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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 12/06/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 170/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II Sezione Civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 170 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
nata a [...] il [...] e nata a Parte_1 Parte_2
LI il 16 settembre 1992, quali eredi di , rappresentate e difese dagli Persona_1
avvocati Giuliana Murino, Fabrizio Rodin, Giorgio Rodin e Teodoro Rodin, presso il cui studio in LI sono elettivamente domiciliate in virtù di procura speciale depositata in atti;
APPELLANTI
con sede Controparte_1
legale in Roma, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in LI,
Via Delitala n. 2 presso l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Laura Furcas e Marina Olla in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale del 19 marzo 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle appellanti:
1 la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata, voglia:
1)-dichiarare illegittimo, inesistente o irripetibile il credito vantato dall' nei confronti CP_1
di , pari a euro 36.134,95, del quale è stata richiesta la restituzione;
Persona_1
2)- condannare l'istituto convenuto al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi
del giudizio, disponendo la distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, antistatari;
3)- in subordine, a modifica della sentenza impugnata, dichiarare compensate le spese di
entrambi i gradi del giudizio.
Nell'interesse dell'appellato: la Corte di Appello adita Voglia rigettare l'avverso appello e confermare integralmente la sentenza di rimo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di LI il 22 dicembre 2021 Pt_1
e hanno esposto che il de cuius era stato
[...] Parte_2 Persona_1
titolare della indennità di accompagnamento fino al maggio 2021 allorchè l con nota CP_1
del 29 giugno 2021, gli aveva comunicato l'indebita percezione a tal titolo di complessivi euro 36.1343,95 per il periodo ricompreso tra l'1 agosto 2015 ed il 31 maggio 2021.
Hanno quindi dedotto di aver infruttuosamente proposto ricorso amministrativo avverso tale decisione dinanzi al competente Comitato Provinciale dell'Istituto previdenziale.
Il provvedimento in questione, hanno proseguito, risulta tardivamente comunicato siccome inoltrato oltre l'anno solare successivo al periodo di riferimento oltre che generico posto che non chiarisce quale sia stata la base di calcolo ed il criterio adottato onde pervenire all'importo richiesto.
Inoltre il preteso indebito è nullo per difetto assoluto di motivazione stante la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e non è stato preceduto da un formale provvedimento di revoca della prestazione in godimento.
Sotto altro profilo hanno sostenuto, richiamando a sostegno di tale tesi alcuni precedenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione, che l'indebito contestato è privo di fondamento ed irripetibile in quanto relativo a somme percepite dal in assoluta buona fede avendo Pt_2
egli fatto affidamento sulla legittima disponibilità di tali somme che ha destinato al soddisfacimento delle esigenze primarie proprie e della sua famiglia.
2 Hanno infine evidenziato che, secondo il più recente indirizzo interpretativo della Corte di legittimità, il recupero dell'indebito pensionistico non si estende agli eredi del beneficiario della prestazione, salvo non si accerti che questi versava in dolo, circostanza non ricorrente nella specie.
Hanno quindi concluso perché venga dichiarata la illegittimità/insussistenza/irripetibilità del credito vantato dall'Istituto in ragione di euro 36.134,95 con condanna dello stesso alla rifusione delle spese di lite.
L' si è ritualmente costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza dell'avversa CP_1
domanda rilevando che il era stato sottoposto a visita di revisione il 13 luglio 2015 Pt_2
all'esito della quale era stato riconosciuto INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100 % art.
2. e 12 L. 118/71.
Il relativo verbale gli era stato trasmesso il successivo 29 luglio 2015 talchè alcun affidamento egli poteva vantare avuto riguardo alla disciplina che opera per l'indebito assistenziale al quale non si applica l'art. 13 comma 2 della legge n. 412/1991 concernente gli indebiti in materia pensionistica.
Né, ha aggiunto, risultava necessaria, vertendosi in tema di indebito derivante dal disconoscimento del requisito sanitario che legittimava il a percepire la prestazione, Pt_2
l'adozione di un formale provvedimento di revoca della stessa.
Ha quindi concluso per il rigetto dell'avverso ricorso o, in subordine, per la condanna delle ricorrenti al pagamento del diverso importo accertato in causa.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata decisa con sentenza n. 1229/2022
del 21 dicembre 2022 con la quale il Tribunale di LI, in funzione di giudice del lavoro,
ha rigettato la domanda avanzata dalle ricorrenti condannandole alla rifusione delle spese di lite in favore dell . CP_1
Il giudice di primo grado, in particolare, ha ritenuto che la disciplina operante nel caso di specie, concernente come visto una ipotesi di indebito assistenziale, escluda la necessità di un previo provvedimento di revoca della prestazione in godimento e che, per altro verso,
l'affidamento dell'accipiens venga meno nel momento in cui è accertata in via amministrativa l'inesistenza del diritto alla prestazione con conseguente diritto dell' ad agire per la CP_1
ripetizione delle somme indebitamente erogate.
3 Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
con ricorso depositato il 19 giugno 2023 rassegnando le sovrascritte conclusioni.
[...]
L' si è costituito in giudizio ed ha resistito concludendo nei termini sopra esposti. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Osserva preliminarmente la Corte che le coeredi di non hanno Persona_1
contestato che questi avesse effettivamente percepito l'importo oggetto di recupero da parte dell' appellato, pari ad euro 36.134,95 per il periodo che va dall'agosto 2015 al maggio CP_1
2021, né che egli avesse ricevuto il 29 luglio 2015 il verbale del 15 luglio 2015 redatto dalla competente Commissione Medica unitamente al modello 12 ter Comunicazione esito visita.
Le doglianze che le appellanti sostanzialmente avanzano concernono, pertanto, non le circostanze fattuali dianzi richiamate e nemmeno i profili, non riproposti nell'atto di appello, relativi alla corretta determinazione dell'importo per il quale l' ha agito, ma si CP_1
concentrano principalmente, come di vedrà, sulla esistenza del diritto dell' di CP_1
procedere al recupero dell'asserito indebito.
2. Tanto chiarito con un primo articolato motivo di appello, dopo aver richiamato una serie di pronunce della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale in materia di indebito previdenziale ed assistenziale, si sostiene che il principio che deve regolare la materia
dovrebbe essere quello per cui – in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente
- l'indebito assistenziale, quale quello in esame, è ripetibile solo successivamente al momento
in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno
che non ricorrano ipotesi eccezionali che, a priori, permettano ragionevolmente di escludere la presenza di un qualsivoglia affidamento, quale potrebbe essere, ad esempio, l'ipotesi di erogazione di una prestazione ad un soggetto che non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta, oppure nell'ipotesi di assenza del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario oppure, ancora, in caso di dolo
comprovato dell'accipiens.
Nella vicenda in esame, proseguono le appellanti, la mancata sospensione dell'erogazione del beneficio all'esito della visita di revisione e comunque la mancanza entro i novanta giorni successivi di un formale provvedimento di revoca unitamente al protrarsi del pagamento della prestazione per circa 6 anni hanno ingenerato nell'accipiens un affidamento incolpevole sulla
4 spettanza di tali somme, anche alla luce di quanto di recente statuito dalla Corte Costituzionale
secondo la quale le pretese restitutorie non possono disattendere una doverosa considerazione dell'affidamento legittimo dell'obbligato (cfr. Corte Cost.le sent. n. 8/2023).
3. Il motivo di appello non è fondato e non può, pertanto, trovare accoglimento.
3.1. Il Collegio intende in questa sede dare continuità ai precedenti pronunciamenti resi da questa Corte di Appello proprio in tema di indebito assistenziale scaturito dalla sopravvenuta perdita del requisito sanitario da parte del beneficiario di una prestazione di invalidità.
