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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 18/02/2026, n. 2788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2788 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2788/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente
MAGISTRO FABIO, Relatore
FORTUNATO MICHELE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7743/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249039135815000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3011106366 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2971/2026 depositato il 16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.07120249039135815000, eccependo la nullità dell'accertamento sotteso (TF3011106366/2011) e la prescrizione.
Si è costituito l'ente impositore, contestando l'avverso dedotto e producendo documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va subito chiarito che l'intimazione reca molteplici cartelle e che parte ricorrente si reputa abbia di fatto impugnato solo l'avviso di accertamento.
La Corte, in ogni caso, non avrebbe avuto giurisdizione per le cartelle n. 07120120134032534000,
07120140103017303000, 07120140113461203000, 07120150083461002000, 07120160063215988000,
07120170051770507000, 07120170068436006000, 37120160001807776000, 37120160011886956000
(INAIL, contributi e codice della strada).
Quanto poi agli altri atti (07120030072453961000, 07120030181110111000, 07120050092360270000,
07120170037593461000, 07120170092637030000, 07120180023660933000, 07120180072788684000, avviso di accertamento n. TF3011106366/2011), come accennato, si reputa sia stato contestato in maniera rituale solo l'avviso di accertamento, per cui per alcuna valutazione è possibile fare delle altre cartelle riportate.
Va detto che il giudizio tributario è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed avente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo in primo grado, sicché in sede di gravame le parti non possono proporre nuove eccezioni, ai sensi dell'art. 57 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Tale divieto concerne esclusivamente le sole eccezioni in senso stretto, e non anche le eccezioni improprie o le mere difese, che sono sempre deducibili (Cass. civ. Sez. V, 05-12-2014,
n. 25756).
Ciò posto, l'istante ha dedotto che l'avviso di accertamento n. TF3011106366/2011 non è mai stato notificato al ricorrente.
Nella specie, il Concessionario ha prodotto sentenza di primo grado della CTP di Napoli n. 20356/ 2016 da cui si desume la notifica dell'avviso in data 29.11.2011 (si legge 29.11.2001 ma deve necessariamente trattarsi di mero errore materiale, stante la comunanza deli altri elementi riportati nell'intimazione: appunto,
29.11.2011; inoltre, l'annualità è 2008).
La sentenza è stata depositata il giorno 1.12.2016 per cui, anche a volere fare decorrere il termine decennale da detta data, la prescrizione decennale invocata dal ricorrente non sarebbe comunque maturata.
Il diritto alla riscossione di un'imposta, infatti, si prescrive nel termine decennale di cui all'art. 2953 c.c. ove si fondi su un accertamento divenuto definitivo per il passaggio in giudicato formale della sentenza, senza che assuma rilevanza la circostanza che si tratti di una pronuncia di rito e non di merito (Cass. civ., V,
22/03/2019, n. 8105).
Peraltro, e quale ulteriore e autonomo motivo, parte resistente ha anche prodotto notifica di due avvisi di intimazione n. 07120139110858830000, in data 29/11/2013, e n. 07120159022694384000, in data
21/04/2015, riportanti l'avviso TF3011106366/2011. Ebbene, in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (Cass. civ., V,
21/07/2025, n. 20476).
Infine, parte resistente ha prodotto istanza di definizione agevolata del 27/04/2019, che riporta tra i carichi da rottamare anche quello distinto con il numero 67112009084702001000 che è il numero attribuito al carico per l'avviso di accertamento n. TF3011106366/2011 come si desume dal dettaglio di pag. 9 dell'avviso di intimazione impugnato.
In ogni caso, per mera completezza, quanto alla prescrizione, va richiamata sia la previsione contenuta nel primo comma dell'art. 67 DL 17.3.2020, n. 18, sia soprattutto quella del successivo art. 68, comma 4-bis.
In base al principio già citato con Cass. 25756/2014, alcuna valutazione si reputa possibile fare delle deduzioni contenute nella memoria del 6.2.2026, in quanto irrimediabilmente tardive.
Già tali considerazioni appaiono dirimenti.
Peraltro, e quale ulteriore ragione, va detto che la definizione agevolata ivi richiamata è quella disposta con
DL 119/18 per i carichi affidati all'agente della riscossione fino al 31.12.2017, e non si conosce in maniera puntuale l'esito, mentre, ad esempio, il comma 14 dell'art. 3 del decreto prevede che “in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti”.
Pertanto, per tutti i riferiti elementi, ognuno autonomamente dirimente, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, nei confronti della sola parte costituita.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente
MAGISTRO FABIO, Relatore
FORTUNATO MICHELE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7743/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249039135815000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3011106366 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2971/2026 depositato il 16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.07120249039135815000, eccependo la nullità dell'accertamento sotteso (TF3011106366/2011) e la prescrizione.
Si è costituito l'ente impositore, contestando l'avverso dedotto e producendo documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va subito chiarito che l'intimazione reca molteplici cartelle e che parte ricorrente si reputa abbia di fatto impugnato solo l'avviso di accertamento.
La Corte, in ogni caso, non avrebbe avuto giurisdizione per le cartelle n. 07120120134032534000,
07120140103017303000, 07120140113461203000, 07120150083461002000, 07120160063215988000,
07120170051770507000, 07120170068436006000, 37120160001807776000, 37120160011886956000
(INAIL, contributi e codice della strada).
Quanto poi agli altri atti (07120030072453961000, 07120030181110111000, 07120050092360270000,
07120170037593461000, 07120170092637030000, 07120180023660933000, 07120180072788684000, avviso di accertamento n. TF3011106366/2011), come accennato, si reputa sia stato contestato in maniera rituale solo l'avviso di accertamento, per cui per alcuna valutazione è possibile fare delle altre cartelle riportate.
Va detto che il giudizio tributario è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed avente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo in primo grado, sicché in sede di gravame le parti non possono proporre nuove eccezioni, ai sensi dell'art. 57 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Tale divieto concerne esclusivamente le sole eccezioni in senso stretto, e non anche le eccezioni improprie o le mere difese, che sono sempre deducibili (Cass. civ. Sez. V, 05-12-2014,
n. 25756).
Ciò posto, l'istante ha dedotto che l'avviso di accertamento n. TF3011106366/2011 non è mai stato notificato al ricorrente.
Nella specie, il Concessionario ha prodotto sentenza di primo grado della CTP di Napoli n. 20356/ 2016 da cui si desume la notifica dell'avviso in data 29.11.2011 (si legge 29.11.2001 ma deve necessariamente trattarsi di mero errore materiale, stante la comunanza deli altri elementi riportati nell'intimazione: appunto,
29.11.2011; inoltre, l'annualità è 2008).
La sentenza è stata depositata il giorno 1.12.2016 per cui, anche a volere fare decorrere il termine decennale da detta data, la prescrizione decennale invocata dal ricorrente non sarebbe comunque maturata.
Il diritto alla riscossione di un'imposta, infatti, si prescrive nel termine decennale di cui all'art. 2953 c.c. ove si fondi su un accertamento divenuto definitivo per il passaggio in giudicato formale della sentenza, senza che assuma rilevanza la circostanza che si tratti di una pronuncia di rito e non di merito (Cass. civ., V,
22/03/2019, n. 8105).
Peraltro, e quale ulteriore e autonomo motivo, parte resistente ha anche prodotto notifica di due avvisi di intimazione n. 07120139110858830000, in data 29/11/2013, e n. 07120159022694384000, in data
21/04/2015, riportanti l'avviso TF3011106366/2011. Ebbene, in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (Cass. civ., V,
21/07/2025, n. 20476).
Infine, parte resistente ha prodotto istanza di definizione agevolata del 27/04/2019, che riporta tra i carichi da rottamare anche quello distinto con il numero 67112009084702001000 che è il numero attribuito al carico per l'avviso di accertamento n. TF3011106366/2011 come si desume dal dettaglio di pag. 9 dell'avviso di intimazione impugnato.
In ogni caso, per mera completezza, quanto alla prescrizione, va richiamata sia la previsione contenuta nel primo comma dell'art. 67 DL 17.3.2020, n. 18, sia soprattutto quella del successivo art. 68, comma 4-bis.
In base al principio già citato con Cass. 25756/2014, alcuna valutazione si reputa possibile fare delle deduzioni contenute nella memoria del 6.2.2026, in quanto irrimediabilmente tardive.
Già tali considerazioni appaiono dirimenti.
Peraltro, e quale ulteriore ragione, va detto che la definizione agevolata ivi richiamata è quella disposta con
DL 119/18 per i carichi affidati all'agente della riscossione fino al 31.12.2017, e non si conosce in maniera puntuale l'esito, mentre, ad esempio, il comma 14 dell'art. 3 del decreto prevede che “in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti”.
Pertanto, per tutti i riferiti elementi, ognuno autonomamente dirimente, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, nei confronti della sola parte costituita.