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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 353/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUCIFORA FRANCESCO, Presidente e Relatore
BARBARINO IGNAZIA, Giudice
FRICANO FRANCESCO GIUSEPPE, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5524/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022955566000 U.T.I.F. 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022955566000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022955566000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022955566000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022955566000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022955566000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022955566000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022955566000 IRAP 2005 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti e condanna alle spese con distrazione a suo favore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato all'ADER di Catania, è impugnata l'intimazione di pagamento n.
293202590229555666/000 del 06.06.2025, notificata alla ricorrente il 09.07.2025, avente come presupposto le cartelle di pagamento nn. 29320090002423900000, 2932012000443648000, 29320230067364730000, emesse in materia di Iva per gli anni 2005, 2008, di Irpef, Add. Reg. Irpef per gli anni 2005, 2008, di Irap per l'anno 2005, di U.T.I.F., Multe, Ammende e Sanzioni Pecuniarie per l'anno 2018.
Il ricorrente deduce: il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento impugnata per violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) e dell'art. 24 della Costituzione;
la nullità dell'intimazione per omessa notifica dell'atto prodromico, ovvero per violazione degli artt. 26 e 50 del D.P.R. n. 602/1973, degli artt. 137 e seguenti c.p.c., nonché per la consequenziale decadenza del potere impositivo dell'ufficio ex art. 25 del D.P.R. n. 602/1973; la prescrizione della pretesa;
Il resistente controdeduce: che tutte le cartelle di pagamento contenute nella intimazione impugnata sono state tutte regolarmente notificate;
che successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento sopra menzionate, ha notificato alla ricorrente più atti interruttivi della prescrizione.
La ricorrente, con memorie di replica contesta la produzione documentale versata in atti dalla parte resistente e insiste nei motivi del ricorso.
Il collegio, alla pubblica udienza del 14.1.2026, udito il relatore e le parti costituite, come da verbale d'udienza, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso non è fondato.
La Cartella di pagamento n. 29320090002423900000 è stata regolarmente notificata in data 31/08/2009.
La Cartella di pagamento n. 2932012000443648000 è stata regolarmente notificata in data 17/05/2012
La Cartella di pagamento n. 29320230067364730000 è stata regolarmente notificata in data 02/02/2024 a mani proprie dell'odierno ricorrente.
Il 23/01/2012 è stato notificato l'avviso di intimazione n. 29320119123478417000, per la la cartella di pagamento n 29320090002423900000 e n. 29320120000443648000
In data 01/11/2014 è stato notificato l'avviso di intimazione n. 29320149000423687000 per la cartella n
293200900024239000.
Il 9/10/2017 è stato notificato l'Avviso di Intimazione n. 29320179000222571000 per la cartella n. 29320090002423900000
Il 13/12/2023 è stato notificato l'Avviso di Intimazione n. 29320239027869139000 per le cartella di pagamento n 29320090002423900000 e n. 29320120000443648000.
Le intimazioni di pagamento hanno interrotto il termine di prescrizione per la riscossione degli importi portati dalle cartelle di pagamento negli stessi richiamati e oggi oggetto di contestazione.
La documentazione versata in atti dalla parte resistente non è stata contestata.
L'eccezione di nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione è infondato, atteso che la menzione degli atti presupposti, venuti a conoscenza del contribuente, ha messo questi in condizione di potere articolare le proprie difese.
L'eccezione su eventuali vizi del procedimento notificatorio sono sanate ex art. 156, co. 3, c.pc., per raggiungimento dello scopo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania rigetta il ricorso nei termini di cui in motivazione.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore della resistente, liquidate in euro
2.000,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUCIFORA FRANCESCO, Presidente e Relatore
BARBARINO IGNAZIA, Giudice
FRICANO FRANCESCO GIUSEPPE, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5524/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022955566000 U.T.I.F. 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022955566000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022955566000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022955566000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022955566000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022955566000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022955566000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022955566000 IRAP 2005 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti e condanna alle spese con distrazione a suo favore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato all'ADER di Catania, è impugnata l'intimazione di pagamento n.
293202590229555666/000 del 06.06.2025, notificata alla ricorrente il 09.07.2025, avente come presupposto le cartelle di pagamento nn. 29320090002423900000, 2932012000443648000, 29320230067364730000, emesse in materia di Iva per gli anni 2005, 2008, di Irpef, Add. Reg. Irpef per gli anni 2005, 2008, di Irap per l'anno 2005, di U.T.I.F., Multe, Ammende e Sanzioni Pecuniarie per l'anno 2018.
Il ricorrente deduce: il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento impugnata per violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) e dell'art. 24 della Costituzione;
la nullità dell'intimazione per omessa notifica dell'atto prodromico, ovvero per violazione degli artt. 26 e 50 del D.P.R. n. 602/1973, degli artt. 137 e seguenti c.p.c., nonché per la consequenziale decadenza del potere impositivo dell'ufficio ex art. 25 del D.P.R. n. 602/1973; la prescrizione della pretesa;
Il resistente controdeduce: che tutte le cartelle di pagamento contenute nella intimazione impugnata sono state tutte regolarmente notificate;
che successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento sopra menzionate, ha notificato alla ricorrente più atti interruttivi della prescrizione.
La ricorrente, con memorie di replica contesta la produzione documentale versata in atti dalla parte resistente e insiste nei motivi del ricorso.
Il collegio, alla pubblica udienza del 14.1.2026, udito il relatore e le parti costituite, come da verbale d'udienza, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso non è fondato.
La Cartella di pagamento n. 29320090002423900000 è stata regolarmente notificata in data 31/08/2009.
La Cartella di pagamento n. 2932012000443648000 è stata regolarmente notificata in data 17/05/2012
La Cartella di pagamento n. 29320230067364730000 è stata regolarmente notificata in data 02/02/2024 a mani proprie dell'odierno ricorrente.
Il 23/01/2012 è stato notificato l'avviso di intimazione n. 29320119123478417000, per la la cartella di pagamento n 29320090002423900000 e n. 29320120000443648000
In data 01/11/2014 è stato notificato l'avviso di intimazione n. 29320149000423687000 per la cartella n
293200900024239000.
Il 9/10/2017 è stato notificato l'Avviso di Intimazione n. 29320179000222571000 per la cartella n. 29320090002423900000
Il 13/12/2023 è stato notificato l'Avviso di Intimazione n. 29320239027869139000 per le cartella di pagamento n 29320090002423900000 e n. 29320120000443648000.
Le intimazioni di pagamento hanno interrotto il termine di prescrizione per la riscossione degli importi portati dalle cartelle di pagamento negli stessi richiamati e oggi oggetto di contestazione.
La documentazione versata in atti dalla parte resistente non è stata contestata.
L'eccezione di nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione è infondato, atteso che la menzione degli atti presupposti, venuti a conoscenza del contribuente, ha messo questi in condizione di potere articolare le proprie difese.
L'eccezione su eventuali vizi del procedimento notificatorio sono sanate ex art. 156, co. 3, c.pc., per raggiungimento dello scopo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania rigetta il ricorso nei termini di cui in motivazione.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore della resistente, liquidate in euro
2.000,00, oltre accessori come per legge.