TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/10/2025, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5393 /2020 R.G. promossa da
Parte_1
(c.f. ), in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
CI PI che la rappresenta e difende per procura in atti, attore, contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. GIANLUCA GULLOTTA che lo rappresenta e difende per procura in atti, convenuta,
, Controparte_2
terzo chiamato contumace,
Conclusioni delle parti: all'udienza dell'8 ottobre 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_2
ha convenuto in giudizio già
[...] Controparte_1
Direttore generale dell'Istituzione del Comune di negli anni Controparte_3 CP_2
2006-2008, chiedendone la condanna al pagamento dei corrispettivi esposti in fattura per servizi di assistenza scolastica in regime di semiconvitto resi negli anni scolastici 2006/2007
e 2007/2008, deducendo che le prestazioni erano state autorizzate con note a firma del convenuto (prot. 11571 dell'11.10.2006; prot. 13055 del 16.11.2006; prot. 11157 dell'08.10.2007) e mai integralmente soddisfatte dall'Ente. Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio eccependo, tra Controparte_1
l'altro, la prescrizione delle pretese, rilevando l'insussistenza di responsabilità ex art. 191, comma 4, TUEL e chiedendo, in subordine, di essere manlevato dal e, Controparte_2
a tal fine, ha chiesto ed ottenuto di chiamarlo in causa ex art. 269 c.p.c.
Il ritualmente citato, non si è costituito in giudizio di talché va Controparte_2 dichiarato contumace.
Ciò posto, in pendenza del giudizio, la Giunta Comunale di Messina, con deliberazione n.
122 dell'11 febbraio 2022, ha approvato lo schema di accordo transattivo con la riconoscendo – in via transattiva – il pagamento di € 52.395,40 (pari al 50% Parte_1 della sorte capitale riferibile alle fatture per complessivi € 104.790,80, includente anche una ulteriore posizione del 2001) con rinuncia da parte del creditore agli interessi moratori e alle spese legali e con impegno del legale dell'Ente a curare gli adempimenti per la pronuncia di cessata materia del contendere.
A seguito del perfezionamento dell'accordo e del relativo adempimento, la Congregazione attrice e il convenuto – con note d'udienza rispettivamente depositate il 6-7 CP_1 ottobre 2025 - hanno chiesto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere nel rapporto tra loro, con compensazione delle spese.
Il convenuto ha, inoltre, insistito perché, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, fossero poste a carico del le spese del giudizio. Controparte_2
Ciò posto, in ragione di quanto concordemente richiesto da parte attrice e dal convenuto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese del procedimento tra le stesse.
Residua, dunque, esaminare la sola domanda di soccombenza virtuale formulata dal nei confronti del CP_1 Controparte_2
A tal fine, si osserva che la documentazione richiamata dalle parti e depositata in atti dà atto che il ha assunto, con deliberazione di Giunta n. 122/2022, l'obbligo di Controparte_2 corrispondere in via transattiva alla la somma di € 52.395,40, a fronte della Parte_1 complessiva partita creditoria dedotta in giudizio, con rinuncia agli accessori e alle spese, ed ha demandato ai competenti uffici e al legale interno gli adempimenti utili alla definizione del contenzioso con declaratoria di cessata materia del contendere.
L'accordo si fonda sul presupposto della effettività delle prestazioni rese in favore del come risulta espressamente dalla motivazione della proposta e dallo Controparte_2 schema di scrittura privata allegato alla deliberazione.
Dalla documentazione anzidetta emerge, dunque, che il con Controparte_2 deliberazione di Giunta n. 122/2022, ha approvato un accordo transattivo con la Congregazione attrice, riconoscendo la debenza – sia pure in misura ridotta – delle somme oggetto di causa e assumendo l'obbligo di pagamento in favore della stessa, con rinuncia agli interessi e alle spese.
Tale condotta integra un riconoscimento sostanziale della fondatezza della pretesa originaria e, conseguentemente, della correttezza della chiamata in causa operata dal convenuto, il quale ha agito per essere manlevato da un'obbligazione che, in definitiva, il ha assunto su di sé. CP_2
In applicazione del principio di causalità, deve ritenersi che la presenza in giudizio del convenuto e la necessità della sua difesa siano state determinate dal comportamento dell'Ente, che non ha tempestivamente adempiuto né definito la posizione creditoria, costringendo l'attore ad agire e il convenuto a chiamarlo in causa.
Pertanto, il va condannato al pagamento in favore del delle Controparte_2 CP_1 spese di lite da questi sostenute, che si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 per le controversie di valore inferiore ad €
260.000,00; ciò in quanto il giudizio non ha richiesto attività istruttoria né decisione di merito, essendosi definito con declaratoria di cessata materia del contendere a seguito di accordo transattivo.
p.q.m.
il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa interamente le spese del giudizio tra l'attore ed il convenuto;
condanna il al pagamento delle spese sostenute dal convenuto, Controparte_2
liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa. Controparte_1
Così deciso in Messina il 16/10/2025
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza