN BEL RAPPORTO, CI DIVERTIAMO INSIEME”
Domanda: Quanto tempo fa hai visto per l'ultima volta tua madre?
A D.R.: “L'ALTRO IERI ”
Domanda: Esiste un calendario di incontri che dovreste seguire?
A D.R.: “SEGUIAMO UN CALENDARIO, CI SONO DEI GIORNI IN CUI
DEVO ANDARCI, MERCOLEDI E GIOVEDI UNA SETTIMANA E LA SETTIMA-
NA SEGUENTE Venerdì E SABATO”.
Domanda: In che modo vorresti che il calendario degli incontri venisse
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile modificato?
A D.R.: “MI VA BENE”.
Domanda: HAI ALTRO DA GGIUNGERE?
A D.R.: “SIN A PICCOLO HO AVUTO UN RAPPORTO STRETTISSIMO CON
MIO PADRE E PREFERISCO VIVERE CON LUI perché MI TROVO MEGLIO;
DA MIO PADRE DORMO NELLA STESSA STANZA CON LUI MENTRE DA
MIA MAMMA INVECE HO LA MIA STANZA. ORMAI SONO PIù DI TRE AN-
NI CHE VIVO CON MIO PADRE” (v. verb. ud.18.12.2023)
Dall'audizione della minore è emersa una chiara volontà dello stesso di trasferirsi presso l'abitazione paterna, presso la quale già abita stabilmente da tre anni.
Nel corso dell'istruttoria, sono state richieste ulteriori informazioni ai ser-
vizi sociali territorialmente competenti (Comune di Marineo), i quali hanno in primis interpellato la madre sulla richiesta di modifica, così relazionando:
“In data 26/01/2024 è stato effettuato un colloquio con la signor CP_1
la quale riferisce che attualmente vive presso la propria abitazione congiun-
tamente al figlio maggior La signor definisce il suo rap- Per_3 CP_1
porto co sereno e costante. Rispetto alla scelta del figlio, di vivere con Per_2
il padre, la signora si mostra a tratti dispiaciuta ma nonostante ciò, racconta di volere innanzitutto il bene d accettando cosi la decisione dello stes- Per_2
so senza opposizione. Descrive il signo come "un buon padre", Parte_1
presente, premuroso e attento alle esigenze dei figli. Con regolarità Per_2
mantiene i rapporti con la madre, con il fratello maggiore e con i nonni ma-
terni. La signora attualmente è disoccupata, riceve sostegno e sup- CP_1
porto dai genitori” (v. rel. S.S. dep. il 02.05.2024).
- 4 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile Dalla relazione emerge come anche la figura materna accetti con resi-
lienza le volontà del figlio, ormai prossimo alla maggiore età.
Sulle condizioni di vita del figlio, che ormai in via di fatto risulta trasferito presso l'abitazione paterna, i Servizi hanno riferito “In data 29/01/2024 è
stato effettuato un colloquio con il signo , il quale riferisce che Parte_1
attualmente vive presso la propria abitazione congiuntamente al figli . Per_2
Al piano di sotto, nella stessa palazzina, vive la nonna paterna d , che Per_2
rappresenta un punto di riferimento affettivo per entrambi. Il signor
[...]
definisce il figlio come un ragazzo sereno, inserito nella comunità Parte_2
locale e nel gruppo dei pari. Descrivendo il loro rapporto emerge che i due hanno un'affinità caratteriale, maturano la stessa passione, ovvero quella dello sport e del calcio, difatti entrambi sono molto tifosi ed è lo stesso
[...]
ad accompagnare molte volte agli allenamenti di calcio. In Parte_2 Per_2
data 01/02/2024, è stata effettuata visita domiciliare presso l'abitazione del signo , articolata su tre elevazioni, nel complesso la casa si pre- Parte_1
senta in ordine e rispondente a tutte le esigenze sia del padre che del figlio.
In occasione della visita domiciliare, è stato effettuato un colloquio con la nonna materna, la quale riferisce di avere un buon rapporto con entrambi i nipoti, nello specifico la signora spesso aiuta il figlio nella gestione della casa e nella preparazione del pranzo. Racconta che la sua famiglia è molto unita e tutti collaborano per il benessere di questi nipoti ai quali la signora è molto legata. Successivamente è stato effettuato un colloquio co , il quale si Per_2
presenta sereno, molto educato e ben curato nell'aspetto. Racconta di fre-
quentare il terzo anno dell'Istituto tecnico industriale a Marineo. Riferisce
anche lui di avere un rapporto costante con la madre, il fratello maggiore e i
- 5 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile nonni materni. In merito alla decisione di vivere con il padre si esprime in maniera decisa e serena affermando di volere continuare a vivere presso l'a-
bitazione del padre” (v. rel. S.S. dep. il 02.05.2024).
I servizi interpellati hanno dunque così concluso: “Dai colloqui effettuati emerge che tra i signor hanno raggiunto nel tempo Parte_1 CP_1
un equilibrio familiare che li porta a provvedere alle esigenze dei due figli.
Non emergono elementi di pregiudizio e di conflittualità per il minore
” (v. rel. S.S. dep. il 02.05.2024). Per_2
Alla luce dell'inequivoco contenuto delle dichiarazioni del figlio e Per_2
delle informazioni rese dai Servizi interpellati, tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare il preminente interesse del minore, il quale ormai vive stabil-
mente presso il domicilio paterno e intrattiene la propria vita sociale all'interno del Comune di Marineo, il ricorso va accolto.
Quanto al regime di frequentazione del figlio con ma madre ed il fratello maggiore tenuto conto dell'eta dello stesso (17 anni), appare oppor- Per_3
tuno prevedere che un regime di visita libero, con la facoltà per il genitore non collocatario di incontrare e tenere con sé la minore liberamente ma compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e di studio.
Atteso il mutamento dell'assetto attuale va, conseguentemente, accolta an-
che l'istanza volta ad adeguare il peso economico del mantenimento, ponen-
do a carico della resistente l'obbligo di corrispondere al ricorrente una som-
ma a titolo di contributo al mantenimento del figlio.
In ordine alla quantificazione, in assenza allegati mutamenti alla condi-
zione economica delle parti, va previsto l'obbligo della madre di versare mensilmente, la somma di € 150,00, a titolo di contributo al mantenimento
- 6 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile in favore del figlio minore , da corrispondere al padre entro il giorno 5 Per_2
di ogni mese (somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT), da ritenere alla stregua di importo minimo. A tale somma deve aggiungersi il contributo al
50% delle spese mediche (non coperte dal SSN) e scolastiche straordinarie,
da concordare preventivamente tra le parti.
3. Spese di lite.
La contumacia della parte resistente e la peculiare natura del procedi-
mento depongono nel senso della compensazione integrale delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, come sopra composto, defi-
nitivamente pronunciando
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- dispone il collocamento del figlio minore presso il Persona_4
domicilio paterno;
- dispone che la madre abbia la facoltà di incontrare il CP_1
figlio minore secondo le modalità specificate in motivazione;
Per_2
- dispone che corrisponda, entro il giorno 5 di ogni me- CP_1
se, a complessiva di euro 150,00 (rivalutabile se- Parte_1
condo gli indici ISTAT) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio e che le spese straordinarie, mediche (non coperte dal SSN) e scolasti- Per_2
che, preventivamente concordate, siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
- conferma per il resto le condizioni di separazione omologate da codesto
Tribunale;
- 7 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile -dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Termini Imerese il 01.04.2025
Il Presidente
Giuseppe Rini
Il Giudice est.
Francesca Incandela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma di-
gitale dal Presidente e dal relatore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro
della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 8 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile