Sentenza 16 maggio 2019
Massime • 1
Il giudice della cognizione, a differenza di quello della esecuzione, può accertare i presupposti della recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen. anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice.
Commentari • 5
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 gennaio 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ancona, a seguito di giudizio abbreviato, condannava Marco S. e Lucian Stefan D. alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro cinquecento di multa per il reato di furto di due blocchetti di assegni e denaro liquido, asportati il 22 novembre 2020 dal ristorante "Il pirata" di Marzocca, aggravato dall'essersi introdotti nel locale con violenza sulle cose costituita dall'effrazione della porta, dall'aver commesso il fatto in concorso con altra persona, e quindi in numero di tre persone, e dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. 2. Con sentenza del 20 …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 15 settembre 2023
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 gennaio 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ancona, a seguito di giudizio abbreviato, condannava Marco S. e Lucian Stefan D. alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro cinquecento di multa per il reato di furto di due blocchetti di assegni e denaro liquido, asportati il 22 novembre 2020 dal ristorante "Il pirata" di Marzocca, aggravato dall'essersi introdotti nel locale con violenza sulle cose costituita dall'effrazione della porta, dall'aver commesso il fatto in concorso con altra persona, e quindi in numero di tre persone, e dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. 2. Con sentenza del 20 …
Leggi di più… - 3. Anche la dichiarazione "in bianco" può essere infedele: la compilazione incompleta integra il reato (Cass. Pen. n. 18532/23)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 settembre 2023
Indice: Premessa Fatto Decisione Massima Sentenza integrale Premessa La sentenza n. 18532/2023 affronta un tema centrale nella prassi penal-tributaria: può una dichiarazione compilata solo formalmente, ma lasciata vuota nei suoi quadri rilevanti, integrare comunque una dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. 74/2000? La Corte di cassazione risponde positivamente, riaffermando l'ampiezza semantica del verbo “indicare” e chiarendo che anche l'omessa indicazione equivale a una falsa rappresentazione, se si traduce in una sostanziale negazione dell'imponibile. Fatto M.G., titolare di ditta individuale, era stato inizialmente assolto dal Tribunale di Brescia per insussistenza del fatto, in …
Leggi di più… - 4. Recidiva reiterata: cosa occorre per il riconoscimentoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 agosto 2023
3. La soluzione adottata dalle Sezioni unite Le Sezioni unite, prima di entrare nel merito della questione, procedevano ad una sua delimitazione nei seguenti termini: “Se, ai fini dell'applicazione della recidiva reiterata, sia necessaria una precedente dichiarazione di recidiva semplice contenuta in una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero sia sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che manifestino una sua maggiore pericolosità sociale”. Premesso ciò, dopo avere compiuto una disamina su come la recidiva sia attualmente configurata nel diritto vivente all'esito degli interventi della giurisprudenza di …
Leggi di più… - 5. Recidiva reiterata: cosa comporta?Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 dicembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/05/2019, n. 21451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21451 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2019 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 2145 1-19 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez. 618/2019 GIOVANNA VERGA UP 05/03/2019- IGNAZIO PARDO R.G.N. 36902/2018 PIERLUIGI CIANFROCCA Motivazione Semplificata VINCENZO UT OV ARIOLLI -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AS EL nato il [...] avverso la sentenza del 10/04/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere OV ARIOLLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il difensore di AS EL ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Firenze in data 10/4/2018 con la quale, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Grosseto e in accoglimento dell'impugnazione del P.G., ritenuta a carico dell'imputato la recidiva reiterata nel quinquennio e, applicato l'art. 81, comma 4, cod. pen., ha rideterminato la pena in anni quattro mesi otto di reclusione ed € 2.400,00 di multa, in ordine a tre delitti di rapina aggravata ed uno di lesioni aggravate.
