Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 16/04/2026, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00256/2026REG.PROV.COLL.
N. 00592/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 592 del 2025, proposto dalla AN GE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo Barreca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’RN-Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “ IB ”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Mazzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Filippa Morina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della ED s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Zimatore e Paola Procopio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), n. 1556/2025, resa tra le parti, pubblicata il 13 maggio 2025, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 162/2025;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’RN IB, della ED s.p.a. e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania;
Vista l’ordinanza cautelare n. 192 del 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025, il consigliere LE IZ e uditi per le parti l’avvocato Carmelo Barreca, l’avvocato Giuseppe Mazzarella e l’avvocato Valerio Zimatore;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
1.1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania (n.r.g. 162/2025), notificato il 27 gennaio 2025 e depositato il giorno successivo, la AN GE s.r.l. esponeva:
- che l’RN-Azienza Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “ IB ” [d’ora in avanti RN IB, n.d.e.], in qualità di capofila, aveva indetto una gara per l’affidamento del servizio di lavaggio e noleggio (lavanolo) della biancheria piana e sagomata per le aziende sanitarie ed ospedaliere del bacino della Sicilia orientale, suddiviso in otto lotti, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, con importo a base d’asta di euro 6,25;
- di aver in precedenza proposto censure avverso il bando di gara con ricorso dichiarato inammissibile dal medesimo T.a.r. con sentenza n. 526 del 2023, per difetto di interesse;
- che, per quanto riguarda il lotto n. 4, avevano partecipato quattro operatori economici, tutti ammessi;
- che la ED s.r.l. si era classificata al primo posto, offrendo l’importo unitario fisso per giornata di degenza pari a euro 4,25;
- di essersi classificata al secondo posto, offrendo l’importo di euro 5,44 per giornata di degenza;
- che il medesimo T.a.r. catanese, con precedente sentenza n. 3616 del 2024 [passata in giudicato, n.d.e.] pronunciata su ricorso della medesima AN GE, aveva accolto la censura relativa alla mancata attivazione del subprocedimento di verifica di anomalia dell’offerta, annullando l’aggiudicazione;
- che, in ottemperanza alla predetta sentenza, l’RN IB aveva attivato la verifica dell’anomalia nei confronti della controinteressata ED;
- di aver trasmesso al r.u.p. una nota contenete le criticità dell’offerta della controinteresata;
- che il r.u.p. non aveva tenuto conto di tale nota e, con provvedimento del 18 dicembre 2024, aveva ritenuto congrua l’offerta della controinteressata;
- che l’appalto de quo era stato nuovamente aggiudicato alla Servizi Sanitari Integrati con delibera n. 695 del 30 dicembre 2024.
1.2. La AN GE pertanto impugnava:
a) la deliberazione dell’RN IB n. 695 del 30 dicembre 2024, di aggiudicazione del lotto n. 4 alla ED s.r.l.;
b) gli atti presupposti e, in particolare, il verbale di gara del 20 dicembre 2024 e la nota r.u.p. prot. n. 10394 del 18 dicembre 2024;
c) in via subordinata, il bando di gara, il disciplinare e il capitolato tecnico e la delibera di indizione della gara.
1.3. Il ricorso di primo grado n.r.g. 162/2025, contenente altresì domanda cautelare (successivamente rinunciata), era articolato nei seguenti motivi:
i) in via principale, violazione dell’art. 97 del decreto legislativo n. 50/2016, manifesta anomalia ed incongruità dell’offerta della ED, avendo l’aggiudicataria di gran lunga sottostimato i costi di trasporto (stimati in euro 340.000,00), tenuto conto che lo stabilimento di lavaggio dell’aggiudicataria è situato a Marcellinara (CZ), distante oltre 220 km dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, con la conseguenza che l’effettiva stima dei costi di trasporto – comprensiva anche di autisti, pedaggio e traghetto, sarebbe di gran lunga superiore, applicando sia le tabelle ACI, sia le tabelle del Ministero dei Trasporti; inoltre i depositi di stoccaggio intermedi forniti dall’ASP di Catania – cui l’aggiudicataria ha fatto riferimento – sarebbero privo della certificazione di qualità UNI 14065; inoltre la « ED non dispone affatto di due depositi da poter sfruttare a suo piacimento all’interno dei P.O. di Giarre ed Acireale e dunque non poteva giustificare in tal modo l’abbattimento dei costi di trasporto » (pag. 11 del ricorso); inoltre non solo l’aggiudicataria avrebbe dovuto spiegare come avrebbe eseguito il lavaggio e la sanificazione dei furgoni utilizzati per il ritiro della biancheria sporca, ma vi sarebbero altresì maggiori costi della biancheria, e comunque i costi di trasporto sarebbero superiori a quelli stimati dall’aggiudicataria, anche volendo considerare i punti di deposito intermedi;
ii) in via subordinata: ii.a) violazione dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016, difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà, mancato utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; ii.b) aleatorietà della lex specialis e dello schema di contratto; ii.c) indeterminatezza dell’oggetto del contratto e possibile aggiramento del prezzo di aggiudicazione con vanificazione delle regole del giusto procedimento e di corretta concorrenza.
