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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/07/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 1827 dell'anno 2021
OGGETTO
Impugnativa di collocamento in pensione
TRA
(C.F. ), elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Munno Antonio, che la rapp. ta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato dalla memoria di costituzione di nuovo difensore, in sostituzione dei precedenti difensori costituiti, Avv. Pasqualino Nacca e Avv. Maria Conforti.
Ricorrente
E
, CF , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Itala De Benedictis, giusta procura generale alle liti in atti.
Resistente
NONCHÉ
- rapp.to e difeso Controparte_2 dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici ope legis elett.te domicilia
Resistente
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l' e il CP_1 Controparte_2
: come da rispettiva memoria difensiva.
[...]
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 25.03.2021, la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' , il CP_1 Controparte_3
, esponendo: di essere stata docente della scuola dell'infanzia presso l'Istituto
[...]
Comprensivo di San Prisco;
di aver proposto in data 14.12.2019 domanda di trattenimento 1 in servizio sino al compimento dei 71 anni, non avendo ancora maturato i requisiti per il CP_ collocamento pensionistico, come da Circolare n. 62/2018 e art. 24 L. 211/2014; che con provvedimento del 28.02.2020 il Dirigente Scolastico dell'Istituto disponeva la cessazione dal servizio della deducente per limiti di età a decorrere dall'01.09.2020; di aver proposto contestazione in data 26.05.2020 cui seguiva nota di riscontro dell' CP_1 con la quale veniva certificato il diritto alla pensione dell'istante; che in data 25.09.2020, CP_ in mancanza dell'erogazione della pensione, segnalava all' l'accaduto, e l'Istituto, con nota del 05.10.2020 comunicava la liquidazione in via provvisoria della pensione di vecchiaia, categoria VOCUM con decorrenza dal 01.09.2020 per € 693,01 mensili.
Lamentava la ricorrente la illegittimità del provvedimento di liquidazione provvisoria e del provvedimento di rigetto della domanda di trattenimento in servizio, argomentando che non erano maturati tutti i presupposti contributivi richiesti dalla legge per il collocamento in pensione e assumendo comunque come errati i conteggi eseguiti in via provvisoria dall'Ente. Evidenziava, inoltre, un danno economico derivante dalla interruzione forzata del rapporto lavorativo, anche con riguardo ad una cessione del quinto ad un istituto di credito, che si trovava impossibilitata ad adempiere, perché
“collocata in pensione”.
Tanto premesso, l'istante concludeva per l'accertamento della illegittimità del collocamento in pensione “ovvero la non sussistenza dei requisiti di legge”, e per la declaratoria di illegittimità del provvedimento dell' del 05.10.2020 di collocamento CP_1 in pensione vecchiaia, categoria VOCUM n.06701134 “con conseguente perdita del posto di lavoro e danno patrimoniale quantificabile nella perdita dello stipendio e nel debito residuo da versare alla società per cessione del quinto CP_4 stipendio/delegazione di pagamento nonchè danno non patrimoniale derivante dallo stato di ansia maturato a causa di tale illegittimo licenziamento”; chiedeva disporsi la reintegrazione nel posto di lavoro e condannarsi le resistenti al “pagamento di una indennità risarcitoria (pari a 15 mensilità della retribuzione) in sostituzione della reintegrazione al lavoro data l'età della ricorrente ed in considerazione della perdita delle retribuzioni mensili subite fino al momento dell'effettivo pensionamento e corrispondente al periodo che va dal 01.09.2020 fino alla maturazione della pensione definitiva (anni 71 e 3 mesi) oltre versamento dei contributi assistenziali e previdenziali”, nonché il pagamento di una “indennità di mancato preavviso, interessi e rivalutazione monetaria… nonchè al risarcimento dei danni derivanti dal comportamento illegittimo del datore di lavoro per licenziamento ad nutum il tutto comunque nella somma
2 complessiva di 50,000.00 (cinquantamila//00) o in quella maggiore o minore somma che
l'adito Tribunale riterrà di giustizia”; in subordine, chiedeva stabilirsi le somme da versare in via definitiva, con esonero della lavoratrice alla restituzione delle somme incassate per mala gestio delle convenute, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' con memoria depositata in data 18.04.2023, CP_1 eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice adìto in favore della Corte dei Conti per essere la lavoratrice dipendente pubblico e vertendo il giudizio in materia CP_ pensionistica;
nel merito, evidenziava la regolarità della procedura seguita dall' giusta l'abolizione dell'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età, precisando che “alla data del 31.08.2020 risultava maturata una anzianità di servizio pari ad anni 21 mesi 3 e giorni 22”.
Concludeva in via preliminare per il difetto di giurisdizione, e nel merito per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Nelle more del processo si costituiva in sostituzione altro difensore della sig.ra Pt_1 questo Presidente di Sezione – a seguito dell'intervenuto trasferimento della giudice originaria assegnataria del giudizio – disponeva lo scardinamento con assegnazione a sé medesimo della causa in considerazione della risalente data di iscrizione a ruolo.
Si costituiva altresì il , eccependo in via pregiudiziale il difetto Controparte_2 di giurisdizione del Giudice Ordinario e il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto scolastico.
Nel merito, contestava con varie argomentazioni la fondatezza della domanda e in subordine l'intervenuta prescrizione delle somme richieste a titolo risarcitorio/indennitario, concludendo per il rigetto della domanda.
All'odierna udienza di discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
* * * * *
In via preliminare va respinte l'eccezione, sollevata dalle parti resistenti, di difetto di giurisdizione del Giudice adito.
È noto che gli articoli 13 e 62 del RD 12 luglio 1934, n. 1214, attribuiscono in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei Conti tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato (cfr. ex multis Cassazione, Sezioni Unite, pronuncia del 27 marzo 2017, n. 7755; Cassazione,
3 Sezioni Unite, pronuncia del 09 giugno 2016, n. 11869). Ancora, al giudice contabile deve essere devoluta la domanda relativa all'anzianità contributiva ed alla misura della pensione dei pubblici dipendenti e degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (Cassazione, Sezioni Unite, pronuncia del 19 dicembre 2014, n. 26935).
Al fine di dirimere possibili conflitti di giurisdizione, la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella regola generale di cui all'art. 386 c.p.c. il criterio scriminante per delineare la ripartizione tra giudice ordinario e giudice contabile. In base a quanto disposto dalla norma richiamata, la giurisdizione va determinata in ragione del
“petitum sostanziale” – ossia in relazione allo specifico oggetto e alla reale natura della controversia – da indentificare in relazione alla causa petendi dedotta (Cass. SS.UU.
15747/2019).
Nel caso in esame, la ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento di collocamento in pensione (per non essere maturati i requisiti imposti dalla legge) e dunque della condotta datoriale, chiedendo la reintegra nel posto di lavoro e la condanna delle resistenti al pagamento di una indennità risarcitoria, oltre al risarcimento dei danni per asserita impossibilità ad ottemperare un debito con l'istituto bancario, ed al danno non patrimoniale derivante dallo stato di ansia.
A parere di questo Giudice, pertanto, il petitum attiene al rapporto di lavoro che si assume illegittimamente interrotto e, solo di riflesso, al trattamento pensionistico
(Cass. SS.UU. n. 4237/2018, Cass. SS.UU. nn. 28368/2017, 10915/2014 e 15057/2017); sussiste, dunque, la giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del
Lavoro.
Con riguardo all'eccepito difetto di legittimazione passiva dell'istituto scolastico convenuto in giudizio – indicato dalla ricorrente come l'Istituto Comprensivo San Prisco
e per contro, dalla difesa erariale, come – Controparte_5 preliminarmente, alla stregua delle circostanze di fatto allegate in causa, deve darsi atto del mero errore materiale in cui sia incorsa l'Avvocatura nell'indicare erroneamente l' che abbia decretato d'ufficio la cessazione del rapporto lavorativo della CP_1 ricorrente. Infatti, la documentazione prodotta dalla difesa Erariale, è relativa alle vicende riguardanti il rapporto tra la e l'Istituto Comprensivo San Prisco. Né sul Pt_1 punto la difesa dell'Avvocatura ha dedotto circostanze o prodotto documentazione dalla quale risulti l'accorpamento dell' all' Controparte_3 Controparte_6
Occorre poi richiamare il condivisibile orientamento della S.C. secondo cui, anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59
4 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale docente degli istituti statali - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della
Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa.
Conseguentemente, nelle controversie relative al trattamento economico e normativo dei dipendenti, venendo in considerazione diritti, che possono essere esercitati qualunque sia l'istituzione scolastica ove il docente esplichi le sue funzioni e il cui riconoscimento va operato nei confronti del soggetto che ricopre la qualità di datore di lavoro, sussiste la legittimazione passiva dell'Amministrazione centrale, mentre difetta quella del singolo istituto (Cass. 10-05-2005, n. n.9752; Cass. 28-07-2008, n.20521;
Cass. 15-10-2010, n.21276; Cass. 21-03-2011, n.6372).
Le considerazioni che precedono inducono quindi a ritenere, avuto riguardo al caso di specie ed alle domande formulate, la sussistenza della legittimazione passiva in capo al
– la cui costituzione in giudizio deve ritenersi Controparte_2
CP_ sanante rispetto ad ogni difetto di notifica del ricorso nei confronti dell' - e per contro, la carenza di legittimazione passiva dell'Istituto Comprensivo San Prisco.
Nel merito, la domanda è infondata per le ragioni di seguito indicate.
È noto che i requisiti per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ad oggi sono:
67 anni (requisito anagrafico) e 20 anni di contributi (requisito contributivo).
L'art. 509 del D.Lgs. n. 297 del 1994, prevedeva, al comma 3 che “il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età” ed al comma 5 che “al personale di cui al presente titolo è attribuita, come alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, la facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti”.
La disciplina di cui al comma 5 era quindi integrata, attraverso il richiamo alla L. n. 421
5 del 1992 ed al trattamento previsto per la generalità dei dipendenti (civili) pubblici, da un implicito richiamo al D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 16, che regolava la possibilità per il dipendente di manifestare la propria disponibilità alla permanenza in servizio.
Con il D.L. n. 90 del 2014, art. 1, è stato abrogato l'art. 16 cit., così caducando l'ipotesi di cui all'art. 509, comma 5, corrispondente a quella regolata dalla norma soppressa.
Sul punto, la Cassazione ha chiarito che “Non si può invece ritenere soppressa anche
l'ipotesi di cui all'art. 509 cit., comma 3 di per sé indipendente dalle previsioni dell'abrogato art. 16 e destinata a salvaguardare la specifica situazione di chi necessiti del trattenimento al fine di raggiungere il numero di anni richiesto per ottenere il riconoscimento del minimo della pensione” (cfr. Cass. 24081/2021).
La Corte Suprema ha specificato, dunque, che viene mantenuta la possibilità del lavoratore di esercitare l'opzione del mantenimento in servizio, ma al solo fine di conseguire il numero di anni di contribuzione minima per il riconoscimento della pensione.
Dunque, il diritto al trattenimento in servizio non sussiste nel caso in cui il dipendente abbia già maturato i requisiti contributivi per andare in pensione e abbia manifestato la propria volontà di rimanere in servizio altri due anni. In quest'ultimo caso, infatti, si tratta di una mera dichiarazione di disponibilità del dipendente, la cui decisione finale è rimessa alla volontà dell'Amministrazione di appartenenza (cfr. Cass nn.
24081/2021 e 24080/2021).
Nel caso di specie, risultano maturati entrambi i requisiti imposti dalla legge: la ricorrente, alla data del 31.08.2020 aveva 68 anni (dunque il requisito relativo all'età minima era assolto); la stessa, inoltre, aveva già maturato l'anzianità utile per il collocamento in pensione: infatti proprio la documenta (allegato nota prot. Pt_1 CP_1 del 27.05.2020) che l' aveva accertato la sussistenza del requisito contributivo, CP_1 raggiunto cumulando i contributi versati in gestioni diverse;
ed invero, l'Ente ha chiarito che “risultano contributi nella gestione pubblica pari a 13 anni, 1 mese CP_1
e 8 giorni, avendo poi acquisito agli atti Ecocert dell' gestione privata prot. CP_1
2036769600144 del 26.01.2018 in cui vengono accertate 506 settimane contributive;
considerato che sicuramente risultano valutabili 9 anni al netto delle sovrapposizioni, preso atto che risultano soddisfatti i requisiti per il raggiungimento della pensione di vecchiaia, si è proceduto a certificare il SI DIRITTO per la pensione in cumulo...”, concludendo per il raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia.
Al riguardo l'estratto conto previdenziale, versato in atti dalla ricorrente, non scalfisce
6 CP_ le attestazioni dell' trattandosi peraltro di un documento non avente valore certificativo ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti per la pensione;
né la ricorrente precisa come abbia eseguito il calcolo di una contribuzione inferiore ai 20 anni;
vieppiù, le contestazioni della in ordine alla presunta illegittimità del Pt_1 cumulo non vengono chiarite né meglio specificate apparendo del tutto generiche.
È stata, dunque, documentalmente provata la ricorrenza sia del requisito contributivo per l'accesso alla pensione, sia di quello anagrafico. Pertanto, la domanda di mantenimento in servizio non poteva trovare accoglimento ed il provvedimento del
05.10.2020 di collocazione in pensione, qui impugnato, risulta legittimo.
Da ciò consegue altresì il rigetto della domanda di reintegro formulata dalla ricorrente e di condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria proposta in alternativa, così come la richiesta di risarcimento per danno non patrimoniale e per i danni consistenti nel “nel debito residuo da versare alla società ”, del tutto destituite di fondamento, CP_4
e che risultano comunque assorbite dalla delibazione giudiziale in ordine alla legittimità del provvedimento impugnato.
Le considerazioni che precedono inducono questo giudicante a respingere anche la domanda di condanna al risarcimento del danno per asserito licenziamento ad nutum, posto che il datore di lavoro pubblico, visto l'esito dell'accertamento del diritto alla CP_ pensione da parte dell' ha legittimamente disposto la cessazione d'ufficio del docente. Ed infatti, nel settore pubblico, il raggiungimento dei requisiti pensionistici comporta l'obbligo per l'amministrazione di far cessare il lavoratore dal servizio, a meno che non decida diversamente per motivi organizzativi o di servizio.
Al riguardo la Corte Suprema ha precisato in più occasioni che solo la maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia che incide sul regime del rapporto di lavoro, consente al datore il recesso ad nutum (Cass. SS.UU. n. 17589/2015; Cass. 3237/2003;
Cass. 12568/2003, Cass. 3537/2014); tale diritto era già maturato nel caso di specie poiché la prestazione previdenziale era giuridicamente conseguibile dall'interessata, e la condotta datoriale si appalesa, dunque, come lecita sotto ogni profilo.
Nemmeno risulta dovuta l'indennità di mancato preavviso, priva di argomentazioni e quindi meramente esplorativa e generica, non vertendosi in tema di un licenziamento, ma di un legittimo collocamento in pensione (peraltro richiesto dalla stessa ricorrente con la domanda del 06.04.2020). Inoltre, la disposizione di cui all'art. 1 co. 5 del D.L.
90/2014 che ha sostituito il comma 11 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e che prevedeva
7 la risoluzione del rapporto di lavoro al raggiungimento dei requisiti pensionistici con un preavviso di sei mesi, è stata abrogata con L. 207/2024.
Per tutte le considerazioni esposte la domanda va respinta.
La particolarità delle questioni affrontate giustifica la declaratoria di compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1 nei confronti dell' , del e dell'
[...] CP_1 Controparte_2 [...]
, con ricorso depositato in data 25.03.2021, così Controparte_7 provvede:
• Rigetta la domanda;
• Dichiara integralmente compensate le spese processuali tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, 09-07-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 1827 dell'anno 2021
OGGETTO
Impugnativa di collocamento in pensione
TRA
(C.F. ), elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Munno Antonio, che la rapp. ta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato dalla memoria di costituzione di nuovo difensore, in sostituzione dei precedenti difensori costituiti, Avv. Pasqualino Nacca e Avv. Maria Conforti.
Ricorrente
E
, CF , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Itala De Benedictis, giusta procura generale alle liti in atti.
Resistente
NONCHÉ
- rapp.to e difeso Controparte_2 dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici ope legis elett.te domicilia
Resistente
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l' e il CP_1 Controparte_2
: come da rispettiva memoria difensiva.
[...]
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 25.03.2021, la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' , il CP_1 Controparte_3
, esponendo: di essere stata docente della scuola dell'infanzia presso l'Istituto
[...]
Comprensivo di San Prisco;
di aver proposto in data 14.12.2019 domanda di trattenimento 1 in servizio sino al compimento dei 71 anni, non avendo ancora maturato i requisiti per il CP_ collocamento pensionistico, come da Circolare n. 62/2018 e art. 24 L. 211/2014; che con provvedimento del 28.02.2020 il Dirigente Scolastico dell'Istituto disponeva la cessazione dal servizio della deducente per limiti di età a decorrere dall'01.09.2020; di aver proposto contestazione in data 26.05.2020 cui seguiva nota di riscontro dell' CP_1 con la quale veniva certificato il diritto alla pensione dell'istante; che in data 25.09.2020, CP_ in mancanza dell'erogazione della pensione, segnalava all' l'accaduto, e l'Istituto, con nota del 05.10.2020 comunicava la liquidazione in via provvisoria della pensione di vecchiaia, categoria VOCUM con decorrenza dal 01.09.2020 per € 693,01 mensili.
Lamentava la ricorrente la illegittimità del provvedimento di liquidazione provvisoria e del provvedimento di rigetto della domanda di trattenimento in servizio, argomentando che non erano maturati tutti i presupposti contributivi richiesti dalla legge per il collocamento in pensione e assumendo comunque come errati i conteggi eseguiti in via provvisoria dall'Ente. Evidenziava, inoltre, un danno economico derivante dalla interruzione forzata del rapporto lavorativo, anche con riguardo ad una cessione del quinto ad un istituto di credito, che si trovava impossibilitata ad adempiere, perché
“collocata in pensione”.
Tanto premesso, l'istante concludeva per l'accertamento della illegittimità del collocamento in pensione “ovvero la non sussistenza dei requisiti di legge”, e per la declaratoria di illegittimità del provvedimento dell' del 05.10.2020 di collocamento CP_1 in pensione vecchiaia, categoria VOCUM n.06701134 “con conseguente perdita del posto di lavoro e danno patrimoniale quantificabile nella perdita dello stipendio e nel debito residuo da versare alla società per cessione del quinto CP_4 stipendio/delegazione di pagamento nonchè danno non patrimoniale derivante dallo stato di ansia maturato a causa di tale illegittimo licenziamento”; chiedeva disporsi la reintegrazione nel posto di lavoro e condannarsi le resistenti al “pagamento di una indennità risarcitoria (pari a 15 mensilità della retribuzione) in sostituzione della reintegrazione al lavoro data l'età della ricorrente ed in considerazione della perdita delle retribuzioni mensili subite fino al momento dell'effettivo pensionamento e corrispondente al periodo che va dal 01.09.2020 fino alla maturazione della pensione definitiva (anni 71 e 3 mesi) oltre versamento dei contributi assistenziali e previdenziali”, nonché il pagamento di una “indennità di mancato preavviso, interessi e rivalutazione monetaria… nonchè al risarcimento dei danni derivanti dal comportamento illegittimo del datore di lavoro per licenziamento ad nutum il tutto comunque nella somma
2 complessiva di 50,000.00 (cinquantamila//00) o in quella maggiore o minore somma che
l'adito Tribunale riterrà di giustizia”; in subordine, chiedeva stabilirsi le somme da versare in via definitiva, con esonero della lavoratrice alla restituzione delle somme incassate per mala gestio delle convenute, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' con memoria depositata in data 18.04.2023, CP_1 eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice adìto in favore della Corte dei Conti per essere la lavoratrice dipendente pubblico e vertendo il giudizio in materia CP_ pensionistica;
nel merito, evidenziava la regolarità della procedura seguita dall' giusta l'abolizione dell'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età, precisando che “alla data del 31.08.2020 risultava maturata una anzianità di servizio pari ad anni 21 mesi 3 e giorni 22”.
Concludeva in via preliminare per il difetto di giurisdizione, e nel merito per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Nelle more del processo si costituiva in sostituzione altro difensore della sig.ra Pt_1 questo Presidente di Sezione – a seguito dell'intervenuto trasferimento della giudice originaria assegnataria del giudizio – disponeva lo scardinamento con assegnazione a sé medesimo della causa in considerazione della risalente data di iscrizione a ruolo.
Si costituiva altresì il , eccependo in via pregiudiziale il difetto Controparte_2 di giurisdizione del Giudice Ordinario e il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto scolastico.
Nel merito, contestava con varie argomentazioni la fondatezza della domanda e in subordine l'intervenuta prescrizione delle somme richieste a titolo risarcitorio/indennitario, concludendo per il rigetto della domanda.
All'odierna udienza di discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
* * * * *
In via preliminare va respinte l'eccezione, sollevata dalle parti resistenti, di difetto di giurisdizione del Giudice adito.
È noto che gli articoli 13 e 62 del RD 12 luglio 1934, n. 1214, attribuiscono in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei Conti tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato (cfr. ex multis Cassazione, Sezioni Unite, pronuncia del 27 marzo 2017, n. 7755; Cassazione,
3 Sezioni Unite, pronuncia del 09 giugno 2016, n. 11869). Ancora, al giudice contabile deve essere devoluta la domanda relativa all'anzianità contributiva ed alla misura della pensione dei pubblici dipendenti e degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (Cassazione, Sezioni Unite, pronuncia del 19 dicembre 2014, n. 26935).
Al fine di dirimere possibili conflitti di giurisdizione, la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella regola generale di cui all'art. 386 c.p.c. il criterio scriminante per delineare la ripartizione tra giudice ordinario e giudice contabile. In base a quanto disposto dalla norma richiamata, la giurisdizione va determinata in ragione del
“petitum sostanziale” – ossia in relazione allo specifico oggetto e alla reale natura della controversia – da indentificare in relazione alla causa petendi dedotta (Cass. SS.UU.
15747/2019).
Nel caso in esame, la ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento di collocamento in pensione (per non essere maturati i requisiti imposti dalla legge) e dunque della condotta datoriale, chiedendo la reintegra nel posto di lavoro e la condanna delle resistenti al pagamento di una indennità risarcitoria, oltre al risarcimento dei danni per asserita impossibilità ad ottemperare un debito con l'istituto bancario, ed al danno non patrimoniale derivante dallo stato di ansia.
A parere di questo Giudice, pertanto, il petitum attiene al rapporto di lavoro che si assume illegittimamente interrotto e, solo di riflesso, al trattamento pensionistico
(Cass. SS.UU. n. 4237/2018, Cass. SS.UU. nn. 28368/2017, 10915/2014 e 15057/2017); sussiste, dunque, la giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del
Lavoro.
Con riguardo all'eccepito difetto di legittimazione passiva dell'istituto scolastico convenuto in giudizio – indicato dalla ricorrente come l'Istituto Comprensivo San Prisco
e per contro, dalla difesa erariale, come – Controparte_5 preliminarmente, alla stregua delle circostanze di fatto allegate in causa, deve darsi atto del mero errore materiale in cui sia incorsa l'Avvocatura nell'indicare erroneamente l' che abbia decretato d'ufficio la cessazione del rapporto lavorativo della CP_1 ricorrente. Infatti, la documentazione prodotta dalla difesa Erariale, è relativa alle vicende riguardanti il rapporto tra la e l'Istituto Comprensivo San Prisco. Né sul Pt_1 punto la difesa dell'Avvocatura ha dedotto circostanze o prodotto documentazione dalla quale risulti l'accorpamento dell' all' Controparte_3 Controparte_6
Occorre poi richiamare il condivisibile orientamento della S.C. secondo cui, anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59
4 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale docente degli istituti statali - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della
Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa.
