Art. 4.
La morte o l'invalidita' assoluta e permanente contratta in servizio e per causa di servizio del debitore estingue ogni ulteriore obbligazione verso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per il prestito da questo concesso.
La morte o l'invalidita' assoluta e permanente contratta in servizio e per causa di servizio del debitore estingue ogni ulteriore obbligazione verso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per il prestito da questo concesso.