1.4. Nel giudizio di primo grado n.r.g. 162/2025 si costituivano la ED e l’RN IB, chiedendo il rigetto del ricorso.
1.5. Il T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con la gravata sentenza n. 1556 del 2025 ha respinto integralmente il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
2.1. Con ricorso in appello (n.r.g. 592/2025), notificato il 29 maggio 2025 e depositato il 3 giugno 2025, contenente altresì domanda cautelare (respinta con ordinanza n. 192 del 2025), la AN GE ha impugnato la menzionata sentenza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 1556 del 2025, criticandone l’impianto motivazionale e riproponendo le censure dedotte nel giudizio di primo grado n.r.g. 162/2025.
2.2. Nel presente giudizio si sono costituiti la ED, l’RN IB e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, chiedendo il rigetto dell’appello.
2.3. Tutte le parti hanno depositato memorie illustrative e successive repliche, insistendo nelle rispettive difese.
3. All’udienza pubblica del 17 dicembre 2025, la AN GE ha rinunciato ai motivi d’appello proposti in via subordinata.
4. Alla medesima udienza del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. In via preliminare, si deve dare atto della rinuncia, da parte della AN GE, ai motivi d’appello proposti in via subordinata, con conseguente parziale improcedibilità dell’appello della AN GE con riferimento ai predetti motivi di gravame, rinunciati a verbale (sopra indicati alla lettera ii) del § 1.3 della presente sentenza).
6. Si può quindi passare all’esame dei restanti motivi di gravame e, al riguardo, il Collegio osserva che a cagione della reiterazione dei motivi dedotti in prime cure, è riemerso il thema decidendum del giudizio di primo grado, che perimetra necessariamente il processo di appello ex art. 104 c.p.a., sicché, per ragioni di economia dei mezzi processuali e semplicità espositiva, secondo la logica affermata dalla decisione della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, il Collegio prende direttamente in esame gli originari motivi posti a sostegno del ricorso introduttivo n.r.g. 162/2025, ad eccezione di quelli rinunciati a verbale (cfr. ex plurimis , C.g.a.r.s., sez. giurisdizionale, n. 862 del 2025, n. 696 del 2025, n. 467 del 2025, n. 208 del 2025, n. 848 del 2024, n. 607 del 2024, n. 542 del 2024, n. 537 del 2024, n. 438 del 2024, n. 560 del 2023, n. 537 del 2023, n. 325 del 2023, n. 1253 del 2022, n. 1132 del 2022, n. 791 del 2022; Cons. Stato, sez. IV, n. 234 del 2022; n. 1137 del 2020).
7.1. Esaminando quindi il motivo dedotto nel ricorso di primo grado n.r.g. 162/2025 (cfr. lett. i) del § 1.3 della presente sentenza), riproposto nel presente giudizio, il Collegio ne rileva l’infondatezza.
7.2. In linea generale, per consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di recente ribadito (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. III, n. 5822 del 2025; C.g.a.r.s., sez. giurisd., n. 862 del 2025), il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto e, per tale motivo, la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, e non concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo ( ex multis , Cons. di Stato, sez. V, n. 2879 del 2019; id. sez. III, n. 726 del 2019; id. sez. V, n. 430 del 2018; n. 4978 del 2017); correlativamente, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante, in ordine all’anomalia dell’offerta, non può estendersi oltre l’apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all’organo giurisdizionale la possibilità di svolgere un’autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell’anomalia dell’offerta economica, trattandosi di questione riservata all’esclusiva discrezionalità tecnica dell’amministrazione . Pertanto, il sindacato giurisdizionale in materia è “ limitato al caso in cui le valutazioni della pubblica amministrazione siano inficiate da macroscopiche illegittimità, quali gravi e plateali errori di valutazione o errori di fatto che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta ”, e non può risolversi “ in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una 'caccia all’errore' nella loro indicazione nel corpo dell’offerta ” (così, Cons. Stato, sez. V, n. 4559 del 2023; cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. V, n. 5600 del 2025).
7.3. Tanto premesso in linea generale, si precisa innanzitutto che – a fronte del giudicato formatosi sulla questione relativa agli asseriti maggiori costi di produzione (censura respinta con statuizione del T.a.r. catanese n. 3616 del 2024, passata in giudicato) – residua unicamente la questione concernente gli asseriti maggiori costi di trasporto, anche con riferimento al c.d. transit point .
7.4. Le censure mosse nel ricorso, rivolte ad affermare l’insostenibilità dell’offerta economica proposta dalla ED e l’erronea valutazione compiuta dalla stazione appaltante in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, non colgono nel segno.
7.5. Infatti:
a) il r.u.p. ha eseguito un’approfondita istruttoria in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, chiedendo alla ED i giustificativi dell’offerta economica (giustificativi assai dettagliati presentati il 27 novembre 2024);
b) dalla dettagliata documentazione presentata dalla ED, in ossequio a quanto richiesto dalla stazione appaltante, il r.u.p. nella relazione finale ha evidenziato che:
b.1) « si ritiene significativo attenzionare preliminarmente la solidità economica dell’impresa come emerge dai documenti di gara ed in particolare dal DGUE . […]. Inoltre, dall’esame dei giustificativi e dai documenti di gara si evince una ricostruzione dei costi logistica coerente con la la capacità organizzativa dell’OE che vanta un’esperienza ulta ventennale nel settore» ;
b.2) «l’O.E. dichiara negli atti di gara che l’Impianto presso il quale verrà effettuato il servizio di lavaggio e ricondizionamento è il medesimo attualmente utilizzato per l’AOU Policlinico G. Martino di Messina (lotto 5) ovvero lo Stabilimento di LL (Catanzaro). La presenza sul territorio siciliano sin dal 2020 e sul territorio calabro attraverso la presenza di altre commesse gli consentono di acquisire importanti economie di scala» ;
b.3) con specifico riferimento ai transit point , « l’OE ha previsto l’utilizzo presso alcuni presidi ospedalieri dell’ASP di Catania dei punti di deposito della biancheria e, in alternativa qualora non fossero disponibili, ha considerato il costo della locazione di due depositi siti rispettivamente a Giarre e Acireale stimando una spesa di € 12.000,00 nel quadriennio, calcolati sulla stima presunta dell’ingombro della biancheria necessaria dell’ASP di Catania e sulle tariffe tratte dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate […]. Tale soluzione consente all’O.E. di ridurre i viaggi da e per lo stabilimento di LL pur garantendo la consegna di 6 gg. su 7, come da Capitolato, determinando una significativa contrazione dei costi di per sé rilevanti a motivo del fattore “distanza”» ;
b.4) con riguardo ai costi di trasporto, « i costi di trasporto indicati da ED s.p.a. in offerta ammontano a una spesa complessiva (48 mesi) di € 340.000,00, con un’incidenza sull’importo complessivo offerto pari al 17,76% […]. La tipologia di dati utilizzati a fondamento dell’elaborazione offerta (km percorsi, automezzi, manutenzione automezzi, tagliando, consumo gomme, traghetti, pedaggi, n. ore manodopera ecc..) ed esposti con estremo dettaglio nei giustificativi di che trattasi cui si rinvia, sono coerenti ed esaustivi »;
b.5) con riguardo ancora ai costi di trasporto, « la ricostruzione della stima dei costi, distinta per KM nei n. 6 percorsi di cui agli allegati ai giustificativi da n. 1 a n. 6, e riepilogata nell’allegato 20 ai giustificativi e nel file excel, espone un totale complessivo inferiore a quanto espresso nell’offerta e ne è quindi decisamente contenuto avendo anche considerato le economie marginali che si sono in concreto manifestate nel corso del servizio di lavanolo […]»;
c) i calcoli inizialmente eseguiti dalla ricorrente AN GE muovevano dall’errato presupposto che i trasporti giornalieri (stimati in 305 viaggi all’anno) partissero ogni giorno dall’impianto di Marcellinara per arrivare alla struttura sanitaria siciliana (per oltre 220 km per ciascun viaggio di andata e di ritorno), senza tener conto né dell’esistenza dei depositi temporanei più vicini all’ASP di Catania, né del fatto che i viaggi da e per l’impianto situato in Calabria non avvengono quotidianamente;
d) i successivi calcoli eseguiti dalla ricorrente – sempre con riferimento ai costi di trasporto e tenendo conto dei transit point – non dimostrano affatto l’insostenibilità dell’offerta economica della ED, considerato che:
d.1) per quanto riguarda i costi via mare, la ricorrente presuppone arbitrariamente che la ED debba utilizzare, per ogni viaggio durante l’anno, un semirimorchio, sul presupposto (del tutto indimostrato) che in ogni viaggio via mare il peso della biancheria da trasportare sarebbe di 44 tonnellate;
d.2) uguali considerazioni valgono per il trasporto via terra, non essendo ragionevole (né è stata dimostrata la ragione) ipotizzare che si debba usare un semirimorchio da 44 tonnellate per il trasporto su gomma della biancheria piana e sagomata alla struttura sanitaria (con i conseguenti maggiori costi di trasporto unilateralmente stimati dalla ricorrente), anche tenendo conto che la ED ha precisamente indicato i sei percorsi su strada che intende percorrere, con il chilometraggio totale per ciascun percorso, oltre alla stima dei costi per carburante, traghetto, pedaggi e manutenzione ordinaria (cfr. pagg. 8 e seguenti delle giustificazioni);
d.3) in ogni caso e conclusivamente merita piena conferma quanto statuito dal primo giudice, che ha condivisibilmente affermato: « la ricorrente si cimenta nella quantificazione dei costi del servizio della controinteressata, sulla base – tra gli altri – del presunto peso della biancheria da trasportare, del numero e della tipologia dei mezzi necessari per il trasporto della biancheria, del relativo numero di autisti e dei chilometri di percorrenza per gli stabilimenti di cui la stessa impresa si servirebbe, presumendo di conoscere ed esplicitare, in termini così dettagliati ed analitici, elementi della complessiva operatività aziendale della concorrente che, in realtà, vanno ricondotti alla sfera interna di organizzazione della controinteressata, in seno alla quale vige piena libertà di adottare soluzioni assolutamente autonome, espressive della libertà imprenditoriale, garantita dal nostro ordinamento, cui non può sovrapporsi la ricostruzione di un modello organizzativo e gestionale elaborato, nel caso in esame, da una concorrente dell’interessata »;
e) inoltre:
e.1) anche qualora la ED non avesse a disposizione locali di deposito temporaneo forniti dalla stessa ASP di Catania, comunque l’utilizzo di magazzini (presi in locazione) rientra nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’imprenditore e pertiene alla fase di esecuzione dell’appalto, né è possibile sostenere che la ED abbia modificato la propria offerta tecnica, trattandosi di gara da aggiudicare con il prezzo più basso, in assenza quindi di una vera e propria offerta tecnica, né la legge di gara aveva previsto che il lavaggio della biancheria sporca avvenisse quotidianamente, essendo quotidiano solo il ritiro della biancheria sporca e la consegna di quella pulita;
e.2) il capitolato tecnico (cfr. art. 6 sui CAM-Criteri ambientali minimi) non ha (ragionevolmente) richiesto alcuna specifica certificazione per il transit point , trattandosi di un mero sito di stoccaggio temporaneo della biancheria, tenuto conto altresì che: a) la ricorrente, pur depositando le Linee guida RABC di Assosistema, non ha indicato dove sarebbe previsto l’asserito obbligo di ottenere la certificazione UNI EN 14065 (sistema di gestione e controllo della biocontaminazione) anche per gli hub di deposito temporaneo; b) la stessa e-mail di Assosistema del 27 giugno 2024 – riportata nel corpo del ricorso di primo grado – ha precisato come: ˂ la certificazione dell’ente rimanga in capo all’unità produttiva in cui viene svolto il servizio di lavaggio a prescindere dalla collocazione interna o esterna dei magazzini essendo, lo stoccaggio, solo una parte del processo ˃.
8. L’appello deve quindi essere in parte respinto per le ragioni esposte (relativamente ai motivi dedotti in via principale) e in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (relativamente alle censure dedotte in via subordinata e rinunciate a verbale), con conseguente conferma dell’aggiudicazione del lotto n. 4 in favore della ED s.r.l. in forza della deliberazione dell’RN IB n. 695 del 30 dicembre 2024.
9. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sussistendo invece giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite nei soli confronti dell’ASP di Catania.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 592/2025, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara improcedibile.
Condanna la AN GE s.r.l. al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre s.g. e accessori di legge, in favore della ED s.r.l., e in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre s.g. e accessori di legge, in favore della dell’RN IB.
Compensa le spese di lite con l’Azienda sanitaria provinciale di Catania.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OB GN, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
LE IZ, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE IZ | OB GN |
IL SEGRETARIO