1.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge con riferimento alla ritenuta recidiva reiterata, da ricondursi, invece, alla sola ipotesi di quella infraquinquennale per come ritenuto dal giudice di primo grado. Secondo la Corte di merito l'avere l'imputato già riportato due condanne a pena detentiva nel 2011 e nel 2012 e altra condanna nel 2015 rende il ricorrente recidivo reiterato. Nel caso in esame, invece, si trattava di precedenti poco significativi (i primi due per violazione delle legge stupefacenti) e, soprattutto, il ricorrente non era stato mai in precedenza dichiarato recidivo. A sostegno dell'interpretazione propugnata dal giudice di prime cure, secondo cui, ai fini della contestazione dell'aggravante nella forma reiterata occorre una precedente sentenza dichiarativa dello status di recidivo, deponeva il dato testuale dell'art. 99, comma 3, cod. pen. Peraltro, la Corte di appello aveva valorizzato ai fini del suo orientamento anche un precedente penale datato 2015 che non risultava annoverato nel certificato penale (".. un precedente penale del 2015 che non risulta agli atti, posto che il certificato penale annota solo le due sentenze di condanna sopra indicate." Vedi pag. 3 del ricorso). Infine, mancava una motivazione sotto il profilo dell'accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del ricorrente che sostenesse il giudizio di disvalore posto a fondamento dell'applicazione dell'aggravante speciale.
2. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile per essere i motivi manifestamente infondati.
2.1. Anzitutto per completezza va precisato che il ricorrente, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, risulta effettivamente gravato anche da un terzo precedente penale relativo ad una condanna ad € 7.000,00 di ammenda inflitta del Giudice di pace di Grosseto (con sentenza in data 23/9/2015, irrev. il 27/11/2015) “per il reato di cui all'art. 14, comma ter, d.lgs. n. 286/1998" (cfr. certificato penale in atti pag. 2). Corretta dunque è stata la ricostruzione della posizione giuridica operata dalla Corte territoriale, anche se trattasi di precedente 2 che non assume rilievo ai fini della decisione della questione di diritto posta nel ricorso in quanto relativo a contravvenzione.
2.2. Venendo alla doglianza formulata, nessuna violazione di legge è ravvisabile nella sentenza impugnata, essendosi la Corte territoriale rifatta all'orientamento ormai prevalente affermato da questa Corte secondo cui il giudice della cognizione può accertare, a differenza di quello di esecuzione, i presupposti della recidiva reiterata, prevista dall'art. 99, comma 4, cod. pen., anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice. Ciò in quanto la recidiva, al pari di ogni altra circostanza aggravante, non viene "dichiarata", ma può solo essere ritenuta e applicata ai reati in relazione ai quali è contestata (Sez. 5, n. 47072 del 13/6/2014, Rv. 261308; Sez. 2, n. 18701 del 7/5/2010, Rv. 247089; Sez. 1, n. 24023 del 6/5/2003, Rv. 225233; vedi anche S.U., n. 35738 del 27/5/2010, Rv. 247840 in tema di preclusione al c.d. patteggiamento allargato). Nel caso in esame, la circostanza risulta essere stata ritualmente contestata all'imputato in entrambe le declinazioni: sia nella forma reiterata che nel quinquennio;
inoltre l'imputato, in ragione delle due condanne per delitto riportate nel certificato penale (trattasi di quelle relative agli anni 2011 e 2012 per violazione della legge stupefacenti), si trova nelle condizioni perché a suo carico sia applicata la recidiva reiterata.
2.3. Quanto, infine, al lamentato vizio di motivazione, la Corte di merito risulta avere operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza di una maggiore capacità a delinquere del reo, dando ragionevolmente conto di come la nuova condotta criminosa in contestazione risulti idonea a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo, in ragione della progressione della tendenza a delinquere ricavata dal grado di offesa al bene dell'incolumità individuale, di entità maggiore nel caso dei reati per cui è giudizio, concretizzatisi in atti di brutale aggressione all'altrui incolumità fisica.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
4. L'affermazione di principi di diritto consolidati e la natura non complessa delle questioni sollevate, consente al Collegio di disporre che la motivazione della decisione venga redatta in forma semplificata. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 5/3/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanna Verga Giovanni Anolli DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE '16 MAG. 2019 "CANCELLIERE IL Claudia Pianelli I S A N Z O E T R O C * 4