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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 2077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2077 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Maria Pia Di Stefano _______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente ______ Consigliere
All'udienza pubblica del 3 giugno 2025 ha deliberato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.1907/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 479/2024 del Tribunale- GL di Viterbo emessa il giorno 12 giugno 2024 e vertente tra
(C.F. Parte_1
- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall' Avv. Cinzia Eutizi, in forza di procura generale alle liti per atto Notaio in Fiumicino, in repertorio al n 37875/7313 del 22/03/2024, PEC: Persona_1
E
; Email_1
-APPELLANTE-
E
(cod. fisc. , rappresentato e difeso per CP_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Luca Di Paolo PEC: ; Email_3
- APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 11 luglio 2024 l' ha impugnato la Pt_1 sentenza n. 479/2024 emessa il giorno 12 giugno 2024 dal Tribunale Gl di Viterbo. Il Tribunale, accogliendo parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo n.
297/2023 proposta dall' ha revocato il decreto opposto e condannato l' al Pt_1 Pt_1 pagamento della complessiva somma di € 26.659,32, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria da ciascuna trattenuta al saldo.
Con l'appello sono stati devoluti i motivi di cui si dirà appresso.
si è costituito ed ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
La causa, fissata per la decisione all'udienza del giorno 3 giugno 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita con sentenza
(motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza oggetto di gravame, il Tribunale di Viterbo ha accolto parzialmente l'opposizione proposta dall' avverso il decreto ingiuntivo n.297/2023. Pt_1
Il decreto in questione era emesso sulla base dell'accertamento contenuto nella sentenza n. 482/2022 del 7 novembre 2022 con cui il medesimo Tribunale dichiarava il diritto del alla detassazione del trattamento pensionistico erogatogli, con CP_1 conseguente illegittimità del provvedimento di riliquidazione emesso dall' il Pt_1 giorno 11 settembre 2019 che viceversa aveva applicato le ritenute fiscali.
Infatti, il azionando la procedura monitoria, aveva ingiunto all' di CP_1 Pt_1 restituirgli la somma di € 37.033,43 a titolo di ritenute IRPEF indebitamente operate sulla prestazione in relazione agli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 e quella di € 1.421,05 per spese legali, oltre accessori.
Tale decreto, pur nella parziale contraddizione fra il dispositivo di sentenza (che revocava il titolo rideterminando l'importo) e la motivazione che nell'incipit dichiarava <L'opposizione è infondata e deve essere respinta. >>, per poi, nel prosieguo della motivazione ed in coerenza al dispositivo, rideterminare esclusivamente l'ammontare oggetto di condanna riducendolo, era revocato dal primo giudice solo in ragione dell'erronea quantificazione delle somme trattenute, rideterminate nella minor somma di € 26.659,32, oltre accessori.
Pag. 2 di 7 Il Tribunale, esprimendosi sulle censure sollevate dall'opponente in ordine alla stessa possibilità di avvalersi della procedura monitoria in pendenza del gravame sulla decisione che accertava il diritto fondante il decreto, rigettava la questione escludendo che tale circostanza potesse precludere il recupero con decreto ingiuntivo, motivando in ragione dell'efficacia esecutiva delle pronunce di primo grado.
Rilevava, del pari, l'estraneità al giudizio di opposizione a d.i. concernente il solo quantum, delle questioni attinenti ai profili giuridici della sussistenza e configurabilità del credito restitutorio vantato dal che avrebbero dovuto essere CP_1 sollevate ed esaminate solo nel precedente giudizio di accertamento. Accoglieva esclusivamente le censure sull'erronea determinazione dell'ammontare.
Con l'appello l' deduce innanzitutto che la sentenza n. 428/2022, posta a base Pt_1 della domanda monitoria ed appellata dall' è stata riformata con la sentenza n. Pt_1
1468/2024 emessa dalla Corte di Appello di Roma e pubblicata il 16 aprile 2024.
Con quest'ultima decisione, in accoglimento dell'appello proposto dall'
[...]
, è stata disattesa integralmente l'originaria domanda del CP_2 CP_1
Evidenzia, a tal proposito, che il primo giudice che ha emesso la sentenza appellata, fondando la decisione sulla provvisoria esecutorietà del titolo di primo grado che statuiva sull'an, avrebbe omesso di dare rilevo alla circostanza, esposta dall'ente sin dalla sua costituzione, che pendeva appello su quella decisione e che la prima udienza presso il giudice di secondo grado si era già tenuta il 16 aprile 2024, per cui il
Tribunale avrebbe dovuto, alla luce di tali circostanze, prima di assumere in decisione
(il 12 giugno 2024) la causa, accertare se la statuizione contenuta nella sentenza di primo grado n. 428/2022 fosse venuta meno.
Caducata la decisione, la sentenza n. 428/2022, che costituiva il presupposto del decreto ingiuntivo opposto, doveva ritenersi caducato anche tale ulteriore titolo giudiziale, in forza dell'art. 336 c.p.c., il quale, nella nuova formulazione introdotta dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, non subordina più al passaggio in giudicato della sentenza di riforma il cosiddetto effetto espansivo esterno.
Perciò, per effetto della riforma di quella sentenza, la caducazione del titolo oggetto dell'attuale giudizio sarebbe stata immediata, producendosi l'immediata
Pag. 3 di 7 propagazione delle conseguenze della sentenza di riforma agli atti dipendenti dalla sentenza impugnata.
Costituendosi il a evidenziato di avere proposto ricorso per Cassazione avverso CP_1 la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1468/2024 e che il giudizio è attualmente in attesa di fissazione di udienza. Ha chiesto che < impregiudicata ogni decisione circa l'eventuale sospensione del presente giudizio in attesa della decisione della
Cassazione>>, l'appello fosse respinto con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi.
Al fine di illustrare le sue ragioni, ha affermato che, poiché l' non aveva Pt_1 depositato in primo grado la sentenza n. 1468/2024, pubblicata il 16 aprile 2024, avrebbe, con tale condotta, manifestato completo disinteresse, per cui il motivo di impugnazione sollevato con l'appello sarebbe stato inammissibile.
Ha poi dedotto che il giudicato esterno invocato da controparte non avrebbe potuto operare, in quanto la sentenza 1468/2024 della Corte di Appello di Roma non sarebbe stata ancora definitiva per la pendenza del ricorso in sede di legittimità.
L'appello è fondato.
La Cassazione (vedasi, fra le numerose, n. 31443/2024) ha ripetutamente affermato il principio secondo cui «L'effetto espansivo esterno del giudicato, previsto dall'art.
336, comma 2, c.p.c., opera anche nel caso in cui il diritto posto alla base di un decreto ingiuntivo – ottenuto in base ad una sentenza immediatamente esecutiva sull'an debeatur – sia stato negato a seguito della riforma o cassazione della sentenza che l'aveva accertato e travolge gli effetti anche esecutivi del decreto stesso.» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22864 del 13/09/2019, Rv. 655091-01, Cass., Sez.
3, Ordinanza n. 3979 del 12/02/2019, non massimata, Cass., Sez. L, Sentenza n.
13492 del 13/06/2014, Rv. 631655- 01), analogo a quello, espresso in altre pronunce, secondo cui «Con riferimento all'ipotesi in cui il creditore agisca separatamente, prima per l'accertamento dell'an debeatur e successivamente per la determinazione del quantum e la condanna del debitore, dando così vita a due distinti processi, in forza del disposto di cui all'art. 336 secondo comma c.p.c., la riforma o la cassazione della sentenza concernente l'accertamento del diritto pone nel nulla la sentenza che abbia deciso sul quantum, ancorché su quest'ultima si sia formato il giudicato
Pag. 4 di 7 formale per mancata tempestiva impugnazione, trattandosi di giudicato soltanto apparente, in quanto necessariamente condizionato alla mancata riforma o cassazione della sentenza sull'an debeatur che ne costituisce il presupposto» (Cass.,
Sez. L, Sentenza n. 12364 del 22/08/2003, Rv. 566180-01, Cass., Sez. L, Sentenza n.
