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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/09/2025, n. 9127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9127 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, all'udienza del 17/09/2025, sostituita da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 44492 R.G. degli Affari Civili contenziosi, dell'anno 2024 e vertente
TRA
(28/06/1985 ), rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Parte_1
GRACI Salvatore;
(RICORRENTE)
E
, in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1
, in persona del Dirigente pro Controparte_2 tempore;
, in persona del Dirigente pro Controparte_3 tempore;
(RESISTENTI CONTUMACI)
*****
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, l'odierno ricorrente chiedeva al Tribunale adito di: 1) dichiarare il proprio diritto alla nomina a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023 per la classe di concorso B015 sino al 31/08/2023 nella provincia di con CP_3 riferimento al turno di nomina del 05/12/2022;
2) conseguentemente condannare l'amministrazione resistente ad adottare ogni provvedimento conseguente a quanto giudizialmente accertato;
3) condannare l'amministrazione resistente al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto, pari alla retribuzione che avrebbe percepito in caso di nomina annuale,
o nella diversa misura ritenuta di giustizia anche in via equitativa;
4) condannare l'amministrazione resistente al riconoscimento giuridico in favore del docente ricorrente.
1 All'udienza del 12/02/2025 il Giudice dichiarava la contumacia del e rinviava la CP_1 causa per la decisione al 17/09/2025 sostituita da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ.
***** Il ricorso si palesa fondato e deve essere pertanto accolto. È pacifico che, per la procedura straordinaria di reclutamento del personale docente per l'a.s. 2022/2023, il resistente ha adottato l'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, che ha CP_1 introdotto una modalità informatizzata di conferimento degli incarichi di supplenza tramite algoritmo, sulla base delle graduatorie e delle preferenze espresse dai candidati. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, della suddetta Ordinanza, la mancata presentazione della domanda costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi, mentre la mancata indicazione di alcune sedi comporta rinuncia limitatamente a quelle non espresse. Nel caso di specie, il ricorrente aveva tempestivamente presentato domanda telematica, indicando solo alcune sedi della provincia, quando ancora non erano state rese pubbliche dall'Amministrazione le sedi effettivamente disponibili. Ne consegue che l'omessa indicazione di talune sedi non poteva configurarsi come rinuncia all'incarico, ma semmai come rifiuto parziale di concorrere per specifiche sedi, senza incidere sul diritto alla nomina. La giurisprudenza di merito ha chiarito la distinzione tra rinuncia all'incarico (negozio unilaterale abdicativo rispetto a un diritto già entrato nella sfera giuridica) e mancata opzione per determinate sedi (mera manifestazione di volontà limitativa). Anche altri Tribunali hanno confermato che l'omessa indicazione di tutte le sedi non può comportare l'esclusione integrale dalla procedura. Pertanto, risulta illegittima l'esclusione del ricorrente dalle operazioni di nomina del 05/12/2022, dato che egli avrebbe avuto titolo ad ottenere un incarico annuale fino al 31/08/2023 presso una delle sedi effettivamente attribuite ad altri candidati con punteggio inferiore. La mancata nomina ha determinato per il ricorrente un pregiudizio sia economico (perdita della retribuzione dell'intero anno scolastico), sia giuridico (mancata maturazione di servizio utile ai fini del punteggio e della progressione). Le spese processuali seguono la soccombenza dell'amministrazione resistente e si liquidano come in dispositivo alla stregua del DM n. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: 1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla nomina a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023 per la classe di concorso B015 sino al 31/08/2023 nella provincia di con riferimento al turno di nomina del 05/12/2022; CP_3
2) condanna l'amministrazione resistente a adottare ogni consequenziale provvedimento;
3) condanna l'amministrazione resistente al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal ricorrente, quantificato in misura corrispondente alla retribuzione che avrebbe percepito in caso di nomina annuale;
4) condanna il al pagamento delle spese di lite che Controparte_1 liquida in complessivi € 1.303,00, di cui € 170,00 per spese generali ed € 1.133,00 per compensi, oltre IVA e CPA;
5) manda alla Cancelleria per la comunicazione al procuratore costituito. Roma, 21/09/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 44492 R.G. degli Affari Civili contenziosi, dell'anno 2024 e vertente
TRA
(28/06/1985 ), rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Parte_1
GRACI Salvatore;
(RICORRENTE)
E
, in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1
, in persona del Dirigente pro Controparte_2 tempore;
, in persona del Dirigente pro Controparte_3 tempore;
(RESISTENTI CONTUMACI)
*****
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, l'odierno ricorrente chiedeva al Tribunale adito di: 1) dichiarare il proprio diritto alla nomina a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023 per la classe di concorso B015 sino al 31/08/2023 nella provincia di con CP_3 riferimento al turno di nomina del 05/12/2022;
2) conseguentemente condannare l'amministrazione resistente ad adottare ogni provvedimento conseguente a quanto giudizialmente accertato;
3) condannare l'amministrazione resistente al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto, pari alla retribuzione che avrebbe percepito in caso di nomina annuale,
o nella diversa misura ritenuta di giustizia anche in via equitativa;
4) condannare l'amministrazione resistente al riconoscimento giuridico in favore del docente ricorrente.
