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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/11/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1292/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marcella Murana Presidente
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
dott. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca GACA ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1292/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), entrambe rappresentate e difese dall' avv. Parte_2 C.F._2
Francesco Gervasi del Foro di Catania, giusta procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. , partita i.v.a. n. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
e difesa congiuntamente e disgiuntamente, ai fini del presente procedimento, per procura speciale in atti, dagli avv.ti Isabella Testa e Gaetano Messina con studio in Acireale, Corso Sicilia n°25 e presso il cui studio in Acireale (CT) Corso Sicilia n. 25 elegge domicilio
APPELLATA
pagina 1 di 13 E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
(C.F. ) P.IVA_3
CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.10.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1980/2024, pubblicata in data 30.9.2024, il Tribunale di Siracusa accoglieva in parte la domanda di accertamento negativo proposta da Parte_3
– nelle more del processo fallito, da e quali suoi
[...] Parte_1 Parte_2 fideiubenti e, per l'effetto, accertava che il saldo del conto corrente ordinario n. 6284, acceso in data
5.1.2000 ed assistito da apertura di credito, alla data dell'8.9.2020, era passivo per € 464.596,28, anziché, come appariva dall'ultimo e/c, per € 510.181,57.
Compensava le spese di lite tra le parti nella misura dell'intero e similmente statuiva con riferimento alle spese di CTU.
L'allegazione contenuta nell'atto di citazione in data 26.6.2019, non a caso espressamente intestata
“Per accertamento della usura originaria delle convenzioni economiche del 5-01-2000 e conseguente illegittimità del saldo apparente del c/c 6284”, era la seguente:
“Il contratto di apertura di credito, a valere sul conto corrente n° 6284, sottoscritto in data 5-01-2000, prevede le seguenti condizioni economiche:
Tasso Debitore EN ID 13%
Tasso Debitore Fuori ID 16,00% (usurario)
La convenzione è in usura originaria perché il tasso soglia di usura ex L. 108/1996 vigente in data 5-
01-2000 era pari al 13,77%, come accertato dal CTP dott. , conseguentemente Persona_1
pagina 2 di 13 devono essere espunti dal saldo del c/c 6284, ai sensi e per gli effetti dell' art. 1815 c.c., tutti gli interessi passivi, tutte le commissioni e tutte le spese illegittimamente addebitate dalla banca, dalla data di apertura del conto corrente (5-01-2000 ) ad oggi. Dal saldo del c/c 6284, attesa la usurarietà originaria delle condizioni economiche pattuite il 5-01-2000, devono essere espunte anche le competenze generate dalle operazioni di anticipazione su fatture e riversate sul conto corrente ordinario senza espressa autorizzazione scritta del titolare del conto corrente ordinario n° 6284”
(grassetto nell'originale dell'atto).
Nessuna precisazione o modifica né della domanda né delle allegazioni poste a suo fondamento veniva articolata con le successive memorie ex art. 183, comma 6, nn. 1 e 2, c.p.c.
Dopo avere disposto CTU con mandato amplissimo, il primo giudice escludeva la usurarietà del tasso dedotta dagli attori perché:
“Il nominato C.T.U. ha poi accertato che, alla data di stipula del contratto di conto corrente con apertura di credito, il tasso soglia era del 13,77%, precisando, tuttavia, che “l'istituto di credito, come specificatamente indicato nell'allegato “A” del contratto, ha dichiarato che i tassi contrattualmente convenuti sarebbero stati ricondotti “entro i limiti massimi previsti dalla l. 108/96””; sicché, non ha ritenuto “di dover accertare l'usurarietà dei tassi contrattualizzati” (cfr. pag. 15, relaz. C.T.U.), anche in considerazione del fatto che “l'istituto di credito si è attenuto scrupolosamente a quanto stabilito in contratto” (cfr. pag. 15, relaz. C.T.U.), avendo sempre concretamente applicato tassi inferiori alla soglia usuraria (cfr. ibidem).
Le conclusioni cui è pervenuto il nominato C.T.U. sono pienamente condivisibili.
Il contratto di apertura di credito del 05.01.2000, contenente la pattuizione (l'unica) stigmatizzata da parte attrice, prevede espressamente, nell'allegato A, l'automatica riconduzione dei tassi di interesse al limite massimo di legge consentito al momento della stipula del contratto: trattasi della c.d.
“clausola di salvaguardia”, sulla cui validità si è espressa la S.C., chiarendo che la stessa, in quanto volta ad assicurare l'effettiva applicazione del precetto d'ordine pubblico che fa divieto di pattuire interessi usurari, “non ha carattere elusivo, poiché il principio d'ordine pubblico che governa la materia è costituito dal divieto di praticare interessi usurari, non dalla sanzione che consegue alla violazione di tale divieto” (cfr. Cass. n. 26286/2019; più di recente, in tema di leasing, cfr. Cass. n.
13144/2023)”.
Il Tribunale dipoi esaminava d'ufficio, sulla scorta dell'esito del mandato conferito al CTU, la questione della nullità derivante dalla violazione del divieto di anatocismo in relazione alla quale,
pagina 3 di 13 premesso che il contratto del 5.1.2000 era affetto dalla nullità in questione perché non prevedeva la capitalizzazione reciproca degli interessi creditori/debitori con pari periodicità, riteneva che comunque la nullità sarebbe stata eliminata con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, da parte della banca, del suo adeguamento spontaneo alla delibera del CICR in data 9.2.2000, mentre invece riteneva sussistente la violazione del divieto di anatocismo dall'entrata in vigore della delibera CICR in data 3.8.2016 fino al passaggio a sofferenza del rapporto, conseguentemente epurando il saldo del conto corrente dagli effetti dell'anzidetta, invalida, capitalizzazione.
Con riferimento alla commissione di massimo scoperto il primo giudice riteneva, sulla base degli accertamenti eseguiti dal CTU, che la stessa era stata addebitata in conformità a quanto contrattualmente previsto ed escludeva, inoltre, che dal suo computo derivasse il superamento della soglia di usura.
Con riferimento alle osservazioni proposte dagli attori alla relazione di CTU provvisoria in ordine all'esercizio dello jus variandi da parte della banca, alla pretesa indeterminatezza della commissione di massimo scoperto ed all'anatocismo, il Tribunale evidenziava che si trattava di “di questioni che non sono state mai dedotte, tantomeno nel rispetto delle preclusioni assertive, in alcuno degli scritti difensivi di parte attrice e di parte intervenuta” e conseguentemente nemmeno le esaminava.
Avverso la detta sentenza proponevano appello e e lo Parte_1 Parte_2 notificavano anche al fallimento . Pt_3
Si costituiva in giudizio soltanto chiedendone il rigetto, mentre invece la Controparte_1 curatela restava contumace.