3724 del 29/04/1997, Rv. 503977-01, Cass., Sez. L, Sentenza n. 2188 del 23/02/1993,
Rv. 481046-01, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5633 del 09/06/1990, Rv. 467625-01)>>.
Inoltre, presso la Suprema Corte (di recente, v. ord. n.24173/2024) è altrettanto costante l'affermazione che <<...l'articolo 336 c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, non subordina più al passaggio in giudicato della sentenza di riforma i cosiddetti effetti espansivi esterni, comportando perciò non soltanto la caducazione immediata della sentenza riformata (le cui statuizioni vengono sostituite automaticamente da quella della sentenza di riforma), ma altresì l'immediata propagazione delle conseguenze della sentenza di riforma agli atti dipendenti dalla sentenza impugnata (così, di recente, Cass., sez. III, 19.10.2022, n. 30724; id., sez. lav., 5.3.2009, n. 5323; id., sez. lav., 27.6.2000, n. 8745>>.
Nel caso, la sentenza n. 428/2022 emessa dal Tribunale di Viterbo e riformata da questa Corte di Appello con sentenza n. 1468/2024 pubblicata il 16 aprile 2024, concerneva l'an debeatur affermando la detassazione delle somme erogate dall'ente previdenziale, il quantum, invece, era stato oggetto del decreto ingiuntivo che aveva condotto alla condanna per il minore ammontare rideterminato dalla sentenza di primo grado ed oggetto dell'attuale impugnazione.
Deve aggiungersi che l'operatività dell'effetto espansivo esterno non può essere condizionata da preclusioni connesse al momento in cui debba o possa farsi valere la sopravvenienza della caducazione del titolo “principale” come vorrebbe l'appellato, considerato che la capacità caducatoria derivata è espressione di un principio di ordine pubblico, espressione della necessaria coerenza delle decisioni, obbedendo tale regola alla necessaria uniformità degli accertamenti in caso di pregiudizialità logica fra i due giudizi ( tale che simul stabunt, simul cadent).
Ciò è così vero che tale capacità espansiva non si ferma neppure, come si è detto sopra,
Pag. 5 di 7 nel riprodurre stralci delle decisioni della Suprema Corte, in presenza del giudicato formale caduto sul secondo titolo, quello derivato.
A tal proposito, va chiarito che non sussistono le condizioni per la sospensione dell'attuale giudizio in attesa della definizione del processo in Cassazione, invocata in ultimo dall'appellato nella propria memoria di costituzione, sussistendo fra il giudizio che accerta l'an e quello successivo nascente dall'opposizione a decreto ingiuntivo, un rapporto di mera pregiudizialità logica e non essendo i rapporti giuridici sostanziali, oggetto dei due giudizi, distinti ed autonomi.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità (v. nello specifico l'ordinanza
11634/2020 conforme a Cass. S.U. n.14060/2004; ma anche Cass. n. 4183/2016;
Cass. 27932/2011; Cass. 12999/2019) affermando che l'art.295 cod. proc. civ. trova applicazione solo in ipotesi di pregiudizialità in senso tecnico giuridico, atteso che il giudicato non si forma se la pregiudizialità è solo in senso logico, poiché la statuizione in tal caso è destinata ad essere travolta dalla successiva pronuncia eventualmente contrastante ai sensi dell'art.336, comma 2, cod. proc. civ.
Infatti, secondo il Giudice di legittimità, la pregiudizialità in senso logico indica il rapporto giuridico dal quale nasce l'effetto dedotto in giudizio ovvero il fatto costitutivo del diritto fatto valere davanti al giudice, integrante il «punto pregiudiziale», mentre la pregiudizialità tecnico-giuridica indica quella fattispecie che, essendo esterna al fatto costitutivo del diritto, ne integra il presupposto o quella situazione che ugualmente rappresenta un presupposto dell'effetto dedotto in giudizio, ma che si distingue, attesa la sua autonomia, dal fatto costitutivo sul quale si fonda l'effetto.
Le Sezioni Unite, con la sentenza del 2004 sopra citata, hanno, inoltre, precisato che poiché lo scopo perseguito dalla sospensione necessaria è quello di evitare il conflitto di giudicati, l'art. 295 cod. proc. civ. può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa, con efficacia di giudicato, una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, sussistendo in tal caso il rischio del conflitto di giudicati, e non anche qualora oggetto dell'altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, non configurandosi in questo caso il menzionato rischio.
Pag. 6 di 7 E ciò proprio perché, nel caso di pregiudizialità in senso logico, il rischio di conflitti di giudicati è risolto dalla previsione dell'art. 336, comma 2, cod. proc. civ. che dispone il c.d. effetto espansivo esterno.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e, poste a carico del sono CP_1 liquidate come da dispositivo nel rispetto dei minimi tariffari derivanti dall'applicazione dello scaglione IV (controversie aventi valore da € 26.000,01 a €
52.000,00) e considerate le fasi introduttiva, di studio e decisionale.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sul ricorso in appello proposto dall' in persona del legale rappresentante pro Pt_1 tempore, nei confronti di con riferimento alla sentenza n.479/2024, CP_1 emessa il giorno 12 giugno 2024 dal Tribunale-GL di Viterbo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1)In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza gravata e, accogliendo l'opposizione dell' revoca il decreto ingiuntivo opposto rigettando Pt_1 integralmente l'0riginaria pretesa del e condannandolo alla rifusione delle CP_1 spese del primo grado che liquida in euro 3300,00, oltre spese generali.
2) Condanna anche alla rifusione delle spese del presente grado che CP_1 liquida in euro 3.500,00, oltre spese generali.
Roma, 3 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Maria Pia Di Stefano )
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Maria Pia Di Stefano _______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente ______ Consigliere
All'udienza pubblica del 3 giugno 2025 ha deliberato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.1907/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 479/2024 del Tribunale- GL di Viterbo emessa il giorno 12 giugno 2024 e vertente tra
(C.F. Parte_1
- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall' Avv. Cinzia Eutizi, in forza di procura generale alle liti per atto Notaio in Fiumicino, in repertorio al n 37875/7313 del 22/03/2024, PEC: Persona_1
E
; Email_1
-APPELLANTE-
E
(cod. fisc. , rappresentato e difeso per CP_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Luca Di Paolo PEC: ; Email_3
- APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 11 luglio 2024 l' ha impugnato la Pt_1 sentenza n. 479/2024 emessa il giorno 12 giugno 2024 dal Tribunale Gl di Viterbo. Il Tribunale, accogliendo parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo n.
297/2023 proposta dall' ha revocato il decreto opposto e condannato l' al Pt_1 Pt_1 pagamento della complessiva somma di € 26.659,32, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria da ciascuna trattenuta al saldo.
Con l'appello sono stati devoluti i motivi di cui si dirà appresso.
si è costituito ed ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
La causa, fissata per la decisione all'udienza del giorno 3 giugno 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita con sentenza
(motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza oggetto di gravame, il Tribunale di Viterbo ha accolto parzialmente l'opposizione proposta dall' avverso il decreto ingiuntivo n.297/2023. Pt_1
Il decreto in questione era emesso sulla base dell'accertamento contenuto nella sentenza n. 482/2022 del 7 novembre 2022 con cui il medesimo Tribunale dichiarava il diritto del alla detassazione del trattamento pensionistico erogatogli, con CP_1 conseguente illegittimità del provvedimento di riliquidazione emesso dall' il Pt_1 giorno 11 settembre 2019 che viceversa aveva applicato le ritenute fiscali.
Infatti, il azionando la procedura monitoria, aveva ingiunto all' di CP_1 Pt_1 restituirgli la somma di € 37.033,43 a titolo di ritenute IRPEF indebitamente operate sulla prestazione in relazione agli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 e quella di € 1.421,05 per spese legali, oltre accessori.
Tale decreto, pur nella parziale contraddizione fra il dispositivo di sentenza (che revocava il titolo rideterminando l'importo) e la motivazione che nell'incipit dichiarava <L'opposizione è infondata e deve essere respinta. >>, per poi, nel prosieguo della motivazione ed in coerenza al dispositivo, rideterminare esclusivamente l'ammontare oggetto di condanna riducendolo, era revocato dal primo giudice solo in ragione dell'erronea quantificazione delle somme trattenute, rideterminate nella minor somma di € 26.659,32, oltre accessori.
Pag. 2 di 7 Il Tribunale, esprimendosi sulle censure sollevate dall'opponente in ordine alla stessa possibilità di avvalersi della procedura monitoria in pendenza del gravame sulla decisione che accertava il diritto fondante il decreto, rigettava la questione escludendo che tale circostanza potesse precludere il recupero con decreto ingiuntivo, motivando in ragione dell'efficacia esecutiva delle pronunce di primo grado.
Rilevava, del pari, l'estraneità al giudizio di opposizione a d.i. concernente il solo quantum, delle questioni attinenti ai profili giuridici della sussistenza e configurabilità del credito restitutorio vantato dal che avrebbero dovuto essere CP_1 sollevate ed esaminate solo nel precedente giudizio di accertamento. Accoglieva esclusivamente le censure sull'erronea determinazione dell'ammontare.
Con l'appello l' deduce innanzitutto che la sentenza n. 428/2022, posta a base Pt_1 della domanda monitoria ed appellata dall' è stata riformata con la sentenza n. Pt_1
1468/2024 emessa dalla Corte di Appello di Roma e pubblicata il 16 aprile 2024.
Con quest'ultima decisione, in accoglimento dell'appello proposto dall'
[...]
, è stata disattesa integralmente l'originaria domanda del CP_2 CP_1
Evidenzia, a tal proposito, che il primo giudice che ha emesso la sentenza appellata, fondando la decisione sulla provvisoria esecutorietà del titolo di primo grado che statuiva sull'an, avrebbe omesso di dare rilevo alla circostanza, esposta dall'ente sin dalla sua costituzione, che pendeva appello su quella decisione e che la prima udienza presso il giudice di secondo grado si era già tenuta il 16 aprile 2024, per cui il
Tribunale avrebbe dovuto, alla luce di tali circostanze, prima di assumere in decisione
(il 12 giugno 2024) la causa, accertare se la statuizione contenuta nella sentenza di primo grado n. 428/2022 fosse venuta meno.
Caducata la decisione, la sentenza n. 428/2022, che costituiva il presupposto del decreto ingiuntivo opposto, doveva ritenersi caducato anche tale ulteriore titolo giudiziale, in forza dell'art. 336 c.p.c., il quale, nella nuova formulazione introdotta dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, non subordina più al passaggio in giudicato della sentenza di riforma il cosiddetto effetto espansivo esterno.
Perciò, per effetto della riforma di quella sentenza, la caducazione del titolo oggetto dell'attuale giudizio sarebbe stata immediata, producendosi l'immediata
Pag. 3 di 7 propagazione delle conseguenze della sentenza di riforma agli atti dipendenti dalla sentenza impugnata.
Costituendosi il a evidenziato di avere proposto ricorso per Cassazione avverso CP_1 la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1468/2024 e che il giudizio è attualmente in attesa di fissazione di udienza. Ha chiesto che < impregiudicata ogni decisione circa l'eventuale sospensione del presente giudizio in attesa della decisione della
Cassazione>>, l'appello fosse respinto con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi.
Al fine di illustrare le sue ragioni, ha affermato che, poiché l' non aveva Pt_1 depositato in primo grado la sentenza n. 1468/2024, pubblicata il 16 aprile 2024, avrebbe, con tale condotta, manifestato completo disinteresse, per cui il motivo di impugnazione sollevato con l'appello sarebbe stato inammissibile.
Ha poi dedotto che il giudicato esterno invocato da controparte non avrebbe potuto operare, in quanto la sentenza 1468/2024 della Corte di Appello di Roma non sarebbe stata ancora definitiva per la pendenza del ricorso in sede di legittimità.
L'appello è fondato.
La Cassazione (vedasi, fra le numerose, n. 31443/2024) ha ripetutamente affermato il principio secondo cui «L'effetto espansivo esterno del giudicato, previsto dall'art.
336, comma 2, c.p.c., opera anche nel caso in cui il diritto posto alla base di un decreto ingiuntivo – ottenuto in base ad una sentenza immediatamente esecutiva sull'an debeatur – sia stato negato a seguito della riforma o cassazione della sentenza che l'aveva accertato e travolge gli effetti anche esecutivi del decreto stesso.» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22864 del 13/09/2019, Rv. 655091-01, Cass., Sez.
3, Ordinanza n. 3979 del 12/02/2019, non massimata, Cass., Sez. L, Sentenza n.
13492 del 13/06/2014, Rv. 631655- 01), analogo a quello, espresso in altre pronunce, secondo cui «Con riferimento all'ipotesi in cui il creditore agisca separatamente, prima per l'accertamento dell'an debeatur e successivamente per la determinazione del quantum e la condanna del debitore, dando così vita a due distinti processi, in forza del disposto di cui all'art. 336 secondo comma c.p.c., la riforma o la cassazione della sentenza concernente l'accertamento del diritto pone nel nulla la sentenza che abbia deciso sul quantum, ancorché su quest'ultima si sia formato il giudicato
Pag. 4 di 7 formale per mancata tempestiva impugnazione, trattandosi di giudicato soltanto apparente, in quanto necessariamente condizionato alla mancata riforma o cassazione della sentenza sull'an debeatur che ne costituisce il presupposto» (Cass.,
Sez. L, Sentenza n. 12364 del 22/08/2003, Rv. 566180-01, Cass., Sez. L, Sentenza n.
3724 del 29/04/1997, Rv. 503977-01, Cass., Sez. L, Sentenza n. 2188 del 23/02/1993,
Rv. 481046-01, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5633 del 09/06/1990, Rv. 467625-01)>>.
Inoltre, presso la Suprema Corte (di recente, v. ord. n.24173/2024) è altrettanto costante l'affermazione che <<...l'articolo 336 c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, non subordina più al passaggio in giudicato della sentenza di riforma i cosiddetti effetti espansivi esterni, comportando perciò non soltanto la caducazione immediata della sentenza riformata (le cui statuizioni vengono sostituite automaticamente da quella della sentenza di riforma), ma altresì l'immediata propagazione delle conseguenze della sentenza di riforma agli atti dipendenti dalla sentenza impugnata (così, di recente, Cass., sez. III, 19.10.2022, n. 30724; id., sez. lav., 5.3.2009, n. 5323; id., sez. lav., 27.6.2000, n. 8745>>.
Nel caso, la sentenza n. 428/2022 emessa dal Tribunale di Viterbo e riformata da questa Corte di Appello con sentenza n. 1468/2024 pubblicata il 16 aprile 2024, concerneva l'an debeatur affermando la detassazione delle somme erogate dall'ente previdenziale, il quantum, invece, era stato oggetto del decreto ingiuntivo che aveva condotto alla condanna per il minore ammontare rideterminato dalla sentenza di primo grado ed oggetto dell'attuale impugnazione.
Deve aggiungersi che l'operatività dell'effetto espansivo esterno non può essere condizionata da preclusioni connesse al momento in cui debba o possa farsi valere la sopravvenienza della caducazione del titolo “principale” come vorrebbe l'appellato, considerato che la capacità caducatoria derivata è espressione di un principio di ordine pubblico, espressione della necessaria coerenza delle decisioni, obbedendo tale regola alla necessaria uniformità degli accertamenti in caso di pregiudizialità logica fra i due giudizi ( tale che simul stabunt, simul cadent).
Ciò è così vero che tale capacità espansiva non si ferma neppure, come si è detto sopra,
Pag. 5 di 7 nel riprodurre stralci delle decisioni della Suprema Corte, in presenza del giudicato formale caduto sul secondo titolo, quello derivato.
A tal proposito, va chiarito che non sussistono le condizioni per la sospensione dell'attuale giudizio in attesa della definizione del processo in Cassazione, invocata in ultimo dall'appellato nella propria memoria di costituzione, sussistendo fra il giudizio che accerta l'an e quello successivo nascente dall'opposizione a decreto ingiuntivo, un rapporto di mera pregiudizialità logica e non essendo i rapporti giuridici sostanziali, oggetto dei due giudizi, distinti ed autonomi.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità (v. nello specifico l'ordinanza
11634/2020 conforme a Cass. S.U. n.14060/2004; ma anche Cass. n. 4183/2016;
Cass. 27932/2011; Cass. 12999/2019) affermando che l'art.295 cod. proc. civ. trova applicazione solo in ipotesi di pregiudizialità in senso tecnico giuridico, atteso che il giudicato non si forma se la pregiudizialità è solo in senso logico, poiché la statuizione in tal caso è destinata ad essere travolta dalla successiva pronuncia eventualmente contrastante ai sensi dell'art.336, comma 2, cod. proc. civ.
Infatti, secondo il Giudice di legittimità, la pregiudizialità in senso logico indica il rapporto giuridico dal quale nasce l'effetto dedotto in giudizio ovvero il fatto costitutivo del diritto fatto valere davanti al giudice, integrante il «punto pregiudiziale», mentre la pregiudizialità tecnico-giuridica indica quella fattispecie che, essendo esterna al fatto costitutivo del diritto, ne integra il presupposto o quella situazione che ugualmente rappresenta un presupposto dell'effetto dedotto in giudizio, ma che si distingue, attesa la sua autonomia, dal fatto costitutivo sul quale si fonda l'effetto.
Le Sezioni Unite, con la sentenza del 2004 sopra citata, hanno, inoltre, precisato che poiché lo scopo perseguito dalla sospensione necessaria è quello di evitare il conflitto di giudicati, l'art. 295 cod. proc. civ. può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa, con efficacia di giudicato, una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, sussistendo in tal caso il rischio del conflitto di giudicati, e non anche qualora oggetto dell'altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, non configurandosi in questo caso il menzionato rischio.
Pag. 6 di 7 E ciò proprio perché, nel caso di pregiudizialità in senso logico, il rischio di conflitti di giudicati è risolto dalla previsione dell'art. 336, comma 2, cod. proc. civ. che dispone il c.d. effetto espansivo esterno.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e, poste a carico del sono CP_1 liquidate come da dispositivo nel rispetto dei minimi tariffari derivanti dall'applicazione dello scaglione IV (controversie aventi valore da € 26.000,01 a €
52.000,00) e considerate le fasi introduttiva, di studio e decisionale.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sul ricorso in appello proposto dall' in persona del legale rappresentante pro Pt_1 tempore, nei confronti di con riferimento alla sentenza n.479/2024, CP_1 emessa il giorno 12 giugno 2024 dal Tribunale-GL di Viterbo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1)In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza gravata e, accogliendo l'opposizione dell' revoca il decreto ingiuntivo opposto rigettando Pt_1 integralmente l'0riginaria pretesa del e condannandolo alla rifusione delle CP_1 spese del primo grado che liquida in euro 3300,00, oltre spese generali.
2) Condanna anche alla rifusione delle spese del presente grado che CP_1 liquida in euro 3.500,00, oltre spese generali.
Roma, 3 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Maria Pia Di Stefano )
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