TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 11/04/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. TA De NT, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 27.03.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 21.2.2025, 27.2.2025, 18.3.2025, 24.3.2025, 26.3.2025; SENTENZA nella causa n. 1428/2024 R.G. Lav., TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Battistoni e dall'avv. Chiarugi, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliati presso il lo studio del primo in Ancona L.go San Cosma n. 3/5, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni e Email_1
Email_2
RICORRENTE
Parte_2
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Polita e dall'avv. Montecchiani giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Jesi, viale della Vittoria n. 73, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni . Pt_1 [...]
e Email_3 Email_4
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento disciplinare per giusta causa.
PAROLE CHIAVE: SUSSISTENZA DEL FATTO CONTESTATO – RILEVANZA DISCIPLINARE – LICENZIAMENTO RITORSIVO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dello svolgimento del processo. Il ricorrente allega di essere stato assunto dalla società convenuta in data 1.2.2022 e di avere chiesto aspettativa non retribuita in data 5.4.2024, in quanto recluso presso il carcere di Montacuto. A fronte di tale comunicazione il datore di lavoro gli contestava la violazione del
1 vincolo fiduciario e l'esistenza dei presupposti per il licenziamento con preavviso, secondo quanto previsto dal CCNL in caso di condanna del lavoratore ad una pena detentiva. Nel ricorso l'interessato ritiene che, visto il ruolo operativo che non necessitava di contatti con la clientela, la condanna subita per fatti risalenti a circa dieci anni prima e in assenza di attuali collegamenti con ambienti malavitosi non poteva ledere il vincolo fiduciario. Sostiene, altresì, che il licenziamento abbia natura ritorsiva, in quanto irrogato a seguito della richiesta di aspettativa non retribuita e che in ogni caso non sia proporzionato alla condotta contestata. Chiede, pertanto, in via principale la tutela reale e in via subordinata la tutela obbligatoria. Costituendosi in giudizio, la evidenzia: la gravità dei Parte_2 reati commessi;
il pregiudizio per l'immagine che la datrice di lavoro avrebbe subito stante il contatto con i clienti e la disponibilità di autoveicoli anche di valore;
l'assenza ingiustificata protrattasi per circa 40 giorni fino alla richiesta di aspettativa che non poteva essere concessa vista l'anzianità di servizio;
la proporzionalità del recesso, tenuto conto che il era stato prelevato circa Pt_1 due mesi prima dell'arresto per recenti indagini idenziavano l'attualità di legami con ambienti malavitosi;
l'assenza dei presupposti per l'applicazione della tutela reale. La causa veniva istruita con l'escussione di vari testimoni e discussa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Della delimitazione del thema decidendum: le condotte non contestate. Occorre precisare che, nonostante nella propria memoria di costituzione la datrice di lavoro evidenzi l'assenza dell'interessato dal luogo di lavoro, protrattasi dal 22.2.2024 al 4.4.2024, senza che il avesse dato alcuna notizia, invero il Pt_1 recesso si fonda unicamente sulla nna a pena detentiva, non essendo stata contestata l'assenza ingiustificata ed essendo chiaro il riferimento contenuto sia nella contestazione che nella missiva di recesso all'art. 10 lettera A comma g) CCNL. Peraltro, va rilevato che invero la datrice di lavoro aveva tollerato l'assenza senza nulla contestare al riguardo, attivandosi per il recesso unicamente nel momento in cui ha avuto notizia della reclusione per condanna passata in giudicato, sicché in ogni caso l'eventuale contestazione e irrogazione della sanzione per assenza ingiustificata sarebbero viziate da tardività.
3. Della legittimità del recesso a fronte di una condanna per reato compiuto al di fuori del contesto lavorativo. È pacifico tra le parti che il ricorrente sia stato assente dal lavoro in quanto in stato di reclusione perché condannato in via definitiva per reati di rapina ed estorsione commessi nel 2013, ossia oltre dieci anni prima del recesso. Al riguardo, la Suprema Corte, esaminando fattispecie simili, ha avuto modo di affermare che come principio generale “in tanto può aversi una responsabilità disciplinare in quanto si tratti d'una condotta posta in essere mentre il rapporto di lavoro è in corso (quantunque non necessariamente in connessione con le
2 mansioni espletate); diversamente, non si configura neppure un obbligo di diligenza e/o di fedeltà ex artt. 2104 e 2105 c.c. e, quindi, una sua ipotetica violazione, l'unica che possa dare luogo ex art. 2106 c.c. a responsabilità disciplinare;
anche laddove i contratti collettivi inseriscano nel novero degli illeciti disciplinari, puramente e semplicemente, l'avere il lavoratore riportato condanna penale per determinati fatti-reato non connessi con lo svolgimento del rapporto di lavoro, nondimeno tali previsioni possono definirsi stricto sensu come disciplinari soltanto ove la condotta criminosa e la condanna abbiano avuto luogo durante il rapporto medesimo” (Cass. 8899/2024 e 8902/2024 con rinvio ai precedenti Cass. 24259/2016 e 3076/2020). Ciò non esclude che condotte costituenti reati possano rilevare anche se realizzate a rapporto lavorativo non ancora in corso e non in connessione con esso purché integrino una giusta causa ossia siano incompatibili con il permanere del vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro, valutazione rimessa al giudice di merito che dovrà attenersi al principio per il quale “condotte costituenti reato possono -anche a prescindere da apposita previsione contrattuale in tal senso- integrare giusta causa di licenziamento sebbene realizzate prima dell'instaurarsi del rapporto di lavoro, purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto e si rivelino - attraverso una verifica giurisdizionale da effettuarsi sia in astratto sia in concreto - incompatibili con il permanere di quel vincolo fiduciario che lo caratterizza” (Cass. 24259/2016). Si aggiunga che, come osservato dalla Corte di Appello di Lecce, riportata e confermata dalla Suprema Corte (Cass. 4458/2024), va considerato altresì il “diritto anche del pregiudicato a reinserirsi nella società, espletando un lavoro onesto”, sicché “consentire di licenziare qualcuno solo perché pregiudicato, senza valutazioni in ordine alla compromissione dei successivi adempimenti, significa impedire il reinserimento del condannato, che invece il nostro Stato propugna (art. 27 Cost.)”. Ne deriva che in tanto può giustificarsi il recesso disciplinare, in quanto il datore di lavoro fornisca piena prova su di lui gravante ex art. 2697 c.c. dell'incidenza sul vincolo fiduciario connotante il rapporto di lavoro della condotta tenuta prima dello svolgimento del rapporto di lavoro che ha portato alla condanna penale. Nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato a pena detentiva per un singolo episodio di rapina ed estorsione collegata ad un debito di droga durante il quale ha partecipato attivamente al pestaggio del debitore come si evince dalle pronunce depositate in atti;
i fatti si sono svolti nel 2013, quindi oltre dieci anni prima del recesso e della condanna definitiva. Pur non potendo negare il forte disvalore del comportamento tenuto dal nel 2013, va in ogni caso rilevato che il lungo lasso temporale trascorso Pt_1 prova di ulteriori frequentazioni di ambienti malavitosi e senza alcun rilievo sul comportamento del nello svolgimento dell'attività lavorativa Pt_1 iniziata nel febbraio 2022 po ad escludere che la condanna a pena detentiva per fatti particolarmente risalenti possa incidere sul vincolo fiduciario, mettendo in pericolo il corretto adempimento delle prestazioni future, viste anche le mansioni assegnate al . Pt_1
3 In particolare, va rilevato che il era addetto ad operazioni Pt_1 meramente esecutive di gommista, con l contatti con la clientela che viene sì accolta dagli operai, tra cui il , ma, poi, è gestita dal capo Pt_1 officina, salvo per lavori elementari come il controllo gomme. D'altro canto, i testimoni escussi al riguardo hanno escluso frequentazioni di pregiudicati da parte del per lo meno dal momento in Pt_1 cui ha avuto inizio il rapporto di lavoro. A roposito, la teste che Tes_1
è stata fidanzata del tra aprile 2021 e maggio 2022, ha riferito Pt_1 dell'assenza di rapporti alavitosi successivamente all'assunzione da parte della circostanza confermata anche dalla madre (teste Parte_2 azioni risultano attendibili, nonostante lo stretto Tes_2 vincolo parentale, in quanto coincidenti con quanto dichiarato dalla teste
[...]
priva di rapporti attuali con la parte al momento dell'escussione. Tes_1
Né può arguirsi diversamente dalle dichiarazioni dei colleghi di lavoro che hanno riferito di un episodio avvenuto nel novembre 2023, allorquando il venne prelevato per controlli dalle forze dell'ordine. Si osserva al Pt_1 do che i testi non hanno riferito in maniera certa e univoca sulle ragioni di tali controlli (teste , riportando informazioni provenienti da fonti Tes_3 non specificate (teste di opinioni e supposizioni personali (teste
. Tes_2 deriva che poiché la prova del giustificato motivo soggettivo di licenziamento grava sul datore di lavoro ex art. 2697 c.c. per le ragioni esposte essa non può dirsi essere stata adeguatamente fornita. Pertanto, il recesso intimato si ritiene non legittimo, con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
4. Della ritorsività dell'atto di recesso. Sostiene il ricorrente che il recesso sarebbe stato determinato unicamente da motivo illecito e ritorsivo a causa della richiesta di aspettativa presentata dal lavoratore. Invero, dagli atti di causa risulta che la richiesta del di fruire Pt_1 dell'aspettativa non avrebbe potuto essere concessa sia per la di lavoro cui la società doveva fare fronte (tanto che, a fronte di una cessazione del rapporto del intervenuta il 31.5.2024, al suo posto è stata assunta altra Pt_1 unità di pers il 2.7.2024), sia per l'anzianità di servizio del ricorrente, prevedendo l'art. 11 CCNL, sez. quarta, titolo VI inerente assenze, permessi e tutele, la possibilità di fruire di aspettativa senza assegni soltanto per il personale con oltre 10 anni di anzianità. D'altro canto, il recesso era determinato dalla previsione espressa del CCNL, che configura la sussistenza di un giustificato motivo soggettivo in caso di condanna che leda la figura morale del lavoratore;
pur dovendo ritenersi che per le ragioni sopra esposte tale motivo non sia sufficiente a ledere il vincolo fiduciario, ciò nonostante non si ha prova di un intento ritorsivo e della pretestuosità delle ragioni poste a fondamento del recesso, sicché deve ritenersi che il lavoratore sul punto non abbia assolto all'onere probatorio su di lui gravante ex art. 2697 c.c.
4
5. Delle conseguenze dell'illegittimità del licenziamento: sussistenza dei presupposti per l'applicazione della tutela reale. Come già specificato, il ricorrente chiede in via principale la tutela reale e in subordine quella obbligatoria. Va rilevato che, a fronte di un contratto stipulato in data 1.2.2022 come allegato nel ricorso introduttivo, la normativa applicabile è quella contenuta nel d.lgs. 23/2015. Va, altresì, evidenziato che sin dalla memoria di costituzione e risposta la convenuta ha allegato requisiti dimensionali insufficienti per invocare la tutela reale, dandone prova documentale (poi confermata a seguito dell'acquisizione del LUL), che non è stata contestata da parte ricorrente. Ne deriva che in base al combinato disposto degli artt. 3 e 9 d.lgs. 23/2015, ferma restando la cessazione del rapporto di lavoro, spetterà al lavoratore una tutela indennitaria pari ad una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio in misura non inferiore a tre e fino ad un massimo di sei mensilità. Nel caso di specie, il rapporto di lavoro ha avuto una durata di circa due anni, sicché spetterà la misura minima dell'indennità pari a tre mensilità, che si ritiene importo congruo ed equo anche alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 194/2018, in assenza di ulteriori elementi valorizzati dalle parti a tale fine.
6. Delle conclusioni anche in ordine al riparto delle spese di lite. Per tutto quanto esposto il ricorso va accolto per le ragioni e nei limiti sopra esposti. Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa TA De NT, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara illegittimo il licenziamento irrogato dalla nei confronti di e per Parte_2 Parte_1
l'effetto dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del 31.5.2024 e condanna a corrispondere a Parte_2 Parte_1 un'indennit mensilità dell'ultima re per il calcolo del TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal recesso al saldo;
2) Condanna la a rifondere a le spese di Parte_2 Parte_1 lite, che liqui 00 per comp onale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Così deciso in Ancona, il 11.04.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 27.03.2025. IL GIUDICE (dr.ssa TA De NT)
5 (Atto sottoscritto digitalmente)
6
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. TA De NT, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 27.03.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 21.2.2025, 27.2.2025, 18.3.2025, 24.3.2025, 26.3.2025; SENTENZA nella causa n. 1428/2024 R.G. Lav., TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Battistoni e dall'avv. Chiarugi, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliati presso il lo studio del primo in Ancona L.go San Cosma n. 3/5, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni e Email_1
Email_2
RICORRENTE
Parte_2
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Polita e dall'avv. Montecchiani giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Jesi, viale della Vittoria n. 73, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni . Pt_1 [...]
e Email_3 Email_4
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento disciplinare per giusta causa.
PAROLE CHIAVE: SUSSISTENZA DEL FATTO CONTESTATO – RILEVANZA DISCIPLINARE – LICENZIAMENTO RITORSIVO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dello svolgimento del processo. Il ricorrente allega di essere stato assunto dalla società convenuta in data 1.2.2022 e di avere chiesto aspettativa non retribuita in data 5.4.2024, in quanto recluso presso il carcere di Montacuto. A fronte di tale comunicazione il datore di lavoro gli contestava la violazione del
1 vincolo fiduciario e l'esistenza dei presupposti per il licenziamento con preavviso, secondo quanto previsto dal CCNL in caso di condanna del lavoratore ad una pena detentiva. Nel ricorso l'interessato ritiene che, visto il ruolo operativo che non necessitava di contatti con la clientela, la condanna subita per fatti risalenti a circa dieci anni prima e in assenza di attuali collegamenti con ambienti malavitosi non poteva ledere il vincolo fiduciario. Sostiene, altresì, che il licenziamento abbia natura ritorsiva, in quanto irrogato a seguito della richiesta di aspettativa non retribuita e che in ogni caso non sia proporzionato alla condotta contestata. Chiede, pertanto, in via principale la tutela reale e in via subordinata la tutela obbligatoria. Costituendosi in giudizio, la evidenzia: la gravità dei Parte_2 reati commessi;
il pregiudizio per l'immagine che la datrice di lavoro avrebbe subito stante il contatto con i clienti e la disponibilità di autoveicoli anche di valore;
l'assenza ingiustificata protrattasi per circa 40 giorni fino alla richiesta di aspettativa che non poteva essere concessa vista l'anzianità di servizio;
la proporzionalità del recesso, tenuto conto che il era stato prelevato circa Pt_1 due mesi prima dell'arresto per recenti indagini idenziavano l'attualità di legami con ambienti malavitosi;
l'assenza dei presupposti per l'applicazione della tutela reale. La causa veniva istruita con l'escussione di vari testimoni e discussa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Della delimitazione del thema decidendum: le condotte non contestate. Occorre precisare che, nonostante nella propria memoria di costituzione la datrice di lavoro evidenzi l'assenza dell'interessato dal luogo di lavoro, protrattasi dal 22.2.2024 al 4.4.2024, senza che il avesse dato alcuna notizia, invero il Pt_1 recesso si fonda unicamente sulla nna a pena detentiva, non essendo stata contestata l'assenza ingiustificata ed essendo chiaro il riferimento contenuto sia nella contestazione che nella missiva di recesso all'art. 10 lettera A comma g) CCNL. Peraltro, va rilevato che invero la datrice di lavoro aveva tollerato l'assenza senza nulla contestare al riguardo, attivandosi per il recesso unicamente nel momento in cui ha avuto notizia della reclusione per condanna passata in giudicato, sicché in ogni caso l'eventuale contestazione e irrogazione della sanzione per assenza ingiustificata sarebbero viziate da tardività.
3. Della legittimità del recesso a fronte di una condanna per reato compiuto al di fuori del contesto lavorativo. È pacifico tra le parti che il ricorrente sia stato assente dal lavoro in quanto in stato di reclusione perché condannato in via definitiva per reati di rapina ed estorsione commessi nel 2013, ossia oltre dieci anni prima del recesso. Al riguardo, la Suprema Corte, esaminando fattispecie simili, ha avuto modo di affermare che come principio generale “in tanto può aversi una responsabilità disciplinare in quanto si tratti d'una condotta posta in essere mentre il rapporto di lavoro è in corso (quantunque non necessariamente in connessione con le
2 mansioni espletate); diversamente, non si configura neppure un obbligo di diligenza e/o di fedeltà ex artt. 2104 e 2105 c.c. e, quindi, una sua ipotetica violazione, l'unica che possa dare luogo ex art. 2106 c.c. a responsabilità disciplinare;
anche laddove i contratti collettivi inseriscano nel novero degli illeciti disciplinari, puramente e semplicemente, l'avere il lavoratore riportato condanna penale per determinati fatti-reato non connessi con lo svolgimento del rapporto di lavoro, nondimeno tali previsioni possono definirsi stricto sensu come disciplinari soltanto ove la condotta criminosa e la condanna abbiano avuto luogo durante il rapporto medesimo” (Cass. 8899/2024 e 8902/2024 con rinvio ai precedenti Cass. 24259/2016 e 3076/2020). Ciò non esclude che condotte costituenti reati possano rilevare anche se realizzate a rapporto lavorativo non ancora in corso e non in connessione con esso purché integrino una giusta causa ossia siano incompatibili con il permanere del vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro, valutazione rimessa al giudice di merito che dovrà attenersi al principio per il quale “condotte costituenti reato possono -anche a prescindere da apposita previsione contrattuale in tal senso- integrare giusta causa di licenziamento sebbene realizzate prima dell'instaurarsi del rapporto di lavoro, purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto e si rivelino - attraverso una verifica giurisdizionale da effettuarsi sia in astratto sia in concreto - incompatibili con il permanere di quel vincolo fiduciario che lo caratterizza” (Cass. 24259/2016). Si aggiunga che, come osservato dalla Corte di Appello di Lecce, riportata e confermata dalla Suprema Corte (Cass. 4458/2024), va considerato altresì il “diritto anche del pregiudicato a reinserirsi nella società, espletando un lavoro onesto”, sicché “consentire di licenziare qualcuno solo perché pregiudicato, senza valutazioni in ordine alla compromissione dei successivi adempimenti, significa impedire il reinserimento del condannato, che invece il nostro Stato propugna (art. 27 Cost.)”. Ne deriva che in tanto può giustificarsi il recesso disciplinare, in quanto il datore di lavoro fornisca piena prova su di lui gravante ex art. 2697 c.c. dell'incidenza sul vincolo fiduciario connotante il rapporto di lavoro della condotta tenuta prima dello svolgimento del rapporto di lavoro che ha portato alla condanna penale. Nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato a pena detentiva per un singolo episodio di rapina ed estorsione collegata ad un debito di droga durante il quale ha partecipato attivamente al pestaggio del debitore come si evince dalle pronunce depositate in atti;
i fatti si sono svolti nel 2013, quindi oltre dieci anni prima del recesso e della condanna definitiva. Pur non potendo negare il forte disvalore del comportamento tenuto dal nel 2013, va in ogni caso rilevato che il lungo lasso temporale trascorso Pt_1 prova di ulteriori frequentazioni di ambienti malavitosi e senza alcun rilievo sul comportamento del nello svolgimento dell'attività lavorativa Pt_1 iniziata nel febbraio 2022 po ad escludere che la condanna a pena detentiva per fatti particolarmente risalenti possa incidere sul vincolo fiduciario, mettendo in pericolo il corretto adempimento delle prestazioni future, viste anche le mansioni assegnate al . Pt_1
3 In particolare, va rilevato che il era addetto ad operazioni Pt_1 meramente esecutive di gommista, con l contatti con la clientela che viene sì accolta dagli operai, tra cui il , ma, poi, è gestita dal capo Pt_1 officina, salvo per lavori elementari come il controllo gomme. D'altro canto, i testimoni escussi al riguardo hanno escluso frequentazioni di pregiudicati da parte del per lo meno dal momento in Pt_1 cui ha avuto inizio il rapporto di lavoro. A roposito, la teste che Tes_1
è stata fidanzata del tra aprile 2021 e maggio 2022, ha riferito Pt_1 dell'assenza di rapporti alavitosi successivamente all'assunzione da parte della circostanza confermata anche dalla madre (teste Parte_2 azioni risultano attendibili, nonostante lo stretto Tes_2 vincolo parentale, in quanto coincidenti con quanto dichiarato dalla teste
[...]
priva di rapporti attuali con la parte al momento dell'escussione. Tes_1
Né può arguirsi diversamente dalle dichiarazioni dei colleghi di lavoro che hanno riferito di un episodio avvenuto nel novembre 2023, allorquando il venne prelevato per controlli dalle forze dell'ordine. Si osserva al Pt_1 do che i testi non hanno riferito in maniera certa e univoca sulle ragioni di tali controlli (teste , riportando informazioni provenienti da fonti Tes_3 non specificate (teste di opinioni e supposizioni personali (teste
. Tes_2 deriva che poiché la prova del giustificato motivo soggettivo di licenziamento grava sul datore di lavoro ex art. 2697 c.c. per le ragioni esposte essa non può dirsi essere stata adeguatamente fornita. Pertanto, il recesso intimato si ritiene non legittimo, con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
4. Della ritorsività dell'atto di recesso. Sostiene il ricorrente che il recesso sarebbe stato determinato unicamente da motivo illecito e ritorsivo a causa della richiesta di aspettativa presentata dal lavoratore. Invero, dagli atti di causa risulta che la richiesta del di fruire Pt_1 dell'aspettativa non avrebbe potuto essere concessa sia per la di lavoro cui la società doveva fare fronte (tanto che, a fronte di una cessazione del rapporto del intervenuta il 31.5.2024, al suo posto è stata assunta altra Pt_1 unità di pers il 2.7.2024), sia per l'anzianità di servizio del ricorrente, prevedendo l'art. 11 CCNL, sez. quarta, titolo VI inerente assenze, permessi e tutele, la possibilità di fruire di aspettativa senza assegni soltanto per il personale con oltre 10 anni di anzianità. D'altro canto, il recesso era determinato dalla previsione espressa del CCNL, che configura la sussistenza di un giustificato motivo soggettivo in caso di condanna che leda la figura morale del lavoratore;
pur dovendo ritenersi che per le ragioni sopra esposte tale motivo non sia sufficiente a ledere il vincolo fiduciario, ciò nonostante non si ha prova di un intento ritorsivo e della pretestuosità delle ragioni poste a fondamento del recesso, sicché deve ritenersi che il lavoratore sul punto non abbia assolto all'onere probatorio su di lui gravante ex art. 2697 c.c.
4
5. Delle conseguenze dell'illegittimità del licenziamento: sussistenza dei presupposti per l'applicazione della tutela reale. Come già specificato, il ricorrente chiede in via principale la tutela reale e in subordine quella obbligatoria. Va rilevato che, a fronte di un contratto stipulato in data 1.2.2022 come allegato nel ricorso introduttivo, la normativa applicabile è quella contenuta nel d.lgs. 23/2015. Va, altresì, evidenziato che sin dalla memoria di costituzione e risposta la convenuta ha allegato requisiti dimensionali insufficienti per invocare la tutela reale, dandone prova documentale (poi confermata a seguito dell'acquisizione del LUL), che non è stata contestata da parte ricorrente. Ne deriva che in base al combinato disposto degli artt. 3 e 9 d.lgs. 23/2015, ferma restando la cessazione del rapporto di lavoro, spetterà al lavoratore una tutela indennitaria pari ad una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio in misura non inferiore a tre e fino ad un massimo di sei mensilità. Nel caso di specie, il rapporto di lavoro ha avuto una durata di circa due anni, sicché spetterà la misura minima dell'indennità pari a tre mensilità, che si ritiene importo congruo ed equo anche alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 194/2018, in assenza di ulteriori elementi valorizzati dalle parti a tale fine.
6. Delle conclusioni anche in ordine al riparto delle spese di lite. Per tutto quanto esposto il ricorso va accolto per le ragioni e nei limiti sopra esposti. Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa TA De NT, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara illegittimo il licenziamento irrogato dalla nei confronti di e per Parte_2 Parte_1
l'effetto dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del 31.5.2024 e condanna a corrispondere a Parte_2 Parte_1 un'indennit mensilità dell'ultima re per il calcolo del TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal recesso al saldo;
2) Condanna la a rifondere a le spese di Parte_2 Parte_1 lite, che liqui 00 per comp onale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Così deciso in Ancona, il 11.04.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 27.03.2025. IL GIUDICE (dr.ssa TA De NT)
5 (Atto sottoscritto digitalmente)
6