CGARS, sez. I, sentenza 16/04/2026, n. 256
CGARS
Sentenza 16 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 – Manifesta anomalia ed incongruità dell’offerta della ED s.r.l. per sottostima dei costi di trasporto

    Il Collegio ha ritenuto che la verifica di anomalia dell'offerta debba essere globale e sintetica, non parcellizzata. Ha inoltre evidenziato che l'istruttoria del RUP è stata approfondita, considerando la solidità economica dell'impresa, le economie di scala, l'uso di transit point e la congruità dei costi di trasporto dettagliati dalla ED. I calcoli dell'appellante sono stati ritenuti basati su presupposti errati e non dimostrano l'insostenibilità dell'offerta. Inoltre, l'uso di depositi in locazione rientra nell'autonomia organizzativa dell'imprenditore e il capitolato tecnico non richiedeva certificazioni specifiche per i transit point.

  • Rigettato
    Infondatezza dei motivi di censura

    La decisione sulla principale censura relativa all'anomalia dell'offerta ha comportato il rigetto anche delle censure relative agli atti presupposti.

  • Improcedibile
    Rinuncia ai motivi subordinati

    L'appello è stato dichiarato improcedibile con riferimento ai motivi subordinati a causa della rinuncia formulata dall'appellante.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 16/04/2026, n. 256
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 256
    Data del deposito : 16 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo