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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 21/01/2026, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 840/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ZANETTI MASSIMO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1982/2025 depositato il 18/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401551631 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401551631 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401551631 TARI 2020
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
La ricorrente generalizzata in epigrafe prendeva in locazione l'immobile al quale si riferiscono le imposte oggetto dell'avviso di accertamento, con contratto del 16.8.2016, registrato il 28.8.2016 dai proprietari signori Nominativo_1.
Con l'avviso di accertamento in oggetto Roma Capitale ha chiesto alla stessa il pagamento delle imposte dovute a titolo di TARI per gli gli anni 2018, 2019, 2020.
L'interessata ha impugnato detto avviso chiedendone l'annullamento in quanto le imposte erano state già pagate dagli stessi proprietari locatori.
Roma Capitale si è costituita in giudizio soltanto in data 19.1.2026 ma per chiedere che venga dichiarata cessata la materia del contendere avendo nelle more annullato in via di autotutela l'avviso impugnato.
°°°
L'annullamento in via di autotutela dell'avviso impugnato fa venire meno la materia del contendere.
Tuttavia poiché è intervenuto soltanto dopo la promozione del giudizio le spese processuali devono essere regolate dal principio della soccombenza virtuale.
Ebbene, la documentazione prodotta dalla ricorrente prova che le imposte per gli anni di cui all'avviso, e relativamente all'immobile in esso indicato, sono state in realtà tutte pagate anche se dai proprietari e non dai conduttori.
Questo non toglie che le obbligazioni tributarie siano state comunque estinte, non essendo precluso al proprietario di pagare il costo delle utenze e dei servizi in luogo dei conduttori ai quali ha dato in locazione l'immobile.
La documentazione prodotta non è stata peraltro contestata da Roma Capitale che si è costituita in giudizio chiedendo che venga dichiarata cessata la materia del contendere per avere nelle more del giudizio annullato in via di autotutela l'avviso impugnato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33
Dichiara cessata la materia nel contendere nel merito;
condanna Roma Capitale al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente liquidate in euro 30,00 per spese ed euro 500,00 per compenso professionale oltre accessori di legge,
Roma 21.1.2026 Il Giudice monocratico
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ZANETTI MASSIMO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1982/2025 depositato il 18/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401551631 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401551631 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401551631 TARI 2020
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
La ricorrente generalizzata in epigrafe prendeva in locazione l'immobile al quale si riferiscono le imposte oggetto dell'avviso di accertamento, con contratto del 16.8.2016, registrato il 28.8.2016 dai proprietari signori Nominativo_1.
Con l'avviso di accertamento in oggetto Roma Capitale ha chiesto alla stessa il pagamento delle imposte dovute a titolo di TARI per gli gli anni 2018, 2019, 2020.
L'interessata ha impugnato detto avviso chiedendone l'annullamento in quanto le imposte erano state già pagate dagli stessi proprietari locatori.
Roma Capitale si è costituita in giudizio soltanto in data 19.1.2026 ma per chiedere che venga dichiarata cessata la materia del contendere avendo nelle more annullato in via di autotutela l'avviso impugnato.
°°°
L'annullamento in via di autotutela dell'avviso impugnato fa venire meno la materia del contendere.
Tuttavia poiché è intervenuto soltanto dopo la promozione del giudizio le spese processuali devono essere regolate dal principio della soccombenza virtuale.
Ebbene, la documentazione prodotta dalla ricorrente prova che le imposte per gli anni di cui all'avviso, e relativamente all'immobile in esso indicato, sono state in realtà tutte pagate anche se dai proprietari e non dai conduttori.
Questo non toglie che le obbligazioni tributarie siano state comunque estinte, non essendo precluso al proprietario di pagare il costo delle utenze e dei servizi in luogo dei conduttori ai quali ha dato in locazione l'immobile.
La documentazione prodotta non è stata peraltro contestata da Roma Capitale che si è costituita in giudizio chiedendo che venga dichiarata cessata la materia del contendere per avere nelle more del giudizio annullato in via di autotutela l'avviso impugnato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33
Dichiara cessata la materia nel contendere nel merito;
condanna Roma Capitale al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente liquidate in euro 30,00 per spese ed euro 500,00 per compenso professionale oltre accessori di legge,
Roma 21.1.2026 Il Giudice monocratico