Rigetto
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 21/03/2025, n. 2322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2322 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02322/2025REG.PROV.COLL.
N. 04361/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4361 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Manfredo Piazza, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona deli rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, n.-OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il Cons. Ugo De Carlo e udito per le Amministrazioni l'avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor -OMISSIS- ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per ottenere l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 1888 del 1 luglio 2019 del Comando Generale della Guardia di Finanza che ha respinto la domanda di riconoscimento della causa di servizio per l'infermità “Artrite psoriasica”.
2. L’appellante, appuntato scelto della Guardia di Finanza, aveva presentato domanda di riconoscimento di patologia dipendente da causa di servizio, chiedendo che fosse accertata come interdipendente da causa di servizio l’infermità “Artrite psoriasica”, da cui è affetto, nonché, in data 31 ottobre 2014, l’infermità “Psoriasi”.
Il Comitato di Verifica confermava tale valutazione poiché infermità di natura endogena che non puoi ascriversi neanche a livello concausale a vicende avvenute in servizio.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso poiché ha ritenuto condivisibile il giudizio dato dal Comitato circa l’etiologia della patologia denunciata che appare di natura essenzialmente endogeno – costituzionale a localizzazione ossea, ad eziologia sconosciuta su base costituzionale, dovuta a probabile carenza di acido retinoico.
Anche laddove si volesse attribuire un’efficacia concausale a situazioni di stress il militare non ha fornito elementi tali da consentire una valutazione delle mansioni svolte come particolarmente gravose s fonte di stress.
4. L’appello è affidato ad un unico motivo che contesta la ritenuta validità del parere del Comitato soprattutto alla luce della dottrina scientifica che afferma come la patologia di cui è affetto l’appellante, le cui cause non sono note, presenta una chiara evoluzione dovuta ad una combinazione fra fattori ereditari e genetici e fattori ambientali in grado di innescarla.
I turni di servizio svolti dal militare per sedici anni erano stati svolti all’aperto in qualsiasi condizione atmosferica cosicché non poteva escludersi l’efficacia concausale e comunque appariva necessaria una c.t.u. non effettuata dal primo giudice nonostante una richiesta di parte in tal senso.
5. Il Ministero della Economia e delle Finanze si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello non è fondato.
L’infermità riscontrata al militare si sviluppa notoriamente per fattori endogeni che non è dato comprendere come potrebbero essere stati influenzati dalla gravosità del servizio.
Peraltro il servizio svolto dal militare e consistito nell’effettuare gli ordinari compiti di istituto per cui non è dato comprendere per quale ragione il primo giudice avrebbe dovuto ricorrere ad una verificazione. La consulenza tecnica non è uno strumento alternativo al parere del Comitato ma un mezzo istruttorio che può disporsi solo laddove per l’assoluta assenza persuasiva delle conclusioni raggiunte, o per la contraddittorietà/abnormità delle stesse, il parere si mostrasse come illogico o incoerente e fosse così necessario acquisire un parere tecnico per colmare le evidenti lacune del parere posto a fondamento del provvedimento impugnato.
La prova della gravosità delle mansioni svolte deve essere puntualmente fornita dal richiedente in maniera tale da poterne contestare la mancata valutazione da parte del Comitato, ma non può essere addotta successivamente per poter contestare gli esiti del giudizio espresso dal Comitato. E’ noto in proposito che la giurisprudenza, condivisibilmente, ha già avuto modo di osservare che ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio vanno "allegati e documentati specifici episodi di servizio risultati particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto, come tali idonei ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità evidenziate, quantomeno sul piano concausale, non rilevando, di contro, circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa.(...) nei casi di accertamento della causa di servizio il rapporto di eventuale derivazione causale va verificato "non rispetto al servizio in generale (per quanto gravoso e pieno di disagi, compatibili con l'attività prestata da soggetti aventi lo status di militare, per i quali l'ordinamento prevede una specifica serie di tutele per la gravosità del servizio prestato), ma rispetto a particolari modalità, ulteriori e speciali rispetto al normale espletamento del servizio, che valgono a connettere le patologie insorte con dette modalità".
In sostanza, un'attività di servizio, sia pure impegnativa, non può comunque essere considerata ex se anche solo concausa dell'evento, ove non emerga quel surplus di fattori, rispetto al fisiologico dispiegarsi del servizio richiesto ai militari, costituenti rischio specifico dell'evento morboso (T.A.R. Sicilia, n. 2177/2019)" (T.A.R. FVG, sez. I, 4 gennaio 2024, n. 18; in termini Cons. Stato n. 1341/2024 cit.; Cons. Stato, sez. II, 30 agosto 2023, n. 8073; Cons. Stato, sez. II, 5 settembre 2023, n. 8169; T.A.R. Piemonte sez. III, 22 gennaio 2024, n. 52).
Nel caso in esame non è stato fornito alcun elemento per poter appezzare lo svolgimento di servizi particolarmente onerosi che potrebbero aver concausato la malattia riscontrata.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere alle Amministrazioni appellate le spese della presenta fase di giudizio che liquida in € 2.000 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Francesco Guarracino, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.