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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 27/11/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa TO US Presidente
Dott.ssa SE AS Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice
ha pronunciato la seguente Oggetto: “cessazione
degli effetti civili del
matrimonio”.
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2854/2024 promossa congiuntamente dai coniugi nata a [...] il [...] (C.F. , difesa Parte_1 C.F._1
e rappresentata dall'Avv. Olga Viola, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino Via Peyron 15, per giusta delega in atti;
e nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. C.F._2
AN NI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino Via
Montecuccoli 9, per giusta delega in atti. Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della
Repubblica di IV-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“1.Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato allì 25.07.1999.
2. Prendere atto che i comparenti, volendo superare gli accordi convenuti in sede di
separazione, si impegnano a vendere a terzi la casa coniugale sita in Brandizzo (TO), via
Monfalcone 10 (dati catastali: Foglio 8 particella 2424, subalterni 1,2,3) e hanno affidato
l'incarico ad agenzia im- mobiliare scelta da entrambi per il prezzo concordato di euro
645.000,00. Il ricavato della vendita, al netto delle spese occorse (mediazione, eventuale
plusvalenza, ecc…) e del residuo saldo mutuo, verrà ripartito in parti eguali fra i coniugi.
Fino alla vendita dell'immobile i coniugi provvederanno al pagamento delle rate di mutuo
corrispondendo ciascuno la propria quota del 50% accreditandola sul conto corrente
LO (IBAN: [...]) nonché al pagamento delle spese
relative all'IMU, Tassa rifiuti, utenze, polizze assicurative etc. nella misura del 50% ca-
dauno. Quanto all'utenza dell'energia elettrica le bollette saranno addebitate sul conto
corrente co- mune su cui viene anche accreditato il rimborso energia secondo lo schema
"scambio sul posto". I sigg.ri e si suddivideranno al 50% il rimborso energia Pt_2 Pt_1
accreditato durante l'anno solare da GSE secondo lo schema "scambio sul posto". Si precisa
comunque che tutte le spese e le utenze saranno interamente a carico del sig. sino al Pt_2
rilascio della casa coniugale.
3. Fino alla vendita i figli rimarranno da soli nella disponibilità della casa coniugale.
4.Il padre, verificato il pagamento dell'importo dovutogli dalla moglie e di cui oltre sub 9), si
è già allontanato dalla casa in adempimento alle intese di cui al ricorso per divorzio congiunto
tra- sferendo altrove la propria residenza ed asportando i soli effetti personali e restituendo n.
2 paia di chiavi di casa ai figli;
la madre se ne è già allontanata dopo la separazione;
5.L'arredamento, biancheria e qualsiasi altra cosa presente nella casa verrà lasciata ai figli
nella loro totale disponibilità fino alla vendita. Successivamente l'arredamento verrà lasciato ai figli in piena proprietà salvo la cucina e il divano (che hanno caratteristiche particolari) che
i sigg.ri e valuteranno se vendere insieme alla casa oppure lasciarli anch'essi ai Pt_2 Pt_1
figli in piena proprietà.
6.Quanto al figlio è economicamente autosufficiente essendo assunto con contratto di Per_1
apprendistato e non si pongono problemi di assegno di mantenimento;
7.Quanto alla figlia è assunta part time con contratto di apprendistato ed iscritta Per_2
all'università e per questo non ancora pienamente economicamente autosufficiente;
i genitori
provvederanno al suo mantenimento in proporzione alle loro risorse economiche nei termini
seguenti: il padre verserà direttamente alla figlia entro il giorno 5 del mese assegno di
mantenimento di euro 150,00 ; la madre verserà alla figlia entro il giorno 5 del mese assegno
di mantenimento di euro 300,00; per le spese straordinarie, scolastiche, mediche, e ludico
ricreative i genitori danno atto di voler far riferimento al Protocollo d'Intesa del Tribunale di
IV ripartendone l'onere secondo le seguenti proporzioni: 35 % a carico del padre e 65 % a
carico della madre.
Il mantenimento e le spese di cui sopra saranno accreditate per direttamente sul c/c n. Per_2
[...] intestato a . CP_1
Tale regolamentazione ha avuto decorrenza dalla data di rilascio della casa coniugale da parte
del sig. avvenuta il 5.12.2024; pertanto, sino a tale momento, il mantenimento di Pt_2
entrambi i figli è stato interamente a carico del padre come da accordi di separazione.
Le parti si accordano a che, qualora al momento della vendita della casa coniugale, la figlia
non sarà ancora economicamente indipendente provvederanno a rivedere l'importo Per_2
relativo al suo mantenimento considerato che i genitori dovranno provvedere a trovare diversa
sistemazione alla figlia.
8.I coniugi rinunciano reciprocamente a richieste d'assegni divorzili.
9.Quanto al pregresso mutuo della casa coniugale che è stato anticipato per intero dal sig.
anche per la quota di pertinenza della moglie nel periodo ottobre 2023/ottobre 2024, la Pt_2
sig.ra si riconosce debitrice del complessivo importo di euro 5.947,50 cui contrappone Pt_1 in compensazione quanto dalla stessa anticipato per la quota degli onorari del geom. CP_2
(che ha curato le pratiche comunali di costruzione dell'immobile coniugale) per euro 1.321,50.
La somma risultante all'esito di tale compensazione di euro 4.626,00 a debito della sig.ra
è stata dalla stessa corri- sposta al sig. con accredito su PostePay all'atto del Pt_1 Pt_2
rilascio dell'immobile da parte del marito e di cui sopra sub 4) avvenuto il 5.12.2024;
10.Spese legali integralmente compensate fra le parti.”
Il P.M. così ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto” in data 10.7.2025.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 20.12.2024, Pt_2
e hanno premesso che:
[...] Parte_1
- hanno contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in Brandizzo (TO), in data 25.07.1999 con atto trascritto il 26.07.1999 nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 14 Parte II, Serie A;
- dall'unione coniugale sono nati i figli (il 28.02.2001) maggiorenne e non ancora Per_2
pienamente economicamente autosufficiente;
e (il 22.09.2005) maggiorenne Per_1
e economicamente autosufficiente;
- in data 14.04.2023 il Tribunale di IV con decreto n. 1311/2023 ha omologato la separazione consensuale dei coniugi;
- dalla data della separazione consensuale sono decorsi i termini previsti per legge,
non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno.
I coniugi all'udienza del 15 ottobre 2025, celebrata con modalità alternativa di trattazione scritta, esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione, hanno insistito nella domanda di “divorzio”. Il P.M. con provvedimento del 10.07.2025 così concludeva “V° Il PM conclude per
l'accoglimento del ricorso congiunto”.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b)
L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55 e dal DL 149/2022).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi, autorizzati a vivere separati nel procedimento per la separazione consensuale il 12.04.2023, si sono separati con decreto di omologa della separazione consensuale del Tribunale di IV in data 14.04.2023 n. 1311/2023; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, come riscontrata dalle diverse residenze anagrafiche delle parti.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali. Tale accordo, in quanto conforme alla legge ed all'interesse della prole
(la figlia ancora non economicamente autosufficiente sebbene maggiorenne) può
essere recepito e ratificato dal Collegio. Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di IV
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M.:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_2
e celebrato con rito concordatario in Brandizzo (TO), in
[...] Parte_1
data 25.07.1999 con atto trascritto il 26.07.1999 nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 14 Parte II, Serie A;
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
2. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che, volendo superare gli accordi convenuti in sede di separazione, si impegnano a vendere a terzi la casa coniugale sita in Brandizzo (TO), via Monfalcone 10 (dati catastali: Foglio 8 particella 2424,
subalterni 1,2,3) e hanno affidato l'incarico ad agenzia im- mobiliare scelta da entrambi per il prezzo concordato di euro 645.000,00. Il ricavato della vendita, al netto delle spese occorse (mediazione, eventuale plusvalenza, ecc…) e del residuo saldo mutuo, verrà ripartito in parti eguali fra i coniugi. Fino alla vendita dell'immobile i coniugi provvederanno al pagamento delle rate di mutuo corrispondendo ciascuno la propria quota del 50% accreditandola sul conto corrente LO (IBAN: IT
20Z0306930370100000071224) nonché al pagamento delle spese relative all'IMU,
Tassa rifiuti, utenze, polizze assicurative etc. nella misura del 50% ca- dauno. Quanto
all'utenza dell'energia elettrica le bollette saranno addebitate sul conto corrente co-
mune su cui viene anche accreditato il rimborso energia secondo lo schema "scambio sul posto". I sigg.ri e si suddivideranno al 50% il rimborso energia Pt_2 Pt_1
accreditato durante l'anno solare da GSE secondo lo schema "scambio sul posto". Si
precisa comunque che tutte le spese e le utenze saranno interamente a carico del sig.
sino al rilascio della casa coniugale. Pt_2
3. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che fino alla vendita i figli rimarranno da soli nella disponibilità della casa coniugale.
4. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il padre, verificato il pagamento dell'importo dovutogli dalla moglie e di cui oltre sub 9), si è già
allontanato dalla casa in adempimento alle intese di cui al ricorso per divorzio congiunto tra- sferendo altrove la propria residenza ed asportando i soli effetti personali e restituendo n. 2 paia di chiavi di casa ai figli;
la madre se ne è già
allontanata dopo la separazione;
5. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che l'arredamento, biancheria e qualsiasi altra cosa presente nella casa verrà lasciata ai figli nella loro totale disponibilità fino alla vendita. Successivamente l'arredamento verrà lasciato ai figli in piena proprietà salvo la cucina e il divano (che hanno caratteristiche particolari)
che i sigg.ri e valuteranno se vendere insieme alla casa oppure lasciarli Pt_2 Pt_1
anch'essi ai figli in piena proprietà;
6.dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che quanto al figlio è Per_1
economicamente autosufficiente essendo assunto con contratto di apprendistato e non si pongono problemi di assegno di mantenimento;
7. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che quanto alla figlia è Per_2
assunta part time con contratto di apprendistato ed iscritta all'università e per questo non ancora pienamente economicamente autosufficiente;
i genitori provvederanno al suo mantenimento in proporzione alle loro risorse economiche nei termini seguenti:
il padre verserà direttamente alla figlia entro il giorno 5 del mese assegno di mantenimento di euro 150,00 ; la madre verserà alla figlia entro il giorno 5 del mese assegno di mantenimento di euro 300,00; per le spese straordinarie, scolastiche, mediche, e ludico ricreative i genitori danno atto di voler far riferimento al Protocollo
d'Intesa del Tribunale di IV ripartendone l'onere secondo le seguenti proporzioni:
35 % a carico del padre e 65 % a carico della madre.
Il mantenimento e le spese di cui sopra saranno accreditate per direttamente Per_2
sul c/c n. [...] intestato a . CP_1
Tale regolamentazione ha avuto decorrenza dalla data di rilascio della casa coniugale da parte del sig. avvenuta il 5.12.2024; pertanto, sino a tale momento, il Pt_2
mantenimento di entrambi i figli è stato interamente a carico del padre come da accordi di separazione.
Le parti si accordano a che, qualora al momento della vendita della casa coniugale, la figlia non sarà ancora economicamente indipendente provvederanno a rivedere Per_2
l'importo relativo al suo mantenimento considerato che i genitori dovranno provvedere a trovare diversa sistemazione alla figlia;
8. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che rinunciano reciprocamente a richieste d'assegni divorzili;
9. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che quanto al pregresso mutuo della casa coniugale che è stato anticipato per intero dal sig. anche per la quota Pt_2
di pertinenza della moglie nel periodo ottobre 2023/ottobre 2024, la sig.ra si Pt_1
riconosce debitrice del complessivo importo di euro 5.947,50 cui contrappone in compensazione quanto dalla stessa anticipato per la quota degli onorari del geom.
(che ha curato le pratiche comunali di costruzione dell'immobile coniugale) CP_2
per euro 1.321,50. La somma risultante all'esito di tale compensazione di euro 4.626,00
a debito della sig.ra è stata dalla stessa corri- sposta al sig. con accredito Pt_1 Pt_2
su PostePay all'atto del rilascio dell'immobile da parte del marito e di cui sopra sub
4) avvenuto il 5.12.2024;
10. Compensa tra le parti le spese del procedimento. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di IV il giorno 19 novembre
2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
SE AS TO US
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa TO US Presidente
Dott.ssa SE AS Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice
ha pronunciato la seguente Oggetto: “cessazione
degli effetti civili del
matrimonio”.
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2854/2024 promossa congiuntamente dai coniugi nata a [...] il [...] (C.F. , difesa Parte_1 C.F._1
e rappresentata dall'Avv. Olga Viola, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino Via Peyron 15, per giusta delega in atti;
e nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. C.F._2
AN NI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino Via
Montecuccoli 9, per giusta delega in atti. Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della
Repubblica di IV-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“1.Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato allì 25.07.1999.
2. Prendere atto che i comparenti, volendo superare gli accordi convenuti in sede di
separazione, si impegnano a vendere a terzi la casa coniugale sita in Brandizzo (TO), via
Monfalcone 10 (dati catastali: Foglio 8 particella 2424, subalterni 1,2,3) e hanno affidato
l'incarico ad agenzia im- mobiliare scelta da entrambi per il prezzo concordato di euro
645.000,00. Il ricavato della vendita, al netto delle spese occorse (mediazione, eventuale
plusvalenza, ecc…) e del residuo saldo mutuo, verrà ripartito in parti eguali fra i coniugi.
Fino alla vendita dell'immobile i coniugi provvederanno al pagamento delle rate di mutuo
corrispondendo ciascuno la propria quota del 50% accreditandola sul conto corrente
LO (IBAN: [...]) nonché al pagamento delle spese
relative all'IMU, Tassa rifiuti, utenze, polizze assicurative etc. nella misura del 50% ca-
dauno. Quanto all'utenza dell'energia elettrica le bollette saranno addebitate sul conto
corrente co- mune su cui viene anche accreditato il rimborso energia secondo lo schema
"scambio sul posto". I sigg.ri e si suddivideranno al 50% il rimborso energia Pt_2 Pt_1
accreditato durante l'anno solare da GSE secondo lo schema "scambio sul posto". Si precisa
comunque che tutte le spese e le utenze saranno interamente a carico del sig. sino al Pt_2
rilascio della casa coniugale.
3. Fino alla vendita i figli rimarranno da soli nella disponibilità della casa coniugale.
4.Il padre, verificato il pagamento dell'importo dovutogli dalla moglie e di cui oltre sub 9), si
è già allontanato dalla casa in adempimento alle intese di cui al ricorso per divorzio congiunto
tra- sferendo altrove la propria residenza ed asportando i soli effetti personali e restituendo n.
2 paia di chiavi di casa ai figli;
la madre se ne è già allontanata dopo la separazione;
5.L'arredamento, biancheria e qualsiasi altra cosa presente nella casa verrà lasciata ai figli
nella loro totale disponibilità fino alla vendita. Successivamente l'arredamento verrà lasciato ai figli in piena proprietà salvo la cucina e il divano (che hanno caratteristiche particolari) che
i sigg.ri e valuteranno se vendere insieme alla casa oppure lasciarli anch'essi ai Pt_2 Pt_1
figli in piena proprietà.
6.Quanto al figlio è economicamente autosufficiente essendo assunto con contratto di Per_1
apprendistato e non si pongono problemi di assegno di mantenimento;
7.Quanto alla figlia è assunta part time con contratto di apprendistato ed iscritta Per_2
all'università e per questo non ancora pienamente economicamente autosufficiente;
i genitori
provvederanno al suo mantenimento in proporzione alle loro risorse economiche nei termini
seguenti: il padre verserà direttamente alla figlia entro il giorno 5 del mese assegno di
mantenimento di euro 150,00 ; la madre verserà alla figlia entro il giorno 5 del mese assegno
di mantenimento di euro 300,00; per le spese straordinarie, scolastiche, mediche, e ludico
ricreative i genitori danno atto di voler far riferimento al Protocollo d'Intesa del Tribunale di
IV ripartendone l'onere secondo le seguenti proporzioni: 35 % a carico del padre e 65 % a
carico della madre.
Il mantenimento e le spese di cui sopra saranno accreditate per direttamente sul c/c n. Per_2
[...] intestato a . CP_1
Tale regolamentazione ha avuto decorrenza dalla data di rilascio della casa coniugale da parte
del sig. avvenuta il 5.12.2024; pertanto, sino a tale momento, il mantenimento di Pt_2
entrambi i figli è stato interamente a carico del padre come da accordi di separazione.
Le parti si accordano a che, qualora al momento della vendita della casa coniugale, la figlia
non sarà ancora economicamente indipendente provvederanno a rivedere l'importo Per_2
relativo al suo mantenimento considerato che i genitori dovranno provvedere a trovare diversa
sistemazione alla figlia.
8.I coniugi rinunciano reciprocamente a richieste d'assegni divorzili.
9.Quanto al pregresso mutuo della casa coniugale che è stato anticipato per intero dal sig.
anche per la quota di pertinenza della moglie nel periodo ottobre 2023/ottobre 2024, la Pt_2
sig.ra si riconosce debitrice del complessivo importo di euro 5.947,50 cui contrappone Pt_1 in compensazione quanto dalla stessa anticipato per la quota degli onorari del geom. CP_2
(che ha curato le pratiche comunali di costruzione dell'immobile coniugale) per euro 1.321,50.
La somma risultante all'esito di tale compensazione di euro 4.626,00 a debito della sig.ra
è stata dalla stessa corri- sposta al sig. con accredito su PostePay all'atto del Pt_1 Pt_2
rilascio dell'immobile da parte del marito e di cui sopra sub 4) avvenuto il 5.12.2024;
10.Spese legali integralmente compensate fra le parti.”
Il P.M. così ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto” in data 10.7.2025.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 20.12.2024, Pt_2
e hanno premesso che:
[...] Parte_1
- hanno contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in Brandizzo (TO), in data 25.07.1999 con atto trascritto il 26.07.1999 nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 14 Parte II, Serie A;
- dall'unione coniugale sono nati i figli (il 28.02.2001) maggiorenne e non ancora Per_2
pienamente economicamente autosufficiente;
e (il 22.09.2005) maggiorenne Per_1
e economicamente autosufficiente;
- in data 14.04.2023 il Tribunale di IV con decreto n. 1311/2023 ha omologato la separazione consensuale dei coniugi;
- dalla data della separazione consensuale sono decorsi i termini previsti per legge,
non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno.
I coniugi all'udienza del 15 ottobre 2025, celebrata con modalità alternativa di trattazione scritta, esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione, hanno insistito nella domanda di “divorzio”. Il P.M. con provvedimento del 10.07.2025 così concludeva “V° Il PM conclude per
l'accoglimento del ricorso congiunto”.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b)
L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55 e dal DL 149/2022).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi, autorizzati a vivere separati nel procedimento per la separazione consensuale il 12.04.2023, si sono separati con decreto di omologa della separazione consensuale del Tribunale di IV in data 14.04.2023 n. 1311/2023; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, come riscontrata dalle diverse residenze anagrafiche delle parti.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali. Tale accordo, in quanto conforme alla legge ed all'interesse della prole
(la figlia ancora non economicamente autosufficiente sebbene maggiorenne) può
essere recepito e ratificato dal Collegio. Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di IV
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M.:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_2
e celebrato con rito concordatario in Brandizzo (TO), in
[...] Parte_1
data 25.07.1999 con atto trascritto il 26.07.1999 nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 14 Parte II, Serie A;
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
2. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che, volendo superare gli accordi convenuti in sede di separazione, si impegnano a vendere a terzi la casa coniugale sita in Brandizzo (TO), via Monfalcone 10 (dati catastali: Foglio 8 particella 2424,
subalterni 1,2,3) e hanno affidato l'incarico ad agenzia im- mobiliare scelta da entrambi per il prezzo concordato di euro 645.000,00. Il ricavato della vendita, al netto delle spese occorse (mediazione, eventuale plusvalenza, ecc…) e del residuo saldo mutuo, verrà ripartito in parti eguali fra i coniugi. Fino alla vendita dell'immobile i coniugi provvederanno al pagamento delle rate di mutuo corrispondendo ciascuno la propria quota del 50% accreditandola sul conto corrente LO (IBAN: IT
20Z0306930370100000071224) nonché al pagamento delle spese relative all'IMU,
Tassa rifiuti, utenze, polizze assicurative etc. nella misura del 50% ca- dauno. Quanto
all'utenza dell'energia elettrica le bollette saranno addebitate sul conto corrente co-
mune su cui viene anche accreditato il rimborso energia secondo lo schema "scambio sul posto". I sigg.ri e si suddivideranno al 50% il rimborso energia Pt_2 Pt_1
accreditato durante l'anno solare da GSE secondo lo schema "scambio sul posto". Si
precisa comunque che tutte le spese e le utenze saranno interamente a carico del sig.
sino al rilascio della casa coniugale. Pt_2
3. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che fino alla vendita i figli rimarranno da soli nella disponibilità della casa coniugale.
4. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il padre, verificato il pagamento dell'importo dovutogli dalla moglie e di cui oltre sub 9), si è già
allontanato dalla casa in adempimento alle intese di cui al ricorso per divorzio congiunto tra- sferendo altrove la propria residenza ed asportando i soli effetti personali e restituendo n. 2 paia di chiavi di casa ai figli;
la madre se ne è già
allontanata dopo la separazione;
5. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che l'arredamento, biancheria e qualsiasi altra cosa presente nella casa verrà lasciata ai figli nella loro totale disponibilità fino alla vendita. Successivamente l'arredamento verrà lasciato ai figli in piena proprietà salvo la cucina e il divano (che hanno caratteristiche particolari)
che i sigg.ri e valuteranno se vendere insieme alla casa oppure lasciarli Pt_2 Pt_1
anch'essi ai figli in piena proprietà;
6.dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che quanto al figlio è Per_1
economicamente autosufficiente essendo assunto con contratto di apprendistato e non si pongono problemi di assegno di mantenimento;
7. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che quanto alla figlia è Per_2
assunta part time con contratto di apprendistato ed iscritta all'università e per questo non ancora pienamente economicamente autosufficiente;
i genitori provvederanno al suo mantenimento in proporzione alle loro risorse economiche nei termini seguenti:
il padre verserà direttamente alla figlia entro il giorno 5 del mese assegno di mantenimento di euro 150,00 ; la madre verserà alla figlia entro il giorno 5 del mese assegno di mantenimento di euro 300,00; per le spese straordinarie, scolastiche, mediche, e ludico ricreative i genitori danno atto di voler far riferimento al Protocollo
d'Intesa del Tribunale di IV ripartendone l'onere secondo le seguenti proporzioni:
35 % a carico del padre e 65 % a carico della madre.
Il mantenimento e le spese di cui sopra saranno accreditate per direttamente Per_2
sul c/c n. [...] intestato a . CP_1
Tale regolamentazione ha avuto decorrenza dalla data di rilascio della casa coniugale da parte del sig. avvenuta il 5.12.2024; pertanto, sino a tale momento, il Pt_2
mantenimento di entrambi i figli è stato interamente a carico del padre come da accordi di separazione.
Le parti si accordano a che, qualora al momento della vendita della casa coniugale, la figlia non sarà ancora economicamente indipendente provvederanno a rivedere Per_2
l'importo relativo al suo mantenimento considerato che i genitori dovranno provvedere a trovare diversa sistemazione alla figlia;
8. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che rinunciano reciprocamente a richieste d'assegni divorzili;
9. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che quanto al pregresso mutuo della casa coniugale che è stato anticipato per intero dal sig. anche per la quota Pt_2
di pertinenza della moglie nel periodo ottobre 2023/ottobre 2024, la sig.ra si Pt_1
riconosce debitrice del complessivo importo di euro 5.947,50 cui contrappone in compensazione quanto dalla stessa anticipato per la quota degli onorari del geom.
(che ha curato le pratiche comunali di costruzione dell'immobile coniugale) CP_2
per euro 1.321,50. La somma risultante all'esito di tale compensazione di euro 4.626,00
a debito della sig.ra è stata dalla stessa corri- sposta al sig. con accredito Pt_1 Pt_2
su PostePay all'atto del rilascio dell'immobile da parte del marito e di cui sopra sub
4) avvenuto il 5.12.2024;
10. Compensa tra le parti le spese del procedimento. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di IV il giorno 19 novembre
2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)