Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 353
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'intimazione

    L'eccezione di nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione è infondata, atteso che la menzione degli atti presupposti, venuti a conoscenza del contribuente, ha messo quest'ultimo in condizione di poter articolare le proprie difese.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per omessa notifica atto prodromico

    Le eccezioni su eventuali vizi del procedimento notificatorio sono sanate ex art. 156, co. 3, c.pc., per raggiungimento dello scopo. Le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa

    Le intimazioni di pagamento hanno interrotto il termine di prescrizione per la riscossione degli importi portati dalle cartelle di pagamento richiamate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 353
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 353
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo