TAR
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00981/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 05/02/2026
N. 00300 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00981/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 981 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Bernardo, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Treviso, viale Brigata Marche 6, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura Venezia in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento N. 00981/2024 REG.RIC.
- del provvedimento di rigetto n. cat.6 l/amm/2024 emesso in data 14-5-2024 dalla
Questura di Venezia, con il quale il Questore ha rigettato l'istanza del sig. -OMISSIS- per il rinnovo di porto d'armi uso sportivo presentata in data 4-12-2023;
- di ogni ulteriore atto pregiudizievole presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. IP LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento del 14-5-2024 la Questura di Venezia respingeva l'istanza di rinnovo della licenza di porto armi ad uso sportivo presentata dal signor -OMISSIS- evidenziando che in data 29-6-2016 era stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di revoca di tale licenza e altresì un provvedimento di ritiro cautelare delle armi, munizioni e titolo di polizia e che lo stesso in data 3-7-2024 era stato deferito all'Autorità giudiziaria dai Carabinieri della Stazioni di -OMISSIS-per i reati di cui all'art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia) e all'art. 582 c.p. (lesione personale), a seguito di denuncia-querela sporta dalla compagna convivente.
2. Con il ricorso in esame parte ricorrente ha impugnato tale provvedimento di rigetto della sua istanza sulla base dei seguenti motivi.
I – Violazione degli artt. 11 e 43 del TULPS; Eccesso di potere, irragionevolezza, assenza dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria e manifesta ingiustizia. N. 00981/2024 REG.RIC.
Il provvedimento impugnato sarebbe stato assunto in assenza dei necessari presupposti, in quanto sarebbe basato su fatti risalenti a dieci anni prima e privi di rilevanza penale.
In particolare, non verrebbero evidenziate condanne o comportamenti incompatibili con l'affidabilità richiesta per il rilascio del porto d'armi. Inoltre la querela sporta dalla ex convivente nel 2014 sarebbe stata successivamente rimessa nel 2016. Non vi sarebbero quindi pregiudizi penalmente rilevanti.
La Questura inoltre non avrebbe considerato il lungo periodo trascorso senza condotte pregiudizievoli e non avrebbe tenuto conto della remissione della querela, elementi che avrebbero dovuto portare a una valutazione diversa in ordine alla sua affidabilità.
II – Difetto di motivazione e di istruttoria congrua e adeguata.
La questura non avrebbe adeguatamente motivato il provvedimento di rigetto in quanto non avrebbe individuato “i concreti elementi ritenuti idonei a dubitare sull'affidabilità del richiedente o di chi con lui convive”.
La Questura si sarebbe limitata a richiamare fatti risalenti a dieci anni prima, senza considerare il lungo periodo trascorso senza condotte pregiudizievoli e senza valutare la remissione della querela da parte della sua ex convivente nel 2016. Inoltre, non sarebbe stata effettuata una valutazione complessiva della sua condotta, né sarebbero state considerate le mutate condizioni personali e il tempo trascorso.
L'Amministrazione – sostiene il ricorrente - avrebbe dovuto svolgere un'istruttoria più approfondita e motivare adeguatamente il diniego, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti. La mancanza di una motivazione congrua e di una valutazione attuale della sua condotta renderebbe il provvedimento impugnato illegittimo.
3. le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, depositando una breve relazione sui fatti di causa.
4. All'udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Le censure proposte non possono essere condivise. N. 00981/2024 REG.RIC.
5.1. Per giurisprudenza costante:
a) non esiste un diritto soggettivo al porto d'armi e la regola generale è costituita dal divieto di detenzione delle armi (Cons. Stato, Sez. III, 12-6-2020, n. 3759);
b) il potere di vietare la detenzione e il porto delle armi ha una finalità di tutela preventiva-cautelare dell'ordine pubblico, non sanzionatorio (TAR Veneto, Sez. I, 30-
10-2025, n. 1956);
c) il giudizio di “non affidabilità” è ampiamente discrezionale ed è adeguatamente motivato anche con riferimento a situazioni che, pur non avendo dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, siano genericamente non ascrivibili a
“buona condotta” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 9 febbraio 2022, n. 883);
d) ove sussista un quadro di conflittualità in ambito familiare, a fronte di litigi e querele, caratterizzate da tensioni, litigi, minacce ed eventuali denunce, esso costituisce motivo più che valido a legittimare il divieto di detenzione d'armi, in relazione al carattere preventivo dei relativi provvedimenti, la cui funzione è di prevenire i delitti che potrebbero avere occasione dalla disponibilità di armi (cfr.
Consiglio di Stato, Sez. III, 19.9.2013, n. 4666, T.A.R. Toscana, Sez. II, 4.12.2017, n.
1496, , T.A.R. Piemonte, 1 ottobre 2019, n. 47).
5.2. Il ricorrente era già stato oggetto di un provvedimento di revoca della licenza di porto d'armi - non impugnato – pertanto nella fattispecie non si trattava di un
“rinnovo” della licenza, bensì di una nuova istanza di rilascio.
E in tali condizioni, anche in applicazione del principio di vicinanza delle prove, era onere dell'interessato evidenziare all'Amministrazione gli elementi (sopravvenuti) idonei a dimostrare il superamento delle ragioni che avevano legittimamente portato la Questura a dubitare della sua piena affidabilità circa l'utilizzo delle armi.
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, non può quindi configurarsi alcun profilo di difetto di motivazione o di istruttoria. N. 00981/2024 REG.RIC.
Il rigetto dell'istanza di rinnovo della licenza risulta congruamente motivato con riferimento al precedente provvedimento – non impugnato – di revoca della stessa.
5.3. Va peraltro rimarcato che non assume un rilievo decisivo la questione della remissione della querela. Come correttamente evidenziato dalle
Amministrazioni resistenti, la valutazione amministrativa, infatti, persegue finalità non punitive, ma preventive, e differisce da quella penale. L'Amministrazione mantiene il potere di valutare il fatto nella sua obiettiva dimensione storica, a prescindere dall'esito del giudizio penale. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che la remissione della querela e l'archiviazione del procedimento penale non precludono all'autorità amministrativa di valutare comunque la gravità dell'episodio e non eliminano sul piano storico e fattuale i comportamenti ritenuti rilevanti ai fini del giudizio di inaffidabilità nella detenzione delle armi (T.A.R. Piemonte Torino Sez. I
Sent., 13 giugno 2017, n. 731). Invero, secondo la giurisprudenza, la presentazione di remissione di querela (evento nondimeno frequente nei casi di conflittualità fra persone legate da rapporto di coniugio, di convivenza o di parentela) ovvero di dichiarazioni successive tese a sminuire i fatti, non risultano ex se idonee ad eliminare, sul piano storico e fattuale, i comportamenti e le circostanze ritenute rilevanti ai fini del giudizio di affidabilità in ordine alla condotta di vita e all'assenza di pericolo, anche potenziale, di abuso da parte di chi sia autorizzato alla detenzione e uso delle armi (Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione staccata di
Lecce num. 1446 del 2025; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 9-12-2025, n. 7952).
6. Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Ferma la facoltà del ricorrente di ripresentare l'istanza di rilascio della licenza fornendo all'Amministrazione gli elementi idonei a far ritenere superate le ragioni che avevano portato alla revoca della stessa.
7. In ragione delle peculiarità della fattispecie, sussistono le condizioni per compensare le spese. N. 00981/2024 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e la ex compagna.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO SI, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
IP LA, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IP LA DO SI N. 00981/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 05/02/2026
N. 00300 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00981/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 981 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Bernardo, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Treviso, viale Brigata Marche 6, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura Venezia in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento N. 00981/2024 REG.RIC.
- del provvedimento di rigetto n. cat.6 l/amm/2024 emesso in data 14-5-2024 dalla
Questura di Venezia, con il quale il Questore ha rigettato l'istanza del sig. -OMISSIS- per il rinnovo di porto d'armi uso sportivo presentata in data 4-12-2023;
- di ogni ulteriore atto pregiudizievole presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. IP LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento del 14-5-2024 la Questura di Venezia respingeva l'istanza di rinnovo della licenza di porto armi ad uso sportivo presentata dal signor -OMISSIS- evidenziando che in data 29-6-2016 era stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di revoca di tale licenza e altresì un provvedimento di ritiro cautelare delle armi, munizioni e titolo di polizia e che lo stesso in data 3-7-2024 era stato deferito all'Autorità giudiziaria dai Carabinieri della Stazioni di -OMISSIS-per i reati di cui all'art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia) e all'art. 582 c.p. (lesione personale), a seguito di denuncia-querela sporta dalla compagna convivente.
2. Con il ricorso in esame parte ricorrente ha impugnato tale provvedimento di rigetto della sua istanza sulla base dei seguenti motivi.
I – Violazione degli artt. 11 e 43 del TULPS; Eccesso di potere, irragionevolezza, assenza dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria e manifesta ingiustizia. N. 00981/2024 REG.RIC.
Il provvedimento impugnato sarebbe stato assunto in assenza dei necessari presupposti, in quanto sarebbe basato su fatti risalenti a dieci anni prima e privi di rilevanza penale.
In particolare, non verrebbero evidenziate condanne o comportamenti incompatibili con l'affidabilità richiesta per il rilascio del porto d'armi. Inoltre la querela sporta dalla ex convivente nel 2014 sarebbe stata successivamente rimessa nel 2016. Non vi sarebbero quindi pregiudizi penalmente rilevanti.
La Questura inoltre non avrebbe considerato il lungo periodo trascorso senza condotte pregiudizievoli e non avrebbe tenuto conto della remissione della querela, elementi che avrebbero dovuto portare a una valutazione diversa in ordine alla sua affidabilità.
II – Difetto di motivazione e di istruttoria congrua e adeguata.
La questura non avrebbe adeguatamente motivato il provvedimento di rigetto in quanto non avrebbe individuato “i concreti elementi ritenuti idonei a dubitare sull'affidabilità del richiedente o di chi con lui convive”.
La Questura si sarebbe limitata a richiamare fatti risalenti a dieci anni prima, senza considerare il lungo periodo trascorso senza condotte pregiudizievoli e senza valutare la remissione della querela da parte della sua ex convivente nel 2016. Inoltre, non sarebbe stata effettuata una valutazione complessiva della sua condotta, né sarebbero state considerate le mutate condizioni personali e il tempo trascorso.
L'Amministrazione – sostiene il ricorrente - avrebbe dovuto svolgere un'istruttoria più approfondita e motivare adeguatamente il diniego, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti. La mancanza di una motivazione congrua e di una valutazione attuale della sua condotta renderebbe il provvedimento impugnato illegittimo.
3. le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, depositando una breve relazione sui fatti di causa.
4. All'udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Le censure proposte non possono essere condivise. N. 00981/2024 REG.RIC.
5.1. Per giurisprudenza costante:
a) non esiste un diritto soggettivo al porto d'armi e la regola generale è costituita dal divieto di detenzione delle armi (Cons. Stato, Sez. III, 12-6-2020, n. 3759);
b) il potere di vietare la detenzione e il porto delle armi ha una finalità di tutela preventiva-cautelare dell'ordine pubblico, non sanzionatorio (TAR Veneto, Sez. I, 30-
10-2025, n. 1956);
c) il giudizio di “non affidabilità” è ampiamente discrezionale ed è adeguatamente motivato anche con riferimento a situazioni che, pur non avendo dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, siano genericamente non ascrivibili a
“buona condotta” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 9 febbraio 2022, n. 883);
d) ove sussista un quadro di conflittualità in ambito familiare, a fronte di litigi e querele, caratterizzate da tensioni, litigi, minacce ed eventuali denunce, esso costituisce motivo più che valido a legittimare il divieto di detenzione d'armi, in relazione al carattere preventivo dei relativi provvedimenti, la cui funzione è di prevenire i delitti che potrebbero avere occasione dalla disponibilità di armi (cfr.
Consiglio di Stato, Sez. III, 19.9.2013, n. 4666, T.A.R. Toscana, Sez. II, 4.12.2017, n.
1496, , T.A.R. Piemonte, 1 ottobre 2019, n. 47).
5.2. Il ricorrente era già stato oggetto di un provvedimento di revoca della licenza di porto d'armi - non impugnato – pertanto nella fattispecie non si trattava di un
“rinnovo” della licenza, bensì di una nuova istanza di rilascio.
E in tali condizioni, anche in applicazione del principio di vicinanza delle prove, era onere dell'interessato evidenziare all'Amministrazione gli elementi (sopravvenuti) idonei a dimostrare il superamento delle ragioni che avevano legittimamente portato la Questura a dubitare della sua piena affidabilità circa l'utilizzo delle armi.
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, non può quindi configurarsi alcun profilo di difetto di motivazione o di istruttoria. N. 00981/2024 REG.RIC.
Il rigetto dell'istanza di rinnovo della licenza risulta congruamente motivato con riferimento al precedente provvedimento – non impugnato – di revoca della stessa.
5.3. Va peraltro rimarcato che non assume un rilievo decisivo la questione della remissione della querela. Come correttamente evidenziato dalle
Amministrazioni resistenti, la valutazione amministrativa, infatti, persegue finalità non punitive, ma preventive, e differisce da quella penale. L'Amministrazione mantiene il potere di valutare il fatto nella sua obiettiva dimensione storica, a prescindere dall'esito del giudizio penale. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che la remissione della querela e l'archiviazione del procedimento penale non precludono all'autorità amministrativa di valutare comunque la gravità dell'episodio e non eliminano sul piano storico e fattuale i comportamenti ritenuti rilevanti ai fini del giudizio di inaffidabilità nella detenzione delle armi (T.A.R. Piemonte Torino Sez. I
Sent., 13 giugno 2017, n. 731). Invero, secondo la giurisprudenza, la presentazione di remissione di querela (evento nondimeno frequente nei casi di conflittualità fra persone legate da rapporto di coniugio, di convivenza o di parentela) ovvero di dichiarazioni successive tese a sminuire i fatti, non risultano ex se idonee ad eliminare, sul piano storico e fattuale, i comportamenti e le circostanze ritenute rilevanti ai fini del giudizio di affidabilità in ordine alla condotta di vita e all'assenza di pericolo, anche potenziale, di abuso da parte di chi sia autorizzato alla detenzione e uso delle armi (Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione staccata di
Lecce num. 1446 del 2025; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 9-12-2025, n. 7952).
6. Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Ferma la facoltà del ricorrente di ripresentare l'istanza di rilascio della licenza fornendo all'Amministrazione gli elementi idonei a far ritenere superate le ragioni che avevano portato alla revoca della stessa.
7. In ragione delle peculiarità della fattispecie, sussistono le condizioni per compensare le spese. N. 00981/2024 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e la ex compagna.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO SI, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
IP LA, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IP LA DO SI N. 00981/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.