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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/10/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7183/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA TI Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per separazione consensuale n. 7183/2025 R.G. promosso da
) (avv. CARUNA LAURA) Parte_1 C.F._1
e
(avv. CARUNA LAURA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Le figlie minori e vengono affidate ad entrambi i genitori con la modalità Per_1 Per_2 dell'affido condiviso con residenza presso il domicilio materno;
le parti si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse delle figlie, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i coniugi concordano che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana delle minori) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé le figlie.
Il padre potrà tenere con sè e con le seguenti modalità: Per_1 Per_2
-una sera infrasettimanale dalle ore 18,00 alle ore 22.00, individuata nel martedì; weekend alternati tra i genitori il sabato dall'uscita da scuola (o in periodo non scolastico dalle ore 10,00) al lunedì mattina;
-vacanze estive: le minori trascorreranno le vacanze estive con ciascun genitore per quindici giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 15 Settembre, fatti salvi impegni scolastici;
i periodi di vacanza estiva saranno concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
-vacanze natalizie e pasquali: le figlie trascorreranno con il padre, alternando di anno in anno con la madre, otto giorni per le vacanze natalizie a partire dalla sera del 23 Dicembre fino al
30 Dicembre oppure otto giorni includendo Capodanno fino all'Epifania nel turno annuale che non prevede di trascorrere il Natale con il padre;
tre giorni per le vacanze pasquali a partire, in via alternata di anno in anno, dal giovedì sera alla domenica di Pasqua in serata, oppure tre giorni a partire dalla sera di Pasqua al mercoledì sera seguente, alternando i periodi festivi così suddivisi con l'altro genitore.
In ogni caso, i coniugi potranno in qualsiasi momento prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici e gli impegni sociali delle minori e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione.
3) La casa coniugale, sita in Coccaglio (BS), via dei Gelsi n.23 (così identificata catastalmente al
NCT del Comune di Coccaglio: foglio 7, particella 615, subalterno 6, Categoria A/2, Classe 4,
Consistenza n.6,5 vani, rendita euro 503,55 e foglio 7, particella 615, subalterno 14, Categoria C/6,
Classe 3, Consistenza 33 mq, rendita euro 52,83) ed in comproprietà tra i coniugi in pari quote, viene assegnata alla moglie, con tutti gli arredi, elettrodomestici e suppellettili che la compongono -che rimangono in comproprietà tra le parti-; il sig. ha già liberato l'abitazione, prelevando tutti Pt_1
i propri effetti personali.
4) Considerate le esigenze delle figlie e , il tenore di vita goduto dalle stesse in Per_1 Per_2 costanza di convivenza con entrambi i genitori, le risorse economiche delle parti, la maggiore permanenza della prole presso la madre, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti prevalentemente dalla sig.ra il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il Pt_2 Pt_1 Pt_2 giorno 15 di ogni mese di riferimento a decorrere dal 15 aprile 2025, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma mensile di euro 600,00# (euro 300,00# a figlia); il contributo al mantenimento sarà dovuto dal padre sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascuna figlia e l'importo sarà rivalutato ex lege annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza un anno dalla data di pronuncia del divorzio.
Le spese straordinarie, non comprese nell'assegno predetto, verranno sostenute al 50% tra i genitori, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia (doc.9 protocollo).
L'assegno unico per le figlie sarà richiesto e trattenuto per intero dalla sig.ra Nelle more Pt_2 sino alla nuova domanda, con attribuzione del 100% dell'assegno unico alla madre, il sig. Pt_1 provvederà a versare, con cadenza mensile, la quota di assegno unico che l'INPS gli accrediterà.
Eventuali detrazioni, contributi e bonus in favore delle figlie saranno invece ripartiti tra i genitori al 50%.
5) I coniugi provvederanno entro e non oltre il prossimo 30.4.2025 a chiudere il conto corrente cointestato e aperto presso (sul quale sono confluiti tutti i risparmi della coppia); la CP_1 divisione del relativo saldo al 50% è già stata effettuata con reciproca soddisfazione delle parti;
ciascun coniuge ha aperto un proprio conto corrente e le somme ivi depositate sono da intendersi di proprietà esclusiva dell'intestatario del rapporto;
le rate del mutuo, stipulato per l'acquisto della casa coniugale, pari a circa euro 415,00# mensili -o quella diversa somma che verrà richiesta dalla banca, in quanto trattasi di mutuo a tasso variabile- sono addebitate (con decorrenza dal mese di aprile 2025) sul conto corrente intestato alla sola sig.ra , con impegno del sig. Parte_2 Pt_1
a versare mensilmente la metà dell'importo della rata medesima, entro e non oltre il giorno 15
[...] di ogni mese.