All'udienza del 22.10.2025, sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, fatta eccezione per il motivo di gravame avente ad oggetto la mancata declaratoria della violazione del divieto di anatocismo dall'apertura del conto al 15.2.2005 in relazione al quale, stante la sua fondatezza, si appalesa necessario adottare la presente sentenza non definitiva e disporre, con separata ordinanza, consulenza tecnica d'ufficio al fine di epurare il saldo apparente del conto corrente dalla capitalizzazione degli interessi limitatamente al periodo in questione, nel resto l'appello vada rigettato.
È opportuno prendere le mosse dall'esame del motivo di gravame con cui le appellanti hanno criticato pagina 4 di 13 la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la usurarietà originaria del tasso convenuto nel contratto di conto corrente del 5.1.2000 in forza della previsione della c.d. clausola di salvaguardia.
Il motivo di gravame, sebbene fondato su una argomentazione in diritto condivisibile, si appalesa tuttavia infondato.
In particolare, l'orientamento giurisprudenziale su cui si fonda la decisione adottata dal Tribunale
(secondo cui, stante il mancato superamento della soglia usuraria sì come accertato dal CTU, si sarebbe appalesata irrilevante la pattuizione originaria superiore al tasso soglia in quanto ad essa risultava apposta la c.d. clausola di salvaguardia che “trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge. Conseguentemente, in caso di contestazione, graverà sulla banca, secondo le regole della responsabilità “ex contractu”, l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto”; così Cass., sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26286), sembra al collegio che possa ritenersi superato alla luce della condivisibile Cass., sez. III, 18 ottobre 2024, n. 27106, secondo cui:
“La cosiddetta clausola di salvaguardia - in quanto preordinata a tutelare la validità di una clausola contrattuale, con la quale sono stati convenuti interessi moratori a tasso variabile, nell'eventualità del superamento del tasso-soglia di cui all'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996, in conseguenza di fluttuazioni successive alla stipula del contratto - non può valere ad elidere la nullità della pattuizione di un tasso che, sin dal momento della conclusione del contratto, è illecito in ragione del superamento del menzionato tasso soglia. (Nella specie, relativa a un contratto di leasing nel quale la determinazione degli interessi moratori era stata convenzionalmente ancorata al valore del tasso
Euribor, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto che l'originaria nullità della pattuizione, derivante dal superamento del tasso-soglia previsto dalla disciplina anti-usura, potesse considerarsi neutralizzata dalla clausola di salvaguardia con la quale le parti avevano stabilito che, in tale eventualità, l'ammontare degli interessi moratori restasse contenuto entro il limite del tasso-soglia suddetto)”.
Escluso che la c.d. clausola di salvaguardia sia idonea di per sé ad evitare il configurarsi dell'usura originaria, occorre adesso esaminare in primo luogo in fatto la questione sottesa al motivo di gravame.
Preliminarmente va osservato come con la citazione di primo grado gli attori abbiano eccepito la usurarietà del solo Tasso debitore fuori fido del 16%, a fronte di un tasso soglia del 13,77%, senza minimamente dolersi della usurarietà del Tasso debitore entro fido fissato nella misura del 13%.
pagina 5 di 13 Con la citazione in appello l'eccezione muta nei termini seguenti: “Ha errato il giudice di prime cure nell' escludere la usurarietà del tasso debitore entro fido indicato nel contratto del 5-01-2000 (allegato
A) nella misura del 15 % e del tasso debitore extra fido indicato nel contratto del 5-01-2000 (allegato
A) nella misura del 16,50% perché il tasso soglia, a quella data, era pari al 13,77%”.
Orbene, è opportuno prendere in esame la lettera contratto versata in atti al fine di comprendere il senso, prima della deduzione della nullità, e poi del motivo di gravame.
La “Lettera convenzione per l'apertura di credito in conto corrente” in data 5.1.2000 versata in atti reca nella prima pagina l'indicazione del fido concesso nella misura di £. 100.000.000 “a valere sul conto corrente n. 6284”, con la determinazione dei seguenti tassi “13% fino ad utilizzo di £.
100.000.000”; “16% oltre utilizzo di £. 100.000.000”.
Nell'allegato A alla lettera di convenzione per l'apertura di credito in conto corrente, oltre a venire ribadita la misura del fido, tra le condizioni economiche destinate a regolare il rapporto si legge che verrà applicato:
“1° Tasso dare 13% per fidi oltre 10 milioni tali tassi saranno ridotti entro i limiti massimi previsti dalla legge 108/96;
2° Tasso dare 15% per fidi oltre 10 milioni tali tassi saranno ridotti entro i limiti massimi previsti dalla legge 108/96; interessi di mora 16,50% per fidi oltre 10 milioni tali tassi saranno ridotti entro i limiti massimi previsti dalla legge 108/96”.
Prescindendo dall'ingiustificato mutamento della prospettazione attorea, ritiene la Corte che nessuno dei tassi contrattualmente stabiliti superi la soglia usuraria.
Innanzitutto va chiarito, dovendosi interpretare il contratto nel suo insieme sì come composto dal frontespizio e dall'Allegato A, che il “2° Tasso dare” contenuto nell'Allegato A riguarda l'extrafido
(mentre il “1° tasso in dare” del 13% riguarda gli impieghi entro i limiti del fido), non avendo altrimenti senso alcuno la previsione di due diversi tassi in dare entrambi ancorati al superamento della stessa soglia di £. 10.000.000, mentre invece nel frontespizio del contratto, del tutto conformemente alla previsione di tassi diversi per gli utilizzi entro ed extra fido, i due tassi (il primo dei quali sempre pari al 13%) vengono, per l'appunto, pattuiti con riferimento all'impiego fino a £. 100.000.000 – ossia fino al limite del fido – e sopra £ 100.000.000.
Ciò posto e chiarito che, senza possibilità di equivoco, il tasso del 16,50% (contenuto solo nell'Allegato A) è previsto per gli interessi di mora, va ulteriormente evidenziato come dalla lettura del pagina 6 di 13 D.M. applicabile dall'1 gennaio al 31 marzo 2000 risulti che il tasso globale medio rilevato per le operazioni di apertura di credito, rispettivamente, fino a £. 10.000.000 e sopra £. 10.000.000, fosse pari all'11,78% ed al 9,18%, da aumentare ai fini della determinazione del tasso soglia della metà ai sensi dell'art. 2 L. 108/96 e quindi, in misura pari al 17,67 % e 13,77 %.
Gli appellanti, così come il Tribunale, hanno sostenuto che è al tasso del 13,77% (previsto per le aperture di credito superiori a £. 10.000.000) che deve farsi riferimento al fine di verificare l'usurarietà di quelli stabiliti nel contratto per cui è causa (ove l'apertura di credito era pari a £. 100.000.000) ma detta soluzione è corretta, ad avviso del collegio, solo per la verifica dell'usurarietà degli interessi stabiliti entro i limiti del fido, nel caso a mani inferiori al tasso soglia atteso che sono stati convenuti nella misura del 13% annuo a fronte di un tasso soglia del 13,77%.
Con riferimento agli interessi stabiliti per l'extrafido, premesso che il conto corrente risulta chiuso e che, sì come espressamente ammesso dagli appellanti a p. 10 delle note conclusive, “La società correntista ha sempre gestito il conto corrente ordinario e il conto anticipi nei limiti degli affidamenti concessi dalla non si sono mai verificati utilizzi oltre i limiti del fido”, di talché è da escludere CP_3 che la invocata declaratoria della nullità del tasso previsto per l'extrafido possa refluire in alcun modo sulla rielaborazione del saldo oggetto della domanda attorea tanto da mettere seriamente in discussione lo stesso interesse della parte al suo accertamento, ritiene invece la Corte che debba aversi riguardo al tasso soglia previsto per le aperture di credito inferiori a £. 10.000.000, e ciò richiamandosi al proprio precedente costituito dalla sentenza resa in data 29.6.2022 nel proc. n. 2253/2018 R.G. (reso in tema di scoperto di conto corrente ontologicamente equiparabile all'extrafido) le cui motivazioni di seguito si trascrivono: “Osserva il collegio che, fino al 2009, non vi era una rilevazione del tasso medio riferito allo scoperto di conto corrente in assenza di affidamento (essendo stato indicato come categoria autonoma nei DM periodici previsti dalla l. 108/1996 a far data dal 1.1.2010); principio fondante la disciplina in esame, d'altra parte, è quello di valutare l'eccessività del tasso secondo un principio di omogeneità, posto che l'art. 2, comma 2, della legge n. 108/1996 delega il Ministero del Tesoro - ora
- ad effettuare periodicamente la “classificazione delle operazioni per categorie Controparte_4 omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie”.
Assume l'appellante che - per i tassi pattuiti prima del 2010 - la valutazione della usurarietà vada effettuata utilizzando i tassi soglia che derivano dalla rilevazione dei tassi per le aperture di credito.
Nondimeno, quand'anche si utilizzi tale criterio, la categoria maggiormente omogenea, rispetto allo
pagina 7 di 13 sconfinamento di fatto (in difetto di prova dell'esistenza dell'affidamento e del suo ammontare), non può ritenersi quella relativa alle aperture di credito superiori a €.5000 (come sostenuto dall'appellante), bensì, semmai, quella relativa alle aperture di credito inferiori a 5000 €., in relazione alle quali sono stati rilevati tassi medi ben più elevati;
invero, per lo scoperto senza affidamento,
l'assenza di una previa valutazione della capacità economica del cliente aumenta i rischi di mancata restituzione della somma utilizzata e, dunque, giustifica la richiesta di un tasso più elevato;
ciò trova conferma nel fatto che, a partire dal 2010, per la categoria in questione, sono stati rilevati tassi medi di gran lunga superiori agli stessi tassi relativi alle aperture di credito inferiori a €.5000”.
Nel caso a mani il tasso soglia per le operazioni extrafido, così come il tasso soglia degli interessi moratori è quello 17,67 %, ampiamente superiore a quelli contrattualmente previsti (vuoi che debba aversi riguardo al 15% o al 16% per l'extrafido e fermo il tasso del 16,50% per gli interessi moratori).
Ne consegue che, sotto ogni profilo, il motivo di appello in esame va rigettato.
Con altro motivo di gravame le appellanti si sono dolute della omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda di espunzione dal saldo del conto corrente n. 6284 delle competenze del conto anticipi su fatture, in asserita mancanza di contratto redatto per iscritto, sul primo arbitrariamente girocontate.
Si tratta di un motivo di gravame del tutto infondato.
Innanzitutto va osservato come la banca, contrariamente a quanto sostenuto dalle appellanti, ha prodotto il contratto di anticipo su fatture n. 8001823 redatto per iscritto e concluso in data 6.3.2007, corredato anche da tutti gli ee/cc dall'apertura al 31.12.2019.
Ciò posto va evidenziato come l'allegazione originariamente formulata in relazione alle competenze del conto anticipi fosse stata comunque riferita alla dedotta violazione del tasso usurario (si legge infatti in citazione: “Dal saldo del c/c 6284, attesa la usurarietà originaria delle condizioni economiche pattuite il 5-01-2000, devono essere espunte anche le competenze generate dalle operazioni di anticipazione su fatture e riversate sul conto corrente ordinario senza espressa autorizzazione scritta del titolare del conto corrente ordinario n° 6284”), la cui fondatezza, per le ragioni sopra esposte, deve essere esclusa.
Quanto alla pretesa “arbitrarietà” dell'addebito delle competenze del conto anticipi sul conto corrente per difetto di espressa autorizzazione contenuta nel contratto di conto corrente ordinario, trattasi, ad avviso della Corte, di una censura in nessun condivisibile risultando formulata in spregio a nozioni basilari di tecnica bancaria se è vero che, come è noto, il conto anticipi è un mero conto di evidenza la cui operatività postula che tutte le operazioni (sia quelle di erogazione degli anticipi che quelle di pagina 8 di 13 restituzione del credito in difetto dell'incasso delle fatture da parte della banca) vengano riversate sul conto ordinario su cui vengono addebitate anche le competenze trimestralmente liquidate, salvo che sia previsto – e non è questo il caso –, una modalità di pagamento diversa.
Ne consegue che il motivo di gravame de quo si appalesa del tutto infondato.
Con altro motivo di gravame le appellanti hanno sostenuto che le commissioni di massimo scoperto avrebbero dovuto essere espunte perché indeterminabili.
Si tratta di un motivo inammissibile atteso che non censura il capo della sentenza in cui il primo giudice ha ritenuto di non potersi occupare della questione perché mai dedotta dalle attrici, limitandosi a riprospettare la questione senza spiegare perché, in thesi, il Tribunale avrebbe dovuto affrontare nel merito la questione.
Da ultimo va affrontato il motivo di gravame avente ad oggetto il mancato riconoscimento, da parte del
Tribunale, della violazione del divieto di anatocismo ante delibera del CICR 3.8.2016.
Come detto il primo giudice, in totale assenza di domande ed allegazioni sul punto da parte delle attrici le quali si erano limitate a chiedere la rielaborazione del saldo del conto perché a loro dire inficiato dall'applicazione di interessi usurari, ha prima conferito mandato al CTU volto anche a verificare se fosse stato o meno violato il divieto di anatocismo ed ha poi fatto propri i risultati del detto accertamento secondo cui nessuna violazione era dato ravvisare nel periodo anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 3.8.2016 atteso che la banca, dopo l'emanazione della delibera CICR
9.2.200, con pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale in data 15.6.2000, aveva inteso applicare la capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi.
Questo capo della sentenza è stato impugnato soltanto dalle appellanti atteso che la banca, pure essa soccombente atteso che il saldo apparente del conto è stato epurato dagli effetti della capitalizzazione rilevata d'ufficio dal giudice a partire dall'entrata in vigore della delibera CICR 3.8.2016, non ha inteso proporre appello incidentale.
Il motivo di gravame articolato dalle appellanti critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, al fine di eliminare la causa di nullità determinata dalla violazione del divieto di anatocismo originariamente esistente, sarebbe stato sufficiente che la banca si fosse spontaneamente ed unilateralmente adeguata alle previsioni della delibera CICR 9.2.2000, dando comunicazione di ciò ai correntisti a mezzo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
A fronte di ciò la banca appellata ha sostenuto che male avrebbe fatto il primo giudice ad interessarsi della nullità in assoluto difetto di allegazione, da parte delle attrici, dei suoi presupposti di fatto, ed ha pagina 9 di 13 citato varia giurisprudenza della S.C. secondo cui: “è però cosa nota che la rilevazione della nullità - sia pure d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. di recente Cass. n.
16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023), dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 26242/2014, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n. 26495/ 2019, Cass. n. 20170/2022 e Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n.
20713/ 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024) (così secondo una sintesi contenuta nella parte motiva di Cass., sez. I, 17 gennaio 2025, n. 1170).
Ha quindi sostenuto che il motivo di appello sarebbe inammissibile perché le appellanti non avrebbe assolto al loro onere di allegazione
Ritiene la Corte che le difese spiegate dalla banca appellata non siano condivisibili.
Invero, preliminarmente va osservato come la questione di nullità derivante dalla violazione del divieto di anatocismo, sollevata indubbiamente d'ufficio dal Tribunale, abbia dato luogo ad una pronuncia che
è sfavorevole alle appellanti nella misura in cui, fino alla delibera CICR 3.8.2016, la nullità non è stata ritenuta, e sfavorevole all'appellata nella parte in cui, per il periodo successivo, la nullità è stata ritenuta, con conseguente eliminazione degli effetti della clausola nulla sul saldo del conto.
È agevole constatare come, a fronte della unicità della questione, qualora la banca avesse voluto contestare la facoltà del giudice di rilevarla d'ufficio (peraltro sussistente alla luce della prevalente giurisprudenza della S.C. su cui v. Cass., sez. un. 12 dicembre 2014, n. 26242 in parte motiva, punti
6.13.3. e ss. e, in particolare, 6.13.6., lì dove di evidenzia che “il giudizio di nullità/non nullità del negozio... sarà, così, definit(iv)o e a tutto campo indipendentemente da quali e quanti titoli di nullità siano stati fatti valere dall'attore” e Cass., sez. I, 26 luglio 2016, n. 15408, ed anche sulla base dell'esame dei documenti in atti pur se i fatti rilevanti non siano stati oggetto di espressa e pagina 10 di 13 tempestiva attività assertiva su cui v. da ultimo Cass., sez. II, 6 maggio 2025, n. 11925 oltre che Cass., sez. III, 6 maggio 2020, n. 8525), visto che il rilievo officioso aveva determinato la sua soccombenza, avrebbe certamente dovuto proporre appello incidentale, non potendosi limitare a denunciare la inammissibilità dell'appello spiegato dalle attrici sul punto.
Già sulla sola base dell'anzidetta notazione, ad avviso della Corte, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla banca.
A ciò si aggiunga, a monte, che il rilievo officioso della questione da parte del primo giudice a cui non abbia fatto seguito la pronuncia della sussistenza della nullità (sì come è avvenuto nel caso a mani relativamente al divieto di anatocismo non ritenuto violato fino alla delibera CICR 3.8.2016), non può essere sottratto all'appello della parte soccombente che, del tutto legittimamente, intenda impedire la formazione del giudicato sul punto.
Tanto premesso il motivo di appello si appalesa fondato e ciò perché, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità a cui questa Corte aderisce (secondo cui: “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” così Cass., sez. I, 19 maggio 2020, n. 9140 e v. anche Cass., sez. I, 12 marzo 2020, n. 7105; Cass., sez. I, 23 dicembre 2020,
n. 29420 e Cass., sez. I, 16 ottobre 2024, n. 26867), il mero adeguamento unilaterale della banca alla capitalizzazione reciproca, in mancanza di nuova regolamentazione contrattuale, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale non è idoneo ad eliminare la violazione del divieto di anatocismo che pacificamente è ravvisabile nel contratto di conto corrente in data 5.1.2000.
Detta soluzione è stata peraltro da ultimo ribadita da Cass., sez. I, 4 novembre 2024, n. 28215 nella cui parte motiva si prendono espressamente in esame, per confutarne la valenza, le due sentenze di segno opposto all'orientamento sopra richiamato (Cass., sez. I, 26 febbraio 2024, nn. 5054 e 5064), citate dalla banca appellata a sostegno della tesi della validità dell'adeguamento delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'art 7, comma 2, Delibera CICR 9.2.2000, con la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Ne consegue che il mero adeguamento unilaterale della banca alla capitalizzazione reciproca, in pagina 11 di 13 mancanza di nuova regolamentazione contrattuale, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale non è idonea ad eliminare la violazione del divieto di anatocismo che pacificamente è ravvisabile nel contratto di conto corrente in data 5.1.2000, con l'ulteriore conseguenza che va richiamato il consulente tecnico già nominato in primo grado al fine di eliminare dal saldo del conto gli effetti della clausola nulla per il lasso di tempo intercorrente dall'accensione del conto al 15.2.2005, data in cui risulta sottoscritto nuovo contratto di conto corrente tra le parti contenente la previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi sia a credito che a debito, sembrando appena il caso di evidenziare come il detto ultimo contratto sfugga alla censura di essere incorso anch'esso nella violazione del divieto di anatocismo, sollevata dagli appellanti soltanto con le note finali di questo giudizio, in quanto prevederebbe “solo astrattamente la medesima periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi perché espone un tasso creditore nominale identico al tasso creditore effettivo rapportato su base annua” giusta quanto chiarito da Cass., sez. VI, 10 febbraio 2022, n. 4321, e ciò atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dalle appellanti, dall'esame del contratto risulta che il tasso creditore annuo effettivo è indicato nella misura del 1,508% a fronte del tasso creditore annuo nominale dell'1,500%, con conseguente erroneità, in punto di fatto, dell'eccezione.
