Ordinanza cautelare 30 giugno 2022
Sentenza 5 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 30/06/2022, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2022
N. 00641/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 641 del 2022, proposto da
Agenzia del Demanio Puglia e Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Maria Buccoliero, Giovanna Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Tommaso Fazio in Lecce, piazzetta Montale 2;
DO Francesco, Orlandi Michela, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della diffida del Comune di Taranto, intimata mediante nota n. 5862 del 5/03/2022, pervenuta in data 23 marzo 2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 c.p.a;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. dello Stato S. Colangelo per la parte ricorrente, avv. T. Fazio, in sostituzione degli avv.ti A. M. Buccoliero e G. Liuzzi, per il Comune di Taranto;
- ritenuta la sussistenza dei presupposti per la concessione della domanda cautelare. In particolare, non sembra infondata la censura di irragionevolezza di parte ricorrente, in relazione all’impossibilità di esecuzione dell’impugnata diffida, in assenza della previa adozione di ordine di sgombero nei confronti degli occupanti sine titulo dell’unità immobiliare di proprietà della medesima ricorrente;
- ritenuto pertanto di sospendere l’esecuzione dell’atto impugnato, con fissazione dell’udienza di merito per il 30.11.2022;
- ritenuto di compensare le spese della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda,
accoglie la domanda di tutela cautelare, e per l'effetto:
a) sospende l’efficacia dell’atto impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 30.11.2022.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO