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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/06/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 19917/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni Presidente relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice
nel procedimento iscritto al n. 19917/2024 R.G. promosso congiuntamente da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. CRISTIAN CORIONI e
(c.f. Controparte_1 C.F._2 con l'avv. ROBERTA FORZANINI
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO ha pronunziato la seguente
SENTENZA
* * *
Oggetto del processo: «divorzio congiunto»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come in ricorso:
1. “la casa coniugale di Bovezzo (BS), in via Angelo Canossi n. 5 viene assegnata alla sig.ra
nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi. Le spese per le Parte_1 utenze della casa coniugale saranno di competenza della signora , mentre le Pt_1
1 spese di assicurazione sulla casa, mutuo e canone linea Adsl sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno;
Controparte_2
2. la responsabilità genitoriale è esercitata congiuntamente da entrambi i coniugi, in
particolare, per le questioni di amministrazione ordinaria sarà esercitata anche disgiuntamente;
3. i figli minori sono collocati prevalentemente presso la dimora materna e il padre potrà
esercitare il diritto di visita ogni volta che desidera;
4. il sig. a titolo di concorso per il mantenimento dei figli, verserà mensilmente CP_1 alla moglie la somma di € 200,00 (duecento//00) per ciascun figlio, per un totale di €
400,00 mensili per le spese ordinarie entro il giorno 1 di ciascun mese. Per quanto riguarda le spese straordinarie, richiamando il protocollo dell'Ordine degli Avvocati di
Brescia, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
5. il sig. corrisponderà alla sig.ra l'intero contributo - assegno unico - CP_1 Pt_1 erogato dall'Inps a sostegno della famiglia, da destinare alle necessità quotidiane dei figli
6. fermo quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver già concordato qualsiasi altra questione economica e patrimoniale tra loro pendente e reciprocamente di non aver più nulla a pretendere anche a titolo di mantenimento, dichiarando di essere in grado di provvedere
a se stessi;
7. i coniugi dichiarano di darsi sin d'ora reciproco ed incondizionato assenso al rilascio e alla rinnovazione della carta d'identità, del passaporto e di qualsiasi altro documento valido per espatrio;
8. i coniugi riconoscono la piena libertà di fissare nel territorio nazionale la propria residenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18/10/2024 le parti hanno chiesto al Tribunale di omologare la loro separazione consensuale e, successivamente, di pronunciare il divorzio.
Con sentenza 13/3/2025 questo Tribunale ha omologato la separazione, disponendo la prosecuzione del giudizio ai fini del successivo divorzio.
Con memoria depositata il 25/3/2025 le parti hanno, tuttavia, riferito che la Corte
d'Appello di Brescia con ordinanza 5/11/2024 aveva, in realtà, già riconosciuto come valido ed efficace nello Stato italiano l'atto di divorzio congiunto n. 22 del 28/9/2022 emesso dal Consolato della Repubblica Moldova in Padova e ne aveva ordinato la trascrizione negli atti dello Stato Civile.
2 Non si comprende, quindi, per quale motivo le parti -che sin dal 2023 avevano formulato istanza di riconoscimento in Italia del sopradetto divorzio- abbiano depositato il ricorso per la separazione e si siano, comunque, astenute -prima dell'omologa- dall'informare il
Tribunale della sopravvenuta ordinanza della Corte.
In ogni caso, a fronte del divorzio, trascritto verosimilmente in epoca anteriore all'omologa, quest'ultima risulta pronunciata “inutiliter”.
Ciò detto, il Tribunale rileva che le parti chiedono ora semplicemente che si disponga in merito alle condizioni del divorzio, che esulano dal tenore del provvedimento moldavo.
Sul punto le conclusioni congiunte dei ricorrenti, che richiamano quelle introdotte attraverso il ricorso ed in precedenza omologate, possono essere recepite, in quanto conformi all'interesse dei minori.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473-bis.51, comma 5,
c.p.c.:
-dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di divorzio;
-dispone che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle conclusioni sopra trascritte.
Brescia, 05/06/2025
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni Presidente relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice
nel procedimento iscritto al n. 19917/2024 R.G. promosso congiuntamente da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. CRISTIAN CORIONI e
(c.f. Controparte_1 C.F._2 con l'avv. ROBERTA FORZANINI
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO ha pronunziato la seguente
SENTENZA
* * *
Oggetto del processo: «divorzio congiunto»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come in ricorso:
1. “la casa coniugale di Bovezzo (BS), in via Angelo Canossi n. 5 viene assegnata alla sig.ra
nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi. Le spese per le Parte_1 utenze della casa coniugale saranno di competenza della signora , mentre le Pt_1
1 spese di assicurazione sulla casa, mutuo e canone linea Adsl sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno;
Controparte_2
2. la responsabilità genitoriale è esercitata congiuntamente da entrambi i coniugi, in
particolare, per le questioni di amministrazione ordinaria sarà esercitata anche disgiuntamente;
3. i figli minori sono collocati prevalentemente presso la dimora materna e il padre potrà
esercitare il diritto di visita ogni volta che desidera;
4. il sig. a titolo di concorso per il mantenimento dei figli, verserà mensilmente CP_1 alla moglie la somma di € 200,00 (duecento//00) per ciascun figlio, per un totale di €
400,00 mensili per le spese ordinarie entro il giorno 1 di ciascun mese. Per quanto riguarda le spese straordinarie, richiamando il protocollo dell'Ordine degli Avvocati di
Brescia, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
5. il sig. corrisponderà alla sig.ra l'intero contributo - assegno unico - CP_1 Pt_1 erogato dall'Inps a sostegno della famiglia, da destinare alle necessità quotidiane dei figli
6. fermo quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver già concordato qualsiasi altra questione economica e patrimoniale tra loro pendente e reciprocamente di non aver più nulla a pretendere anche a titolo di mantenimento, dichiarando di essere in grado di provvedere
a se stessi;
7. i coniugi dichiarano di darsi sin d'ora reciproco ed incondizionato assenso al rilascio e alla rinnovazione della carta d'identità, del passaporto e di qualsiasi altro documento valido per espatrio;
8. i coniugi riconoscono la piena libertà di fissare nel territorio nazionale la propria residenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18/10/2024 le parti hanno chiesto al Tribunale di omologare la loro separazione consensuale e, successivamente, di pronunciare il divorzio.
Con sentenza 13/3/2025 questo Tribunale ha omologato la separazione, disponendo la prosecuzione del giudizio ai fini del successivo divorzio.
Con memoria depositata il 25/3/2025 le parti hanno, tuttavia, riferito che la Corte
d'Appello di Brescia con ordinanza 5/11/2024 aveva, in realtà, già riconosciuto come valido ed efficace nello Stato italiano l'atto di divorzio congiunto n. 22 del 28/9/2022 emesso dal Consolato della Repubblica Moldova in Padova e ne aveva ordinato la trascrizione negli atti dello Stato Civile.
2 Non si comprende, quindi, per quale motivo le parti -che sin dal 2023 avevano formulato istanza di riconoscimento in Italia del sopradetto divorzio- abbiano depositato il ricorso per la separazione e si siano, comunque, astenute -prima dell'omologa- dall'informare il
Tribunale della sopravvenuta ordinanza della Corte.
In ogni caso, a fronte del divorzio, trascritto verosimilmente in epoca anteriore all'omologa, quest'ultima risulta pronunciata “inutiliter”.
Ciò detto, il Tribunale rileva che le parti chiedono ora semplicemente che si disponga in merito alle condizioni del divorzio, che esulano dal tenore del provvedimento moldavo.
Sul punto le conclusioni congiunte dei ricorrenti, che richiamano quelle introdotte attraverso il ricorso ed in precedenza omologate, possono essere recepite, in quanto conformi all'interesse dei minori.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473-bis.51, comma 5,
c.p.c.:
-dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di divorzio;
-dispone che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle conclusioni sopra trascritte.
Brescia, 05/06/2025
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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