Ordinanza cautelare 27 febbraio 2020
Sentenza 23 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 23/11/2023, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/11/2023
N. 01304/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00055/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 55 del 2020, proposto da
Società NTA - Nuove Tecnologie Avanzate S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Fernando Toma, rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Massa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Marina Altamura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione del Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi della Regione Puglia n. 697 del 25 ottobre 2019, con la quale è stata disposta la revoca e il recupero delle agevolazioni finanziarie liquidate, con atto dirigenziale n. 2187/2015, in favore della Società NTA- Nuove Tecnologie Avanzate S.r.l., facente parte del Consorzio Turistico INV, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o comunque conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2023 la dott.ssa Patrizia Moro e udito per la parte ricorrente l’avv.to M. F. Errico, in sostituzione dell'avv.to F. Massa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato in data 27.12.2019/3.1.2020, la Società ricorrente, facente parte del Consorzio Turistico INV, ha chiesto l’annullamento, nei limiti di interesse e previa sospensione cautelare, della determinazione n. 697 del 25 ottobre 2019 del Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi della Regione Puglia (nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o comunque consequenziale), con la quale è stata disposta la revoca e il recupero delle agevolazioni finanziarie liquidate con atto dirigenziale n. 2187/2015 in suo favore, relative all’Avviso pubblico di finanziamento pubblicato dalla Regione Puglia sul B.U.R.P. n. 105 del 17.06.2010 per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni di cui al “Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche n. 36 del 30 dicembre 2009 – Titolo III <<Aiuti alle medie imprese e ai Consorzi di PMI per Programmi Integrati di Investimento - PIA Turismo>>.
A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
Violazione di generali principi del procedimento amministrativo. Violazione di legge. Eccesso di potere per insufficienza e o contraddittorietà della motivazione.
Il 20 gennaio 2020 si è costituita in giudizio la Regione Puglia, contestando l’ex adverso dedotto ed eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Con ordinanza cautelare n.108/2020, pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 25 febbraio 2020, questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “ Ritenuto, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, che il ricorso non appare fondato, in quanto:- l’impugnato provvedimento di revoca riposa su una pluralità di autonome ragioni relative al venir meno di differenti condizioni di ammissibilità del finanziamento, sicché è sufficiente la legittimità di una sola delle stesse per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale ed imporre la reiezione del gravame (così Cons. Stato, IV, 30 marzo 2018, n. 2019);- in disparte da ogni considerazione circa l’ammissibilità delle censure mosse singulatim dalla società ricorrente con riguardo a dette specifiche motivazioni, quest’ultime non appaiono in alcun modo collegate alle difficoltà e ritardi sofferti dalla beneficiaria in sede di realizzazione dell’intervento, circostanze, peraltro, già debitamente valorizzate dall’Amministrazione in sede di esame delle sei precedenti richieste di proroga (una delle quali autorizzata in via condizionata e quattro invece sospese in attesa dell’estinzione da parte della ricorrente della procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Lecce che grava sull’immobile oggetto dell’intervento finanziato);- senza che occorra, in questa sede, scrutinare le altre ragioni di revoca appare sufficiente rilevare che proprio la mancata liberazione dell’immobile, interessato da un’ordinanza di vendita all’incanto, non consente di ritenere soddisfatto il requisito della piena disponibilità e della garanzia di mantenimento del bene per almeno cinque anni dalla data di ultimazione degli investimenti posti dall’art. art. 23 comma 3 lett. f) e dall’art. 17 comma 1 lett. e) del Regolamento Regionale Puglia n. 36 del 2009 e dall’art 17 comma 7 lett. a) dell’avviso e che la mera apposizione del timbro e della dicitura “Palazzo Astore” sulle fatture emesse non realizza il “sistema di contabilità separata” prescritto per le transazioni relative all’investimento anche in considerazione del fatto che il Libro Cespiti della ricorrente non distingue, con riguardo al fabbricato “Palazzo Astore”, le fatture pertinenti al programma (tanto da ricomprenderne anche di precedenti rispetto alla stessa ammissione al finanziamento) ”.
Alla pubblica udienza del 7 novembre 2023, il difensore della Società ricorrente ha dichiarato a verbale la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso; indi, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Premesso che sussiste, nella specie, la giurisdizione dell’adito T.A.R., vertendosi in tema di revoca disposta dalla P.A. per mancanza delle condizioni di ammissibilità del finanziamento pubblico di che trattasi, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2.1. Invero, a seguito della sopravvenienza suindicata (rappresentata dalla esplicita dichiarazione in tal senso espressa dal difensore di parte ricorrente a verbale all’udienza odierna), al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo parte ricorrente manifestato l’insussistenza di residui profili di interesse alla decisione del ricorso.
Osserva, infatti, il Tribunale che è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione.
In quest’ultimo caso, il Giudice – non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire – non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.
3. In definitiva, il ricorso, per le ragioni brevemente illustrate, deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese del presente giudizio, in forza del principio della soccombenza virtuale, non emergendo alcun profilo di (originaria) fondatezza delle censure formulate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, come già evidenziato dalla Sezione in sede cautelare (cfr. ordinanza n.108/2020), vanno poste a carico della Società ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna la Società ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della Regione Puglia, liquidate complessivamente in €1.000,00 (Mille/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 7 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Marco Martone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO