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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/10/2025, n. 2174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2174 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Concetta
Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1928 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
nata il [...] a [...], MG, Brasile, Parte_1 residente in [...], SP, Brasile alla Rua Piauì n. 247, bairro Higienopolis, C.F. CPF. n.
106.662.698-74;
nato il [...] in [...], MG, Parte_2
Brasile, residente in [...], SP, Brasile alla Rua São Vicente de Paulo n. 178, C.F. CPF. n.
151.877.758-98;
, nato il [...] a [...], SP, Brasile, residente in [...]Parte_3
Paolo, SP, Brasile alla Rua Piauì n. 247, bairro Higienopolis, C.F. CPF. n. 368.539.678-10;
, nato il [...] a [...], SP, Brasile, residente in [...]Parte_4
Paolo, SP, Brasile alla Rua Piauì n. 247, bairro Higienopolis, C.F. CPF. nr.368.539.698-63;
, nato il [...] a [...]ão do Paraiso, MG, Brasile, Parte_5 residente alla Lavras, MG, Brasile alla Rua Juventino Dias Filho n. 403, C.F. CPF. n. 069.842.176-
01;
nata il [...] a [...]ão do Paraiso, MG, Parte_6
Brasile, residente in [...]do Paraiso, MG, Brasile alla Rua Amilcar Carina n. 205, Parque das Andorinhas, C.F. CPF. n. 090.003.366-51;
, nata il [...] a [...], SP, Brasile), Parte_7 residente in [...], SP, Brasile alla Rua São Vicente de Paulo n. 178, bairro Santa Cecilia, C.F.
CPF. n. 423.109.508-66; , nata il [...] a [...], SP, Brasile, residente Parte_8 in San Paolo, SP, Brasile alla Rua São Vicente de Paulo n.1 78, bairro Santa Cecilia, C.F. CPF. n.
423.109.518-38; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Achille Cattaneo del Foro di Milano, elettivamente domiciliati presso il suo studio, giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in
Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Conclusioni: all'udienza del 22 settembre 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga Controparte_1 dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano
In data 18 Maggio 1848, in Italia, nel Comune di Diamante, Provincia di Cosenza, nasceva il signor nato il [...] a [...], provincia di Cosenza, figlio Persona_1 legittimo di e di (doc. n. 3). Persona_2 Persona_3
, denominato in atti anche come ovvero Persona_1 Persona_1
ovvero emigrava successivamente in Brasile e non Persona_4 Persona_5 aveva rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. n. 4), potendo trasmetterla validamente ai discendenti fino agli odierni ricorrenti.
In data 15.08.1883 contraeva matrimonio con Persona_1 Persona_6
da coniugata (doc. n. 5) e dall'unione coniugale nasceva il
[...] Persona_7
21.10.1884 (doc. n. 6). Persona_8
In data 8.12.1901 , da coniugata passava ad adottare il cognome Persona_8
, contraeva matrimonio con (doc. n. 7). Persona_9 Persona_10 Dall'unione coniugale tra e Persona_9 Persona_10 nasceva il 25.08.1903 (doc. n. 8) il quale in data 27.04.1924 contraeva Persona_11 matrimonio con da coniugata (doc. n. 9). Persona_12 Persona_13
Dall'unione coniugale tra e nasceva il Persona_11 Persona_13
31.03.1936 (doc. n. 10). Persona_14
In data 07.09.1962 da coniugata passava ad adottare il cognome Persona_14
, contraeva matrimonio con (doc. n. 11). Persona_15 Parte_2
Dall'unione coniugale tra e Persona_15 Parte_2 nascevano il 3.07.1963 (doc. n. 12), il 27.07.1965 Parte_1 Persona_16
(doc. n. 13) e il 27.02.1969 (doc. n. 14).
[...] Parte_2
Discendenza Parte_1
In data 19.05.1990 in San Paolo, SP, Brasile, da coniugata Parte_1 passava ad adottare il cognome contraeva matrimonio con Parte_1 da (doc. n. 15). Persona_17 Persona_18
Dall'unione coniugale tra e Parte_1 Persona_19 [...]
, nascevano il 04.02.1993 (doc. n. 16) e il 10.08.1995 Per_18 Parte_3 [...]
(doc. n. 17). Parte_4
Discendenza Persona_16
In data 20.07.1984 , da coniugata passava ad adottare il cognome Persona_16
, contraeva matrimonio con (doc. n. Persona_20 Persona_21
18). Dall'unione coniugale nascevano il 15.05.1986 (doc. n. 19) e il Parte_5
8.03.1990 (doc. n. 20). Parte_6
da coniugata passava ad adottare il cognome Parte_6 Parte_6
sposava (doc. n. 21).
[...] Persona_22
Discendenza Parte_2
In data 04.02.1995 contraeva matrimonio con Parte_2 [...]
, da coniugata (doc. n. 22). Persona_23 Persona_24
Dall'unione coniugale nascevano il 21.10.1997 (doc. n. Parte_7
23) e il 30.08.2001 (doc. n. 24). Parte_8
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_1 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via principale, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. In via gradata, ha chiesto la compensazione delle spese di lite. Il PM in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
****
2.Preliminarmente, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Diamante, provincia di
Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
3. Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata da parte ricorrente, la quale ha depositato l'atto di nascita e il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti sino Persona_1 all' odierna ricorrente.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24.8.2022 n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (precisamente trasmetteva la Persona_1 cittadinanza alla figlia nata il [...] e sposatasi in data 8.12.1901 con Persona_8
). Persona_10
La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del
1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che
“sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo
1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non
l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. Sez. Un. cit.).
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti.
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 22.09.2025
Il Giudice dott. ssa Maria Concetta Belcastro