1 All'udienza del 12/02/2025 il Giudice dichiarava la contumacia del e rinviava la CP_1 causa per la decisione al 17/09/2025 sostituita da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ.
***** Il ricorso si palesa fondato e deve essere pertanto accolto. È pacifico che, per la procedura straordinaria di reclutamento del personale docente per l'a.s. 2022/2023, il resistente ha adottato l'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, che ha CP_1 introdotto una modalità informatizzata di conferimento degli incarichi di supplenza tramite algoritmo, sulla base delle graduatorie e delle preferenze espresse dai candidati. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, della suddetta Ordinanza, la mancata presentazione della domanda costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi, mentre la mancata indicazione di alcune sedi comporta rinuncia limitatamente a quelle non espresse. Nel caso di specie, il ricorrente aveva tempestivamente presentato domanda telematica, indicando solo alcune sedi della provincia, quando ancora non erano state rese pubbliche dall'Amministrazione le sedi effettivamente disponibili. Ne consegue che l'omessa indicazione di talune sedi non poteva configurarsi come rinuncia all'incarico, ma semmai come rifiuto parziale di concorrere per specifiche sedi, senza incidere sul diritto alla nomina. La giurisprudenza di merito ha chiarito la distinzione tra rinuncia all'incarico (negozio unilaterale abdicativo rispetto a un diritto già entrato nella sfera giuridica) e mancata opzione per determinate sedi (mera manifestazione di volontà limitativa). Anche altri Tribunali hanno confermato che l'omessa indicazione di tutte le sedi non può comportare l'esclusione integrale dalla procedura. Pertanto, risulta illegittima l'esclusione del ricorrente dalle operazioni di nomina del 05/12/2022, dato che egli avrebbe avuto titolo ad ottenere un incarico annuale fino al 31/08/2023 presso una delle sedi effettivamente attribuite ad altri candidati con punteggio inferiore. La mancata nomina ha determinato per il ricorrente un pregiudizio sia economico (perdita della retribuzione dell'intero anno scolastico), sia giuridico (mancata maturazione di servizio utile ai fini del punteggio e della progressione). Le spese processuali seguono la soccombenza dell'amministrazione resistente e si liquidano come in dispositivo alla stregua del DM n. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: 1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla nomina a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023 per la classe di concorso B015 sino al 31/08/2023 nella provincia di con riferimento al turno di nomina del 05/12/2022; CP_3
2) condanna l'amministrazione resistente a adottare ogni consequenziale provvedimento;
3) condanna l'amministrazione resistente al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal ricorrente, quantificato in misura corrispondente alla retribuzione che avrebbe percepito in caso di nomina annuale;
4) condanna il al pagamento delle spese di lite che Controparte_1 liquida in complessivi € 1.303,00, di cui € 170,00 per spese generali ed € 1.133,00 per compensi, oltre IVA e CPA;
5) manda alla Cancelleria per la comunicazione al procuratore costituito. Roma, 21/09/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile