Sentenza breve 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 26/03/2026, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01411/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00815/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 815 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Pizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Questura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l’annullamento
previa sospensione
- del Decreto di revoca del permesso di soggiorno del 25.06.2024, avente prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 04.12.2025, con cui il Questore della Provincia di Milano ha revocato il permesso di soggiorno di lungo periodo n. -OMISSIS-rilasciato in data 10.03.2016 dalla Questura di Milano e ha conseguentemente rigettato l’istanza di aggiornamento del suddetto permesso presentata dal ricorrente in data 05.08.2023 tramite kit postale avente assicurata n. -OMISSIS- e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 il dott. IO FO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio, nonché il decorso del termine di 20 giorni dall’ultima notificazione del ricorso;
Rilevato che con il provvedimento impugnato l’amministrazione ha revocato il permesso di soggiorno di lungo periodo di cui era titolare il ricorrente, respingendo anche l’istanza di aggiornamento del titolo stesso.
Ritenuta l’infondatezza delle censure proposte, da trattare congiuntamente perché strettamente connesse sul piano logico e giuridico, con le quali si lamenta, in termini di violazione di legge e di eccesso di potere, il difetto di istruttoria in ordine alla valutazione di pericolosità sociale formulata, la mancata considerazione dei rapporti familiari e del livello di integrazione raggiunto dal ricorrente;
Ritenuto, in particolare, che:
- l’art. 9, comma 4, del d.l.vo 1998 n. 286 dispone “che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988 n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965 n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982 n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”;
- il successivo comma 7 dell’art. 9 consente alla pubblica amministrazione di revocare il titolo di soggiorno qualora manchino o vengano a mancare le condizioni per il rilascio di cui al precedente comma 4 cit.;
- il provvedimento impugnato si basa su puntuali risultanze istruttorie idonee a supportare il giudizio di pericolosità sociale, atteso che il ricorrente risulta deferito all’autorità giudiziaria, con processo pendente dinanzi al Tribunale di -OMISSIS-, per i reati di maltrattamenti in famiglia (posti in essere dal 2007 al dicembre 2023) e di lesioni personali nei confronti dei suoi familiari, moglie e figli minorenni, conviventi;
- al fine di evidenziare la gravità dei fatti attribuiti al ricorrente, vale precisare che egli risulta imputato per il reato di cui all’art. 572, commi 1 e 2, c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, maltrattava la moglie ed i figli minori conviventi ed in particolare “percuotendo la moglie in svariate occasioni con pugni sul viso o sulla schiena, in un’occasione colpendola con una sedia, trattandola come una "serva" costringendola a svolgere le mansioni di casalinga dal mattino presto sino a tarda sera, mortificandola dicendole che non vale nulla come donna e di essere un oggetto; percuotendo i figli minori a più riprese con calci e pugni alla testa ed al collo, il 26.12.23 colpendo … con pugni sul capo e lanciandogli un piatto e colpendo … con pugni sul capo e sulla spalla con un bastone di legno (cagionando loro le lesioni di cui al capo 2), così da sottoporli a continui atti vessatori lesivi della loro integrità psichica ed inducendoli ad uno stato di prostrazione incompatibile con le normali condizioni di vita” e ciò in -OMISSIS-, dal 2007 circa al 27.12.2023, data di collocamenti dei minori in comunità;
- e ancora, il ricorrente risulta imputato per il delitto di cui agli artt. 582, 585 in relazione all’art. 576 n. 5 c.p. ed all’art. 577 comma 1 n.1) c.p. perché, colpendo i figli “cagionava loro lesioni personali rispettivamente consistite in "flc volto da percosse" giudicate guaribili in giorni 15 e "trauma cranico, trauma spalla sx" giudicate guaribili in giorni 5”, con le aggravanti di aver commesso il fatto in occasione del reato di cui all’art. 572 c.p., con armi e nei confronti dei discendenti;
- non solo, per tali fatti il Tribunale per i Minorenni di Milano, in data 11/01/2024, ha disposto l’allontanamento del ricorrente dalla casa familiare, con l’ordine di cessare le condotte pregiudizievoli fino ad ora tenute e di non avvicinarsi alla casa familiare, alle scuole frequentate dai figli, agli ambienti ricreativi e amicali solitamente frequentati da moglie e figli;
- la documentazione in atti evidenzia la gravità dei fatti imputati al ricorrente, nonché la commissione di essi ai danni dei familiari, compresi i figli minorenni, nel corso di un arco temporale particolarmente lungo;
- si tratta di condotte neppure smentite in fatto dal ricorrente, che lamenta il mancato bilanciamento con gli altri parametri posti dall’art. 9 del d.lgs. 1998 n. 286;
- contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, il provvedimento tiene conto dei legami familiari, della situazione lavorativa, della durata del soggiorno, ma, in ragione del contesto di commissione dei fatti suindicati, ritiene, in modo ragionevole, che l’esigenza di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico prevalga su quella di protezione dell’unità familiare;
- la lunga presenza in Italia non assume carattere dirimente, atteso che proprio la natura dei fatti considerati dall’amministrazione evidenzia che il ricorrente, pur svolgendo attività lavorativa e pur appartenendo ad un nucleo familiare, nell’ambito del quale sono maturati i fatti a lui imputati, non ha aderito a modelli comportamentali socialmente e giuridicamente accettabili, così palesando l’assenza di un’effettiva integrazione sociale;
- in altre parole, la disponibilità di un posto di lavoro e il tempo trascorso in Italia in forza di un permesso di lungo periodo - che pure poneva il ricorrente nella condizione di integrarsi nel tessuto sociale e lavorativo italiano - non sono valsi ad orientare il ricorrente verso modelli comportamentali aderenti alle regole dell’ordinamento e a canoni di civile convivenza, come dimostra il reato a matrice violenta a lui imputato e connotato da fatti reiterati per lungo tempo in ambito domestico, nei confronti della moglie e dei figli minorenni, fermo restando che la valutazione di pericolosità sociale non presuppone l’intervento di una sentenza penale di condanna;
- ecco allora che il provvedimento impugnato sottende una puntuale istruttoria ed esprime un giudizio di pericolosità sociale ragionevole e aderente alla situazione di fatto, fermo restando che l’Amministrazione ha coerentemente bilanciato le esigenze di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica con quelle di tutela dell’integrità familiare, sicuramente recessiva nel caso di specie, stante la natura e la gravità dei fatti di reato, ed ha tenuto conto degli ulteriori parametri di valutazione considerati dal citato art. 9 del d.lgs. 1998 n. 286, con conseguente infondatezza delle censure proposte;
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso è infondato e deve essere respinto, mentre la considerazione delle complessive condizioni di vita del ricorrente conduce a rilevare giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
1) respinge il ricorso indicato in epigrafe;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
AR SO, Presidente
IO FO, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO FO | AR SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.