Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 05/03/2026, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00451/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00952/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 952 del 2025, proposto da MI IN, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore e Manuela Casilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) - della ordinanza n. 28 dell'11 marzo 2025, notificata in data 20 marzo 2025, con la quale il Responsabile del Settore 2 del Comune di Cava De' Tirreni, richiamato l'art. 31 del d.P.R. n. 380/01, ha ingiunto alla ricorrente la demolizione del “corpo scala in c.a. a servizio del sottotetto di proprietà”.
b) - di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali, comunque lesivi della posizione giuridica della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cava de' Tirreni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. EL Di TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Viene impugnata l’ordinanza n. 28 dell'11 marzo 2025, notificata in data 20 marzo 2025, con la quale il Responsabile del Settore 2 del Comune di Cava De' Tirreni, richiamato l'art. 31 del d.P.R. n. 380/01, ha ingiunto alla ricorrente la demolizione del “corpo scala in c.a. a servizio del sottotetto di proprietà”.
2. A fondamento del ricorso, la ricorrente, premesso di essere proprietaria, unitamente ai fratelli PP e MA IN, in virtù di successione legittima al compianto genitore NN IN, di un risalente fabbricato rurale, costituito da due unità immobiliari, sito nel Comune di Cava de’ Tirreni alla via San TI, in catasto al foglio 10, p.lle 5, 6, 247, 877 e 976, ha allegato e dedotto che: in relazione a tale fabbricato, sottoposto negli anni a trasformazioni edilizie, risultano rilasciati i seguenti titoli: - autorizzazione edilizia n. 219 del 31 maggio 1999 a favore di IN NN, per “lavori di manutenzione straordinaria”; - permesso di costruire n. 2736 del 14 settembre 2023 a favore di IN MA, per “frazionamento unità abitativa e recupero abitativo del sottotetto”; - permesso di costruire n. 3169 del 21 luglio 2014 a favore di IN MA, in variante al permesso di costruire n. 2736 del 14 settembre 2012, per “frazionamento unità abitativa, recupero abitativo del sottotetto, realizzazione canna fumaria e opere di finitura”; in data 24 maggio 2018, prot. n. 54023, la Tenenza dei Carabinieri di Cava de’ Tirreni Tirreni, con l’assistenza del tecnico comunale, le ha contestato la realizzazione di alcuni interventi, così descritti nel relativo verbale; in data 25 settembre 2018, il tecnico comunale ha adottato l’ordinanza n. 74, con la quale ha ingiunto ad essa, nonché al fratello PP IN e al cugino MA IN, la demolizione, ai sensi degli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/01, delle opere di cui al predetto verbale; avverso l’ordinanza in questione ha proposto ricorso innanzi al T.A.R. Campania Salerno, iscritto al n. 1844/2018 reg. gen., definito, tuttavia, con sentenza di rigetto n. 1940 del 28 agosto 2023; con tempestivo appello del 27 marzo 2024, iscritto al n. 2581/2024 reg. gen. innanzi alla Sezione VII e tuttora pendente, ha impugnato tale sentenza, deducendone la illegittimità sotto molteplici profili, lamentando, in particolare, che le opere sanzionate, come accertato dal C.T.P. ing. Agostino Casola, non avevano determinato alcun incremento di superficie o di volume e che “l'intervento edilizio nel suo complesso andava, comunque, valutato alla luce della normativa introdotta dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (di conversione del d.l. n. 133/2014), in relazione alla nuova definizione della categoria di intervento edilizio della "manutenzione straordinari; tuttavia, a distanza di sette anni, in data 27 gennaio 2025, prot. n. 4883, la Polizia Locale di Cava de’ Tirreni, acceduta sui luoghi con l’assistenza del medesimo tecnico comunale, ha ritenuto di dover contestare la realizzazione “sul lato nord del fabbricato” di un “corpo scala in c.a. a servizio del sottotetto di proprietà”, in data 11 marzo 2025, il tecnico comunale ha adottato l’ordinanza n. 28, con la quale ha ingiunto la demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/01, anche di quest’ultima opera, dando atto, nel provvedimento, che “l’abuso è stato realizzato entro l’anno 2013”.
3. Tanto premesso in fatto, l’istante ha lamentato l’erroneità e l’illegittimità del gravato provvedimento, eccependo, con tre distinti motivi di ricorso, che: 1) l’atto gravato non sarebbe altro che una inutile duplicazione del precedente provvedimento sanzionatorio, essendo la scala già presente in loco all’atto del primo accertamento del 24 maggio 2018 e risultando la stessa già sanzionata con la ordinanza n. 74/2018; 2) la Pubblica Amministrazione resistente non avrebbe considerato che l'opera contestata ricade all’interno del fabbricato preesistente e non determina alcuna significativa trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, configurandosi come mera pertinenza, priva di autonomia funzionale; 3) l’iniziativa assunta non sarebbe stata preceduta, in violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90, da alcuna "comunicazione di avvio del procedimento”.
3. Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento della domanda.
4. Si è costituito il Comune di Cava de’ Tirreni per resistere al ricorso.
5. All’udienza pubblica del 4 marzo 2026, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
6. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
7. In primo luogo, non coglie nel segno la doglianza con la quale la parte ricorrente ha eccepito la violazione, nel caso di specie, del principio del ne bis in idem.
Invero, le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di accertare che, contrariamente a quanto eccepito e lamentato, la precedente ordinanza si è limitata solo ed esclusivamente a sanzionare la trasformazione strutturale e funzionale del precedente sottotetto (destinato a locale deposito) in abitazione, senza fare alcun riferimento al corpo esterno della scala in c.a. di collegamento.
Del resto, è stato documentato che tale parte rilevante di abuso, ancorchè inerente allo stesso fabbricato di cui altera, ingombro la sagoma e il prospetto, è stata formalmente accertata e sanzionata solo nel 2025 e ha imposto la nuova ordinanza demolitoria.
8. Passando all’esame delle doglianze con il secondo motivo di ricorso, va detto che le stesse si rivelano prive di pregio, perché non trovano conforto e conferma nella documentazione agli atti di causa, dalla quale, anzi, vengono smentite.
Invero, i rilievi fotografici allegati alla relazione tecnica (versata in atti) hanno consentito di accertare che, nella specie, non viene in rilievo una scala interna al fabbricato, né una scala di modeste dimensioni, essendo, piuttosto, in presenza di un vano scala esterno e in aggiunta al fabbricato, di impattante portata e dimensioni, comportante una trasformazione del manufatto originario, sotto il profilo dell’ingombro, della sagoma e dei prospetti, ancor più rilevante, vertendosi di zona paesaggisticamente vincolata.
Vi è più che, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, ove gli interventi edilizi ricadano in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, stante l'alterazione dell'aspetto esteriore, gli stessi risultano soggetti alla previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che, quand'anche si ritenessero le opere pertinenziali o precarie e, quindi, assentibili con mera D.I.A. o SCIA, l'applicazione della sanzione demolitoria è, comunque, doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesistica (ex multis, Cons. St., sez. VII, 02/04/2024, n. 299; T.A.R. Napoli, sez. VI, 08/04/2024, n. 2256).
9. Quanto, infine, ai motivi che si appuntano sulla violazione delle garanzie partecipative (mancata comunicazione di avvio del procedimento) e sull’asserito deficit motivazionale, essi si infrangono contro il granitico indirizzo giurisprudenziale che attribuisce all’ordine di demolizione natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato all’accertamento dei relativi presupposti.
Ciò, da un lato, rende ultroneo e non necessario un apporto partecipativo da parte del privato previa comunicazione di avvio del relativo procedimento ai sensi dell’art. 7 l. n. 241/1990, configurando l’ingiunzione demolitoria una misura sanzionatoria per l’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche emessa secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge, afferente al potere di vigilanza edilizia (controllo del territorio e repressione degli abusi edilizi) istituzionalmente devoluto ai Comuni, con conseguente applicazione del disposto di cui all’art. 21-octies, co. 2 l. n. 241/1990 (cfr. Cons. Stato, sez. III, 24 settembre 2025, n. 7502; sez. VII, 31 luglio 2025, n. 6769; sez. II, 27 gennaio 2025, n. 624). Dall’altro lato, la motivazione è da considerarsi adeguata e sufficiente laddove contenga la descrizione delle opere abusive e l’indicazione delle ragioni della loro abusività (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. VII, 12 dicembre 2025, n. 9846: “In via generale, deve essere ricordato che «l’ingiunzione di demolizione, in quanto atto dovuto in presenza della constatata realizzazione dell’opera edilizia senza titolo abilitativo o in totale difformità da esso, è in linea di principio sufficientemente motivata con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera» (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4577 del 2 novembre 2016; Cons. Stato, Sez. VI, n. 1393/2016)”).
Siffatte considerazioni non possono che condurre al rigetto anche delle contestazioni avanzate col terzo motivo di ricorso.
10. Dunque, la domanda impugnatoria deve essere integralmente respinta.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Cava de’ Tirreni, che liquida in euro 1.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, nella misura di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
EL Di TI, Primo Referendario, Estensore
LA Zoppo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL Di TI | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO