Articolo 1596 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1596. Collocamento in congedo assoluto 1. Il cappellano militare cessa di appartenere alla riserva ed e' collocato in congedo assoluto al compimento dei seguenti limiti di eta':
a) 68 anni, se primo cappellano militare capo; b) 65 anni, se cappellano militare capo o cappellano militare addetto.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010