Alla luce di quanto esposto, risultando necessario procedere all'accertamento tecnico sopra indicato, ritiene la Corte di dovere adottare la presente sentenza non definitiva disponendo, con separata ordinanza, in ordine alla istruzione della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello, non definitivamente decidendo nella causa n. 1292/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Parte_2 Parte_1
Siracusa, n. 1980/2024, pubblicata in data 30.9.2024: Pe dichiara la contumacia della curatela Parte_3 rigetta tutti i motivi di appello fatta eccezione per quello avente ad oggetto la violazione del divieto di anatocismo;
dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza istruttoria per procedere, previo richiamo del CTU, alla rielaborazione dei saldi del conto corrente per cui è causa.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 29 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. M. Murana
pagina 12 di 13 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marcella Murana Presidente
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
dott. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca GACA ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1292/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), entrambe rappresentate e difese dall' avv. Parte_2 C.F._2
Francesco Gervasi del Foro di Catania, giusta procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. , partita i.v.a. n. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
e difesa congiuntamente e disgiuntamente, ai fini del presente procedimento, per procura speciale in atti, dagli avv.ti Isabella Testa e Gaetano Messina con studio in Acireale, Corso Sicilia n°25 e presso il cui studio in Acireale (CT) Corso Sicilia n. 25 elegge domicilio
APPELLATA
pagina 1 di 13 E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
(C.F. ) P.IVA_3
CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.10.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1980/2024, pubblicata in data 30.9.2024, il Tribunale di Siracusa accoglieva in parte la domanda di accertamento negativo proposta da Parte_3
– nelle more del processo fallito, da e quali suoi
[...] Parte_1 Parte_2 fideiubenti e, per l'effetto, accertava che il saldo del conto corrente ordinario n. 6284, acceso in data
5.1.2000 ed assistito da apertura di credito, alla data dell'8.9.2020, era passivo per € 464.596,28, anziché, come appariva dall'ultimo e/c, per € 510.181,57.
Compensava le spese di lite tra le parti nella misura dell'intero e similmente statuiva con riferimento alle spese di CTU.
L'allegazione contenuta nell'atto di citazione in data 26.6.2019, non a caso espressamente intestata
“Per accertamento della usura originaria delle convenzioni economiche del 5-01-2000 e conseguente illegittimità del saldo apparente del c/c 6284”, era la seguente:
“Il contratto di apertura di credito, a valere sul conto corrente n° 6284, sottoscritto in data 5-01-2000, prevede le seguenti condizioni economiche:
Tasso Debitore EN ID 13%
Tasso Debitore Fuori ID 16,00% (usurario)
La convenzione è in usura originaria perché il tasso soglia di usura ex L. 108/1996 vigente in data 5-
01-2000 era pari al 13,77%, come accertato dal CTP dott. , conseguentemente Persona_1
pagina 2 di 13 devono essere espunti dal saldo del c/c 6284, ai sensi e per gli effetti dell' art. 1815 c.c., tutti gli interessi passivi, tutte le commissioni e tutte le spese illegittimamente addebitate dalla banca, dalla data di apertura del conto corrente (5-01-2000 ) ad oggi. Dal saldo del c/c 6284, attesa la usurarietà originaria delle condizioni economiche pattuite il 5-01-2000, devono essere espunte anche le competenze generate dalle operazioni di anticipazione su fatture e riversate sul conto corrente ordinario senza espressa autorizzazione scritta del titolare del conto corrente ordinario n° 6284”
(grassetto nell'originale dell'atto).
Nessuna precisazione o modifica né della domanda né delle allegazioni poste a suo fondamento veniva articolata con le successive memorie ex art. 183, comma 6, nn. 1 e 2, c.p.c.
Dopo avere disposto CTU con mandato amplissimo, il primo giudice escludeva la usurarietà del tasso dedotta dagli attori perché:
“Il nominato C.T.U. ha poi accertato che, alla data di stipula del contratto di conto corrente con apertura di credito, il tasso soglia era del 13,77%, precisando, tuttavia, che “l'istituto di credito, come specificatamente indicato nell'allegato “A” del contratto, ha dichiarato che i tassi contrattualmente convenuti sarebbero stati ricondotti “entro i limiti massimi previsti dalla l. 108/96””; sicché, non ha ritenuto “di dover accertare l'usurarietà dei tassi contrattualizzati” (cfr. pag. 15, relaz. C.T.U.), anche in considerazione del fatto che “l'istituto di credito si è attenuto scrupolosamente a quanto stabilito in contratto” (cfr. pag. 15, relaz. C.T.U.), avendo sempre concretamente applicato tassi inferiori alla soglia usuraria (cfr. ibidem).
Le conclusioni cui è pervenuto il nominato C.T.U. sono pienamente condivisibili.
Il contratto di apertura di credito del 05.01.2000, contenente la pattuizione (l'unica) stigmatizzata da parte attrice, prevede espressamente, nell'allegato A, l'automatica riconduzione dei tassi di interesse al limite massimo di legge consentito al momento della stipula del contratto: trattasi della c.d.
“clausola di salvaguardia”, sulla cui validità si è espressa la S.C., chiarendo che la stessa, in quanto volta ad assicurare l'effettiva applicazione del precetto d'ordine pubblico che fa divieto di pattuire interessi usurari, “non ha carattere elusivo, poiché il principio d'ordine pubblico che governa la materia è costituito dal divieto di praticare interessi usurari, non dalla sanzione che consegue alla violazione di tale divieto” (cfr. Cass. n. 26286/2019; più di recente, in tema di leasing, cfr. Cass. n.
13144/2023)”.
Il Tribunale dipoi esaminava d'ufficio, sulla scorta dell'esito del mandato conferito al CTU, la questione della nullità derivante dalla violazione del divieto di anatocismo in relazione alla quale,
pagina 3 di 13 premesso che il contratto del 5.1.2000 era affetto dalla nullità in questione perché non prevedeva la capitalizzazione reciproca degli interessi creditori/debitori con pari periodicità, riteneva che comunque la nullità sarebbe stata eliminata con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, da parte della banca, del suo adeguamento spontaneo alla delibera del CICR in data 9.2.2000, mentre invece riteneva sussistente la violazione del divieto di anatocismo dall'entrata in vigore della delibera CICR in data 3.8.2016 fino al passaggio a sofferenza del rapporto, conseguentemente epurando il saldo del conto corrente dagli effetti dell'anzidetta, invalida, capitalizzazione.
Con riferimento alla commissione di massimo scoperto il primo giudice riteneva, sulla base degli accertamenti eseguiti dal CTU, che la stessa era stata addebitata in conformità a quanto contrattualmente previsto ed escludeva, inoltre, che dal suo computo derivasse il superamento della soglia di usura.
Con riferimento alle osservazioni proposte dagli attori alla relazione di CTU provvisoria in ordine all'esercizio dello jus variandi da parte della banca, alla pretesa indeterminatezza della commissione di massimo scoperto ed all'anatocismo, il Tribunale evidenziava che si trattava di “di questioni che non sono state mai dedotte, tantomeno nel rispetto delle preclusioni assertive, in alcuno degli scritti difensivi di parte attrice e di parte intervenuta” e conseguentemente nemmeno le esaminava.
Avverso la detta sentenza proponevano appello e e lo Parte_1 Parte_2 notificavano anche al fallimento . Pt_3
Si costituiva in giudizio soltanto chiedendone il rigetto, mentre invece la Controparte_1 curatela restava contumace.
All'udienza del 22.10.2025, sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, fatta eccezione per il motivo di gravame avente ad oggetto la mancata declaratoria della violazione del divieto di anatocismo dall'apertura del conto al 15.2.2005 in relazione al quale, stante la sua fondatezza, si appalesa necessario adottare la presente sentenza non definitiva e disporre, con separata ordinanza, consulenza tecnica d'ufficio al fine di epurare il saldo apparente del conto corrente dalla capitalizzazione degli interessi limitatamente al periodo in questione, nel resto l'appello vada rigettato.
È opportuno prendere le mosse dall'esame del motivo di gravame con cui le appellanti hanno criticato pagina 4 di 13 la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la usurarietà originaria del tasso convenuto nel contratto di conto corrente del 5.1.2000 in forza della previsione della c.d. clausola di salvaguardia.
Il motivo di gravame, sebbene fondato su una argomentazione in diritto condivisibile, si appalesa tuttavia infondato.
In particolare, l'orientamento giurisprudenziale su cui si fonda la decisione adottata dal Tribunale
(secondo cui, stante il mancato superamento della soglia usuraria sì come accertato dal CTU, si sarebbe appalesata irrilevante la pattuizione originaria superiore al tasso soglia in quanto ad essa risultava apposta la c.d. clausola di salvaguardia che “trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge. Conseguentemente, in caso di contestazione, graverà sulla banca, secondo le regole della responsabilità “ex contractu”, l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto”; così Cass., sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26286), sembra al collegio che possa ritenersi superato alla luce della condivisibile Cass., sez. III, 18 ottobre 2024, n. 27106, secondo cui:
“La cosiddetta clausola di salvaguardia - in quanto preordinata a tutelare la validità di una clausola contrattuale, con la quale sono stati convenuti interessi moratori a tasso variabile, nell'eventualità del superamento del tasso-soglia di cui all'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996, in conseguenza di fluttuazioni successive alla stipula del contratto - non può valere ad elidere la nullità della pattuizione di un tasso che, sin dal momento della conclusione del contratto, è illecito in ragione del superamento del menzionato tasso soglia. (Nella specie, relativa a un contratto di leasing nel quale la determinazione degli interessi moratori era stata convenzionalmente ancorata al valore del tasso
Euribor, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto che l'originaria nullità della pattuizione, derivante dal superamento del tasso-soglia previsto dalla disciplina anti-usura, potesse considerarsi neutralizzata dalla clausola di salvaguardia con la quale le parti avevano stabilito che, in tale eventualità, l'ammontare degli interessi moratori restasse contenuto entro il limite del tasso-soglia suddetto)”.
Escluso che la c.d. clausola di salvaguardia sia idonea di per sé ad evitare il configurarsi dell'usura originaria, occorre adesso esaminare in primo luogo in fatto la questione sottesa al motivo di gravame.
Preliminarmente va osservato come con la citazione di primo grado gli attori abbiano eccepito la usurarietà del solo Tasso debitore fuori fido del 16%, a fronte di un tasso soglia del 13,77%, senza minimamente dolersi della usurarietà del Tasso debitore entro fido fissato nella misura del 13%.
pagina 5 di 13 Con la citazione in appello l'eccezione muta nei termini seguenti: “Ha errato il giudice di prime cure nell' escludere la usurarietà del tasso debitore entro fido indicato nel contratto del 5-01-2000 (allegato
A) nella misura del 15 % e del tasso debitore extra fido indicato nel contratto del 5-01-2000 (allegato
A) nella misura del 16,50% perché il tasso soglia, a quella data, era pari al 13,77%”.
Orbene, è opportuno prendere in esame la lettera contratto versata in atti al fine di comprendere il senso, prima della deduzione della nullità, e poi del motivo di gravame.
La “Lettera convenzione per l'apertura di credito in conto corrente” in data 5.1.2000 versata in atti reca nella prima pagina l'indicazione del fido concesso nella misura di £. 100.000.000 “a valere sul conto corrente n. 6284”, con la determinazione dei seguenti tassi “13% fino ad utilizzo di £.
100.000.000”; “16% oltre utilizzo di £. 100.000.000”.
Nell'allegato A alla lettera di convenzione per l'apertura di credito in conto corrente, oltre a venire ribadita la misura del fido, tra le condizioni economiche destinate a regolare il rapporto si legge che verrà applicato:
“1° Tasso dare 13% per fidi oltre 10 milioni tali tassi saranno ridotti entro i limiti massimi previsti dalla legge 108/96;
2° Tasso dare 15% per fidi oltre 10 milioni tali tassi saranno ridotti entro i limiti massimi previsti dalla legge 108/96; interessi di mora 16,50% per fidi oltre 10 milioni tali tassi saranno ridotti entro i limiti massimi previsti dalla legge 108/96”.
Prescindendo dall'ingiustificato mutamento della prospettazione attorea, ritiene la Corte che nessuno dei tassi contrattualmente stabiliti superi la soglia usuraria.
Innanzitutto va chiarito, dovendosi interpretare il contratto nel suo insieme sì come composto dal frontespizio e dall'Allegato A, che il “2° Tasso dare” contenuto nell'Allegato A riguarda l'extrafido
(mentre il “1° tasso in dare” del 13% riguarda gli impieghi entro i limiti del fido), non avendo altrimenti senso alcuno la previsione di due diversi tassi in dare entrambi ancorati al superamento della stessa soglia di £. 10.000.000, mentre invece nel frontespizio del contratto, del tutto conformemente alla previsione di tassi diversi per gli utilizzi entro ed extra fido, i due tassi (il primo dei quali sempre pari al 13%) vengono, per l'appunto, pattuiti con riferimento all'impiego fino a £. 100.000.000 – ossia fino al limite del fido – e sopra £ 100.000.000.
Ciò posto e chiarito che, senza possibilità di equivoco, il tasso del 16,50% (contenuto solo nell'Allegato A) è previsto per gli interessi di mora, va ulteriormente evidenziato come dalla lettura del pagina 6 di 13 D.M. applicabile dall'1 gennaio al 31 marzo 2000 risulti che il tasso globale medio rilevato per le operazioni di apertura di credito, rispettivamente, fino a £. 10.000.000 e sopra £. 10.000.000, fosse pari all'11,78% ed al 9,18%, da aumentare ai fini della determinazione del tasso soglia della metà ai sensi dell'art. 2 L. 108/96 e quindi, in misura pari al 17,67 % e 13,77 %.
Gli appellanti, così come il Tribunale, hanno sostenuto che è al tasso del 13,77% (previsto per le aperture di credito superiori a £. 10.000.000) che deve farsi riferimento al fine di verificare l'usurarietà di quelli stabiliti nel contratto per cui è causa (ove l'apertura di credito era pari a £. 100.000.000) ma detta soluzione è corretta, ad avviso del collegio, solo per la verifica dell'usurarietà degli interessi stabiliti entro i limiti del fido, nel caso a mani inferiori al tasso soglia atteso che sono stati convenuti nella misura del 13% annuo a fronte di un tasso soglia del 13,77%.
Con riferimento agli interessi stabiliti per l'extrafido, premesso che il conto corrente risulta chiuso e che, sì come espressamente ammesso dagli appellanti a p. 10 delle note conclusive, “La società correntista ha sempre gestito il conto corrente ordinario e il conto anticipi nei limiti degli affidamenti concessi dalla non si sono mai verificati utilizzi oltre i limiti del fido”, di talché è da escludere CP_3 che la invocata declaratoria della nullità del tasso previsto per l'extrafido possa refluire in alcun modo sulla rielaborazione del saldo oggetto della domanda attorea tanto da mettere seriamente in discussione lo stesso interesse della parte al suo accertamento, ritiene invece la Corte che debba aversi riguardo al tasso soglia previsto per le aperture di credito inferiori a £. 10.000.000, e ciò richiamandosi al proprio precedente costituito dalla sentenza resa in data 29.6.2022 nel proc. n. 2253/2018 R.G. (reso in tema di scoperto di conto corrente ontologicamente equiparabile all'extrafido) le cui motivazioni di seguito si trascrivono: “Osserva il collegio che, fino al 2009, non vi era una rilevazione del tasso medio riferito allo scoperto di conto corrente in assenza di affidamento (essendo stato indicato come categoria autonoma nei DM periodici previsti dalla l. 108/1996 a far data dal 1.1.2010); principio fondante la disciplina in esame, d'altra parte, è quello di valutare l'eccessività del tasso secondo un principio di omogeneità, posto che l'art. 2, comma 2, della legge n. 108/1996 delega il Ministero del Tesoro - ora
- ad effettuare periodicamente la “classificazione delle operazioni per categorie Controparte_4 omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie”.
Assume l'appellante che - per i tassi pattuiti prima del 2010 - la valutazione della usurarietà vada effettuata utilizzando i tassi soglia che derivano dalla rilevazione dei tassi per le aperture di credito.
Nondimeno, quand'anche si utilizzi tale criterio, la categoria maggiormente omogenea, rispetto allo
pagina 7 di 13 sconfinamento di fatto (in difetto di prova dell'esistenza dell'affidamento e del suo ammontare), non può ritenersi quella relativa alle aperture di credito superiori a €.5000 (come sostenuto dall'appellante), bensì, semmai, quella relativa alle aperture di credito inferiori a 5000 €., in relazione alle quali sono stati rilevati tassi medi ben più elevati;
invero, per lo scoperto senza affidamento,
l'assenza di una previa valutazione della capacità economica del cliente aumenta i rischi di mancata restituzione della somma utilizzata e, dunque, giustifica la richiesta di un tasso più elevato;
ciò trova conferma nel fatto che, a partire dal 2010, per la categoria in questione, sono stati rilevati tassi medi di gran lunga superiori agli stessi tassi relativi alle aperture di credito inferiori a €.5000”.
Nel caso a mani il tasso soglia per le operazioni extrafido, così come il tasso soglia degli interessi moratori è quello 17,67 %, ampiamente superiore a quelli contrattualmente previsti (vuoi che debba aversi riguardo al 15% o al 16% per l'extrafido e fermo il tasso del 16,50% per gli interessi moratori).
Ne consegue che, sotto ogni profilo, il motivo di appello in esame va rigettato.
Con altro motivo di gravame le appellanti si sono dolute della omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda di espunzione dal saldo del conto corrente n. 6284 delle competenze del conto anticipi su fatture, in asserita mancanza di contratto redatto per iscritto, sul primo arbitrariamente girocontate.
Si tratta di un motivo di gravame del tutto infondato.
Innanzitutto va osservato come la banca, contrariamente a quanto sostenuto dalle appellanti, ha prodotto il contratto di anticipo su fatture n. 8001823 redatto per iscritto e concluso in data 6.3.2007, corredato anche da tutti gli ee/cc dall'apertura al 31.12.2019.
Ciò posto va evidenziato come l'allegazione originariamente formulata in relazione alle competenze del conto anticipi fosse stata comunque riferita alla dedotta violazione del tasso usurario (si legge infatti in citazione: “Dal saldo del c/c 6284, attesa la usurarietà originaria delle condizioni economiche pattuite il 5-01-2000, devono essere espunte anche le competenze generate dalle operazioni di anticipazione su fatture e riversate sul conto corrente ordinario senza espressa autorizzazione scritta del titolare del conto corrente ordinario n° 6284”), la cui fondatezza, per le ragioni sopra esposte, deve essere esclusa.
Quanto alla pretesa “arbitrarietà” dell'addebito delle competenze del conto anticipi sul conto corrente per difetto di espressa autorizzazione contenuta nel contratto di conto corrente ordinario, trattasi, ad avviso della Corte, di una censura in nessun condivisibile risultando formulata in spregio a nozioni basilari di tecnica bancaria se è vero che, come è noto, il conto anticipi è un mero conto di evidenza la cui operatività postula che tutte le operazioni (sia quelle di erogazione degli anticipi che quelle di pagina 8 di 13 restituzione del credito in difetto dell'incasso delle fatture da parte della banca) vengano riversate sul conto ordinario su cui vengono addebitate anche le competenze trimestralmente liquidate, salvo che sia previsto – e non è questo il caso –, una modalità di pagamento diversa.
Ne consegue che il motivo di gravame de quo si appalesa del tutto infondato.
Con altro motivo di gravame le appellanti hanno sostenuto che le commissioni di massimo scoperto avrebbero dovuto essere espunte perché indeterminabili.
Si tratta di un motivo inammissibile atteso che non censura il capo della sentenza in cui il primo giudice ha ritenuto di non potersi occupare della questione perché mai dedotta dalle attrici, limitandosi a riprospettare la questione senza spiegare perché, in thesi, il Tribunale avrebbe dovuto affrontare nel merito la questione.
Da ultimo va affrontato il motivo di gravame avente ad oggetto il mancato riconoscimento, da parte del
Tribunale, della violazione del divieto di anatocismo ante delibera del CICR 3.8.2016.
Come detto il primo giudice, in totale assenza di domande ed allegazioni sul punto da parte delle attrici le quali si erano limitate a chiedere la rielaborazione del saldo del conto perché a loro dire inficiato dall'applicazione di interessi usurari, ha prima conferito mandato al CTU volto anche a verificare se fosse stato o meno violato il divieto di anatocismo ed ha poi fatto propri i risultati del detto accertamento secondo cui nessuna violazione era dato ravvisare nel periodo anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 3.8.2016 atteso che la banca, dopo l'emanazione della delibera CICR
9.2.200, con pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale in data 15.6.2000, aveva inteso applicare la capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi.
Questo capo della sentenza è stato impugnato soltanto dalle appellanti atteso che la banca, pure essa soccombente atteso che il saldo apparente del conto è stato epurato dagli effetti della capitalizzazione rilevata d'ufficio dal giudice a partire dall'entrata in vigore della delibera CICR 3.8.2016, non ha inteso proporre appello incidentale.
Il motivo di gravame articolato dalle appellanti critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, al fine di eliminare la causa di nullità determinata dalla violazione del divieto di anatocismo originariamente esistente, sarebbe stato sufficiente che la banca si fosse spontaneamente ed unilateralmente adeguata alle previsioni della delibera CICR 9.2.2000, dando comunicazione di ciò ai correntisti a mezzo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
A fronte di ciò la banca appellata ha sostenuto che male avrebbe fatto il primo giudice ad interessarsi della nullità in assoluto difetto di allegazione, da parte delle attrici, dei suoi presupposti di fatto, ed ha pagina 9 di 13 citato varia giurisprudenza della S.C. secondo cui: “è però cosa nota che la rilevazione della nullità - sia pure d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. di recente Cass. n.
16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023), dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 26242/2014, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n. 26495/ 2019, Cass. n. 20170/2022 e Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n.
20713/ 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024) (così secondo una sintesi contenuta nella parte motiva di Cass., sez. I, 17 gennaio 2025, n. 1170).
Ha quindi sostenuto che il motivo di appello sarebbe inammissibile perché le appellanti non avrebbe assolto al loro onere di allegazione
Ritiene la Corte che le difese spiegate dalla banca appellata non siano condivisibili.
Invero, preliminarmente va osservato come la questione di nullità derivante dalla violazione del divieto di anatocismo, sollevata indubbiamente d'ufficio dal Tribunale, abbia dato luogo ad una pronuncia che
è sfavorevole alle appellanti nella misura in cui, fino alla delibera CICR 3.8.2016, la nullità non è stata ritenuta, e sfavorevole all'appellata nella parte in cui, per il periodo successivo, la nullità è stata ritenuta, con conseguente eliminazione degli effetti della clausola nulla sul saldo del conto.
È agevole constatare come, a fronte della unicità della questione, qualora la banca avesse voluto contestare la facoltà del giudice di rilevarla d'ufficio (peraltro sussistente alla luce della prevalente giurisprudenza della S.C. su cui v. Cass., sez. un. 12 dicembre 2014, n. 26242 in parte motiva, punti
6.13.3. e ss. e, in particolare, 6.13.6., lì dove di evidenzia che “il giudizio di nullità/non nullità del negozio... sarà, così, definit(iv)o e a tutto campo indipendentemente da quali e quanti titoli di nullità siano stati fatti valere dall'attore” e Cass., sez. I, 26 luglio 2016, n. 15408, ed anche sulla base dell'esame dei documenti in atti pur se i fatti rilevanti non siano stati oggetto di espressa e pagina 10 di 13 tempestiva attività assertiva su cui v. da ultimo Cass., sez. II, 6 maggio 2025, n. 11925 oltre che Cass., sez. III, 6 maggio 2020, n. 8525), visto che il rilievo officioso aveva determinato la sua soccombenza, avrebbe certamente dovuto proporre appello incidentale, non potendosi limitare a denunciare la inammissibilità dell'appello spiegato dalle attrici sul punto.
Già sulla sola base dell'anzidetta notazione, ad avviso della Corte, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla banca.
A ciò si aggiunga, a monte, che il rilievo officioso della questione da parte del primo giudice a cui non abbia fatto seguito la pronuncia della sussistenza della nullità (sì come è avvenuto nel caso a mani relativamente al divieto di anatocismo non ritenuto violato fino alla delibera CICR 3.8.2016), non può essere sottratto all'appello della parte soccombente che, del tutto legittimamente, intenda impedire la formazione del giudicato sul punto.
Tanto premesso il motivo di appello si appalesa fondato e ciò perché, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità a cui questa Corte aderisce (secondo cui: “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” così Cass., sez. I, 19 maggio 2020, n. 9140 e v. anche Cass., sez. I, 12 marzo 2020, n. 7105; Cass., sez. I, 23 dicembre 2020,
n. 29420 e Cass., sez. I, 16 ottobre 2024, n. 26867), il mero adeguamento unilaterale della banca alla capitalizzazione reciproca, in mancanza di nuova regolamentazione contrattuale, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale non è idoneo ad eliminare la violazione del divieto di anatocismo che pacificamente è ravvisabile nel contratto di conto corrente in data 5.1.2000.
Detta soluzione è stata peraltro da ultimo ribadita da Cass., sez. I, 4 novembre 2024, n. 28215 nella cui parte motiva si prendono espressamente in esame, per confutarne la valenza, le due sentenze di segno opposto all'orientamento sopra richiamato (Cass., sez. I, 26 febbraio 2024, nn. 5054 e 5064), citate dalla banca appellata a sostegno della tesi della validità dell'adeguamento delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'art 7, comma 2, Delibera CICR 9.2.2000, con la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Ne consegue che il mero adeguamento unilaterale della banca alla capitalizzazione reciproca, in pagina 11 di 13 mancanza di nuova regolamentazione contrattuale, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale non è idonea ad eliminare la violazione del divieto di anatocismo che pacificamente è ravvisabile nel contratto di conto corrente in data 5.1.2000, con l'ulteriore conseguenza che va richiamato il consulente tecnico già nominato in primo grado al fine di eliminare dal saldo del conto gli effetti della clausola nulla per il lasso di tempo intercorrente dall'accensione del conto al 15.2.2005, data in cui risulta sottoscritto nuovo contratto di conto corrente tra le parti contenente la previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi sia a credito che a debito, sembrando appena il caso di evidenziare come il detto ultimo contratto sfugga alla censura di essere incorso anch'esso nella violazione del divieto di anatocismo, sollevata dagli appellanti soltanto con le note finali di questo giudizio, in quanto prevederebbe “solo astrattamente la medesima periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi perché espone un tasso creditore nominale identico al tasso creditore effettivo rapportato su base annua” giusta quanto chiarito da Cass., sez. VI, 10 febbraio 2022, n. 4321, e ciò atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dalle appellanti, dall'esame del contratto risulta che il tasso creditore annuo effettivo è indicato nella misura del 1,508% a fronte del tasso creditore annuo nominale dell'1,500%, con conseguente erroneità, in punto di fatto, dell'eccezione.
Alla luce di quanto esposto, risultando necessario procedere all'accertamento tecnico sopra indicato, ritiene la Corte di dovere adottare la presente sentenza non definitiva disponendo, con separata ordinanza, in ordine alla istruzione della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello, non definitivamente decidendo nella causa n. 1292/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Parte_2 Parte_1
Siracusa, n. 1980/2024, pubblicata in data 30.9.2024: Pe dichiara la contumacia della curatela Parte_3 rigetta tutti i motivi di appello fatta eccezione per quello avente ad oggetto la violazione del divieto di anatocismo;
dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza istruttoria per procedere, previo richiamo del CTU, alla rielaborazione dei saldi del conto corrente per cui è causa.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 29 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. M. Murana
pagina 12 di 13 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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