Art. 3.
Il secondo comma, dell'art. 64 del testo unico di cui al precedenti articoli e' sostituito dal seguente:
"Relativamente agli enti di previdenza per i lavoratori ed alle societa' di mutuo soccorso che provvedono al pagamento a favore degli iscritti, di capitali superiori a lire 250.000, o di rendite annue superiori a lire 180.000, la vigilanza e' devoluta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale".
Il secondo comma, dell'art. 64 del testo unico di cui al precedenti articoli e' sostituito dal seguente:
"Relativamente agli enti di previdenza per i lavoratori ed alle societa' di mutuo soccorso che provvedono al pagamento a favore degli iscritti, di capitali superiori a lire 250.000, o di rendite annue superiori a lire 180.000, la vigilanza e' devoluta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale".