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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/07/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Dott. Francesco Bruno Consigliere
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 959/2024 R.G., proposta
DA
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, Parte_1
dall'avv. Carolina Bruno, presso il cui studio in Battipaglia (SA), alla via
Tirreno n. 5, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, Controparte_1
dall'avv. Antonino Maresca, presso il cui studio, in Sorrento, al Viale
Nizza, n. 62, elettivamente domicilia;
E in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dal prof. avv. Salvatore
Sica, presso il cui studio, in Salerno, alla p.zza Caduti Civili di Guerra, 1, elettivamente domicilia;
APPELLATI OGGETTO: appello alla sentenza n. 3850/2024 del Tribunale di Salerno
CONCLUSIONI: come da note depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha convenuto il Parte_1
veterinario dott. , al fine di ottenere il risarcimento dei danni, Controparte_1
patrimoniali e non, subiti a causa della sua negligenza, imprudenza e imperizia nello svolgimento dell'incarico professionale conferitogli avente ad oggetto la visita del cavallo a nome , ai fini della compravendita;
al riguardo, l'attrice ha dedotto Per_1
che, a seguito del parere favorevole espresso dal convenuto in esito alla visita, avente lo scopo di accertare l'idoneità dell'animale, procedeva alla stipula del contratto di compravendita, versando la somma di €16.500,00; che, successivamente all'acquisto, la cavalla manifestava una leggera zoppia all'anteriore sinistro, motivo per cui veniva rivisitata e sottoposta ad alcune infiltrazioni dal dott. ; che, tuttavia, a fronte CP_1
dell'aggravarsi della situazione, considerata l'inidoneità della cavalla a gareggiare e la mancata convocazione del figlio ai vari campionati, diffidava il dott. al CP_1
risarcimento dei danni patrimoniali e da perdita di chance subiti dal figlio;
che il veterinario, in un primo momento, proponeva di vendere la cavalla a terzi e, successivamente, a mezzo del suo legale, dichiarava che la cavalla non avrebbe superato positivamente la visita di compravendita.
Si è costituito il dott. , il quale, in via preliminare, ha chiesto la riunione del CP_1
giudizio da lui autonomamente instaurato nei confronti di in Controparte_2
virtù dell'intervenuta decadenza di cui all'art 167 comma 3 c.p.c. per la chiamata in causa, Compagnia con la quale aveva stipulato una polizza di responsabilità professionale, al fine di essere garantito e manlevato dalle conseguenze economiche che sarebbero potute derivare dal giudizio pendente presso il Tribunale di Salerno-
Sezione distaccata di Eboli;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea. Si è costituita la chiedendo la nullità, inammissibilità della Controparte_2
domanda, nonché la carenza di legittimazione passiva.
In data 05.10.2015, il Tribunale di Salerno ha, quindi, disposto la riunione dei due giudizi.
La causa era, poi, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e raccoglimento di prova testimoniale.
Con sentenza n. 3850/2024 il Tribunale di Salerno ha rigettato la domanda attorea, ritenendo insussistente la responsabilità professionale del dott. e, per Controparte_1
l'effetto, la carenza di legittimazione passiva della compagnia assicurativa
[...]
dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese processuali. CP_2
Avverso tale decisione, ha proposti appello, chiedendone la riforma, Parte_1
con il favore delle spese, deducendo a motivi:
1) La errata ricostruzione dei fatti, per non aver il giudice di prime cure considerato la circostanza che, a seguito della diffida stragiudiziale inoltrata al dott.
[...]
, quest'ultimo dichiarava che la cavalla non fosse idonea a superare la CP_1
visita di compravendita;
2) La errata definizione della c.d. visita di compravendita, poiché il giudice ha ritenuto erroneamente che la visita di compravendita di un cavallo si limitasse solo ad una perizia veterinaria sullo stato di salute del cavallo, finalizzata a valutarne l'attitudine sanitaria per l'utilizzo che l'acquirente intende farne;
l'appellante, al contrario, sostiene che la visita di compravendita debba comprendere anche una valutazione delle qualità sportive e genetiche dell'animale, in quanto determinanti per l'acquisto del cavallo, in particolare quando quest'ultimo è destinato a finalità agonistiche, come nel caso in oggetto.
3) La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver il giudice di prime cure dato rilevanza, ai fini della decisione, alla testimonianza nulla di e a Testimone_1
quella resa da , nuovamente assunta poiché dichiarata nulla dal Testimone_2 precedente giudice per violazione del contraddittorio, senza considerare le restanti dichiarazioni testimoniali, che risultavano valide.
4) La erronea ricostruzione del fatto e violazione di legge: l'appellante si duole della sentenza di primo grado, nella parte in cui il giudice ha ritenuto non provata la responsabilità del veterinario, resosi invece autore di un comportamento negligente, impudente e imperito, come ampiamente documentato dagli atti del processo.
5) L'errore nella ricostruzione del fatto e violazione di legge, avendo il giudice di prima istanza ipotizzato, senza riscontro probatorio, che, nei giorni intercorsi tra l'acquisto e la manifestazione della problematica di zoppia, si siano verificati eventi idonei a causare tale danno alla cavalla;
6) La errata regolamentazione delle spese, dichiarate compensate, laddove, dovendosi accogliere la domanda le stesse andavano poste a carico del soccombente, come previsto dall'art. 91 c.p.c., e manlevato da Controparte_2
[...]
Si è costituita la la quale, in via preliminare, ha eccepito Controparte_2
l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata nella parte relativa alla propria posizione processuale, chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello, perché infondato, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese.
Si è, altresì, costituito che ha contestato il gravame, chiedendone il Controparte_1
rigetto integrale, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza gravata e vittoria di spese.
All'udienza del 22.05.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, depositate telematicamente, e la Corte ha riservato la decisione, previa assegnazione dei termini di legge.
MOTIVI DI DIRITTO
Per quanto attiene alla eccepita inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., deve rilevarsi che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi a seguito della novella degli artt. 342 e 434 c.p.c., ha definitivamente chiarito la necessità, ai fini della ammissibilità dell'appello, che il fatto sia ricostruito con chiarezza e che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze. L'impugnazione deve, quindi, contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di prima grado.
Con riferimento al caso che ci occupa, può affermarsi che l'appello è rispondente al modello legale di impugnazione recentemente introdotto dal legislatore, essendo in esso indicate sia le parti della sentenza oggetto di gravame che le ragioni della invocata riforma.
In conseguenza, sotto tali profili, l'appello è ammissibile.
Nel merito rileva la Corte che l'appello va rigettato.
I motivi, seppur distinti, possono essere esaminati congiuntamente, in quanto attengono alla medesima questione, dolendosi l'appellante, nello specifico, dell'erronea esclusione della responsabilità per colpa professionale del veterinario con riguardo all'obbligo di diligenza nello svolgimento della visita di compravendita del cavallo
Persona_1
La censura non è fondata
Com'è noto, l'attività del veterinario rientra nell'ambito del contratto d'opera intellettuale regolato dagli artt. 2222 ss. c.c. che, pertanto, nel caso di inadempimento, conduce alla responsabilità contrattuale del professionista intellettuale.
Giova rammentare che le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, di regola, costituiscono obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, non per conseguirlo. Con la conseguenza che, ai fini della configurabilità della responsabilità professionale, occorre accertare che il professionista abbia violato i doveri di diligenza, perizia o prudenza, secondo il parametro della diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., da commisurarsi alla natura tecnica dell'opera prestata.
Nel tema del riparto dell'onere probatorio, la Suprema Corte ha chiarito che grava sul danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il danno ed il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il pregiudizio subito;
spetta, invece, al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente. (Cass. civile, Sez III, sent. n. 10050/2022).
In sintesi, per potersi configurare la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale, occorre compiere una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta” (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 6862/2018).
Ne consegue che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità.
Ebbene, nel caso di specie, come correttamente affermato dal Tribunale, non può ritenersi assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice in ordine all'inadempimento del professionista e alla sussistenza del nesso causale tra tale condotta e il danno allegato.
Giova premettere che il Tribunale ha ritenuto incontestato che l'acquisto della cavalla fosse stato effettuato da . Testimone_1 Ciò è confermato dal teste il quale ha dichiarato di aver fatto da tramite Testimone_3
per l'acquisto della cavalla che fu da lui comprata in Olanda insieme all'istruttore e poi rivenduta alla Testimone_1 Pt_1
Inoltre, né la documentazione prodotta in atti, né le deposizioni testimoniali sono idonee a comprovare una condotta negligente del medico veterinario nello svolgimento dell'incarico affidatogli.
