Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 173 / 2023 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per
(Avv. LO VERSO FABIO) Parte_1
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere
(Avv. DI SALVO GIOVANNI) Controparte_1
(avv.ti Controparte_2
Alessandro Doa e Mariantonietta Piras),
Resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
All'udienza del 14.01.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato il 5.01.2023, il ricorrente in epigrafe
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
pagamento n. 29620229020709481000 notificata a mezzo pec in data
13/12/2022, per la parte relativa all'avviso di addebito n.
59620170006628058000 emesso dall' di Palermo, relativo all'anno di CP_3
imposta 2010 per contributi IVS dell'importo di € 7.236,48., e ne chiedeva,
variamente argomentandolo, l'annullamento;
premesso che ritualmente instauratosi il contraddittorio, resistevano l CP_2
convenuto e contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto;
CP_4
premesso che nelle more del giudizio il ricorrente, ha dedotto e documentato che in relazione anche all'ava oggetto di opposizione, ha presentato dichiarazione di
Definizione agevolata (“rottamazione ter”) dei carichi affidati all'Agente della
Riscossione provvedendo al pagamento di quanto dovuto;
ritenuto che i procuratori delle parti presenti all'odierna udienza congiuntamente chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere stante l'integrale pagamento di quanto oggetto della rottamazione con compensazione integrale delle spese di lite;
considerato che va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere,
con conseguente annullamento dell'AVA impugnato e conseguentemente compensate tra le parti interamente le spese di lite.
Orbene, il credito di cui all'AVA opposto è stato pagato con la procedura di rottamazione sopra citata secondo quanto documentato dal ricorrente. Va al riguardo considerato che nel processo tributario, come nel processo civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza.
Osserva infine il giudicante che, poiché l'adesione alla procedura di rottamazione non comporta di per sé l'ammissione del credito contributivo o della sua esigibilità, ma corrisponde all'esigenza del contribuente di evitare i rischi della controversia e definire la pendenza contributiva in modo agevolato, non è dato rinvenire in atti alcuna soccombenza virtuale, sicché le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese di lite tra le parti del giudizio.
Così deciso in Palermo, il 14/01/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
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