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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 18/10/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1583/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 ente VIA POMPEIANA, N.19, presso il difensore, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) e, per essa, quale procuratrice CP_1 P.IVA_1 CP_2
i l legale rappresentante pro tem
[...]
MILIO CONTI, elettivamente domiciliata in PORTO SAN GIORGIO, VIA ANDREA COSTA, N. 2, presso il difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: NC (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come da verbale all'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la quale Controparte_2 mandataria della chiedeva ingiungersi il pagamento della somma di euro Controparte_1
272.661,68 oltre interessi e spese nei confronti di a titolo di ratei non Parte_1 pagati del Contratto di Mutuo Fondiario n.093-319089000 stipulato, in data 08.10.2007, da e garantito dalla parte ingiunta. Parte_2
In data 20.06.2022, il Tribunale adito emetteva il decreto ingiuntivo n. 373/2022.
1 Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'ingiunta proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, convenendo in giudizio la a mezzo della Controparte_1 mandataria chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_2 conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi di cui in narrativa:
- In via preliminare: dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Fermo essendo competenti, in via alternativa, i Fori di Ancona, Macerata o Pesaro, stante la legittimità della clausola derogativa convenzionale, e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di garanzia oggetto di causa, come meglio illustrato in narrativa, e conseguentemente accertare e dichiarare la decadenza dall'azione nei confronti della sig.ra per il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 1957 c.c., e per l'effetto, Parte_1 dichiarare che nulla è dovuto alla società convenuta stante l'estinzione della garanzia, e conseguentemente revocare
e dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- Nel merito, in via ulteriormente gradata: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito agito nei confronti della sig.ra stante il decorso del termine ordinario decennale, e per l'effetto, Parte_1 revocare il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa”.
A fondamento dell'opposizione, eccepiva, in via preliminare, ai Pt_1 Parte_1 sensi dell'art. 13 della fideiussione dalla stessa sottoscritta, l'incompetenza territoriale del
Tribunale adito in favore dei Fori, individuati in via alternativa, in quello di Ancona, Macerata o
Pesaro. La detta clausola era stata sottoscritta dalla anche ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, Parte_1 pertanto, non doveva applicarsi il Foro del Consumatore non essendo tale clausola derogatoria della competenza, nulla in quanto vessatoria. Al contrario, l'opponente rilevava che la clausola era stata oggetto di trattativa specifica tra le parti ed espressamente voluta ed accettata dalla senza violazione delle norme a tutela del consumatore. Parte_1
Nel merito, eccepiva la nullità del contratto di garanzia per conformità allo schema ABI
e, pertanto, per violazione della legge antitrust e, in particolare, dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
Ed invero, la fideiussione per cui è causa includeva la clausola di rinuncia ai diritti di cui all'art. 1957 c.c., nonché le clausole di cui ai nn. 6 e 7, perfettamente conformi al modello ABI.
Le stesse, allora, erano da ritenersi nulle, con la conseguenza che la controparte era decaduta dall'azione nei confronti del fideiussore, stante il mancato rispetto dei termini per l'azione contro il debitore principale, prevista dall'art. 1957 c.c..
2 La infatti, si era limitata ad allegare la diffida, datata 31.01.2011, con Controparte_1 cui era stato risolto il contratto di mutuo a seguito del mancato pagamento da parte della debitrice di n. 9 rate mensili, con evidente decorso del termine semestrale di cui Parte_2 alla citata norma.
Del resto, l'allora Banca delle Marche S.p.A. non aveva intrapreso alcuna azione giudiziaria nei confronti della debitrice principale, il tutto in danno della che aveva Parte_1 visto aggravarsi la propria esposizione debitoria.
Ancora, nel merito, doveva essere eccepita l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, rilevando come dalla raccomandata, datata 31.01.2011, erano decorsi ben oltre dieci anni senza che la banca avesse compiuto ulteriori atti interruttivi o azioni giudiziarie contro la debitrice principale.
Si costituiva in giudizio la nella qualità di mandataria Controparte_2 della specificando quanto segue: Controparte_1
1. l'eccezione di difetto di competenza era infondata in quanto la clausola contrattuale non introduceva una deroga ai Fori generali ex artt. 18 e 19 c.p.c. o a quello facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione di cui all'art. 20 c.p.c., limitandosi ad aggiungere ai Fori precostituiti dalla legge ulteriori Fori pattizi e mancando la previsione di una competenza esclusiva. Il Tribunale di Fermo era, pertanto, competente in forza sia della previsione dell'art. 18 c.p.c. (residenza del convenuto), sia dell'art. 20 c.p.c. (luogo in cui era sorto il rapporto e doveva essere adempiuta l'obbligazione dedotta);
2. altrettanto infondato era il motivo relativo all'eccepita nullità delle clausole della garanzia in relazione alla violazione della normativa antitrust sia in quanto la garanzia era una fideiussione specifica, sia in quanto la stessa era stata rilasciata nell'anno 2007. In ogni caso, la domanda era stata svolta in mancanza dei presupposti per dimostrare l'intesa anticoncorrenziale;
3. quanto all'ulteriore motivo, relativo alla presunta decadenza del creditore dalla garanzia per non aver azionato la pretesa nel rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c., innanzitutto, l'infondatezza della domanda di nullità rendeva pienamente valida la clausola di deroga all'art. 1957 c.c.;
4. in ogni caso, le istanze cui l'art. 1957 c.c. faceva riferimento erano quelle che il creditore doveva proporre contro il debitore principale e non contro i garanti. Allora, nel caso di specie, doveva farsi riferimento alla domanda di intervento nella procedura esecutiva immobiliare promossa da terzi contro nella quale la Banca delle Marche era Parte_2 intervenuta, mediante deposito di atto di intervento, in data 13.04.2011;
3 5. il credito era divenuto interamente esigibile con la risoluzione per inadempimento del contratto di mutuo, comunicata con lettera del 31.01.2011 e, quindi, l'azione esecutiva nella forma dell'intervento era stata promossa entro i sei mesi previsti dalla norma richiamata;
6. l'eccezione era, comunque, infondata anche in diritto, rilevando come, l'art. 1957
c.c. era stato validamente derogato dalla volontà delle parti con la dichiarazione, di cui all'art. 6, per la quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore” e quella di cui all'art. 7 secondo cui “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta”. La garanzia prestata, allora, integrava un contratto autonomo di garanzia che non soggiaceva, a prescindere da una specifica clausola di deroga, alla disciplina dell'art. 1957 c.c.;
7. quanto all'eccezione di prescrizione del credito, anche la stessa era infondata, dovendosi dare rilievo all'intervento della creditrice nella procedura esecutiva contro la debitrice principale, con conseguente interruzione della prescrizione;
8. detto effetto si estendeva ai coobbligati in solido, coordinando l'art. 1310 c.c. con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione di cui all'art. 2945 c.c..
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 373/2022 e per l'effetto confermare in toto il medesimo
Vittoria nelle spese e competenze di causa”.
Instaurato il contraddittorio, con note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza di prima comparizione e trattazione, l'opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva della parte opposta la quale non aveva fornito prova documentale di essere l'effettiva titolare del credito azionato in via monitoria, non avendo dimostrato che lo stesso fosse ricompreso nelle operazioni di cessione menzionate dalla controparte.
La contestava l'eccezione. Controparte_1
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, istruita documentalmente la causa, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 29.05.2025, le parti precisavano le conclusioni, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
1 – Con la presente opposizione, ha inteso contestare il d.i. alla Parte_1 stessa notificato, nella qualità di garante, giusta stipula, in data 08.10.2007, di un contratto di
Fideiussione Specifica Limitata, con il quale l'opponente si costituiva fideiussore, in relazione all'affidamento di euro 194.000,00, valido fino al 31.10.2037, utilizzabile a mezzo di mutuo
4 ipotecario n. 093/31908900, concesso in favore di (cfr. doc. 2 fascicolo parte Parte_2 opponente).
Tanto premesso in punto di fatto, preliminarmente, deve essere definitivamente rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito, fondata sull'asserita avvenuta indicazione, nell'ambito del contratto di fideiussione specifica sopra richiamato, della competenza del Tribunale di Macerata, Ancona o Pesaro (cfr. art. 13 del contratto).
Sul punto, è sufficiente richiamare quanto già, in nuce, esposto nell'ordinanza depositata in data 06.03.2023, ribadendo come, nella clausola contrattuale richiamata, le parti - lungi dal prevedere negozialmente una deroga alla disciplina codicistica in punto di competenza, a mezzo dell'individuazione di un Foro esclusivo – si limitavano ad individuare i suddetti Fori soltanto in via alternativa senza, pertanto, escludere la competenza – secondo gli ordinari criteri di cui agli artt. 18 e ss. c.p.c. – dell'intestato Tribunale, quale luogo di residenza del convenuto o luogo in cui l'obbligazione è sorta.
Del resto, è noto il principio per il quale “nelle cause relative a diritti di obbligazione, il convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare nel primo atto difensivo la competenza con riferimento a ciascuno dei criteri di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. dovendo in mancanza ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento contestato, a nulla rilevando che il criterio trascurato possa in concreto condurre alla individuazione del medesimo giudice da considerarsi competente sulla base del criterio invocato dallo stesso convenuto, giacchè l'indagine sul verificarsi di tale coincidenza resta impedita dalla mancanza di una sollecitazione del suddetto convenuto in tal senso” (cfr.
SS.UU. 248/1999)” e la detta contestazione mai è stata svolta dalla Parte_1
2. Ancora, in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione, proposta dalla parte opponente, di carenza di legittimazione attiva dell'opposta sul rilievo dell'asserita carenza di prova documentale circa l'effettiva titolarità del credito azionato in via monitoria, difettando elementi da cui desumere l'inclusione dello stesso nelle cessioni menzionate dalla controparte.
L'eccezione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
Al riguardo, opportunamente richiamando sul punto i principi espressi dalla Suprema
Corte, anche recentissimamente confermati (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15088 del
05.06.2025), osserva il Tribunale come la vicenda in questione afferisca non già alla legittimazione processuale, bensì alla titolarità del rapporto giuridico controverso. È nota, infatti, la distinzione secondo cui la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare e il cui difetto può essere eccepito in ogni stato e grado del giudizio ed è rilevabile d'ufficio dal giudice mentre la legittimazione attiva è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, che attiene al
5 merito della causa ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e provare (Cass. SS. UU. n. 2951/2016).
Con maggiore sforzo esplicativo, allora, deve rilevarsi come, con particolare riguardo alla titolarità (attiva o passiva) della posizione soggettiva vantata in giudizio, una volta affermato che essa è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto, le Sezioni Unite hanno affermato che il rilievo del suo difetto non costituisce eccezione in senso stretto ma mera difesa e, come tale, è proponibile in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass. civ., sez. un., 16.2.2016, n. 2951), al netto della formazione del giudicato interno.
Confermata, allora, la sussistenza dell'onere probatorio in capo al soggetto che vanti la titolarità di una posizione soggettiva, deve essere rilevato quanto segue.
Sul punto, deve prendersi le mosse dalla ricostruzione fattuale della vicenda traslativa e dai principi già espressi nell'ordinanza del 06.03.2023 salvo, poi, arricchirli, tenuto anche conto dei più recenti approdi giurisprudenziali.
Ebbene, ribadito che l'opponente in questa sede ha solo contestato la possibilità di includere il credito vantato nei suoi confronti tra quelli oggetto di cessione, deve darsi atto che la parte opposta aveva allegato, già in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, i documenti sulla scorta dei quali ricostruire la vicenda traslativa che ha interessato il credito per cui è causa.
In particolare, la fideiussione oggetto del giudizio – come visto – accede ad un contratto di affidamento, sotto forma di mutuo ipotecario, stipulato tra la Banca delle Marche S.p.a. e a rogito del Notaio in data 08.10.2007, rep. n. 213553, racc. n. Parte_2 Persona_1
28031 (cfr. doc. D. 16 fascicolo parte ricorrente in sede monitoria).
La parte opposta, allora, ha documentato, la sottoposizione della mutuante ad amministrazione straordinaria, la costituzione dell'ente ponte Nuova Banca delle Marche S.p.a.
e la prima delle cessioni da Banca delle Marche S.p.A. a Nuova Banca delle Marche S.p.A., avvenuta ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 16 Novembre 2015 n. 180, con la quale sono stati trasferiti all'ente-ponte tutti i rapporti in essere facenti capo alla prima (cfr. doc. D3-D4 fascicolo parte opponente).
È stata altresì documentata la seconda cessione, in virtù di pubblicazione sul sito della
Banca d'Italia del provvedimento del 26.01.2016 di cessione dei crediti in sofferenza, con la quale si dava comunicazione che “La Banca d'Italia, con provvedimento del 26 gennaio 2016, ha disposto che i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di Banca delle Marche S.p.A. al 30 settembre 2015, detenuti da Nuova Banca delle Marche S.p.A. per effetto del provvedimento n. 1241108
6 del 22 novembre 2015 di cessione delle attività e passività, siano ceduti a ai Controparte_3 sensi degli artt. 46 e 47 del D. Lgs. 180/2015.
Restano esclusi dalla cessione e, in conformità al programma di risoluzione, saranno oggetto di successivi trasferimenti alla (i) i crediti in sofferenza, risultanti dalla situazione Controparte_3 contabile individuale di Banca delle Marche S.p.A. al 30 settembre 2015, interessati da operazioni di cartolarizzazione;
(ii) i crediti in sofferenza, risultanti dalla situazione contabile consolidata di Banca delle
Marche S.p.A. al 30 settembre 2015, di titolarità della controllata in amministrazione Controparte_4 straordinaria che saranno ceduti solo a seguito del trasferimento delle attività e passività di Controparte_4
a Nuova Banca delle Marche S.p.A.. La cessione ha efficacia a far tempo dalle ore 00.01 del 1° febbraio
2016” (cfr. doc. D5-D6 fascicolo parte opponente).
Tenuto conto del passaggio a sofferenza del credito per cui è causa, in data 31.01.2011
(cfr. doc. D.18 fascicolo parte opponente), la parte opponente deduceva l'inclusione del credito per cui è causa nella cessione in questione.
Ancora, è stata documentata l'ulteriore cessione da parte di a Controparte_3 di crediti pecuniari individuabili in blocco a mezzo del deposito dell'estratto Controparte_1 della G.U., Parte Seconda n. 73, del 22.06.2017 individuati come “crediti di cui il Cedente sia titolare
e che derivino da finanziamenti regolati dalla legge italiana concessi in varie forme tecniche con espressa esclusione della locazione finanziaria (c.d. leasing finanziario), che siano classificati in sofferenza e che siano stati trasferiti:
1. da Nuova Banca delle Marche S.p.A., Controparte_5 [...]
e al Cedente ai sensi Controparte_6 Controparte_7 degli articoli 46 e 47 del Decreto 180 con i provvedimenti di Banca d'Italia n. 98829, 98842, 98852 e
98863 del 26 gennaio 2016; o 2. da Nuova Banca delle Marche S.p.A., Controparte_5
e
[...] Controparte_6 Controparte_7 al Cedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto 180 con i provvedimenti di Banca d'Italia n.
[...]
1553670, 1553682, 1553673 e 1553679 del 30 dicembre 2016” (cfr. doc. D15 fascicolo parte opponente).
In questi termini, allora, il credito per cui è causa sarebbe pervenuto alla CP_1
per via di un'operazione di cartolarizzazione mediante cessione di crediti in blocco,
[...] conclusa ai sensi degli artt.
1-4 della l. n. 130/1999, cui trovano applicazione le norme di cui all'art. 58, co. 2-4, T.U.B.
Secondo la più diffusa e lineare opzione interpretativa, all'operazione negoziale de qua, possono applicarsi le seguenti coordinate ermeneutiche di legittimità.
Sul piano dell'inquadramento della fattispecie, l'art. 58, commi 2 e 4, d.lgs. n. 385/1993, mirando ad agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, opera
7 essenzialmente sul piano dell'efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, prevedendo, in deroga alla disciplina di diritto comune, che lo speciale adempimento “collettivo” della pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale produca i medesimi effetti di cui all'art. 1264
c.c., così dispensando la cessionaria (esclusivamente) dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (cfr. Cass. n. 20497/2020), senza che tale modalità pubblicitaria, avente, si ribadisce, natura derogatoria della regola generale, possa sortire ulteriori effetti su piani distinti da quello dell'efficacia della cessione verso i debitori ceduti.
Più in particolare, l'art. 58 cit. non rileva in relazione al profilo, differente e prioritario in linea logico-giuridica, della titolarità del credito e del conseguente assolvimento dell'onere probatorio principale gravante sul creditore cessionario in caso di contestazione da parte del debitore ceduto;
ne discende che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non
l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 24798/2020). Ne consegue che il giudice dovrà valutare, in concreto e caso per caso, l'assolvimento da parte del cessionario del suddetto onere probatorio, alla stregua delle prove documentali dallo stesso prodotte in giudizio.
Peraltro, da diverso e più condivisibile angolo di prospettiva, vi è che deve tenersi presente che la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, cfr. Sentenza della Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di Cassazione n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del 09/07/2018, Ordinanza n.
17944 del 22/06/2023).
Tanto chiarito, è intenzione del Tribunale specificare come quanto sin qui detto è stato confermato e ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità che giova ripercorrere proprio perché dirimente nel presente giudizio, segnalando le opportune differenze.
La Suprema Corte, a sua volta, richiamando un proprio precedente ha chiarito che: “nella recente Cass. n. 17944 del 2023, si legge, tra l'altro (cfr. in motivazione), che «[…] i precedenti di questa
Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione non
8 prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui:
"l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile ratione temporis, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente"), ovvero, più specificamente, che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza
n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01)” (cfr. Cass. civile sez. I, 29/02/2024 n.5478;
Ordinanza n. 28790 del 2024).
Peraltro, seguita la Corte di Legittimità nel primo dei precedenti in esame avente portata ricognitiva, che: “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (cfr.
Cass. civile sez. I, 29/02/2024 n.5478).
Tanto premesso, allora, preme evidenziare che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, lo stesso avviso in Gazzetta Ufficiale può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove le sue indicazioni siano sufficientemente arricchite da ulteriori evidenze.
9 Ebbene nel caso di specie, si è già rilevato come non sia messa in discussione tra le parti la ricorrenza di una vicenda traslativa intercorsa tra la e la Controparte_3 CP_1 avente ad oggetto la cessione in blocco di crediti ma solo l'effettiva ricomprensione del
[...] credito per cui è causa proprio nel novero di quelli trasferiti.
Pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso in G.U., in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate ed integrate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario
(di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr., Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, Cass. civile sez. I, 29/02/2024
n.5478; Ordinanza n. 28790 del 2024).
Ed invero solo nel caso – non ricorrente nella fattispecie che ci occupa– in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto
(ovvero dei vari contratti) di cessione del singolo credito, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto.
D'altra parte, ciò non esclude che tali elementi, unitamente ad altri, possano eventualmente essere valutati come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (Cass. civile sez. I,
29/02/2024 n.5478; Ordinanza n. 28790 del 2024).
Tanto detto, nella specie, deve ritenersi assolto l'onere della prova della propria legittimazione da parte della cessionaria.
Ed invero, la parte opposta ha allegato elementi che corroborano l'inclusione del credito per cui è causa nel perimetro della cessione.
Tanto detto, deve rilevarsi come, nella specie, avendo la parte opponente contestato solo l'effettiva inclusione del credito per cui è causa nell'ambito delle cessioni di cui al citato avviso in G.U., mai contestata specificamente nella sua esistenza e ricorrenza, deve ritenersi assolto l'onere della prova della propria legittimazione da parte della cessionaria, già e proprio sulla scorta della specificità dei criteri di individuazione dei crediti presente nell'avviso di cessione.
A fronte di quanto specificato nell'avviso di cessione, deve darsi atto di come la cessionaria, già in sede monitoria, avesse documentato la sottoscrizione da parte del debitore
10 principale del mutuo sopra menzionato, nonché della sottoscrizione da parte dell'odierna opponente del contratto di fideiussione. Rispetto al mutuo fondiario era maturata un'esposizione debitoria, già attivata in sede esecutiva a mezzo di atto di intervento da parte della cedente (cfr. doc. E fascicolo parte opponente), successivamente all'invio della diffida ad adempiere ricevuta in data 07.02.2011 da e, in data 11.02.2011, dalla Parte_2 Parte_1
Emerge agevolmente, allora, l'inclusione – quantomeno – in via astratta del credito per cui è causa tra quelli individuati sulla base dei criteri di cui alla Gazzetta Ufficiale.
La difesa dell'opponente, peraltro, non ha operato alcuna contestazione specifica in merito ad un'eventuale estinzione dell'obbligazione dovuta, tale da fondare una qualsivoglia motivata esclusione del credito oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto tra quelli oggetto di cessione.
In ogni caso, non è irrilevante evidenziare come la parte opposta abbia allegato ulteriori elementi che non solo corroborano l'inclusione del credito per cui è causa nel perimetro della cessione ma, addirittura, sarebbero idonei a superare l'eccezione di inesistenza del contratto di cessione.
Sul punto, infatti, è stato versato in atti l'elenco notarile autentico dei crediti ceduti con contestuale dichiarazione con cui la cedente ha confermato espressamente l'intervenuta cessione della posizione in oggetto (e, pertanto, a maggior ragione la presupposta titolarità in capo alla detta cedente) e in cui risulta analiticamente individuato il rapporto debitorio ceduto
(Cfr. documentazione allegata alla seconda memoria istruttoria dell'opposta), rilevante tenuto conto che – come detto – la prova della titolarità del credito può essere fornita con ogni mezzo e che, a tal fine, ben può considerarsi idonea anche la dichiarazione del cedente quale prova proveniente dal terzo (Cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10200), nonché l'elenco notarile autentico dei crediti oggetto della cessione in contestazione. Nondimeno la dichiarazione di cui sopra assume particolare pregnanza qualora le contestazioni avvengano in situazioni processuali in cui le procedure di soddisfazione del credito siano state incardinate o proseguite proprio dall'originaria cedente.
3. Passando al terzo motivo di opposizione, lo stesso ha ad oggetto la domanda di nullità, anche parziale, della fideiussione stipulata da in data Parte_1
08.10.2007 (cfr. doc. 2 fascicolo parte opposta).
Sul punto, preme, in primo luogo, rilevare che l'eccezione della nullità della fideiussione su cui si controverte per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990 è stata svolta in via di mera eccezione avente rilievo meramente incidentale, in quanto volta a far accertare, senza efficacia
11 di giudicato, l'invalidità negoziale dedotta dall'opponente al fine di paralizzare la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Tale precisazione elimina in radice qualunque profilo (rilevabile anche d'ufficio) di incompetenza funzionale dell'adito Tribunale in favore della Sezione Specializzata in materia di imprese territorialmente competente a norma dell'art. 33 della L. n. 287/1990 e ai sensi dell'art. 4, co.
1-ter, D.Lgs. n. 163/2003, inserito dall'art. 18, co. I, D.Lgs. n. 3/2017, non essendo stata all'uopo proposta un'autonoma domanda da parte dell'opponente: deve pertanto decidersi la questione nella presente sede.
In secondo luogo, deve rilevarsi l'assoluta genericità dell'eccezione di nullità in esame.
Si è già dato atto di come la parte opponente abbia, nello specifico, sottoscritto un contratto di Fideiussione Specifica Limitata, con il quale si costituiva fideiussore, in relazione all'affidamento di euro 194.000,00, valido fino al 31.10.2037, utilizzabile a mezzo di mutuo ipotecario n. 093/31908900, concesso in favore di (cfr. doc. 2 fascicolo parte Parte_2 opponente).
In questi termini, emerge agevolmente come il modulo negoziale prescelto dalle parti esuli da quello della fideiussione omnibus e tale interpretazione del contratto non può essere intaccata dal tenore dell'art 7 della garanzia oggetto che la qualifica come “garanzia a prima richiesta” e importa la deroga dell'art. 1957 c.c..
Quanto all'asserita nullità affermata facendo espresso richiamo all'arresto delle S.S.U.U. della Cassazione n. 41994 del 30.12.2021, l'eccezione non coglie nel segno per i motivi di seguito esposto.
La pronuncia in questione si inserisce nel panorama giurisprudenziale afferente alla questione relativa alla dedotta nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 della legge n.
287/1990 in materia di antistrust. Detta questione trae origine dal provvedimento n. 55 del
02/05/2005 emesso dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento,
a far tempo dal 12/1/2006, dei poteri all'AGCM per effetto della legge n. 262/2005.
Il citato provvedimento ha ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'art. 2 della legge n. 287/1990 (“legge Antitrust”), in virtù del quale “
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”
12 Nel provvedimento l'Autorità Garante ha anzitutto osservato che «le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla "fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie", in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90, laddove recita: “Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”. L'Autorità ha, quindi, rilevato che le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. “Relativamente a quest'ultimo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI”.
A fronte dell'esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus, la Banca d'Italia invitava l'ABI a modificarne il contenuto, ritenendolo contrastante con la normativa antitrust, pertanto l'ABI emendava lo schema e provvedeva ad una nuova comunicazione all'Autorità di vigilanza, cui seguiva l'apertura dell'istruttoria, protrattasi per ulteriori due anni, avendo la Banca
d'Italia incentrato la sua analisi sulle clausole che ponevano in capo al fideiussore obblighi non previsti dalla disciplina codicistica della fideiussione, che avrebbero potuto avere effetti anticoncorrenziali in caso di loro adozione generalizzata da parte delle banche, in mancanza di un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti, stante la loro potenziale diffusione.
All'esito del procedimento, la Banca d'Italia disponeva che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con
l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
Per quanto di rilievo in questa sede, è sufficiente rilevare come, la richiamata pronuncia della Corte di Cassazione sia intervenuta per comporre un contrasto giurisprudenziale, affermando che i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. civ. Sez. Un. n. 41994 del 30/12/2021).
In questi termini, allora, richiamato quanto già detto sopra, non può revocarsi in dubbio che il carattere di fideiussione specifica della garanzia per cui è causa e la detta natura del contratto di fideiussione specifica impedisce l'automatica estensione dei profili di invalidità delle
13 fideiussioni redatte 'a valle' secondo lo schema 'ABI-2002', per supposta anti-concorrenzialità 'a monte' delle clausole conformi al suddetto schema, a prescindere dalla prova incombente sul garante – nella specie, non fornita – circa gli elementi costituitivi dell'illecito anticoncorrenziale e circa l'incidenza di tale intesa sulla validità della garanzia rilasciata e sulla determinazione del contraente a sottoscrivere la garanzia (cfr. tra le tante Trib. Milano, 21 giugno 2022, n. 5481).
Quanto appena enunciato è stato, a più riprese, confermato dalla Corte di Legittimità in plurimi e recentissimi arresti.
Ed invero, già con la pronuncia della Sez. 1 Sent. n. 21841 del 02/08/2024 (Rv. 671967
– 01)era stato affermato il principio di diritto secondo cui, “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”.
Più di recente, la Corte di Cassazione ha ribadito che “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. Sez. un. n.
41994/2021).
Ciò detto, è però cosa nota che la rilevazione della nullità - sia pure d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. di recente Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023), dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali
(sentenza 26242/2014, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n.
19251/2018, Cass. n. 26495/ 2019, Cass. n. 20170/2022 e Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la
14 rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/ 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del
2024)” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 11/10/2024) 17/01/2025, n. 1170).
Tanto detto, seguita la Corte con il chiarire “(secondo quanto recentemente chiarito da Cass. n.
30383 del 2024) che la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia;”, nonché, per quello che rileva nel caso di specie, “ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della
Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione NCa Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce”
(cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 11/10/2024) 17/01/2025, n. 1170; nonché Cass.n.
657/2025, n.660/2025, n. 675/2025).
Ne consegue, pertanto, il rigetto del motivo in questione.
In ogni caso e anche in relazione all'eccezione di nullità della deroga di cui all'art. 1957 per violazione della disciplina a tutela del consumatore, preme osservare come il disposto in esame preveda che fideiussione si estingua quando il creditore non ha proposto le sue istanze nei confronti del debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione e non le ha diligentemente continuate. Termine che si riduce a due mesi quando il fideiussore ha espressamente limitato la propria obbligazione allo stesso termine dell'obbligazione principale.
L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore l'onere di proporre le sue istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, invero, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Ne va che il termine "istanza" si riferisce a tutti i diversi mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, sia in via di cognizione che di esecuzione, esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito;
resta, invece, escluso che, in quello stesso termine, possa rientrare un semplice atto stragiudiziale, o una denuncia o una querela presentate in sede penale,
o un ricorso per accertamento tecnico preventivo (cfr. Cass. 283/1997).
Nel caso di specie, è stato dimostrato in atti come il creditore, con le già citate diffide del
31.01.2011, notificate, rispettivamente, a in data 07.02.2011, e a Parte_2 Parte_1
in data 11.02.2011, avesse comunicato la risoluzione del contratto di mutuo
[...]
15 fondiario n. 093/319089000, invitando la debitrice principale alla copertura del credito nei confronti della stessa vantato e ammontante complessivamente ad euro 195.374,37, oltre interessi, spese ed accessori, così, mettendo in mora la debitrice. Parimenti provato è che, in data 13.04.2011, la allora creditrice Banca delle Marche S.p.a., depositava presso l'intestato
Tribunale ricorso per intervento nell'esecuzione n. 264/2010 R.Es. già pendente nei confronti di con ciò dimostrando di essersi adoperata per coltivare le azioni per il Parte_2 recupero del credito ai sensi dell'art. 1957 c.c., con conseguente assorbimento di qualsivoglia motivo di opposizione idoneo, eventualmente, a rendere inefficace la deroga alla norma sulla scadenza dell'obbligazione principale.
4. Devono, a questo punto, essere vagliati i motivi di opposizione tesi a contestare la stessa debenza del credito, in primo luogo, con riferimento alla presunta estinzione della pretesa per cui è causa.
Il motivo deve essere rigettato rilevando che la prescrizione del credito in questione e del relativo diritto al rimborso della somma mutuata, dipendente da contratto di durata, quale è quello di mutuo, inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. n. 17798/2011).
Quanto ai contratti di apertura di credito, in ogni caso, ai fini della decorrenza della prescrizione, deve tenersi conto del momento della chiusura o del passaggio a sofferenza del rapporto bancario de quo.
Nel caso di specie, la parte opposta ha dimostrato che, successivamente alla diffida ad adempiere, notificata alla odierna opponente in data 11.02.2011, con cui veniva comunicata la risoluzione del contratto di mutuo fondiario, la allora creditrice ha Controparte_3 inoltrato ulteriore missiva, a mezzo di Raccomandata A/R, datata 11.12.2019 e consegnata a in data 19.12.2019 (cfr. doc. allegati alla seconda memoria istruttoria Parte_1 della parte opposta), con la quale, oltre a dare comunicazione dell'intervenuta cessione del credito dalla predetta a comunicava, anche ai fini Controparte_3 Controparte_1 interruttivi della prescrizione ex art 2943 c.c., anche al fideiussore che “la somma da Pt_3 dovuta nella Sua qualità di garante in virtù di Garanzia Personale per l'importo complessivo di € 190.074,00, salvo errori ed omissioni, ammonta ad € 242.422,30 alla data del 31/12/2017, oltre interessi di mora ed accessori maturati e maturandi fino al saldo, dedotti i versamenti eventualmente effettuati successivamente a tale data.
La/Vi invitiamo pertanto a voler regolarizzare la Sua/Vostra esposizione debitoria effettuando, entro
e non oltre quindici giorni dalla ricezione della presente, nei limiti della garanzia rilasciata. che costituisce
16 formale atto di diffida e messa in mora, il versamento di quanto dovuto tramite bonifico bancario sul c/c IBAN
[...] intestato a indicando in causale NDG: Controparte_1
“429006”.
Decorso infruttuosamente il suddetto termine, ci riserviamo di agire giudizialmente nei Suoi/Vostri confronti per la tutela delle ragioni creditorie della nostra mandante . Controparte_1
È evidente, allora, come la creditrice abbia fornito idonea prova della ricorrenza di plurimi atti interruttivi della prescrizione, idonei a preservare la pretesa creditoria, poi, azionata in via monitoria con ricorso depositato nel corso dell'anno 2022.
In secondo luogo, la parte opponente ha contestato lo stesso ammontare della pretesa creditoria lamentando l'insufficienza allo scopo della produzione documentale, di formazione unilaterale, di cui al ricorso in sede monitoria.
Il motivo di opposizione è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Sul punto preme osservare che nelle azioni contrattuali di adempimento, risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe all'attore in senso sostanziale
– e, pertanto, in questa sede, all'opposta – esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. Cass. n. 15659.2011; conf. Sezioni Unite n.
13533.2001; Cass. n. 3373.2010; Cass. n. 9351.2007).
In questi termini, vige il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile art. 2697 c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007 anche in motivazione).
Corollario normativo è la necessità del convenuto – nel caso di specie dell'opponente – della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte (cfr. da ultimo Cass. N.
15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003), con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi (cfr. SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003).
La "non contestazione"- cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- ha quindi valenza processuale di "comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli
17 accertamenti richiesti" (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del 28/03/2006; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 10031 del 25/05/2004).
Nella fattispecie l'opposta, a prescindere dall'utilizzabilità o meno della documentazione prodotta in sede monitoria al fine di dimostrare la consistenza del credito azionato, ha soddisfatto l'onere probatorio su di essa incombente producendo in giudizio il contratto di mutuo concluso con e il contratto di fideiussione specifica concluso con Parte_2
l'opponente. Rispetto al primo dei contratti menzionati, l'opponente nulla ha dedotto in merito alla mancata consegna del denaro mutuato, dimostrando altresì la comunicazione della risoluzione del contratto.
In questo modo, la creditrice ha dimostrato il titolo relativo ad una vicenda contrattuale compiutamente perfezionatasi e la scadenza dell'obbligazione il cui inadempimento è stato dedotto in lite;
spettava quindi alla parte opponente di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi dell'obbligazione non adempiuta.
Al riguardo, nessuna prova dell'adempimento o del parziale inadempimento rispetto alla pretesa creditoria è stata fornita in giudizio da Parte_1
Ne consegue, pertanto, il rigetto del motivo di opposizione in esame.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014, partendo dall'applicazione dei parametri minimi, previsti per ogni fase del giudizio, alla stregua delle difese svolte dalle parti e della nota spese depositata dall'opposta, al netto della fase istruttoria di natura meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1583/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 373/2022, emesso dal Tribunale di Fermo in data 20.06.2022;
❖ condanna la parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di euro 6.023,00, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Fermo, il 18.10.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1583/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 ente VIA POMPEIANA, N.19, presso il difensore, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) e, per essa, quale procuratrice CP_1 P.IVA_1 CP_2
i l legale rappresentante pro tem
[...]
MILIO CONTI, elettivamente domiciliata in PORTO SAN GIORGIO, VIA ANDREA COSTA, N. 2, presso il difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: NC (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come da verbale all'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la quale Controparte_2 mandataria della chiedeva ingiungersi il pagamento della somma di euro Controparte_1
272.661,68 oltre interessi e spese nei confronti di a titolo di ratei non Parte_1 pagati del Contratto di Mutuo Fondiario n.093-319089000 stipulato, in data 08.10.2007, da e garantito dalla parte ingiunta. Parte_2
In data 20.06.2022, il Tribunale adito emetteva il decreto ingiuntivo n. 373/2022.
1 Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'ingiunta proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, convenendo in giudizio la a mezzo della Controparte_1 mandataria chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_2 conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi di cui in narrativa:
- In via preliminare: dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Fermo essendo competenti, in via alternativa, i Fori di Ancona, Macerata o Pesaro, stante la legittimità della clausola derogativa convenzionale, e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di garanzia oggetto di causa, come meglio illustrato in narrativa, e conseguentemente accertare e dichiarare la decadenza dall'azione nei confronti della sig.ra per il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 1957 c.c., e per l'effetto, Parte_1 dichiarare che nulla è dovuto alla società convenuta stante l'estinzione della garanzia, e conseguentemente revocare
e dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- Nel merito, in via ulteriormente gradata: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito agito nei confronti della sig.ra stante il decorso del termine ordinario decennale, e per l'effetto, Parte_1 revocare il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa”.
A fondamento dell'opposizione, eccepiva, in via preliminare, ai Pt_1 Parte_1 sensi dell'art. 13 della fideiussione dalla stessa sottoscritta, l'incompetenza territoriale del
Tribunale adito in favore dei Fori, individuati in via alternativa, in quello di Ancona, Macerata o
Pesaro. La detta clausola era stata sottoscritta dalla anche ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, Parte_1 pertanto, non doveva applicarsi il Foro del Consumatore non essendo tale clausola derogatoria della competenza, nulla in quanto vessatoria. Al contrario, l'opponente rilevava che la clausola era stata oggetto di trattativa specifica tra le parti ed espressamente voluta ed accettata dalla senza violazione delle norme a tutela del consumatore. Parte_1
Nel merito, eccepiva la nullità del contratto di garanzia per conformità allo schema ABI
e, pertanto, per violazione della legge antitrust e, in particolare, dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
Ed invero, la fideiussione per cui è causa includeva la clausola di rinuncia ai diritti di cui all'art. 1957 c.c., nonché le clausole di cui ai nn. 6 e 7, perfettamente conformi al modello ABI.
Le stesse, allora, erano da ritenersi nulle, con la conseguenza che la controparte era decaduta dall'azione nei confronti del fideiussore, stante il mancato rispetto dei termini per l'azione contro il debitore principale, prevista dall'art. 1957 c.c..
2 La infatti, si era limitata ad allegare la diffida, datata 31.01.2011, con Controparte_1 cui era stato risolto il contratto di mutuo a seguito del mancato pagamento da parte della debitrice di n. 9 rate mensili, con evidente decorso del termine semestrale di cui Parte_2 alla citata norma.
Del resto, l'allora Banca delle Marche S.p.A. non aveva intrapreso alcuna azione giudiziaria nei confronti della debitrice principale, il tutto in danno della che aveva Parte_1 visto aggravarsi la propria esposizione debitoria.
Ancora, nel merito, doveva essere eccepita l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, rilevando come dalla raccomandata, datata 31.01.2011, erano decorsi ben oltre dieci anni senza che la banca avesse compiuto ulteriori atti interruttivi o azioni giudiziarie contro la debitrice principale.
Si costituiva in giudizio la nella qualità di mandataria Controparte_2 della specificando quanto segue: Controparte_1
1. l'eccezione di difetto di competenza era infondata in quanto la clausola contrattuale non introduceva una deroga ai Fori generali ex artt. 18 e 19 c.p.c. o a quello facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione di cui all'art. 20 c.p.c., limitandosi ad aggiungere ai Fori precostituiti dalla legge ulteriori Fori pattizi e mancando la previsione di una competenza esclusiva. Il Tribunale di Fermo era, pertanto, competente in forza sia della previsione dell'art. 18 c.p.c. (residenza del convenuto), sia dell'art. 20 c.p.c. (luogo in cui era sorto il rapporto e doveva essere adempiuta l'obbligazione dedotta);
2. altrettanto infondato era il motivo relativo all'eccepita nullità delle clausole della garanzia in relazione alla violazione della normativa antitrust sia in quanto la garanzia era una fideiussione specifica, sia in quanto la stessa era stata rilasciata nell'anno 2007. In ogni caso, la domanda era stata svolta in mancanza dei presupposti per dimostrare l'intesa anticoncorrenziale;
3. quanto all'ulteriore motivo, relativo alla presunta decadenza del creditore dalla garanzia per non aver azionato la pretesa nel rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c., innanzitutto, l'infondatezza della domanda di nullità rendeva pienamente valida la clausola di deroga all'art. 1957 c.c.;
4. in ogni caso, le istanze cui l'art. 1957 c.c. faceva riferimento erano quelle che il creditore doveva proporre contro il debitore principale e non contro i garanti. Allora, nel caso di specie, doveva farsi riferimento alla domanda di intervento nella procedura esecutiva immobiliare promossa da terzi contro nella quale la Banca delle Marche era Parte_2 intervenuta, mediante deposito di atto di intervento, in data 13.04.2011;
3 5. il credito era divenuto interamente esigibile con la risoluzione per inadempimento del contratto di mutuo, comunicata con lettera del 31.01.2011 e, quindi, l'azione esecutiva nella forma dell'intervento era stata promossa entro i sei mesi previsti dalla norma richiamata;
6. l'eccezione era, comunque, infondata anche in diritto, rilevando come, l'art. 1957
c.c. era stato validamente derogato dalla volontà delle parti con la dichiarazione, di cui all'art. 6, per la quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore” e quella di cui all'art. 7 secondo cui “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta”. La garanzia prestata, allora, integrava un contratto autonomo di garanzia che non soggiaceva, a prescindere da una specifica clausola di deroga, alla disciplina dell'art. 1957 c.c.;
7. quanto all'eccezione di prescrizione del credito, anche la stessa era infondata, dovendosi dare rilievo all'intervento della creditrice nella procedura esecutiva contro la debitrice principale, con conseguente interruzione della prescrizione;
8. detto effetto si estendeva ai coobbligati in solido, coordinando l'art. 1310 c.c. con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione di cui all'art. 2945 c.c..
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 373/2022 e per l'effetto confermare in toto il medesimo
Vittoria nelle spese e competenze di causa”.
Instaurato il contraddittorio, con note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza di prima comparizione e trattazione, l'opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva della parte opposta la quale non aveva fornito prova documentale di essere l'effettiva titolare del credito azionato in via monitoria, non avendo dimostrato che lo stesso fosse ricompreso nelle operazioni di cessione menzionate dalla controparte.
La contestava l'eccezione. Controparte_1
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, istruita documentalmente la causa, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 29.05.2025, le parti precisavano le conclusioni, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
1 – Con la presente opposizione, ha inteso contestare il d.i. alla Parte_1 stessa notificato, nella qualità di garante, giusta stipula, in data 08.10.2007, di un contratto di
Fideiussione Specifica Limitata, con il quale l'opponente si costituiva fideiussore, in relazione all'affidamento di euro 194.000,00, valido fino al 31.10.2037, utilizzabile a mezzo di mutuo
4 ipotecario n. 093/31908900, concesso in favore di (cfr. doc. 2 fascicolo parte Parte_2 opponente).
Tanto premesso in punto di fatto, preliminarmente, deve essere definitivamente rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito, fondata sull'asserita avvenuta indicazione, nell'ambito del contratto di fideiussione specifica sopra richiamato, della competenza del Tribunale di Macerata, Ancona o Pesaro (cfr. art. 13 del contratto).
Sul punto, è sufficiente richiamare quanto già, in nuce, esposto nell'ordinanza depositata in data 06.03.2023, ribadendo come, nella clausola contrattuale richiamata, le parti - lungi dal prevedere negozialmente una deroga alla disciplina codicistica in punto di competenza, a mezzo dell'individuazione di un Foro esclusivo – si limitavano ad individuare i suddetti Fori soltanto in via alternativa senza, pertanto, escludere la competenza – secondo gli ordinari criteri di cui agli artt. 18 e ss. c.p.c. – dell'intestato Tribunale, quale luogo di residenza del convenuto o luogo in cui l'obbligazione è sorta.
Del resto, è noto il principio per il quale “nelle cause relative a diritti di obbligazione, il convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare nel primo atto difensivo la competenza con riferimento a ciascuno dei criteri di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. dovendo in mancanza ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento contestato, a nulla rilevando che il criterio trascurato possa in concreto condurre alla individuazione del medesimo giudice da considerarsi competente sulla base del criterio invocato dallo stesso convenuto, giacchè l'indagine sul verificarsi di tale coincidenza resta impedita dalla mancanza di una sollecitazione del suddetto convenuto in tal senso” (cfr.
SS.UU. 248/1999)” e la detta contestazione mai è stata svolta dalla Parte_1
2. Ancora, in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione, proposta dalla parte opponente, di carenza di legittimazione attiva dell'opposta sul rilievo dell'asserita carenza di prova documentale circa l'effettiva titolarità del credito azionato in via monitoria, difettando elementi da cui desumere l'inclusione dello stesso nelle cessioni menzionate dalla controparte.
L'eccezione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
Al riguardo, opportunamente richiamando sul punto i principi espressi dalla Suprema
Corte, anche recentissimamente confermati (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15088 del
05.06.2025), osserva il Tribunale come la vicenda in questione afferisca non già alla legittimazione processuale, bensì alla titolarità del rapporto giuridico controverso. È nota, infatti, la distinzione secondo cui la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare e il cui difetto può essere eccepito in ogni stato e grado del giudizio ed è rilevabile d'ufficio dal giudice mentre la legittimazione attiva è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, che attiene al
5 merito della causa ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e provare (Cass. SS. UU. n. 2951/2016).
Con maggiore sforzo esplicativo, allora, deve rilevarsi come, con particolare riguardo alla titolarità (attiva o passiva) della posizione soggettiva vantata in giudizio, una volta affermato che essa è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto, le Sezioni Unite hanno affermato che il rilievo del suo difetto non costituisce eccezione in senso stretto ma mera difesa e, come tale, è proponibile in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass. civ., sez. un., 16.2.2016, n. 2951), al netto della formazione del giudicato interno.
Confermata, allora, la sussistenza dell'onere probatorio in capo al soggetto che vanti la titolarità di una posizione soggettiva, deve essere rilevato quanto segue.
Sul punto, deve prendersi le mosse dalla ricostruzione fattuale della vicenda traslativa e dai principi già espressi nell'ordinanza del 06.03.2023 salvo, poi, arricchirli, tenuto anche conto dei più recenti approdi giurisprudenziali.
Ebbene, ribadito che l'opponente in questa sede ha solo contestato la possibilità di includere il credito vantato nei suoi confronti tra quelli oggetto di cessione, deve darsi atto che la parte opposta aveva allegato, già in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, i documenti sulla scorta dei quali ricostruire la vicenda traslativa che ha interessato il credito per cui è causa.
In particolare, la fideiussione oggetto del giudizio – come visto – accede ad un contratto di affidamento, sotto forma di mutuo ipotecario, stipulato tra la Banca delle Marche S.p.a. e a rogito del Notaio in data 08.10.2007, rep. n. 213553, racc. n. Parte_2 Persona_1
28031 (cfr. doc. D. 16 fascicolo parte ricorrente in sede monitoria).
La parte opposta, allora, ha documentato, la sottoposizione della mutuante ad amministrazione straordinaria, la costituzione dell'ente ponte Nuova Banca delle Marche S.p.a.
e la prima delle cessioni da Banca delle Marche S.p.A. a Nuova Banca delle Marche S.p.A., avvenuta ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 16 Novembre 2015 n. 180, con la quale sono stati trasferiti all'ente-ponte tutti i rapporti in essere facenti capo alla prima (cfr. doc. D3-D4 fascicolo parte opponente).
È stata altresì documentata la seconda cessione, in virtù di pubblicazione sul sito della
Banca d'Italia del provvedimento del 26.01.2016 di cessione dei crediti in sofferenza, con la quale si dava comunicazione che “La Banca d'Italia, con provvedimento del 26 gennaio 2016, ha disposto che i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di Banca delle Marche S.p.A. al 30 settembre 2015, detenuti da Nuova Banca delle Marche S.p.A. per effetto del provvedimento n. 1241108
6 del 22 novembre 2015 di cessione delle attività e passività, siano ceduti a ai Controparte_3 sensi degli artt. 46 e 47 del D. Lgs. 180/2015.
Restano esclusi dalla cessione e, in conformità al programma di risoluzione, saranno oggetto di successivi trasferimenti alla (i) i crediti in sofferenza, risultanti dalla situazione Controparte_3 contabile individuale di Banca delle Marche S.p.A. al 30 settembre 2015, interessati da operazioni di cartolarizzazione;
(ii) i crediti in sofferenza, risultanti dalla situazione contabile consolidata di Banca delle
Marche S.p.A. al 30 settembre 2015, di titolarità della controllata in amministrazione Controparte_4 straordinaria che saranno ceduti solo a seguito del trasferimento delle attività e passività di Controparte_4
a Nuova Banca delle Marche S.p.A.. La cessione ha efficacia a far tempo dalle ore 00.01 del 1° febbraio
2016” (cfr. doc. D5-D6 fascicolo parte opponente).
Tenuto conto del passaggio a sofferenza del credito per cui è causa, in data 31.01.2011
(cfr. doc. D.18 fascicolo parte opponente), la parte opponente deduceva l'inclusione del credito per cui è causa nella cessione in questione.
Ancora, è stata documentata l'ulteriore cessione da parte di a Controparte_3 di crediti pecuniari individuabili in blocco a mezzo del deposito dell'estratto Controparte_1 della G.U., Parte Seconda n. 73, del 22.06.2017 individuati come “crediti di cui il Cedente sia titolare
e che derivino da finanziamenti regolati dalla legge italiana concessi in varie forme tecniche con espressa esclusione della locazione finanziaria (c.d. leasing finanziario), che siano classificati in sofferenza e che siano stati trasferiti:
1. da Nuova Banca delle Marche S.p.A., Controparte_5 [...]
e al Cedente ai sensi Controparte_6 Controparte_7 degli articoli 46 e 47 del Decreto 180 con i provvedimenti di Banca d'Italia n. 98829, 98842, 98852 e
98863 del 26 gennaio 2016; o 2. da Nuova Banca delle Marche S.p.A., Controparte_5
e
[...] Controparte_6 Controparte_7 al Cedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto 180 con i provvedimenti di Banca d'Italia n.
[...]
1553670, 1553682, 1553673 e 1553679 del 30 dicembre 2016” (cfr. doc. D15 fascicolo parte opponente).
In questi termini, allora, il credito per cui è causa sarebbe pervenuto alla CP_1
per via di un'operazione di cartolarizzazione mediante cessione di crediti in blocco,
[...] conclusa ai sensi degli artt.
1-4 della l. n. 130/1999, cui trovano applicazione le norme di cui all'art. 58, co. 2-4, T.U.B.
Secondo la più diffusa e lineare opzione interpretativa, all'operazione negoziale de qua, possono applicarsi le seguenti coordinate ermeneutiche di legittimità.
Sul piano dell'inquadramento della fattispecie, l'art. 58, commi 2 e 4, d.lgs. n. 385/1993, mirando ad agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, opera
7 essenzialmente sul piano dell'efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, prevedendo, in deroga alla disciplina di diritto comune, che lo speciale adempimento “collettivo” della pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale produca i medesimi effetti di cui all'art. 1264
c.c., così dispensando la cessionaria (esclusivamente) dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (cfr. Cass. n. 20497/2020), senza che tale modalità pubblicitaria, avente, si ribadisce, natura derogatoria della regola generale, possa sortire ulteriori effetti su piani distinti da quello dell'efficacia della cessione verso i debitori ceduti.
Più in particolare, l'art. 58 cit. non rileva in relazione al profilo, differente e prioritario in linea logico-giuridica, della titolarità del credito e del conseguente assolvimento dell'onere probatorio principale gravante sul creditore cessionario in caso di contestazione da parte del debitore ceduto;
ne discende che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non
l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 24798/2020). Ne consegue che il giudice dovrà valutare, in concreto e caso per caso, l'assolvimento da parte del cessionario del suddetto onere probatorio, alla stregua delle prove documentali dallo stesso prodotte in giudizio.
Peraltro, da diverso e più condivisibile angolo di prospettiva, vi è che deve tenersi presente che la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, cfr. Sentenza della Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di Cassazione n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del 09/07/2018, Ordinanza n.
17944 del 22/06/2023).
Tanto chiarito, è intenzione del Tribunale specificare come quanto sin qui detto è stato confermato e ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità che giova ripercorrere proprio perché dirimente nel presente giudizio, segnalando le opportune differenze.
La Suprema Corte, a sua volta, richiamando un proprio precedente ha chiarito che: “nella recente Cass. n. 17944 del 2023, si legge, tra l'altro (cfr. in motivazione), che «[…] i precedenti di questa
Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione non
8 prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui:
"l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile ratione temporis, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente"), ovvero, più specificamente, che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza
n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01)” (cfr. Cass. civile sez. I, 29/02/2024 n.5478;
Ordinanza n. 28790 del 2024).
Peraltro, seguita la Corte di Legittimità nel primo dei precedenti in esame avente portata ricognitiva, che: “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (cfr.
Cass. civile sez. I, 29/02/2024 n.5478).
Tanto premesso, allora, preme evidenziare che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, lo stesso avviso in Gazzetta Ufficiale può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove le sue indicazioni siano sufficientemente arricchite da ulteriori evidenze.
9 Ebbene nel caso di specie, si è già rilevato come non sia messa in discussione tra le parti la ricorrenza di una vicenda traslativa intercorsa tra la e la Controparte_3 CP_1 avente ad oggetto la cessione in blocco di crediti ma solo l'effettiva ricomprensione del
[...] credito per cui è causa proprio nel novero di quelli trasferiti.
Pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso in G.U., in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate ed integrate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario
(di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr., Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, Cass. civile sez. I, 29/02/2024
n.5478; Ordinanza n. 28790 del 2024).
Ed invero solo nel caso – non ricorrente nella fattispecie che ci occupa– in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto
(ovvero dei vari contratti) di cessione del singolo credito, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto.
D'altra parte, ciò non esclude che tali elementi, unitamente ad altri, possano eventualmente essere valutati come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (Cass. civile sez. I,
29/02/2024 n.5478; Ordinanza n. 28790 del 2024).
Tanto detto, nella specie, deve ritenersi assolto l'onere della prova della propria legittimazione da parte della cessionaria.
Ed invero, la parte opposta ha allegato elementi che corroborano l'inclusione del credito per cui è causa nel perimetro della cessione.
Tanto detto, deve rilevarsi come, nella specie, avendo la parte opponente contestato solo l'effettiva inclusione del credito per cui è causa nell'ambito delle cessioni di cui al citato avviso in G.U., mai contestata specificamente nella sua esistenza e ricorrenza, deve ritenersi assolto l'onere della prova della propria legittimazione da parte della cessionaria, già e proprio sulla scorta della specificità dei criteri di individuazione dei crediti presente nell'avviso di cessione.
A fronte di quanto specificato nell'avviso di cessione, deve darsi atto di come la cessionaria, già in sede monitoria, avesse documentato la sottoscrizione da parte del debitore
10 principale del mutuo sopra menzionato, nonché della sottoscrizione da parte dell'odierna opponente del contratto di fideiussione. Rispetto al mutuo fondiario era maturata un'esposizione debitoria, già attivata in sede esecutiva a mezzo di atto di intervento da parte della cedente (cfr. doc. E fascicolo parte opponente), successivamente all'invio della diffida ad adempiere ricevuta in data 07.02.2011 da e, in data 11.02.2011, dalla Parte_2 Parte_1
Emerge agevolmente, allora, l'inclusione – quantomeno – in via astratta del credito per cui è causa tra quelli individuati sulla base dei criteri di cui alla Gazzetta Ufficiale.
La difesa dell'opponente, peraltro, non ha operato alcuna contestazione specifica in merito ad un'eventuale estinzione dell'obbligazione dovuta, tale da fondare una qualsivoglia motivata esclusione del credito oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto tra quelli oggetto di cessione.
In ogni caso, non è irrilevante evidenziare come la parte opposta abbia allegato ulteriori elementi che non solo corroborano l'inclusione del credito per cui è causa nel perimetro della cessione ma, addirittura, sarebbero idonei a superare l'eccezione di inesistenza del contratto di cessione.
Sul punto, infatti, è stato versato in atti l'elenco notarile autentico dei crediti ceduti con contestuale dichiarazione con cui la cedente ha confermato espressamente l'intervenuta cessione della posizione in oggetto (e, pertanto, a maggior ragione la presupposta titolarità in capo alla detta cedente) e in cui risulta analiticamente individuato il rapporto debitorio ceduto
(Cfr. documentazione allegata alla seconda memoria istruttoria dell'opposta), rilevante tenuto conto che – come detto – la prova della titolarità del credito può essere fornita con ogni mezzo e che, a tal fine, ben può considerarsi idonea anche la dichiarazione del cedente quale prova proveniente dal terzo (Cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10200), nonché l'elenco notarile autentico dei crediti oggetto della cessione in contestazione. Nondimeno la dichiarazione di cui sopra assume particolare pregnanza qualora le contestazioni avvengano in situazioni processuali in cui le procedure di soddisfazione del credito siano state incardinate o proseguite proprio dall'originaria cedente.
3. Passando al terzo motivo di opposizione, lo stesso ha ad oggetto la domanda di nullità, anche parziale, della fideiussione stipulata da in data Parte_1
08.10.2007 (cfr. doc. 2 fascicolo parte opposta).
Sul punto, preme, in primo luogo, rilevare che l'eccezione della nullità della fideiussione su cui si controverte per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990 è stata svolta in via di mera eccezione avente rilievo meramente incidentale, in quanto volta a far accertare, senza efficacia
11 di giudicato, l'invalidità negoziale dedotta dall'opponente al fine di paralizzare la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Tale precisazione elimina in radice qualunque profilo (rilevabile anche d'ufficio) di incompetenza funzionale dell'adito Tribunale in favore della Sezione Specializzata in materia di imprese territorialmente competente a norma dell'art. 33 della L. n. 287/1990 e ai sensi dell'art. 4, co.
1-ter, D.Lgs. n. 163/2003, inserito dall'art. 18, co. I, D.Lgs. n. 3/2017, non essendo stata all'uopo proposta un'autonoma domanda da parte dell'opponente: deve pertanto decidersi la questione nella presente sede.
In secondo luogo, deve rilevarsi l'assoluta genericità dell'eccezione di nullità in esame.
Si è già dato atto di come la parte opponente abbia, nello specifico, sottoscritto un contratto di Fideiussione Specifica Limitata, con il quale si costituiva fideiussore, in relazione all'affidamento di euro 194.000,00, valido fino al 31.10.2037, utilizzabile a mezzo di mutuo ipotecario n. 093/31908900, concesso in favore di (cfr. doc. 2 fascicolo parte Parte_2 opponente).
In questi termini, emerge agevolmente come il modulo negoziale prescelto dalle parti esuli da quello della fideiussione omnibus e tale interpretazione del contratto non può essere intaccata dal tenore dell'art 7 della garanzia oggetto che la qualifica come “garanzia a prima richiesta” e importa la deroga dell'art. 1957 c.c..
Quanto all'asserita nullità affermata facendo espresso richiamo all'arresto delle S.S.U.U. della Cassazione n. 41994 del 30.12.2021, l'eccezione non coglie nel segno per i motivi di seguito esposto.
La pronuncia in questione si inserisce nel panorama giurisprudenziale afferente alla questione relativa alla dedotta nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 della legge n.
287/1990 in materia di antistrust. Detta questione trae origine dal provvedimento n. 55 del
02/05/2005 emesso dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento,
a far tempo dal 12/1/2006, dei poteri all'AGCM per effetto della legge n. 262/2005.
Il citato provvedimento ha ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'art. 2 della legge n. 287/1990 (“legge Antitrust”), in virtù del quale “
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”
12 Nel provvedimento l'Autorità Garante ha anzitutto osservato che «le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla "fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie", in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90, laddove recita: “Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”. L'Autorità ha, quindi, rilevato che le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. “Relativamente a quest'ultimo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI”.
A fronte dell'esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus, la Banca d'Italia invitava l'ABI a modificarne il contenuto, ritenendolo contrastante con la normativa antitrust, pertanto l'ABI emendava lo schema e provvedeva ad una nuova comunicazione all'Autorità di vigilanza, cui seguiva l'apertura dell'istruttoria, protrattasi per ulteriori due anni, avendo la Banca
d'Italia incentrato la sua analisi sulle clausole che ponevano in capo al fideiussore obblighi non previsti dalla disciplina codicistica della fideiussione, che avrebbero potuto avere effetti anticoncorrenziali in caso di loro adozione generalizzata da parte delle banche, in mancanza di un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti, stante la loro potenziale diffusione.
All'esito del procedimento, la Banca d'Italia disponeva che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con
l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
Per quanto di rilievo in questa sede, è sufficiente rilevare come, la richiamata pronuncia della Corte di Cassazione sia intervenuta per comporre un contrasto giurisprudenziale, affermando che i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. civ. Sez. Un. n. 41994 del 30/12/2021).