Si riportano, anche per le finalità di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., i passaggi rilevanti in causa tratti dalla motivazione della sentenza n. 191/2022, est. Scarpa, resa da questa Corte il
7 dicembre 2022 (cfr. nei medesimi termini, a riprova di un orientamento ormai consolidato tra i giudici di merito quanto alla legittimità del descritto modus agendi dell' Corte CP_1
di Appello di LI sent. n. 16/2024, est. Coinu;
Corte di Appello di Napoli Sezione Lavoro
sent. n. 2651/2022, est. ; Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro sent. n. 2337/2021 Per_2
est. oltre a sent. n. 3962/2022 est. ed ancora a sent. n. 2553/2023 est. Per_3 Per_4 Per_5
rese dalla medesima Corte capitolina;
Corte di Appello di Reggio Calabria Sezione Lavoro,
sent. n. 231/2024 est. Corte di Appello di Palermo, Sezione Lavoro, sent. n. 1014/2014 Per_6
est. Alcamo).
Ebbene nel primo dei precedenti dianzi richiamati, che si segnala per l'ampiezza ed esaustività dell'analisi del quadro normativo di riferimento e della sua concreta applicazione alla vicenda ivi trattata, il collegio ha così argomentato:
“…..La Corte intende, infatti, ribadire il proprio orientamento in materia di ripetizione dell'indebito nel settore dell'invalidità civile, già più volte affermato con riferimento
all'ipotesi della sopravvenuta carenza del requisito sanitario, da ultimo, con sentenza n.
150 /2020, depositata in data 5/10/2020 (ma più in generale si veda anche la sent. n.
217/2017), che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,, peraltro
ponendosi in linea con i principi cardine che si sono consolidati nella giurisprudenza di
legittimità in tema di indebito assistenziale, caratterizzato da speciali principi di settore, con contenuto anche diversificato a seconda del fatto che ha dato origine all'indebito, di cui ha fatto corretta applicazione il primo giudice.
5 E' noto che “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., <<in ragione dell dei pensionati nell di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede>> in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite,
sono normalmente destinate <<al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della>
famiglia>> (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore, che esclude la ripetizione se
l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993,
n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui <<non sussiste un'esigenza
costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale
un'identica disciplina, atteso che (..) rientra (..) nella discrezionalità del legislatore porre
distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione>>
(Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo, n. 448 del 27 ottobre 2000).
Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale in
mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo
successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno
delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un
qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di
alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta.., nel caso di radicale
incompatibilità tra benefici ad esigenze assistenziali.. o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (v. da ultimo Cass n. 4660/2021, n. 4668/2021, ma anche n. 28771/2018 e
10642/2019 tra le tante).
La Suprema Corte, nel ritenere la compatibilità di tale disciplina con l'art. 38 della
Carta Costituzionale, ha richiamato le ordinanze del Giudice delle leggi n. 264/2004 e
448/2000, con specifico riferimento all'indebito assistenziale, che hanno sottolineato come
in questa materia operi “un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta quella generale del codice civile” e, in relazione alla regolamentazione di cui all'art. 4 del Dl 323/1996, conv. in l. n. 425/1996, ha pure rilevato come si tratti di una disciplina che “si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di
6 assegno di invalidità civile ed indennità di accompagnamento erogate prima della visita di verifica”, mentre per le somme erogate dopo la visita di verifica, le uniche a porre il problema della ripetibilità, “la stessa Corte Costituzionale n. 448/2000, ha evidenziato che
esista pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell , evidenziando “come la legge vuole evitare che la CP_1
percezione indebita di somme dopo la visita di verifica possa protrarsi eccessivamente nel
tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il
provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione” (v. anche Cass. . 29419/2018).
La fattispecie in esame trova, quindi, una propria disciplina in specifiche previsioni
normative, contenute in particolare nel richiamato art. 37, comma 8, l. n. 448/1998, secondo cui “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione
dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla
revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”, che ha
previsto la revoca delle provvidenze non dovute con effetti dalla data della visita di
verifica.
Della regola dettata dall'art. 37 citato, peraltro, nel caso di specie, come sottolineato
dall'appellante, l'istituto non ha fatto applicazione non avendo proceduto, una volta
accertato il venir meno del requisito sanitario, all'immediata sospensione dell'erogazione
del beneficio in godimento e alla revoca, nei novanta giorni successivi, delle provvidenze
economiche a decorrere dalla data della visita di verifica, ma ha continuato ad erogare
sia la pensione che l'indennità di accompagnamento per circa un anno dopo
l'accertamento del venir meno dei loro presupposti.
Tuttavia, pur essendo pacifica l'estraneità dell'assistito all'errore dell'istituto e all'erogazione indebita della prestazione, da tale violazione non discendono le conseguenze invocate dalla difesa appellante con il primo motivo d'appello formulato,
distinto nelle sopra riportate cinque precisazioni.
La Suprema Corte ha, infatti, già più volte chiarito che, “in tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, la ripetizione delle prestazioni previdenziali
7 indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari”, cioè dalla data della visita di verifica, “senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'Amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati” (oltre a Cass. ord. n. 34013 del 19.12.2019
richiamata nella sentenza impugnata, si vedano Cass. n. 6091/2002, n. 16260/2003, n.
12139/2005, n. 26096/2010 e da ultimo, anche n. 4600/2021 già sopra richiamata).
E ha anche escluso che “il sistema normativo così interpretato” potesse “essere ritenuto
non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento
amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”, con la conseguenza che dovevano essere restituite “le somme indebitamente maturate dopo la visita di verifica”.
E quanto all'affermazione dell'appellante che, nell'ipotesi di indebito assistenziale per
motivi sanitari, laddove l' non provveda alla sospensione e alla revoca entro i termini CP_1
previsti, si verterebbe in un'ipotesi diversa da quella regolata dalle norme speciali, da
ricondursi perciò alle norme generali che prevedono la ripetibilità dal primo giorno del
mese successivo alla revoca, non può che ricordarsi che la stessa giurisprudenza di
legittimità, in linea con i citati principi affermati dalla Corte Costituzionale, ha più volte
evidenziato la coerenza del sistema, ripetutamente affermando che la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale
(mancanza dei requisiti sanitari ovvero dei requisiti reddituali o, ancora, in via generale
dei requisiti di legge).
Quando è perciò presente, non può che trovare applicazione la specifica disciplina
stabilita dal legislatore, come nella fattispecie in questione, in cui dalla mancata
adozione nei termini previsti dei provvedimenti di sospensione e revoca sopra citati, non
può certamente farsi discendere la conseguenza che muti la fattispecie e si torni ad
un'ipotesi di assenza di una disciplina speciale, disciplinata quindi dalla differente
normativa che la giurisprudenza ha nel tempo ritenuto applicabile in carenza di
8 disciplina specifica ovvero le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza in via generale dei requisiti di legge.
Qui, in realtà, una disciplina specifica certamente esiste, pur se non rispettata dall' CP_1
e la stessa non ha però previsto quale conseguenza della sua violazione, in termini di
mancata adozione dei previsti provvedimenti di sospensione e revoca, la invocata
irripetibilità.
Il primo giudice ha, quindi, correttamente ritenuto irrilevante nel senso invocato
dall'appellante il difetto di atti formali di sospensione e revoca, non disciplinati dalla
vigente normativa come condizioni per la ripetibilità delle somme, avendo un effetto
unicamente organizzativo, che mai potrebbe giustificare - in presenza di una disciplina
specifica - la scelta da parte dell'interprete di dare la prevalenza alla norma generale,
come vorrebbe l'appellante, perché da ricondursi all'ipotesi di indebito assistenziale per
motivi sanitari diversi da quelli regolati dalle norme speciali.
Va, infatti, al proposito condiviso il principio affermato dalla Suprema Corte che ha, in
particolare, chiarito come “gli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata
insussistenza dei requisiti sanitari "non concretino esercizio di poteri amministrativi, ma si
sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge
avesse inteso collegare alla violazione dei termini l'effetto di estendere l'irripetibilità delle
erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca
formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del
sistema. In definitiva, si è in presenza di disposizioni organizzative, preordinate ad impedire –
anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale - proprio
che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire
l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini” (v. Cass. n. 16260/03
e Cass. n. 34013/19).
La ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate, in ipotesi come
quella di specie, opera perciò dalla data di accertamento amministrativo
dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare, in mancanza di una
norma che disponga in tal senso, il mancato rispetto da parte dell dell'obbligo di CP_1
sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini
9 prefissati, dovendosi anche escludere che il sistema normativo così interpretato possa essere ritenuto contrastante con l'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta, non potendosi neppure ritenere privo di espressa valenza al fine
di escludere l'affidamento il fatto che con la revisione si quantifichi diversamente il grado
di invalidità, formulando solo valutazioni medico-legali, non riferite al diritto di
mantenere una determinata prestazione.
Si tratta, infatti, di informazioni che al contrario pongono l'assistito in condizione di
comprendere che qualcosa è mutato e di attivarsi lealmente per valutare le conseguenze
della nuova situazione sanitaria.
In definitiva, come dimostra anche il fatto che i termini siano stati per la prima volta
previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti
amministrativi, seppure poi ribaditi da diverse norme primarie, si è in presenza di
disposizioni organizzative, preordinate ad impedire - anche collegando all'inosservanza
la responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate
prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire
l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini, in assenza di una siffatta regola, non ricollegata espressamente dalla legge alla violazione dei termini,
ma neppure ricavabile dai principi del sistema (così Cass. n. 16260/03 e negli stessi
termini, da ultimo, Cass. sez. lav. n. 34013-2019).
3.2. Alla luce di quanto sin qui esposto il Collegio, conformemente alle conclusioni cui
è pervenuto il giudice di prime cure, ritiene che difettasse in capo al percettore della prestazione una condizione soggettiva integrante un affidamento incolpevole, come tale ostativa alla ripetibilità dell'indebito.
Depongono per l'esclusione del legittimo affidamento in capo al varie Pt_2
circostanze.
In primo luogo egli è stato posto in condizione di avere immediata consapevolezza dell'esito del procedimento amministrativo correlato alla visita di revisione avendo
10 ricevuto fin dal luglio 2015 copia del relativo verbale (cfr. doc. 2 produzioni CP_1
fascicolo del primo grado).
Dall'esame di tale documento risulta il riconoscimento di una condizione di invalidità totale che tuttavia non contempla la necessità di assistenza continuativa per il compimento degli atti quotidiani della vita ovvero la incapacità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, requisiti alternativi cui la vigente normativa (segnatamente le leggi n. 18/1980 e 508/1988) subordina, come è noto, il riconoscimento della indennità
di accompagnamento.
Già tale indicazione avrebbe dovuto ingenerare nel che all'epoca aveva circa Pt_2
64 anni, dunque un'età non particolarmente avanzata né, per quanto consta, era affetto da patologie tali da vulnerarne la capacità di autodeterminarsi, la consapevolezza che la prestazione di cui egli fino ad allora aveva goduto non gli sarebbe stata più erogata difettando ormai il necessario requisito sanitario.
Egli d'altronde, a riprova della capacità di coltivare prontamente ed attivamente il proprio interesse, ha interposto nel luglio 2021 per tramite i suoi legali di fiducia un ricorso amministrativo al competente Comitato Provinciale dell'I.N.P.S. e quindi, all'esito del rigetto dello stesso del settembre 2021, già nel dicembre 2021 ha proposto il ricorso giurisdizionale all'esito del quale è stata resa la sentenza oggetto dell'atto di appello.
L'esistenza nella nota di trasmissione del verbale del 15 luglio 2015 (cfr. doc. 3 produzioni fascicolo del primo grado) della espressa indicazione dei rimedi CP_1
azionabili dall'interessato a tutela del suo interesse lo poneva, quindi, in condizione di agire mediante la proposizione di un ricorso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., peraltro di agevole predisposizione sul piano tecnico – giuridico.
3.3. Osserva ancora la Corte che il richiamo contenuto nell'atto di appello della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 8/2023, pur pertinente in termini generali, non risulta decisivo nella vicenda in disamina.
La Corte con la predetta sentenza ha dato atto dell'esistenza in seno all'ordinamento statuale di variegate modalità di tutela dell'accipiens, estranee alla disciplina ex art. 2033 c.c., volte
11 a disciplinare, come avvenuto nel caso di specie, i presupposti per la eventuale ripetibilità
della prestazione che si assume indebitamente erogata.
Non si rinvengono tuttavia in tale decisum argomenti decisivi in favore del dedotto affidamento incolpevole in capo al nel momento in cui ha percepito, Pt_2
indebitamente come visto, l'indennità di accompagnamento anche se ormai privo del requisito sanitario.
3.4. Del pari non determinante il richiamo effettuato dalle appellanti al contenuto di varie sentenze rese dalla Suprema Corte ove l'erogazione per un arco temporale pluriennale successivamente all'accertamento della mancanza del requisito sanitario consentirebbe, secondo le stesse appellanti, di ravvisare ex se in capo all'accipiens un affidamento incolpevole circa la spettanza della prestazione di fatto ancora in godimento.
Ebbene il contenuto di tali arresti giurisprudenziali non appare persuasivo nel senso voluto dalle appellanti: nella sentenza n. 10642/2019 le doglianze della ricorrente, già percettrice dell'assegno sociale, sono state rigettate;
nella sentenza n. 29419/2018 l'intervallo tra l'accertamento sanitario che ha escluso il requisito medico legale e l'azione di ripetizione dell'indebito era pari a circa 10 anni, dunque ben più ampio di quello oggetto del presente giudizio;
nella sentenza n. 28771/2018 (e non 2019) si controverte in punto di mancanza del requisito reddituale, profilo estraneo a quello in esame.
3.5. Solo nella sentenza n. 4668/2021 viene effettivamente affrontata la questione relativa all'intervallo di tempo tra la revoca della prestazione e l'accertamento della perdita del requisito sanitario senza che, tuttavia, venga superata dalla Corte la questione relativa all'accertamento in fatto dell'esistenza di un affidamento incolpevole in capo al percettore della prestazione.
Va ribadito che nella vicenda qui in esame le appellanti per un verso non hanno debitamente chiarito le ragioni che avrebbero indotto il in errore circa la persistenza del suo diritto Pt_2
alla percezione dell'indennità di accompagnamento e, per altro verso e simmetricamente, non hanno introdotto in causa elementi persuasivi in ordine alla impossibilità (ovvero alla seria difficoltà) per lo stesso di attivarsi onde contestare gli esiti per lui chiaramente Pt_2
sfavorevoli della visita di revisione.
12 D'altra parte la sentenza della Corte di legittimità, diversamente da quanto emerso nel presente giudizio ove la ricezione del verbale della visita di revione è, come già osservato,
incontestata, dà atto che in quella vicenda nemmeno risultava adeguatamente comprovata l'effettiva ricezione da parte dell'interessato del predetto verbale.
Si tratta, a ben vedere, di una circostanza affatto secondaria nell'economia complessiva di quel giudizio al fine valutare la possibile buona fede dell'accipiens.
4. Il secondo motivo di appello censura la sentenza di prime cure laddove il Tribunale ha omesso di statuire rispetto alla circostanza, ritualmente dedotta nel ricorso introduttivo, secondo la quale la normativa che prevede il recupero dell'indebito pensionistico non si estenderebbe agli eredi del pensionato, salvo il caso in cui si accerti che questi ha agito con dolo.
Osserva il Collegio che il precedente cui si riferiscono le appellanti, ossia la sentenza n.
1919/2018 della Suprema Corte, peraltro non vincolante per questo Collegio, concerne un indebito previdenziale e non assistenziale.
Si tratta, infatti, di una vicenda ove si controverte circa la spettanza di un trattamento pensionistico ed in particolare sull'obbligo di collaborazione che grava sul pensionato in ordine alla tempestiva comunicazione di circostanze che possono incidere sul diritto ovvero sulla misura della pensione in godimento.
La questione affrontata dalla Corte di Cassazione, conseguentemente, investe profili estranei rispetto al thema decidendum sottoposto al vaglio di questo Collegio come si desume anche dal dato normativo di riferimento contenuto nell'art. 38 comma 10 della legge n. 448/2001 che riguarda testualmente prestazioni pensionistiche talchè il relativo motivo di censura deve,
alla luce delle esposte ragion, essere rigettato in quanto non fondato.
5. Con il terzo motivo di doglianza le appellanti lamentano l'errata applicazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c. il quale dispone che se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta
novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni
dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Sostengono infatti che nonostante la giurisprudenza in materia di indebito sia ancora orientata favorevolmente rispetto alla fondatezza delle ragioni prospettate dall'accipiens il mutato orientamento del Tribunale di LI, che in discontinuità rispetto al passato si è
13 posto in contrasto con tale più favorevole indirizzo interpretativo, avrebbe dovuto condurre ragionevolmente alla compensazione delle spese di lite.
Osserva il Collegio che la tesi secondo la quale la giurisprudenza è orientata in senso favorevole alle tesi esposte nel ricorso introduttivo risulta genericamente formulata e soprattutto priva di adeguato riscontro posto che la difesa appellante si è limitata a citare un unico precedente reso dal Tribunale di LI (segnatamente la sentenza n. 583/2021).
D'altra parte il richiamo alla sentenza della Suprema Corte n. 34013/2019 da parte del giudice di prime cure appare del tutto pertinente trattandosi di un provvedimento che non ha fatto altro che ribadire principi già enunciati dalla stessa Corte in tempi risalenti (è il caso ad esempio della sentenza n. 6091/2002 e della sentenza n. 12139/2005) cui da tempo si sono conformati i giudici di merito (cfr. i vari precedenti citati al capo 3 del presente provvedimento) compreso il Tribunale di LI (cfr., tra le varie decisioni, le sentenze n.
360 e 361 del 2021, est. Murru, anteriori al deposito del ricorso introduttivo del primo giudizio).
Il Tribunale pertanto, diversamente da quanto opinato dalle appellanti, ha correttamente applicato la regola contenuta nell'art. 91 c.p.c. condannandole alla rifusione delle spese di lite a favore dell' non ravvisando plausibili motivi per disporne la compensazione totale CP_1
o comunque parziale.
Alla luce delle considerazioni che precedono anche tale motivo di gravame deve essere disatteso.
6. Con il quarto motivo di appello viene censurata la sentenza di prime cure avendo il giudice dapprima affermato di volere liquidare le spese di lite a carico delle appellanti al di sotto dei minimi per poi disporre, in modo contraddittorio, la liquidazione in ragione di complessivi
4.638,00 euro, ossia in misura esattamente pari all'importo fissato dal D.M. n. 55/2014 per le cause previdenziali di valore ricompreso tra i 26.001,00 euro ed i 52.000,00 euro con le riduzioni massime consentite.
Osserva il Collegio che le appellanti non domandano la riforma della sentenza gravata mediante l'effettivo riconoscimento di un importo inferiore ai minimi tabellari ma si limitano ad evidenziare l'incongruenza tra quanto dichiarato dal giudice sui criteri da adottare al riguardo e la concreta successiva statuizione.
14 Tale incongruenza effettivamente rilevabile per tabulas non vizia la decisione trattandosi verosimilmente di una mera svista dell'estensore del provvedimento la cui decisione, d'altra parte, appare in definitiva corretta posto che, come anche recentemente ribadito da questa
Corte (cfr. Corte di Appello di LI, sent. 86/2025, est. Scarpa che si pone in linea anche con le più recenti statuizioni della Corte di legittimità, cfr. al riguardo Cass. ord. n.
12931/2025), è preclusa una riduzione, sia per l'attività giudiziale che per quella
stragiudiziale (artt. 4 e 19), del valore medio di liquidazione superiore alla misura del 50%,
dato che con tali modifiche è stata eliminata, per il potere di riduzione, l'espressione “di regola” che aveva appunto giustificato l'interpretazione volta a consentire, sia pure con motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari, al momento non più
consentita, a fronte della “evidente volontà del legislatore di assimilare i parametri minimi
fissati dall'apposito decreto alla misura dell'equo compenso, trattandosi di esigenza che trova un suo fondamento costituzionale nell'art. 35”, in vista della tutela anche del diritto di difesa, ove il ricorso alle prestazioni del professionista sia funzionale alla difesa in giudizio, e
dell'interesse generale (pubblico) di tutela dell'indipendenza e dell'autonomia del
professionista, tanto più meritevole di tutela in quanto sancito a livello costituzionale (così
Cass. n. 10438/2023, ma anche la più recente n. 11102/2024).
Il relativo motivo di doglianza deve, pertanto, essere rigettato non profilandosi alcun vizio motivazionale con riguardo all'oggetto delle censure delle appellanti avendo il giudice di primo grado, seppur con i profili di criticità evidenziati dalle appellanti, statuito in modo corretto rispetto alla disciplina inderogabile che regola i criteri per la liquidazione delle spese di lite.
7. Con il quinto ed ultimo motivo di appello viene contestata la falsa applicazione dell'art. 4 n. 5 del D.M. n. 55/2014 avendo il Tribunale liquidato le spese di lite in misura onnicomprensiva ed unitaria senza indicare specificamente i compensi dovuti per ciascuna fase di giudizio.
Anche tale ragione di doglianza è infondata posto che, come rilevato dalle stesse appellanti nel motivo di gravame di cui al capo che precede, il Tribunale ha liquidato in sentenza complessivi euro 4.638,00, ossia il valore minimo previsto dalle tabelle in parola per le cause
15 di previdenza di valore ricompreso tra 26.001,00 euro e 52.000,00 euro, come si ricava agevolmente dalla lettura del testo del decreto ministeriale anzidetto.
Dunque è la stessa parte appellante che mostra di aver ben compreso il ragionamento seguito dal giudicante ossia l'utilizzo delle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 nei termini sopra esposti per quantificare l'entità delle spese da liquidare in favore della parte risultata vincitrice.
In ogni caso l'iter seguito dal giudice di prime cure è agevolmente ricostruibile attraverso la lettura del D.M. n. 55/2014 e delle relative tabelle nel testo aggiornato con le modifiche intervenute nel tempo, se del caso anche utilizzando sistemi di calcolo disponibili on line su siti internet specializzati.
8. In conclusione la sentenza appellata risulta immune dai lamentati vizi apparendo di conseguenza corretta la decisione adottata dal giudice di primo grado laddove ha rigettato la domanda avanzata da e Parte_1 Parte_2
Il Collegio ritiene pertanto, alla luce delle complessive argomentazioni che precedono, che debbano essere rigettati siccome non fondati i motivi di appello con conseguente conferma della sentenza impugnata.
9. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico delle appellanti, in solido tra loro (tenuto conto della identità delle identità delle questioni da costoro sollevate, cfr. sul punto Cass. sent. n. 369/2025), nella misura liquidata in parte dispositiva ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche (cause di appello, scaglione di riferimento ricompreso tra 26.001,00 euro e 52.000,00 euro, applicazione dei valori minimi tenuto conto della limitata complessità dell'accertamento demandato alla Corte, con esclusione del compenso previsto per la fase istruttoria, nella sostanza non svoltasi).
10. Dal rigetto dell'atto di appello discende l'obbligo per le appellanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come da dispositivo.
Per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
16 1. Rigetta l'appello proposto da e in confronto Parte_1 Parte_2
dell' avverso la sentenza n. 1229 del 21 dicembre 2022 del Tribunale di LI, in CP_1
funzione di giudice del lavoro, che, per l'effetto, conferma;
2. Condanna e in solido tra loro, alla rifusione Parte_1 Parte_2
delle spese del giudizio di appello in favore dell' che liquida in complessivi 3.473,00 CP_1
euro, oltre spese forfettarie in misura del 15% e accessori dovuti per legge;
3. Dichiara tenute e al pagamento di un ulteriore Parte_1 Parte_2
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012.
Così deciso in LI il 12 giugno 2025.
L'Estensore La Presidente
Giorgio Murru Maria Luisa Scarpa
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II Sezione Civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 170 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
nata a [...] il [...] e nata a Parte_1 Parte_2
LI il 16 settembre 1992, quali eredi di , rappresentate e difese dagli Persona_1
avvocati Giuliana Murino, Fabrizio Rodin, Giorgio Rodin e Teodoro Rodin, presso il cui studio in LI sono elettivamente domiciliate in virtù di procura speciale depositata in atti;
APPELLANTI
con sede Controparte_1
legale in Roma, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in LI,
Via Delitala n. 2 presso l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Laura Furcas e Marina Olla in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale del 19 marzo 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle appellanti:
1 la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata, voglia:
1)-dichiarare illegittimo, inesistente o irripetibile il credito vantato dall' nei confronti CP_1
di , pari a euro 36.134,95, del quale è stata richiesta la restituzione;
Persona_1
2)- condannare l'istituto convenuto al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi
del giudizio, disponendo la distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, antistatari;
3)- in subordine, a modifica della sentenza impugnata, dichiarare compensate le spese di
entrambi i gradi del giudizio.
Nell'interesse dell'appellato: la Corte di Appello adita Voglia rigettare l'avverso appello e confermare integralmente la sentenza di rimo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di LI il 22 dicembre 2021 Pt_1
e hanno esposto che il de cuius era stato
[...] Parte_2 Persona_1
titolare della indennità di accompagnamento fino al maggio 2021 allorchè l con nota CP_1
del 29 giugno 2021, gli aveva comunicato l'indebita percezione a tal titolo di complessivi euro 36.1343,95 per il periodo ricompreso tra l'1 agosto 2015 ed il 31 maggio 2021.
Hanno quindi dedotto di aver infruttuosamente proposto ricorso amministrativo avverso tale decisione dinanzi al competente Comitato Provinciale dell'Istituto previdenziale.
Il provvedimento in questione, hanno proseguito, risulta tardivamente comunicato siccome inoltrato oltre l'anno solare successivo al periodo di riferimento oltre che generico posto che non chiarisce quale sia stata la base di calcolo ed il criterio adottato onde pervenire all'importo richiesto.
Inoltre il preteso indebito è nullo per difetto assoluto di motivazione stante la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e non è stato preceduto da un formale provvedimento di revoca della prestazione in godimento.
Sotto altro profilo hanno sostenuto, richiamando a sostegno di tale tesi alcuni precedenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione, che l'indebito contestato è privo di fondamento ed irripetibile in quanto relativo a somme percepite dal in assoluta buona fede avendo Pt_2
egli fatto affidamento sulla legittima disponibilità di tali somme che ha destinato al soddisfacimento delle esigenze primarie proprie e della sua famiglia.
2 Hanno infine evidenziato che, secondo il più recente indirizzo interpretativo della Corte di legittimità, il recupero dell'indebito pensionistico non si estende agli eredi del beneficiario della prestazione, salvo non si accerti che questi versava in dolo, circostanza non ricorrente nella specie.
Hanno quindi concluso perché venga dichiarata la illegittimità/insussistenza/irripetibilità del credito vantato dall'Istituto in ragione di euro 36.134,95 con condanna dello stesso alla rifusione delle spese di lite.
L' si è ritualmente costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza dell'avversa CP_1
domanda rilevando che il era stato sottoposto a visita di revisione il 13 luglio 2015 Pt_2
all'esito della quale era stato riconosciuto INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100 % art.
2. e 12 L. 118/71.
Il relativo verbale gli era stato trasmesso il successivo 29 luglio 2015 talchè alcun affidamento egli poteva vantare avuto riguardo alla disciplina che opera per l'indebito assistenziale al quale non si applica l'art. 13 comma 2 della legge n. 412/1991 concernente gli indebiti in materia pensionistica.
Né, ha aggiunto, risultava necessaria, vertendosi in tema di indebito derivante dal disconoscimento del requisito sanitario che legittimava il a percepire la prestazione, Pt_2
l'adozione di un formale provvedimento di revoca della stessa.
Ha quindi concluso per il rigetto dell'avverso ricorso o, in subordine, per la condanna delle ricorrenti al pagamento del diverso importo accertato in causa.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata decisa con sentenza n. 1229/2022
del 21 dicembre 2022 con la quale il Tribunale di LI, in funzione di giudice del lavoro,
ha rigettato la domanda avanzata dalle ricorrenti condannandole alla rifusione delle spese di lite in favore dell . CP_1
Il giudice di primo grado, in particolare, ha ritenuto che la disciplina operante nel caso di specie, concernente come visto una ipotesi di indebito assistenziale, escluda la necessità di un previo provvedimento di revoca della prestazione in godimento e che, per altro verso,
l'affidamento dell'accipiens venga meno nel momento in cui è accertata in via amministrativa l'inesistenza del diritto alla prestazione con conseguente diritto dell' ad agire per la CP_1
ripetizione delle somme indebitamente erogate.
3 Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
con ricorso depositato il 19 giugno 2023 rassegnando le sovrascritte conclusioni.
[...]
L' si è costituito in giudizio ed ha resistito concludendo nei termini sopra esposti. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Osserva preliminarmente la Corte che le coeredi di non hanno Persona_1
contestato che questi avesse effettivamente percepito l'importo oggetto di recupero da parte dell' appellato, pari ad euro 36.134,95 per il periodo che va dall'agosto 2015 al maggio CP_1
2021, né che egli avesse ricevuto il 29 luglio 2015 il verbale del 15 luglio 2015 redatto dalla competente Commissione Medica unitamente al modello 12 ter Comunicazione esito visita.
Le doglianze che le appellanti sostanzialmente avanzano concernono, pertanto, non le circostanze fattuali dianzi richiamate e nemmeno i profili, non riproposti nell'atto di appello, relativi alla corretta determinazione dell'importo per il quale l' ha agito, ma si CP_1
concentrano principalmente, come di vedrà, sulla esistenza del diritto dell' di CP_1
procedere al recupero dell'asserito indebito.
2. Tanto chiarito con un primo articolato motivo di appello, dopo aver richiamato una serie di pronunce della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale in materia di indebito previdenziale ed assistenziale, si sostiene che il principio che deve regolare la materia
dovrebbe essere quello per cui – in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente
- l'indebito assistenziale, quale quello in esame, è ripetibile solo successivamente al momento
in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno
che non ricorrano ipotesi eccezionali che, a priori, permettano ragionevolmente di escludere la presenza di un qualsivoglia affidamento, quale potrebbe essere, ad esempio, l'ipotesi di erogazione di una prestazione ad un soggetto che non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta, oppure nell'ipotesi di assenza del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario oppure, ancora, in caso di dolo
comprovato dell'accipiens.
Nella vicenda in esame, proseguono le appellanti, la mancata sospensione dell'erogazione del beneficio all'esito della visita di revisione e comunque la mancanza entro i novanta giorni successivi di un formale provvedimento di revoca unitamente al protrarsi del pagamento della prestazione per circa 6 anni hanno ingenerato nell'accipiens un affidamento incolpevole sulla
4 spettanza di tali somme, anche alla luce di quanto di recente statuito dalla Corte Costituzionale
secondo la quale le pretese restitutorie non possono disattendere una doverosa considerazione dell'affidamento legittimo dell'obbligato (cfr. Corte Cost.le sent. n. 8/2023).
3. Il motivo di appello non è fondato e non può, pertanto, trovare accoglimento.
3.1. Il Collegio intende in questa sede dare continuità ai precedenti pronunciamenti resi da questa Corte di Appello proprio in tema di indebito assistenziale scaturito dalla sopravvenuta perdita del requisito sanitario da parte del beneficiario di una prestazione di invalidità.