Conseguentemente, nelle controversie relative al trattamento economico e normativo dei dipendenti, venendo in considerazione diritti, che possono essere esercitati qualunque sia l'istituzione scolastica ove il docente esplichi le sue funzioni e il cui riconoscimento va operato nei confronti del soggetto che ricopre la qualità di datore di lavoro, sussiste la legittimazione passiva dell'Amministrazione centrale, mentre difetta quella del singolo istituto (Cass. 10-05-2005, n. n.9752; Cass. 28-07-2008, n.20521;
Cass. 15-10-2010, n.21276; Cass. 21-03-2011, n.6372).
Le considerazioni che precedono inducono quindi a ritenere, avuto riguardo al caso di specie ed alle domande formulate, la sussistenza della legittimazione passiva in capo al
– la cui costituzione in giudizio deve ritenersi Controparte_2
CP_ sanante rispetto ad ogni difetto di notifica del ricorso nei confronti dell' - e per contro, la carenza di legittimazione passiva dell'Istituto Comprensivo San Prisco.
Nel merito, la domanda è infondata per le ragioni di seguito indicate.
È noto che i requisiti per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ad oggi sono:
67 anni (requisito anagrafico) e 20 anni di contributi (requisito contributivo).
L'art. 509 del D.Lgs. n. 297 del 1994, prevedeva, al comma 3 che “il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età” ed al comma 5 che “al personale di cui al presente titolo è attribuita, come alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, la facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti”.
La disciplina di cui al comma 5 era quindi integrata, attraverso il richiamo alla L. n. 421
5 del 1992 ed al trattamento previsto per la generalità dei dipendenti (civili) pubblici, da un implicito richiamo al D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 16, che regolava la possibilità per il dipendente di manifestare la propria disponibilità alla permanenza in servizio.
Con il D.L. n. 90 del 2014, art. 1, è stato abrogato l'art. 16 cit., così caducando l'ipotesi di cui all'art. 509, comma 5, corrispondente a quella regolata dalla norma soppressa.
Sul punto, la Cassazione ha chiarito che “Non si può invece ritenere soppressa anche
l'ipotesi di cui all'art. 509 cit., comma 3 di per sé indipendente dalle previsioni dell'abrogato art. 16 e destinata a salvaguardare la specifica situazione di chi necessiti del trattenimento al fine di raggiungere il numero di anni richiesto per ottenere il riconoscimento del minimo della pensione” (cfr. Cass. 24081/2021).
La Corte Suprema ha specificato, dunque, che viene mantenuta la possibilità del lavoratore di esercitare l'opzione del mantenimento in servizio, ma al solo fine di conseguire il numero di anni di contribuzione minima per il riconoscimento della pensione.
Dunque, il diritto al trattenimento in servizio non sussiste nel caso in cui il dipendente abbia già maturato i requisiti contributivi per andare in pensione e abbia manifestato la propria volontà di rimanere in servizio altri due anni. In quest'ultimo caso, infatti, si tratta di una mera dichiarazione di disponibilità del dipendente, la cui decisione finale è rimessa alla volontà dell'Amministrazione di appartenenza (cfr. Cass nn.
24081/2021 e 24080/2021).
Nel caso di specie, risultano maturati entrambi i requisiti imposti dalla legge: la ricorrente, alla data del 31.08.2020 aveva 68 anni (dunque il requisito relativo all'età minima era assolto); la stessa, inoltre, aveva già maturato l'anzianità utile per il collocamento in pensione: infatti proprio la documenta (allegato nota prot. Pt_1 CP_1 del 27.05.2020) che l' aveva accertato la sussistenza del requisito contributivo, CP_1 raggiunto cumulando i contributi versati in gestioni diverse;
ed invero, l'Ente ha chiarito che “risultano contributi nella gestione pubblica pari a 13 anni, 1 mese CP_1
e 8 giorni, avendo poi acquisito agli atti Ecocert dell' gestione privata prot. CP_1
2036769600144 del 26.01.2018 in cui vengono accertate 506 settimane contributive;
considerato che sicuramente risultano valutabili 9 anni al netto delle sovrapposizioni, preso atto che risultano soddisfatti i requisiti per il raggiungimento della pensione di vecchiaia, si è proceduto a certificare il SI DIRITTO per la pensione in cumulo...”, concludendo per il raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia.
Al riguardo l'estratto conto previdenziale, versato in atti dalla ricorrente, non scalfisce
6 CP_ le attestazioni dell' trattandosi peraltro di un documento non avente valore certificativo ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti per la pensione;
né la ricorrente precisa come abbia eseguito il calcolo di una contribuzione inferiore ai 20 anni;
vieppiù, le contestazioni della in ordine alla presunta illegittimità del Pt_1 cumulo non vengono chiarite né meglio specificate apparendo del tutto generiche.
È stata, dunque, documentalmente provata la ricorrenza sia del requisito contributivo per l'accesso alla pensione, sia di quello anagrafico. Pertanto, la domanda di mantenimento in servizio non poteva trovare accoglimento ed il provvedimento del
05.10.2020 di collocazione in pensione, qui impugnato, risulta legittimo.
Da ciò consegue altresì il rigetto della domanda di reintegro formulata dalla ricorrente e di condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria proposta in alternativa, così come la richiesta di risarcimento per danno non patrimoniale e per i danni consistenti nel “nel debito residuo da versare alla società ”, del tutto destituite di fondamento, CP_4
e che risultano comunque assorbite dalla delibazione giudiziale in ordine alla legittimità del provvedimento impugnato.
Le considerazioni che precedono inducono questo giudicante a respingere anche la domanda di condanna al risarcimento del danno per asserito licenziamento ad nutum, posto che il datore di lavoro pubblico, visto l'esito dell'accertamento del diritto alla CP_ pensione da parte dell' ha legittimamente disposto la cessazione d'ufficio del docente. Ed infatti, nel settore pubblico, il raggiungimento dei requisiti pensionistici comporta l'obbligo per l'amministrazione di far cessare il lavoratore dal servizio, a meno che non decida diversamente per motivi organizzativi o di servizio.
Al riguardo la Corte Suprema ha precisato in più occasioni che solo la maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia che incide sul regime del rapporto di lavoro, consente al datore il recesso ad nutum (Cass. SS.UU. n. 17589/2015; Cass. 3237/2003;
Cass. 12568/2003, Cass. 3537/2014); tale diritto era già maturato nel caso di specie poiché la prestazione previdenziale era giuridicamente conseguibile dall'interessata, e la condotta datoriale si appalesa, dunque, come lecita sotto ogni profilo.
Nemmeno risulta dovuta l'indennità di mancato preavviso, priva di argomentazioni e quindi meramente esplorativa e generica, non vertendosi in tema di un licenziamento, ma di un legittimo collocamento in pensione (peraltro richiesto dalla stessa ricorrente con la domanda del 06.04.2020). Inoltre, la disposizione di cui all'art. 1 co. 5 del D.L.
90/2014 che ha sostituito il comma 11 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e che prevedeva
7 la risoluzione del rapporto di lavoro al raggiungimento dei requisiti pensionistici con un preavviso di sei mesi, è stata abrogata con L. 207/2024.
Per tutte le considerazioni esposte la domanda va respinta.
La particolarità delle questioni affrontate giustifica la declaratoria di compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1 nei confronti dell' , del e dell'
[...] CP_1 Controparte_2 [...]
, con ricorso depositato in data 25.03.2021, così Controparte_7 provvede:
• Rigetta la domanda;
• Dichiara integralmente compensate le spese processuali tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, 09-07-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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