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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/05/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed Estensore dott. Eugenio Bolondi Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3347 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
BARTOLOZZI BIANCA MARIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avvocato ROCCHI ALBERTO
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come in note scritte in sostituzione di udienza depositate da ambo le parti in data 05/05/2025
pagina 1 di 3 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti sono divorziate con sentenza n. 202 del 26.01.2000, del Tribunale di
Modena, Rg n. 1513/1997, con cui veniva riconosciuto alla moglie un assegno divorzile di Euro 206,58 mensili (già Lire 400.000) ed un contributo per il mantenimento della figlia minore di Euro 309,87 mensili (già Lire Per_1
600.000), oltre al 50% delle spese straordinarie. La suddetta sentenza è stata modificata con procedimento RG 4249/2009, con cui era prevista la revoca dell'assegno in capo alla ex moglie ed un aumento del contributo al mantenimento in favore della figlia di Euro 620,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, ulteriormente modificato con decreto del 05.11.2014, RG 466/2014 che revocava il contributo al mantenimento in favore della figlia e stabiliva un assegno divorzile pari ad Euro 500,00 mensili.
2. Con ricorso del 27/06/2024 , ha chiesto la revoca dell'assegno Parte_1
divorzile spettante alla ex moglie ed in via subordinata la riduzione dello stesso.
3. Nel giudizio così radicato si è costituita la convenuta, contestando la richiesta dell'ex coniuge e chiedendo la rivalutazione dell'assegno divorzile in euro 600,50.
4. All'esito dell'udienza del 11/12/2024, il G.I formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c invitando le parti a rassegnare conclusioni congiunte.
5. Le parti hanno successivamente raggiunto complessivo accordo e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“ 1) Il Signor si impegna a corrispondere alla RA , che Parte_1 CP_1 accetta, la somma di € 10.800,00, quale assegno divorzile una tantum, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8, L. 898/1970 e ss. mm.
Le parti convengono, quindi, che a far data dal mese di maggio 2025 compreso, il
Signor non verserà più l'assegno periodico divorzile, così come statuito Parte_1
dal decreto del Tribunale di Modena del 05.11.2014 (n. 466/2014 R.G. V.G.), poi confermato dalla Corte d'Appello di Bologna in data 27.02.2015 (n. 599/2014 R.G.
V.G.).
2) Le parti danno atto che detta somma sarà corrisposta a mezzo assegno circolare
n. 3300635175-06 tratto su Crèdit Agricole di pari importo, intestato alla RA
pagina 2 di 3 , già consegnato in deposito fiduciario all'Avv. Alberto Rocchi e/o CP_1 all'Avv. Francesca Lazzeri.
3) Con l'esatto adempimento di quanto pattuito, le parti dichiarano espressamente di non avere nulla più a pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione, titolo e/o causa, dando atto di aver definito, in via transattiva, prima di ora, anche le richieste in merito alle somme dovute a titolo di aggiornamento ISTAT e relativi interessi.
Le parti, sin da ora, rilevano che ogni trasferimento di danaro e/o beni di cui al presente giudizio, è funzionale alla soluzione di una crisi familiare, quindi si avvale dell'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa.
Conseguentemente le parti, si impegnano, reciprocamente, a non promuovere ulteriori azioni, in qualunque sede, giudiziale e non, per qualsivoglia titolo e ragione connessi e/o dipendenti rispetto ai fatti dedotti nel giudizio.
4) le spese di procedura e le spese legali saranno integralmente compensate tra le parti”
§
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, a modifica delle statuizioni contenute nel decreto del Tribunale di Modena del
05.11.2014, RG 466/2014: recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 07/05/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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