In questi termini, allora, richiamato quanto già detto sopra, non può revocarsi in dubbio che il carattere di fideiussione specifica della garanzia per cui è causa e la detta natura del contratto di fideiussione specifica impedisce l'automatica estensione dei profili di invalidità delle
13 fideiussioni redatte 'a valle' secondo lo schema 'ABI-2002', per supposta anti-concorrenzialità 'a monte' delle clausole conformi al suddetto schema, a prescindere dalla prova incombente sul garante – nella specie, non fornita – circa gli elementi costituitivi dell'illecito anticoncorrenziale e circa l'incidenza di tale intesa sulla validità della garanzia rilasciata e sulla determinazione del contraente a sottoscrivere la garanzia (cfr. tra le tante Trib. Milano, 21 giugno 2022, n. 5481).
Quanto appena enunciato è stato, a più riprese, confermato dalla Corte di Legittimità in plurimi e recentissimi arresti.
Ed invero, già con la pronuncia della Sez. 1 Sent. n. 21841 del 02/08/2024 (Rv. 671967
– 01)era stato affermato il principio di diritto secondo cui, “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”.
Più di recente, la Corte di Cassazione ha ribadito che “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. Sez. un. n.
41994/2021).
Ciò detto, è però cosa nota che la rilevazione della nullità - sia pure d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. di recente Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023), dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali
(sentenza 26242/2014, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n.
19251/2018, Cass. n. 26495/ 2019, Cass. n. 20170/2022 e Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la
14 rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/ 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del
2024)” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 11/10/2024) 17/01/2025, n. 1170).
Tanto detto, seguita la Corte con il chiarire “(secondo quanto recentemente chiarito da Cass. n.
30383 del 2024) che la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia;”, nonché, per quello che rileva nel caso di specie, “ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della
Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione NCa Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce”
(cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 11/10/2024) 17/01/2025, n. 1170; nonché Cass.n.
657/2025, n.660/2025, n. 675/2025).
Ne consegue, pertanto, il rigetto del motivo in questione.
In ogni caso e anche in relazione all'eccezione di nullità della deroga di cui all'art. 1957 per violazione della disciplina a tutela del consumatore, preme osservare come il disposto in esame preveda che fideiussione si estingua quando il creditore non ha proposto le sue istanze nei confronti del debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione e non le ha diligentemente continuate. Termine che si riduce a due mesi quando il fideiussore ha espressamente limitato la propria obbligazione allo stesso termine dell'obbligazione principale.
L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore l'onere di proporre le sue istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, invero, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Ne va che il termine "istanza" si riferisce a tutti i diversi mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, sia in via di cognizione che di esecuzione, esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito;
resta, invece, escluso che, in quello stesso termine, possa rientrare un semplice atto stragiudiziale, o una denuncia o una querela presentate in sede penale,
o un ricorso per accertamento tecnico preventivo (cfr. Cass. 283/1997).
Nel caso di specie, è stato dimostrato in atti come il creditore, con le già citate diffide del
31.01.2011, notificate, rispettivamente, a in data 07.02.2011, e a Parte_2 Parte_1
in data 11.02.2011, avesse comunicato la risoluzione del contratto di mutuo
[...]
15 fondiario n. 093/319089000, invitando la debitrice principale alla copertura del credito nei confronti della stessa vantato e ammontante complessivamente ad euro 195.374,37, oltre interessi, spese ed accessori, così, mettendo in mora la debitrice. Parimenti provato è che, in data 13.04.2011, la allora creditrice Banca delle Marche S.p.a., depositava presso l'intestato
Tribunale ricorso per intervento nell'esecuzione n. 264/2010 R.Es. già pendente nei confronti di con ciò dimostrando di essersi adoperata per coltivare le azioni per il Parte_2 recupero del credito ai sensi dell'art. 1957 c.c., con conseguente assorbimento di qualsivoglia motivo di opposizione idoneo, eventualmente, a rendere inefficace la deroga alla norma sulla scadenza dell'obbligazione principale.
4. Devono, a questo punto, essere vagliati i motivi di opposizione tesi a contestare la stessa debenza del credito, in primo luogo, con riferimento alla presunta estinzione della pretesa per cui è causa.
Il motivo deve essere rigettato rilevando che la prescrizione del credito in questione e del relativo diritto al rimborso della somma mutuata, dipendente da contratto di durata, quale è quello di mutuo, inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. n. 17798/2011).
Quanto ai contratti di apertura di credito, in ogni caso, ai fini della decorrenza della prescrizione, deve tenersi conto del momento della chiusura o del passaggio a sofferenza del rapporto bancario de quo.
Nel caso di specie, la parte opposta ha dimostrato che, successivamente alla diffida ad adempiere, notificata alla odierna opponente in data 11.02.2011, con cui veniva comunicata la risoluzione del contratto di mutuo fondiario, la allora creditrice ha Controparte_3 inoltrato ulteriore missiva, a mezzo di Raccomandata A/R, datata 11.12.2019 e consegnata a in data 19.12.2019 (cfr. doc. allegati alla seconda memoria istruttoria Parte_1 della parte opposta), con la quale, oltre a dare comunicazione dell'intervenuta cessione del credito dalla predetta a comunicava, anche ai fini Controparte_3 Controparte_1 interruttivi della prescrizione ex art 2943 c.c., anche al fideiussore che “la somma da Pt_3 dovuta nella Sua qualità di garante in virtù di Garanzia Personale per l'importo complessivo di € 190.074,00, salvo errori ed omissioni, ammonta ad € 242.422,30 alla data del 31/12/2017, oltre interessi di mora ed accessori maturati e maturandi fino al saldo, dedotti i versamenti eventualmente effettuati successivamente a tale data.
La/Vi invitiamo pertanto a voler regolarizzare la Sua/Vostra esposizione debitoria effettuando, entro
e non oltre quindici giorni dalla ricezione della presente, nei limiti della garanzia rilasciata. che costituisce
16 formale atto di diffida e messa in mora, il versamento di quanto dovuto tramite bonifico bancario sul c/c IBAN
[...] intestato a indicando in causale NDG: Controparte_1
“429006”.
Decorso infruttuosamente il suddetto termine, ci riserviamo di agire giudizialmente nei Suoi/Vostri confronti per la tutela delle ragioni creditorie della nostra mandante . Controparte_1
È evidente, allora, come la creditrice abbia fornito idonea prova della ricorrenza di plurimi atti interruttivi della prescrizione, idonei a preservare la pretesa creditoria, poi, azionata in via monitoria con ricorso depositato nel corso dell'anno 2022.
In secondo luogo, la parte opponente ha contestato lo stesso ammontare della pretesa creditoria lamentando l'insufficienza allo scopo della produzione documentale, di formazione unilaterale, di cui al ricorso in sede monitoria.
Il motivo di opposizione è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Sul punto preme osservare che nelle azioni contrattuali di adempimento, risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe all'attore in senso sostanziale
– e, pertanto, in questa sede, all'opposta – esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. Cass. n. 15659.2011; conf. Sezioni Unite n.
13533.2001; Cass. n. 3373.2010; Cass. n. 9351.2007).
In questi termini, vige il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile art. 2697 c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007 anche in motivazione).
Corollario normativo è la necessità del convenuto – nel caso di specie dell'opponente – della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte (cfr. da ultimo Cass. N.
15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003), con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi (cfr. SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003).
La "non contestazione"- cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- ha quindi valenza processuale di "comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli
17 accertamenti richiesti" (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del 28/03/2006; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 10031 del 25/05/2004).
Nella fattispecie l'opposta, a prescindere dall'utilizzabilità o meno della documentazione prodotta in sede monitoria al fine di dimostrare la consistenza del credito azionato, ha soddisfatto l'onere probatorio su di essa incombente producendo in giudizio il contratto di mutuo concluso con e il contratto di fideiussione specifica concluso con Parte_2
l'opponente. Rispetto al primo dei contratti menzionati, l'opponente nulla ha dedotto in merito alla mancata consegna del denaro mutuato, dimostrando altresì la comunicazione della risoluzione del contratto.
In questo modo, la creditrice ha dimostrato il titolo relativo ad una vicenda contrattuale compiutamente perfezionatasi e la scadenza dell'obbligazione il cui inadempimento è stato dedotto in lite;
spettava quindi alla parte opponente di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi dell'obbligazione non adempiuta.
Al riguardo, nessuna prova dell'adempimento o del parziale inadempimento rispetto alla pretesa creditoria è stata fornita in giudizio da Parte_1
Ne consegue, pertanto, il rigetto del motivo di opposizione in esame.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014, partendo dall'applicazione dei parametri minimi, previsti per ogni fase del giudizio, alla stregua delle difese svolte dalle parti e della nota spese depositata dall'opposta, al netto della fase istruttoria di natura meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1583/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 373/2022, emesso dal Tribunale di Fermo in data 20.06.2022;
❖ condanna la parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di euro 6.023,00, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Fermo, il 18.10.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
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