6) Nel corso del matrimonio, i coniugi hanno installato sull'abitazione familiare un impianto fotovoltaico, che gode di detrazione fiscale;
a decorrere dalle detrazioni riferite all'anno 2024, i coniugi avranno cura, impegnandosi in tal senso, a dividere in pari quote il beneficio della detrazione che verrà riconosciuto.
Il sig. si impegna altresì a versare alla sig.ra l'importo che il GSE accrediterà Pt_1 Pt_2 periodicamente sul suo conto corrente a titolo di Scambio Sul Posto, restando convenuto tra le parti che dette somme sono di competenza esclusiva della moglie.
7) Per quanto concerne le vetture acquistate nel corso matrimonio -in regime di comunione dei beni- ed indicate alla lettera c) dell'inciso v) del ricorso, i coniugi hanno concordato di procedere a breve sia alla rottamazione della Citroen, intestata al marito, che alla vendita della Panda in titolarità alla moglie;
la sig.ra provvederà ad acquistare a solo suo nome una vettura Ford Fiesta targata Pt_2
FS721HM; le parti convengono che, a seguito della separazione e della cessazione del regime di comunione legale dei beni, ciascun coniuge avrà la piena proprietà del mezzo o dei mezzi a sé intestati, con reciproca soddisfazione e con rinuncia a qualsivoglia vicendevole pretesa in ordine all'acquisto degli automezzi stessi.
8) Tutte le spese di mantenimento e di cura del cane -di nome della coppia, intestato Per_3 formalmente alla moglie, saranno divise al 50% tra le parti.
9) I coniugi si dichiarano autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
10) Con la firma del presente ricorso e salve le condizioni in esso contenute, le parti dichiarano irrevocabilmente di nulla avere più vicendevolmente a che pretendere, anche quale regolamentazione della cessata comunione legale dei beni.
11) I coniugi si rilasciano reciprocamente i nullaosta per il passaporto o per documento equipollente anche per le figlie e;
Per_1 Per_2
12) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione, se emessa alle condizioni sopra riportate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 9.6.2007, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Coccaglio (atto n. 6 parte II serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c. hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. B), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma/modifica delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
EA TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA TI Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per separazione consensuale n. 7183/2025 R.G. promosso da
) (avv. CARUNA LAURA) Parte_1 C.F._1
e
(avv. CARUNA LAURA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Le figlie minori e vengono affidate ad entrambi i genitori con la modalità Per_1 Per_2 dell'affido condiviso con residenza presso il domicilio materno;
le parti si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse delle figlie, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i coniugi concordano che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana delle minori) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé le figlie.
Il padre potrà tenere con sè e con le seguenti modalità: Per_1 Per_2
-una sera infrasettimanale dalle ore 18,00 alle ore 22.00, individuata nel martedì; weekend alternati tra i genitori il sabato dall'uscita da scuola (o in periodo non scolastico dalle ore 10,00) al lunedì mattina;
-vacanze estive: le minori trascorreranno le vacanze estive con ciascun genitore per quindici giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 15 Settembre, fatti salvi impegni scolastici;
i periodi di vacanza estiva saranno concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
-vacanze natalizie e pasquali: le figlie trascorreranno con il padre, alternando di anno in anno con la madre, otto giorni per le vacanze natalizie a partire dalla sera del 23 Dicembre fino al
30 Dicembre oppure otto giorni includendo Capodanno fino all'Epifania nel turno annuale che non prevede di trascorrere il Natale con il padre;
tre giorni per le vacanze pasquali a partire, in via alternata di anno in anno, dal giovedì sera alla domenica di Pasqua in serata, oppure tre giorni a partire dalla sera di Pasqua al mercoledì sera seguente, alternando i periodi festivi così suddivisi con l'altro genitore.
In ogni caso, i coniugi potranno in qualsiasi momento prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici e gli impegni sociali delle minori e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione.
3) La casa coniugale, sita in Coccaglio (BS), via dei Gelsi n.23 (così identificata catastalmente al
NCT del Comune di Coccaglio: foglio 7, particella 615, subalterno 6, Categoria A/2, Classe 4,
Consistenza n.6,5 vani, rendita euro 503,55 e foglio 7, particella 615, subalterno 14, Categoria C/6,
Classe 3, Consistenza 33 mq, rendita euro 52,83) ed in comproprietà tra i coniugi in pari quote, viene assegnata alla moglie, con tutti gli arredi, elettrodomestici e suppellettili che la compongono -che rimangono in comproprietà tra le parti-; il sig. ha già liberato l'abitazione, prelevando tutti Pt_1
i propri effetti personali.
4) Considerate le esigenze delle figlie e , il tenore di vita goduto dalle stesse in Per_1 Per_2 costanza di convivenza con entrambi i genitori, le risorse economiche delle parti, la maggiore permanenza della prole presso la madre, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti prevalentemente dalla sig.ra il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il Pt_2 Pt_1 Pt_2 giorno 15 di ogni mese di riferimento a decorrere dal 15 aprile 2025, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma mensile di euro 600,00# (euro 300,00# a figlia); il contributo al mantenimento sarà dovuto dal padre sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascuna figlia e l'importo sarà rivalutato ex lege annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza un anno dalla data di pronuncia del divorzio.
Le spese straordinarie, non comprese nell'assegno predetto, verranno sostenute al 50% tra i genitori, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia (doc.9 protocollo).
L'assegno unico per le figlie sarà richiesto e trattenuto per intero dalla sig.ra Nelle more Pt_2 sino alla nuova domanda, con attribuzione del 100% dell'assegno unico alla madre, il sig. Pt_1 provvederà a versare, con cadenza mensile, la quota di assegno unico che l'INPS gli accrediterà.
Eventuali detrazioni, contributi e bonus in favore delle figlie saranno invece ripartiti tra i genitori al 50%.
5) I coniugi provvederanno entro e non oltre il prossimo 30.4.2025 a chiudere il conto corrente cointestato e aperto presso (sul quale sono confluiti tutti i risparmi della coppia); la CP_1 divisione del relativo saldo al 50% è già stata effettuata con reciproca soddisfazione delle parti;
ciascun coniuge ha aperto un proprio conto corrente e le somme ivi depositate sono da intendersi di proprietà esclusiva dell'intestatario del rapporto;
le rate del mutuo, stipulato per l'acquisto della casa coniugale, pari a circa euro 415,00# mensili -o quella diversa somma che verrà richiesta dalla banca, in quanto trattasi di mutuo a tasso variabile- sono addebitate (con decorrenza dal mese di aprile 2025) sul conto corrente intestato alla sola sig.ra , con impegno del sig. Parte_2 Pt_1
a versare mensilmente la metà dell'importo della rata medesima, entro e non oltre il giorno 15
[...] di ogni mese.
6) Nel corso del matrimonio, i coniugi hanno installato sull'abitazione familiare un impianto fotovoltaico, che gode di detrazione fiscale;
a decorrere dalle detrazioni riferite all'anno 2024, i coniugi avranno cura, impegnandosi in tal senso, a dividere in pari quote il beneficio della detrazione che verrà riconosciuto.
Il sig. si impegna altresì a versare alla sig.ra l'importo che il GSE accrediterà Pt_1 Pt_2 periodicamente sul suo conto corrente a titolo di Scambio Sul Posto, restando convenuto tra le parti che dette somme sono di competenza esclusiva della moglie.
7) Per quanto concerne le vetture acquistate nel corso matrimonio -in regime di comunione dei beni- ed indicate alla lettera c) dell'inciso v) del ricorso, i coniugi hanno concordato di procedere a breve sia alla rottamazione della Citroen, intestata al marito, che alla vendita della Panda in titolarità alla moglie;
la sig.ra provvederà ad acquistare a solo suo nome una vettura Ford Fiesta targata Pt_2
FS721HM; le parti convengono che, a seguito della separazione e della cessazione del regime di comunione legale dei beni, ciascun coniuge avrà la piena proprietà del mezzo o dei mezzi a sé intestati, con reciproca soddisfazione e con rinuncia a qualsivoglia vicendevole pretesa in ordine all'acquisto degli automezzi stessi.
8) Tutte le spese di mantenimento e di cura del cane -di nome della coppia, intestato Per_3 formalmente alla moglie, saranno divise al 50% tra le parti.
9) I coniugi si dichiarano autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
10) Con la firma del presente ricorso e salve le condizioni in esso contenute, le parti dichiarano irrevocabilmente di nulla avere più vicendevolmente a che pretendere, anche quale regolamentazione della cessata comunione legale dei beni.
11) I coniugi si rilasciano reciprocamente i nullaosta per il passaporto o per documento equipollente anche per le figlie e;
Per_1 Per_2
12) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione, se emessa alle condizioni sopra riportate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 9.6.2007, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Coccaglio (atto n. 6 parte II serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c. hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. B), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma/modifica delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
EA TI