Si riportano, anche per le finalità di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., i passaggi rilevanti in causa tratti dalla motivazione della sentenza n. 191/2022, est. Scarpa, resa da questa Corte il
7 dicembre 2022 (cfr. nei medesimi termini, a riprova di un orientamento ormai consolidato tra i giudici di merito quanto alla legittimità del descritto modus agendi dell' Corte CP_1
di Appello di LI sent. n. 16/2024, est. Coinu;
Corte di Appello di Napoli Sezione Lavoro
sent. n. 2651/2022, est. ; Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro sent. n. 2337/2021 Per_2
est. oltre a sent. n. 3962/2022 est. ed ancora a sent. n. 2553/2023 est. Per_3 Per_4 Per_5
rese dalla medesima Corte capitolina;
Corte di Appello di Reggio Calabria Sezione Lavoro,
sent. n. 231/2024 est. Corte di Appello di Palermo, Sezione Lavoro, sent. n. 1014/2014 Per_6
est. Alcamo).
Ebbene nel primo dei precedenti dianzi richiamati, che si segnala per l'ampiezza ed esaustività dell'analisi del quadro normativo di riferimento e della sua concreta applicazione alla vicenda ivi trattata, il collegio ha così argomentato:
“…..La Corte intende, infatti, ribadire il proprio orientamento in materia di ripetizione dell'indebito nel settore dell'invalidità civile, già più volte affermato con riferimento
all'ipotesi della sopravvenuta carenza del requisito sanitario, da ultimo, con sentenza n.
150 /2020, depositata in data 5/10/2020 (ma più in generale si veda anche la sent. n.
217/2017), che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,, peraltro
ponendosi in linea con i principi cardine che si sono consolidati nella giurisprudenza di
legittimità in tema di indebito assistenziale, caratterizzato da speciali principi di settore, con contenuto anche diversificato a seconda del fatto che ha dato origine all'indebito, di cui ha fatto corretta applicazione il primo giudice.
5 E' noto che “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., <<in ragione dell dei pensionati nell di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede>> in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite,
sono normalmente destinate <<al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della>
famiglia>> (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore, che esclude la ripetizione se
l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993,
n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui <<non sussiste un'esigenza
costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale
un'identica disciplina, atteso che (..) rientra (..) nella discrezionalità del legislatore porre
distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione>>
(Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo, n. 448 del 27 ottobre 2000).
Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale in
mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo
successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno
delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un
qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di
alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta.., nel caso di radicale
incompatibilità tra benefici ad esigenze assistenziali.. o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (v. da ultimo Cass n. 4660/2021, n. 4668/2021, ma anche n. 28771/2018 e
10642/2019 tra le tante).
La Suprema Corte, nel ritenere la compatibilità di tale disciplina con l'art. 38 della
Carta Costituzionale, ha richiamato le ordinanze del Giudice delle leggi n. 264/2004 e
448/2000, con specifico riferimento all'indebito assistenziale, che hanno sottolineato come
in questa materia operi “un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta quella generale del codice civile” e, in relazione alla regolamentazione di cui all'art. 4 del Dl 323/1996, conv. in l. n. 425/1996, ha pure rilevato come si tratti di una disciplina che “si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di
6 assegno di invalidità civile ed indennità di accompagnamento erogate prima della visita di verifica”, mentre per le somme erogate dopo la visita di verifica, le uniche a porre il problema della ripetibilità, “la stessa Corte Costituzionale n. 448/2000, ha evidenziato che
esista pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell , evidenziando “come la legge vuole evitare che la CP_1
percezione indebita di somme dopo la visita di verifica possa protrarsi eccessivamente nel
tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il
provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione” (v. anche Cass. . 29419/2018).
La fattispecie in esame trova, quindi, una propria disciplina in specifiche previsioni
normative, contenute in particolare nel richiamato art. 37, comma 8, l. n. 448/1998, secondo cui “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione
dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla
revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”, che ha
previsto la revoca delle provvidenze non dovute con effetti dalla data della visita di
verifica.
Della regola dettata dall'art. 37 citato, peraltro, nel caso di specie, come sottolineato
dall'appellante, l'istituto non ha fatto applicazione non avendo proceduto, una volta
accertato il venir meno del requisito sanitario, all'immediata sospensione dell'erogazione
del beneficio in godimento e alla revoca, nei novanta giorni successivi, delle provvidenze
economiche a decorrere dalla data della visita di verifica, ma ha continuato ad erogare
sia la pensione che l'indennità di accompagnamento per circa un anno dopo
l'accertamento del venir meno dei loro presupposti.
Tuttavia, pur essendo pacifica l'estraneità dell'assistito all'errore dell'istituto e all'erogazione indebita della prestazione, da tale violazione non discendono le conseguenze invocate dalla difesa appellante con il primo motivo d'appello formulato,
distinto nelle sopra riportate cinque precisazioni.
La Suprema Corte ha, infatti, già più volte chiarito che, “in tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, la ripetizione delle prestazioni previdenziali
7 indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari”, cioè dalla data della visita di verifica, “senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'Amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati” (oltre a Cass. ord. n. 34013 del 19.12.2019
richiamata nella sentenza impugnata, si vedano Cass. n. 6091/2002, n. 16260/2003, n.
12139/2005, n. 26096/2010 e da ultimo, anche n. 4600/2021 già sopra richiamata).
E ha anche escluso che “il sistema normativo così interpretato” potesse “essere ritenuto
non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento
amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”, con la conseguenza che dovevano essere restituite “le somme indebitamente maturate dopo la visita di verifica”.
E quanto all'affermazione dell'appellante che, nell'ipotesi di indebito assistenziale per
motivi sanitari, laddove l' non provveda alla sospensione e alla revoca entro i termini CP_1
previsti, si verterebbe in un'ipotesi diversa da quella regolata dalle norme speciali, da
ricondursi perciò alle norme generali che prevedono la ripetibilità dal primo giorno del
mese successivo alla revoca, non può che ricordarsi che la stessa giurisprudenza di
legittimità, in linea con i citati principi affermati dalla Corte Costituzionale, ha più volte
evidenziato la coerenza del sistema, ripetutamente affermando che la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale
(mancanza dei requisiti sanitari ovvero dei requisiti reddituali o, ancora, in via generale
dei requisiti di legge).
Quando è perciò presente, non può che trovare applicazione la specifica disciplina
stabilita dal legislatore, come nella fattispecie in questione, in cui dalla mancata
adozione nei termini previsti dei provvedimenti di sospensione e revoca sopra citati, non
può certamente farsi discendere la conseguenza che muti la fattispecie e si torni ad
un'ipotesi di assenza di una disciplina speciale, disciplinata quindi dalla differente
normativa che la giurisprudenza ha nel tempo ritenuto applicabile in carenza di
8 disciplina specifica ovvero le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza in via generale dei requisiti di legge.
Qui, in realtà, una disciplina specifica certamente esiste, pur se non rispettata dall' CP_1
e la stessa non ha però previsto quale conseguenza della sua violazione, in termini di
mancata adozione dei previsti provvedimenti di sospensione e revoca, la invocata
irripetibilità.
Il primo giudice ha, quindi, correttamente ritenuto irrilevante nel senso invocato
dall'appellante il difetto di atti formali di sospensione e revoca, non disciplinati dalla
vigente normativa come condizioni per la ripetibilità delle somme, avendo un effetto
unicamente organizzativo, che mai potrebbe giustificare - in presenza di una disciplina
specifica - la scelta da parte dell'interprete di dare la prevalenza alla norma generale,
come vorrebbe l'appellante, perché da ricondursi all'ipotesi di indebito assistenziale per
motivi sanitari diversi da quelli regolati dalle norme speciali.
Va, infatti, al proposito condiviso il principio affermato dalla Suprema Corte che ha, in
particolare, chiarito come “gli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata
insussistenza dei requisiti sanitari "non concretino esercizio di poteri amministrativi, ma si
sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge
avesse inteso collegare alla violazione dei termini l'effetto di estendere l'irripetibilità delle
erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca
formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del
sistema. In definitiva, si è in presenza di disposizioni organizzative, preordinate ad impedire –
anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale - proprio
che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire
l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini” (v. Cass. n. 16260/03
e Cass. n. 34013/19).
La ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate, in ipotesi come
quella di specie, opera perciò dalla data di accertamento amministrativo
dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare, in mancanza di una
norma che disponga in tal senso, il mancato rispetto da parte dell dell'obbligo di CP_1
sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini
9 prefissati, dovendosi anche escludere che il sistema normativo così interpretato possa essere ritenuto contrastante con l'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta, non potendosi neppure ritenere privo di espressa valenza al fine
di escludere l'affidamento il fatto che con la revisione si quantifichi diversamente il grado
di invalidità, formulando solo valutazioni medico-legali, non riferite al diritto di
mantenere una determinata prestazione.
Si tratta, infatti, di informazioni che al contrario pongono l'assistito in condizione di
comprendere che qualcosa è mutato e di attivarsi lealmente per valutare le conseguenze
della nuova situazione sanitaria.
In definitiva, come dimostra anche il fatto che i termini siano stati per la prima volta
previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti
amministrativi, seppure poi ribaditi da diverse norme primarie, si è in presenza di
disposizioni organizzative, preordinate ad impedire - anche collegando all'inosservanza
la responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate
prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire
l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini, in assenza di una siffatta regola, non ricollegata espressamente dalla legge alla violazione dei termini,
ma neppure ricavabile dai principi del sistema (così Cass. n. 16260/03 e negli stessi
termini, da ultimo, Cass. sez. lav. n. 34013-2019).
3.2. Alla luce di quanto sin qui esposto il Collegio, conformemente alle conclusioni cui
è pervenuto il giudice di prime cure, ritiene che difettasse in capo al percettore della prestazione una condizione soggettiva integrante un affidamento incolpevole, come tale ostativa alla ripetibilità dell'indebito.
Depongono per l'esclusione del legittimo affidamento in capo al varie Pt_2
circostanze.
In primo luogo egli è stato posto in condizione di avere immediata consapevolezza dell'esito del procedimento amministrativo correlato alla visita di revisione avendo
10 ricevuto fin dal luglio 2015 copia del relativo verbale (cfr. doc. 2 produzioni CP_1
fascicolo del primo grado).
Dall'esame di tale documento risulta il riconoscimento di una condizione di invalidità totale che tuttavia non contempla la necessità di assistenza continuativa per il compimento degli atti quotidiani della vita ovvero la incapacità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, requisiti alternativi cui la vigente normativa (segnatamente le leggi n. 18/1980 e 508/1988) subordina, come è noto, il riconoscimento della indennità
di accompagnamento.
Già tale indicazione avrebbe dovuto ingenerare nel che all'epoca aveva circa Pt_2
64 anni, dunque un'età non particolarmente avanzata né, per quanto consta, era affetto da patologie tali da vulnerarne la capacità di autodeterminarsi, la consapevolezza che la prestazione di cui egli fino ad allora aveva goduto non gli sarebbe stata più erogata difettando ormai il necessario requisito sanitario.
Egli d'altronde, a riprova della capacità di coltivare prontamente ed attivamente il proprio interesse, ha interposto nel luglio 2021 per tramite i suoi legali di fiducia un ricorso amministrativo al competente Comitato Provinciale dell'I.N.P.S. e quindi, all'esito del rigetto dello stesso del settembre 2021, già nel dicembre 2021 ha proposto il ricorso giurisdizionale all'esito del quale è stata resa la sentenza oggetto dell'atto di appello.
L'esistenza nella nota di trasmissione del verbale del 15 luglio 2015 (cfr. doc. 3 produzioni fascicolo del primo grado) della espressa indicazione dei rimedi CP_1
azionabili dall'interessato a tutela del suo interesse lo poneva, quindi, in condizione di agire mediante la proposizione di un ricorso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., peraltro di agevole predisposizione sul piano tecnico – giuridico.
3.3. Osserva ancora la Corte che il richiamo contenuto nell'atto di appello della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 8/2023, pur pertinente in termini generali, non risulta decisivo nella vicenda in disamina.
La Corte con la predetta sentenza ha dato atto dell'esistenza in seno all'ordinamento statuale di variegate modalità di tutela dell'accipiens, estranee alla disciplina ex art. 2033 c.c., volte
11 a disciplinare, come avvenuto nel caso di specie, i presupposti per la eventuale ripetibilità
della prestazione che si assume indebitamente erogata.
Non si rinvengono tuttavia in tale decisum argomenti decisivi in favore del dedotto affidamento incolpevole in capo al nel momento in cui ha percepito, Pt_2
indebitamente come visto, l'indennità di accompagnamento anche se ormai privo del requisito sanitario.
3.4. Del pari non determinante il richiamo effettuato dalle appellanti al contenuto di varie sentenze rese dalla Suprema Corte ove l'erogazione per un arco temporale pluriennale successivamente all'accertamento della mancanza del requisito sanitario consentirebbe, secondo le stesse appellanti, di ravvisare ex se in capo all'accipiens un affidamento incolpevole circa la spettanza della prestazione di fatto ancora in godimento.
Ebbene il contenuto di tali arresti giurisprudenziali non appare persuasivo nel senso voluto dalle appellanti: nella sentenza n. 10642/2019 le doglianze della ricorrente, già percettrice dell'assegno sociale, sono state rigettate;
nella sentenza n. 29419/2018 l'intervallo tra l'accertamento sanitario che ha escluso il requisito medico legale e l'azione di ripetizione dell'indebito era pari a circa 10 anni, dunque ben più ampio di quello oggetto del presente giudizio;
nella sentenza n. 28771/2018 (e non 2019) si controverte in punto di mancanza del requisito reddituale, profilo estraneo a quello in esame.
3.5. Solo nella sentenza n. 4668/2021 viene effettivamente affrontata la questione relativa all'intervallo di tempo tra la revoca della prestazione e l'accertamento della perdita del requisito sanitario senza che, tuttavia, venga superata dalla Corte la questione relativa all'accertamento in fatto dell'esistenza di un affidamento incolpevole in capo al percettore della prestazione.
Va ribadito che nella vicenda qui in esame le appellanti per un verso non hanno debitamente chiarito le ragioni che avrebbero indotto il in errore circa la persistenza del suo diritto Pt_2
alla percezione dell'indennità di accompagnamento e, per altro verso e simmetricamente, non hanno introdotto in causa elementi persuasivi in ordine alla impossibilità (ovvero alla seria difficoltà) per lo stesso di attivarsi onde contestare gli esiti per lui chiaramente Pt_2
sfavorevoli della visita di revisione.
12 D'altra parte la sentenza della Corte di legittimità, diversamente da quanto emerso nel presente giudizio ove la ricezione del verbale della visita di revione è, come già osservato,
incontestata, dà atto che in quella vicenda nemmeno risultava adeguatamente comprovata l'effettiva ricezione da parte dell'interessato del predetto verbale.
Si tratta, a ben vedere, di una circostanza affatto secondaria nell'economia complessiva di quel giudizio al fine valutare la possibile buona fede dell'accipiens.
4. Il secondo motivo di appello censura la sentenza di prime cure laddove il Tribunale ha omesso di statuire rispetto alla circostanza, ritualmente dedotta nel ricorso introduttivo, secondo la quale la normativa che prevede il recupero dell'indebito pensionistico non si estenderebbe agli eredi del pensionato, salvo il caso in cui si accerti che questi ha agito con dolo.
Osserva il Collegio che il precedente cui si riferiscono le appellanti, ossia la sentenza n.
1919/2018 della Suprema Corte, peraltro non vincolante per questo Collegio, concerne un indebito previdenziale e non assistenziale.
Si tratta, infatti, di una vicenda ove si controverte circa la spettanza di un trattamento pensionistico ed in particolare sull'obbligo di collaborazione che grava sul pensionato in ordine alla tempestiva comunicazione di circostanze che possono incidere sul diritto ovvero sulla misura della pensione in godimento.
La questione affrontata dalla Corte di Cassazione, conseguentemente, investe profili estranei rispetto al thema decidendum sottoposto al vaglio di questo Collegio come si desume anche dal dato normativo di riferimento contenuto nell'art. 38 comma 10 della legge n. 448/2001 che riguarda testualmente prestazioni pensionistiche talchè il relativo motivo di censura deve,
alla luce delle esposte ragion, essere rigettato in quanto non fondato.
5. Con il terzo motivo di doglianza le appellanti lamentano l'errata applicazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c. il quale dispone che se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta
novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni
dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Sostengono infatti che nonostante la giurisprudenza in materia di indebito sia ancora orientata favorevolmente rispetto alla fondatezza delle ragioni prospettate dall'accipiens il mutato orientamento del Tribunale di LI, che in discontinuità rispetto al passato si è
13 posto in contrasto con tale più favorevole indirizzo interpretativo, avrebbe dovuto condurre ragionevolmente alla compensazione delle spese di lite.
Osserva il Collegio che la tesi secondo la quale la giurisprudenza è orientata in senso favorevole alle tesi esposte nel ricorso introduttivo risulta genericamente formulata e soprattutto priva di adeguato riscontro posto che la difesa appellante si è limitata a citare un unico precedente reso dal Tribunale di LI (segnatamente la sentenza n. 583/2021).
D'altra parte il richiamo alla sentenza della Suprema Corte n. 34013/2019 da parte del giudice di prime cure appare del tutto pertinente trattandosi di un provvedimento che non ha fatto altro che ribadire principi già enunciati dalla stessa Corte in tempi risalenti (è il caso ad esempio della sentenza n. 6091/2002 e della sentenza n. 12139/2005) cui da tempo si sono conformati i giudici di merito (cfr. i vari precedenti citati al capo 3 del presente provvedimento) compreso il Tribunale di LI (cfr., tra le varie decisioni, le sentenze n.
360 e 361 del 2021, est. Murru, anteriori al deposito del ricorso introduttivo del primo giudizio).
Il Tribunale pertanto, diversamente da quanto opinato dalle appellanti, ha correttamente applicato la regola contenuta nell'art. 91 c.p.c. condannandole alla rifusione delle spese di lite a favore dell' non ravvisando plausibili motivi per disporne la compensazione totale CP_1
o comunque parziale.
Alla luce delle considerazioni che precedono anche tale motivo di gravame deve essere disatteso.
6. Con il quarto motivo di appello viene censurata la sentenza di prime cure avendo il giudice dapprima affermato di volere liquidare le spese di lite a carico delle appellanti al di sotto dei minimi per poi disporre, in modo contraddittorio, la liquidazione in ragione di complessivi
4.638,00 euro, ossia in misura esattamente pari all'importo fissato dal D.M. n. 55/2014 per le cause previdenziali di valore ricompreso tra i 26.001,00 euro ed i 52.000,00 euro con le riduzioni massime consentite.
Osserva il Collegio che le appellanti non domandano la riforma della sentenza gravata mediante l'effettivo riconoscimento di un importo inferiore ai minimi tabellari ma si limitano ad evidenziare l'incongruenza tra quanto dichiarato dal giudice sui criteri da adottare al riguardo e la concreta successiva statuizione.
14 Tale incongruenza effettivamente rilevabile per tabulas non vizia la decisione trattandosi verosimilmente di una mera svista dell'estensore del provvedimento la cui decisione, d'altra parte, appare in definitiva corretta posto che, come anche recentemente ribadito da questa
Corte (cfr. Corte di Appello di LI, sent. 86/2025, est. Scarpa che si pone in linea anche con le più recenti statuizioni della Corte di legittimità, cfr. al riguardo Cass. ord. n.
12931/2025), è preclusa una riduzione, sia per l'attività giudiziale che per quella
stragiudiziale (artt. 4 e 19), del valore medio di liquidazione superiore alla misura del 50%,
dato che con tali modifiche è stata eliminata, per il potere di riduzione, l'espressione “di regola” che aveva appunto giustificato l'interpretazione volta a consentire, sia pure con motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari, al momento non più
consentita, a fronte della “evidente volontà del legislatore di assimilare i parametri minimi
fissati dall'apposito decreto alla misura dell'equo compenso, trattandosi di esigenza che trova un suo fondamento costituzionale nell'art. 35”, in vista della tutela anche del diritto di difesa, ove il ricorso alle prestazioni del professionista sia funzionale alla difesa in giudizio, e
dell'interesse generale (pubblico) di tutela dell'indipendenza e dell'autonomia del
professionista, tanto più meritevole di tutela in quanto sancito a livello costituzionale (così
Cass. n. 10438/2023, ma anche la più recente n. 11102/2024).
Il relativo motivo di doglianza deve, pertanto, essere rigettato non profilandosi alcun vizio motivazionale con riguardo all'oggetto delle censure delle appellanti avendo il giudice di primo grado, seppur con i profili di criticità evidenziati dalle appellanti, statuito in modo corretto rispetto alla disciplina inderogabile che regola i criteri per la liquidazione delle spese di lite.
7. Con il quinto ed ultimo motivo di appello viene contestata la falsa applicazione dell'art. 4 n. 5 del D.M. n. 55/2014 avendo il Tribunale liquidato le spese di lite in misura onnicomprensiva ed unitaria senza indicare specificamente i compensi dovuti per ciascuna fase di giudizio.
Anche tale ragione di doglianza è infondata posto che, come rilevato dalle stesse appellanti nel motivo di gravame di cui al capo che precede, il Tribunale ha liquidato in sentenza complessivi euro 4.638,00, ossia il valore minimo previsto dalle tabelle in parola per le cause
15 di previdenza di valore ricompreso tra 26.001,00 euro e 52.000,00 euro, come si ricava agevolmente dalla lettura del testo del decreto ministeriale anzidetto.
Dunque è la stessa parte appellante che mostra di aver ben compreso il ragionamento seguito dal giudicante ossia l'utilizzo delle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 nei termini sopra esposti per quantificare l'entità delle spese da liquidare in favore della parte risultata vincitrice.
In ogni caso l'iter seguito dal giudice di prime cure è agevolmente ricostruibile attraverso la lettura del D.M. n. 55/2014 e delle relative tabelle nel testo aggiornato con le modifiche intervenute nel tempo, se del caso anche utilizzando sistemi di calcolo disponibili on line su siti internet specializzati.
8. In conclusione la sentenza appellata risulta immune dai lamentati vizi apparendo di conseguenza corretta la decisione adottata dal giudice di primo grado laddove ha rigettato la domanda avanzata da e Parte_1 Parte_2
Il Collegio ritiene pertanto, alla luce delle complessive argomentazioni che precedono, che debbano essere rigettati siccome non fondati i motivi di appello con conseguente conferma della sentenza impugnata.
9. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico delle appellanti, in solido tra loro (tenuto conto della identità delle identità delle questioni da costoro sollevate, cfr. sul punto Cass. sent. n. 369/2025), nella misura liquidata in parte dispositiva ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche (cause di appello, scaglione di riferimento ricompreso tra 26.001,00 euro e 52.000,00 euro, applicazione dei valori minimi tenuto conto della limitata complessità dell'accertamento demandato alla Corte, con esclusione del compenso previsto per la fase istruttoria, nella sostanza non svoltasi).
10. Dal rigetto dell'atto di appello discende l'obbligo per le appellanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come da dispositivo.
Per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
16 1. Rigetta l'appello proposto da e in confronto Parte_1 Parte_2
dell' avverso la sentenza n. 1229 del 21 dicembre 2022 del Tribunale di LI, in CP_1
funzione di giudice del lavoro, che, per l'effetto, conferma;
2. Condanna e in solido tra loro, alla rifusione Parte_1 Parte_2
delle spese del giudizio di appello in favore dell' che liquida in complessivi 3.473,00 CP_1
euro, oltre spese forfettarie in misura del 15% e accessori dovuti per legge;
3. Dichiara tenute e al pagamento di un ulteriore Parte_1 Parte_2
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012.
Così deciso in LI il 12 giugno 2025.
L'Estensore La Presidente
Giorgio Murru Maria Luisa Scarpa
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