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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/06/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Rosa Molè, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17.06.25. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 57/24
TRA
rapp.to e difeso dall' avv.to De Filippo Lucia, come in atti. Parte_1
-Ricorrente-
E
in persona del legale rapp.te p.t., CP_1
- Contumace-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.01.24 il ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare illegittimo e/o nullo il provvedimento di indebito impugnato relativo alla disoccupazione agricola, per il periodo che va dal 01.01.2004 al 31.12.2007, per intervenuta prescrizione e, di conseguenza, dichiarare non dovuta la somma di € 808,95 e, conseguentemente, dichiarare l'irripetibilità della predetta somma. Condannare, di conseguenza, l
[...]
alla restituzione della somma eventualmente precettata nel corso del CP_2 giudizio;
In via subordinata, accertare e dichiarare l'irripetibilità della somma richiesta dall'Ente per violazione del minimo vitale e, di conseguenza, dichiarare non dovuta da parte del ricorrente la somma di € 808,95. Condannare, di conseguenza, l' in persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione della somma eventualmente CP_1 precettata nel corso del giudizio. Condannare l' in persona del legale rapp.te CP_1
p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore costituito.” Nello specifico, ha dedotto: che in data 17.11.2023 il ricorrente veniva raggiunto da una comunicazione di indebito con la quale l' – sede di Nola – lo informava che, CP_1 a seguito di verifiche, era emerso che lo stesso aveva ricevuto (per il periodo dal
01/01/2004 al 31/12/2007) un pagamento non dovuto sulla prestazione
DISOCCUPAZIONE AGRICOLA n. 2004/2007 per un importo complessivo di euro
808,95 ; la motivazione (alquanto generica) del richiamato indebito faceva riferimento a trattamenti di famiglia non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi;
veniva, altresì, comunicato che l'importo di euro 808,95 sarebbe stato recuperato sulla pensione VOART n. 33633797 del sig. attraverso una TRATTENUTA di euro 65,00 mensili a partire Parte_1 dalla prima rata utile;
la comunicazione di indebito risultava illegittima per due ordini di motivi: per eccessiva genericità, poiché l' con la stessa non comunicava in CP_1 modo dettagliato le ragioni per le quali al ricorrente non spettava la prestazione di disoccupazione agricola ledendo inevitabilmente il diritto di difesa costituzionalmente garantito e in ogni caso perché il credito vantato era prescritto, essendo decorso il termine previsto dalla legge per far valere il diritto di credito e nessun atto interruttivo della prescrizione era stato posto in essere dall'Ente; la trattenuta che l'Ente intendeva porre in essere era pienamente incostituzionale;
la Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 30220/2019, aveva stabilito che l' , CP_1 salvo il diritto di avvalersi, come ogni creditore, dell'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 c.c., poteva recuperare gli indebiti o le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superasse la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e fatto, comunque, salvo il trattamento minimo della pensione, ritenendo che tale limitazione ad un quinto della pensione pignorabile riguardasse anche i ratei arretrati.
Sebbene ritualmente citato non si è costituito l . Controparte_3
In corso di giudizio l'istante ha documentato che l' stava trattenendo dalla CP_1 pensione dell'istante, la somma mensile a titolo di indebito.
Sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa.
Il ricorso va accolto, per le argomentazioni dirimenti di seguito in sintesi esposte.
Oggetto del ricorso è l'illegittimità del provvedimento di indebito impugnato relativo alla disoccupazione agricola, per il periodo che va dal 01.01.2004 al 31.12.2007, per intervenuta prescrizione e per lesione del diritto al minimo vitale della trattenuta effettuata.
Le eccezioni sono fondate. Non essendovi prova della sussistenza di atti interruttivi, stante la mancata costituzione in giudizio dell , risulta decorso il termine CP_1 decennale di prescrizione dell'indebito in questione. Inoltre, va dichiarata l'illegittimità delle trattenute mensili operate dall' CP_1 sull'importo della pensione di cui beneficia la ricorrente, in quanto lesive del
“minimo vitale” . La giurisprudenza di legittimità ha invero affermato che “Ai sensi dell'art. 128 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile
1936, n. 1155, e degli artt. 1 e 2, primo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, quali risultanti a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 506 del 2002, è assolutamente impignorabile, con le eccezioni previste dalla legge per i crediti qualificati, la parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze di vita (c.d. "minimo vitale"), mentre è pignorabile nei soli limiti del quinto - ex art. 545, quarto comma, cod. proc. civ. - la parte residua.” (Cass. n. 18755 del 07/08/2013).
In considerazione della finalità della normativa, tale limite vale anche per le trattenute e gli arretrati, in quanto “ in tema di indebito previdenziale, l' salvo il diritto di CP_1 avvalersi dell'azione di ripetizione di cui all'art 2033 cod. civ, può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno
o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione e tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione ( Cass. n. 206/2016;
Cass. n. 9001/2003).”
In conclusione, il ricorrente non è tenuto alla restituzione delle somme oggetto della comunicazione di indebito e va dichiarata l'illegittimità delle trattenute mensili operate dall' sulla pensione di cui beneficia lil ricorrente, in quanto inferiore alla CP_1 soglia di sopravvivenza e di conseguenza l' va condannato alla restituzione CP_3 delle somme già trattenute.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede: dichiara illegittimo e/o nullo il provvedimento di indebito impugnato e non dovute le somme richieste dall;
CP_1 dichiara l'illegittimità delle trattenute mensili operate dall e condanna l'Istituto CP_1 alla restituzione delle somme già trattenute;
condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro CP_1
400,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione. Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 17.06.25
Il Giudice dott.ssa Rosa Molè
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Rosa Molè, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17.06.25. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 57/24
TRA
rapp.to e difeso dall' avv.to De Filippo Lucia, come in atti. Parte_1
-Ricorrente-
E
in persona del legale rapp.te p.t., CP_1
- Contumace-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.01.24 il ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare illegittimo e/o nullo il provvedimento di indebito impugnato relativo alla disoccupazione agricola, per il periodo che va dal 01.01.2004 al 31.12.2007, per intervenuta prescrizione e, di conseguenza, dichiarare non dovuta la somma di € 808,95 e, conseguentemente, dichiarare l'irripetibilità della predetta somma. Condannare, di conseguenza, l
[...]
alla restituzione della somma eventualmente precettata nel corso del CP_2 giudizio;
In via subordinata, accertare e dichiarare l'irripetibilità della somma richiesta dall'Ente per violazione del minimo vitale e, di conseguenza, dichiarare non dovuta da parte del ricorrente la somma di € 808,95. Condannare, di conseguenza, l' in persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione della somma eventualmente CP_1 precettata nel corso del giudizio. Condannare l' in persona del legale rapp.te CP_1
p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore costituito.” Nello specifico, ha dedotto: che in data 17.11.2023 il ricorrente veniva raggiunto da una comunicazione di indebito con la quale l' – sede di Nola – lo informava che, CP_1 a seguito di verifiche, era emerso che lo stesso aveva ricevuto (per il periodo dal
01/01/2004 al 31/12/2007) un pagamento non dovuto sulla prestazione
DISOCCUPAZIONE AGRICOLA n. 2004/2007 per un importo complessivo di euro
808,95 ; la motivazione (alquanto generica) del richiamato indebito faceva riferimento a trattamenti di famiglia non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi;
veniva, altresì, comunicato che l'importo di euro 808,95 sarebbe stato recuperato sulla pensione VOART n. 33633797 del sig. attraverso una TRATTENUTA di euro 65,00 mensili a partire Parte_1 dalla prima rata utile;
la comunicazione di indebito risultava illegittima per due ordini di motivi: per eccessiva genericità, poiché l' con la stessa non comunicava in CP_1 modo dettagliato le ragioni per le quali al ricorrente non spettava la prestazione di disoccupazione agricola ledendo inevitabilmente il diritto di difesa costituzionalmente garantito e in ogni caso perché il credito vantato era prescritto, essendo decorso il termine previsto dalla legge per far valere il diritto di credito e nessun atto interruttivo della prescrizione era stato posto in essere dall'Ente; la trattenuta che l'Ente intendeva porre in essere era pienamente incostituzionale;
la Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 30220/2019, aveva stabilito che l' , CP_1 salvo il diritto di avvalersi, come ogni creditore, dell'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 c.c., poteva recuperare gli indebiti o le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superasse la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e fatto, comunque, salvo il trattamento minimo della pensione, ritenendo che tale limitazione ad un quinto della pensione pignorabile riguardasse anche i ratei arretrati.
Sebbene ritualmente citato non si è costituito l . Controparte_3
In corso di giudizio l'istante ha documentato che l' stava trattenendo dalla CP_1 pensione dell'istante, la somma mensile a titolo di indebito.
Sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa.
Il ricorso va accolto, per le argomentazioni dirimenti di seguito in sintesi esposte.
Oggetto del ricorso è l'illegittimità del provvedimento di indebito impugnato relativo alla disoccupazione agricola, per il periodo che va dal 01.01.2004 al 31.12.2007, per intervenuta prescrizione e per lesione del diritto al minimo vitale della trattenuta effettuata.
Le eccezioni sono fondate. Non essendovi prova della sussistenza di atti interruttivi, stante la mancata costituzione in giudizio dell , risulta decorso il termine CP_1 decennale di prescrizione dell'indebito in questione. Inoltre, va dichiarata l'illegittimità delle trattenute mensili operate dall' CP_1 sull'importo della pensione di cui beneficia la ricorrente, in quanto lesive del
“minimo vitale” . La giurisprudenza di legittimità ha invero affermato che “Ai sensi dell'art. 128 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile
1936, n. 1155, e degli artt. 1 e 2, primo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, quali risultanti a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 506 del 2002, è assolutamente impignorabile, con le eccezioni previste dalla legge per i crediti qualificati, la parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze di vita (c.d. "minimo vitale"), mentre è pignorabile nei soli limiti del quinto - ex art. 545, quarto comma, cod. proc. civ. - la parte residua.” (Cass. n. 18755 del 07/08/2013).
In considerazione della finalità della normativa, tale limite vale anche per le trattenute e gli arretrati, in quanto “ in tema di indebito previdenziale, l' salvo il diritto di CP_1 avvalersi dell'azione di ripetizione di cui all'art 2033 cod. civ, può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno
o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione e tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione ( Cass. n. 206/2016;
Cass. n. 9001/2003).”
In conclusione, il ricorrente non è tenuto alla restituzione delle somme oggetto della comunicazione di indebito e va dichiarata l'illegittimità delle trattenute mensili operate dall' sulla pensione di cui beneficia lil ricorrente, in quanto inferiore alla CP_1 soglia di sopravvivenza e di conseguenza l' va condannato alla restituzione CP_3 delle somme già trattenute.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede: dichiara illegittimo e/o nullo il provvedimento di indebito impugnato e non dovute le somme richieste dall;
CP_1 dichiara l'illegittimità delle trattenute mensili operate dall e condanna l'Istituto CP_1 alla restituzione delle somme già trattenute;
condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro CP_1
400,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione. Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 17.06.25
Il Giudice dott.ssa Rosa Molè