Il teste , escusso all'udienza del 16.05.2018, ha riferito che il Testimone_2
veterinario, in occasione della visita di compravendita, aveva eseguito tutti i controlli, all'esito dei quali aveva ritenuto il cavallo in oggetto idoneo.
In tale sede, pertanto, non sono riscontrate anomalie o sintomi che imponessero ulteriori accertamenti.
Orbene, non risulta idoneamente comprovato né che il veterinario conoscesse il tipo di utilizzo della cavalla, quale il salto ad ostacoli, né che la patologia fosse presente all'atto della visita.
Al riguardo l'appellante deduce che il Tribunale ha ritenuto la esistenza di fattori esterni non documentati che avrebbero determinato la zoppia.
Di contro, il Tribunale si è limitato ad affermare la assenza di prova riguardo alla esistenza e conseguente rilevabilità all'atto della visita della sintomatologia, anche perché verificatasi a distanza di giorni.
Ed, invero, nessun concreto elemento è stato addotto a sostegno della circostanza che la zoppia all'arto anteriore sinistro, fosse già clinicamente rilevabile al momento della visita, né che emergessero segnali sintomatici per poterne prevedere la successiva insorgenza.
Alcuna prova è stata, quindi, offerta atta a dimostrare che, con una condotta diligente, il professionista avrebbe potuto diagnosticare tempestivamente tale condizione, così da evitare il danno lamentato. Difetta, pertanto, quella valutazione prognostica positiva che costituisce presupposto imprescindibile per l'affermazione della responsabilità del prestatore d'opera intellettuale per professionale.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni sopra esposte, l'appello non può essere accolto in quanto non è stata fornita prova adeguata a sostegno della stessa e, per l'effetto, segue la conferma della sentenza di primo grado.
La censura relativa alla regolamentazione delle spese è assorbita dal rigetto dell'appello.
La condanna dell'appellante alle spese del presente grado e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e di avverso Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
la sentenza n. 3850/2024 del Tribunale di Salerno, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna a rifondere agli appellati le spese del presente grado, Parte_1
liquidate, per ciascuna parte, in €. 2906,00 per onorario, oltre rimborso forfettario,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno 18.07.2025
IL Presidente estensore Dott.ssa Giuliana Giuliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Dott. Francesco Bruno Consigliere
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 959/2024 R.G., proposta
DA
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, Parte_1
dall'avv. Carolina Bruno, presso il cui studio in Battipaglia (SA), alla via
Tirreno n. 5, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, Controparte_1
dall'avv. Antonino Maresca, presso il cui studio, in Sorrento, al Viale
Nizza, n. 62, elettivamente domicilia;
E in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dal prof. avv. Salvatore
Sica, presso il cui studio, in Salerno, alla p.zza Caduti Civili di Guerra, 1, elettivamente domicilia;
APPELLATI OGGETTO: appello alla sentenza n. 3850/2024 del Tribunale di Salerno
CONCLUSIONI: come da note depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha convenuto il Parte_1
veterinario dott. , al fine di ottenere il risarcimento dei danni, Controparte_1
patrimoniali e non, subiti a causa della sua negligenza, imprudenza e imperizia nello svolgimento dell'incarico professionale conferitogli avente ad oggetto la visita del cavallo a nome , ai fini della compravendita;
al riguardo, l'attrice ha dedotto Per_1
che, a seguito del parere favorevole espresso dal convenuto in esito alla visita, avente lo scopo di accertare l'idoneità dell'animale, procedeva alla stipula del contratto di compravendita, versando la somma di €16.500,00; che, successivamente all'acquisto, la cavalla manifestava una leggera zoppia all'anteriore sinistro, motivo per cui veniva rivisitata e sottoposta ad alcune infiltrazioni dal dott. ; che, tuttavia, a fronte CP_1
dell'aggravarsi della situazione, considerata l'inidoneità della cavalla a gareggiare e la mancata convocazione del figlio ai vari campionati, diffidava il dott. al CP_1
risarcimento dei danni patrimoniali e da perdita di chance subiti dal figlio;
che il veterinario, in un primo momento, proponeva di vendere la cavalla a terzi e, successivamente, a mezzo del suo legale, dichiarava che la cavalla non avrebbe superato positivamente la visita di compravendita.
Si è costituito il dott. , il quale, in via preliminare, ha chiesto la riunione del CP_1
giudizio da lui autonomamente instaurato nei confronti di in Controparte_2
virtù dell'intervenuta decadenza di cui all'art 167 comma 3 c.p.c. per la chiamata in causa, Compagnia con la quale aveva stipulato una polizza di responsabilità professionale, al fine di essere garantito e manlevato dalle conseguenze economiche che sarebbero potute derivare dal giudizio pendente presso il Tribunale di Salerno-
Sezione distaccata di Eboli;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea. Si è costituita la chiedendo la nullità, inammissibilità della Controparte_2
domanda, nonché la carenza di legittimazione passiva.
In data 05.10.2015, il Tribunale di Salerno ha, quindi, disposto la riunione dei due giudizi.
La causa era, poi, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e raccoglimento di prova testimoniale.
Con sentenza n. 3850/2024 il Tribunale di Salerno ha rigettato la domanda attorea, ritenendo insussistente la responsabilità professionale del dott. e, per Controparte_1
l'effetto, la carenza di legittimazione passiva della compagnia assicurativa
[...]
dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese processuali. CP_2
Avverso tale decisione, ha proposti appello, chiedendone la riforma, Parte_1
con il favore delle spese, deducendo a motivi:
1) La errata ricostruzione dei fatti, per non aver il giudice di prime cure considerato la circostanza che, a seguito della diffida stragiudiziale inoltrata al dott.
[...]
, quest'ultimo dichiarava che la cavalla non fosse idonea a superare la CP_1
visita di compravendita;
2) La errata definizione della c.d. visita di compravendita, poiché il giudice ha ritenuto erroneamente che la visita di compravendita di un cavallo si limitasse solo ad una perizia veterinaria sullo stato di salute del cavallo, finalizzata a valutarne l'attitudine sanitaria per l'utilizzo che l'acquirente intende farne;
l'appellante, al contrario, sostiene che la visita di compravendita debba comprendere anche una valutazione delle qualità sportive e genetiche dell'animale, in quanto determinanti per l'acquisto del cavallo, in particolare quando quest'ultimo è destinato a finalità agonistiche, come nel caso in oggetto.
3) La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver il giudice di prime cure dato rilevanza, ai fini della decisione, alla testimonianza nulla di e a Testimone_1
quella resa da , nuovamente assunta poiché dichiarata nulla dal Testimone_2 precedente giudice per violazione del contraddittorio, senza considerare le restanti dichiarazioni testimoniali, che risultavano valide.
4) La erronea ricostruzione del fatto e violazione di legge: l'appellante si duole della sentenza di primo grado, nella parte in cui il giudice ha ritenuto non provata la responsabilità del veterinario, resosi invece autore di un comportamento negligente, impudente e imperito, come ampiamente documentato dagli atti del processo.
5) L'errore nella ricostruzione del fatto e violazione di legge, avendo il giudice di prima istanza ipotizzato, senza riscontro probatorio, che, nei giorni intercorsi tra l'acquisto e la manifestazione della problematica di zoppia, si siano verificati eventi idonei a causare tale danno alla cavalla;
6) La errata regolamentazione delle spese, dichiarate compensate, laddove, dovendosi accogliere la domanda le stesse andavano poste a carico del soccombente, come previsto dall'art. 91 c.p.c., e manlevato da Controparte_2
[...]
Si è costituita la la quale, in via preliminare, ha eccepito Controparte_2
l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata nella parte relativa alla propria posizione processuale, chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello, perché infondato, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese.
Si è, altresì, costituito che ha contestato il gravame, chiedendone il Controparte_1
rigetto integrale, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza gravata e vittoria di spese.
All'udienza del 22.05.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, depositate telematicamente, e la Corte ha riservato la decisione, previa assegnazione dei termini di legge.
MOTIVI DI DIRITTO
Per quanto attiene alla eccepita inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., deve rilevarsi che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi a seguito della novella degli artt. 342 e 434 c.p.c., ha definitivamente chiarito la necessità, ai fini della ammissibilità dell'appello, che il fatto sia ricostruito con chiarezza e che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze. L'impugnazione deve, quindi, contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di prima grado.
Con riferimento al caso che ci occupa, può affermarsi che l'appello è rispondente al modello legale di impugnazione recentemente introdotto dal legislatore, essendo in esso indicate sia le parti della sentenza oggetto di gravame che le ragioni della invocata riforma.
In conseguenza, sotto tali profili, l'appello è ammissibile.
Nel merito rileva la Corte che l'appello va rigettato.
I motivi, seppur distinti, possono essere esaminati congiuntamente, in quanto attengono alla medesima questione, dolendosi l'appellante, nello specifico, dell'erronea esclusione della responsabilità per colpa professionale del veterinario con riguardo all'obbligo di diligenza nello svolgimento della visita di compravendita del cavallo
Persona_1
La censura non è fondata
Com'è noto, l'attività del veterinario rientra nell'ambito del contratto d'opera intellettuale regolato dagli artt. 2222 ss. c.c. che, pertanto, nel caso di inadempimento, conduce alla responsabilità contrattuale del professionista intellettuale.
Giova rammentare che le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, di regola, costituiscono obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, non per conseguirlo. Con la conseguenza che, ai fini della configurabilità della responsabilità professionale, occorre accertare che il professionista abbia violato i doveri di diligenza, perizia o prudenza, secondo il parametro della diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., da commisurarsi alla natura tecnica dell'opera prestata.
Nel tema del riparto dell'onere probatorio, la Suprema Corte ha chiarito che grava sul danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il danno ed il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il pregiudizio subito;
spetta, invece, al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente. (Cass. civile, Sez III, sent. n. 10050/2022).
In sintesi, per potersi configurare la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale, occorre compiere una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta” (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 6862/2018).
Ne consegue che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità.
Ebbene, nel caso di specie, come correttamente affermato dal Tribunale, non può ritenersi assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice in ordine all'inadempimento del professionista e alla sussistenza del nesso causale tra tale condotta e il danno allegato.
Giova premettere che il Tribunale ha ritenuto incontestato che l'acquisto della cavalla fosse stato effettuato da . Testimone_1 Ciò è confermato dal teste il quale ha dichiarato di aver fatto da tramite Testimone_3
per l'acquisto della cavalla che fu da lui comprata in Olanda insieme all'istruttore e poi rivenduta alla Testimone_1 Pt_1
Inoltre, né la documentazione prodotta in atti, né le deposizioni testimoniali sono idonee a comprovare una condotta negligente del medico veterinario nello svolgimento dell'incarico affidatogli.
Il teste , escusso all'udienza del 16.05.2018, ha riferito che il Testimone_2
veterinario, in occasione della visita di compravendita, aveva eseguito tutti i controlli, all'esito dei quali aveva ritenuto il cavallo in oggetto idoneo.
In tale sede, pertanto, non sono riscontrate anomalie o sintomi che imponessero ulteriori accertamenti.
Orbene, non risulta idoneamente comprovato né che il veterinario conoscesse il tipo di utilizzo della cavalla, quale il salto ad ostacoli, né che la patologia fosse presente all'atto della visita.
Al riguardo l'appellante deduce che il Tribunale ha ritenuto la esistenza di fattori esterni non documentati che avrebbero determinato la zoppia.
Di contro, il Tribunale si è limitato ad affermare la assenza di prova riguardo alla esistenza e conseguente rilevabilità all'atto della visita della sintomatologia, anche perché verificatasi a distanza di giorni.
Ed, invero, nessun concreto elemento è stato addotto a sostegno della circostanza che la zoppia all'arto anteriore sinistro, fosse già clinicamente rilevabile al momento della visita, né che emergessero segnali sintomatici per poterne prevedere la successiva insorgenza.
Alcuna prova è stata, quindi, offerta atta a dimostrare che, con una condotta diligente, il professionista avrebbe potuto diagnosticare tempestivamente tale condizione, così da evitare il danno lamentato. Difetta, pertanto, quella valutazione prognostica positiva che costituisce presupposto imprescindibile per l'affermazione della responsabilità del prestatore d'opera intellettuale per professionale.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni sopra esposte, l'appello non può essere accolto in quanto non è stata fornita prova adeguata a sostegno della stessa e, per l'effetto, segue la conferma della sentenza di primo grado.
La censura relativa alla regolamentazione delle spese è assorbita dal rigetto dell'appello.
La condanna dell'appellante alle spese del presente grado e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e di avverso Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
la sentenza n. 3850/2024 del Tribunale di Salerno, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna a rifondere agli appellati le spese del presente grado, Parte_1
liquidate, per ciascuna parte, in €. 2906,00 per onorario, oltre rimborso forfettario,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno 18.07.2025
IL Presidente estensore Dott.ssa Giuliana Giuliano