Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 21/01/2026, n. 840
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Annullamento in autotutela

    L'annullamento in via di autotutela dell'avviso impugnato fa venir meno la materia del contendere.

  • Accolto
    Estinzione obbligazioni tributarie

    La documentazione prodotta dalla ricorrente prova che le imposte per gli anni di cui all'avviso, e relativamente all'immobile in esso indicato, sono state in realtà tutte pagate anche se dai proprietari e non dai conduttori. Questo non toglie che le obbligazioni tributarie siano state comunque estinte, non essendo precluso al proprietario di pagare il costo delle utenze e dei servizi in luogo dei conduttori ai quali ha dato in locazione l'immobile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 21/01/2026, n. 840
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 840
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo