Articolo 1 della Legge 4 giugno 1938, n. 887
Versione
6 luglio 1938
Art. 1. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 17 marzo 1938 - Anno XVI, n. 193, concernente l'acquisto, mediante espropriazione, della casa ove Alessandro Manzoni abito' in Milano, con la seguente modificazione:
Dopo l'art. 3 e' aggiunto il seguente articolo 3-bis:
«Gli atti relativi all'esproprio od all'acquisto, da parte della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, della casa di Alessandro Manzoni, in adempimento del presente decreto-legge, come pure l'atto di assegnazione in perpetuo, della casa stessa, al Centro nazionale per gli studi Manzoniani, saranno registrati con l'imposta fissa di registro di lire venti e trascritti con l'imposta fissa ipotecaria, di lire venti».
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 giugno 1938 - Anno XVI
VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Solmi - Bottai

Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Entrata in vigore il 6 luglio 1938