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Ordinanza 27 marzo 2025
Ordinanza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del giudice unico dott.ssa Renata Russo ha pronunziato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al RG n. 8756/2019
TRA
P. IVA , con sede in Aversa (CE), Via Filippo Saporito n. 24, Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Barbara Savastano (C.F. , ed elettivamente domiciliata presso il C.F._1 suo studio in Napoli, Via Santa Lucia n. 15;
Ricorrente
E Cont
, in persona del l.r.p.t. , p.i. con Controparte_1 Controparte_3 P.IVA_2 sede in Via Unità Italiana nr. 28, rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Maria Caianiello dall'avv. CP_1
Francesco Maria Caianiello ( ), con il quale elettivamente domicilia in C.F._2 CP_1 alla via Bersaglieri presso lo studio dell'avv. Maria Consiglia Tamburrino;
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la di adiva l'intestato Tribunale al fine di Controparte_4 Pt_1 accertare il proprio diritto alla corresponsione dell'importo complessivo di € 170.470,00 oltre interessi, quale accantonamento ulteriore rispetto al budget di spesa indicato nel contratto per l'anno
2012 per le prestazioni erogate in favore del SSN.
A sostegno della domanda deduceva di essere accreditato per prestazioni di assistenza Pt_2 ospedaliera, di aver sottoscritto negli anni 2011 e 2012 contratti con l diretto a regolare CP_5 per gli esercizi 2011/2012 i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza ospedaliera ed i correlati limiti di spesa;
di aver aderito al protocollo di intesa tra la e la struttura CP_6 commissariale ai sensi del DCA n. 12/2011 (all.3) ; che con successiva determinazione dirigenziale n.
2020 del 26.4.2012, l' entro i volumi finanziari fissati dai contratti stipulati con le case Parte_3 di cura e nei limiti dei tetti di spesa stabiliti dalla programmazione regionale, riconosceva alla
[...]
, per le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate in regime di ricovero continuativo Parte_1 e/o diurno nell'anno 2011, un importo pari ad € 2.818.293,91; che dalla nota di riepilogo contabile prot. n. 1024 del 3.9.2012 (all.5) risultava un fatturato prodotto per il periodo gennaio-dicembre 2011 di importo pari ad € 3.166.450,58; che a fronte degli interventi normativi di cui alla DCA 4/2013 e ss, successivi alla sottoscrizione del contratto di convenzionamento per l'anno 2011 e per l'anno 2012 relativi all'aggiornamento del budget di struttura ascrivibili ai soggetti accreditati dal SSN, in favore di veniva riconosciuto un accantonamento ulteriore rispetto al budget di spesa indicato Parte_1 nel contratto pari ad Euro, 14.850,00 per l'anno 2011 e ad Euro 155.620,00 per l'anno 2012 (doc.2); che i limiti di spesa venivano successivamente ridefiniti con DCA n. 4 del 14/01/2013, prevedendo, però, che una quota parte dei volumi riconoscibili venisse accantonata per essere in seguito Part redistribuita, in tutto o in parte, alle singole strutture;
che la provvedeva alla emissione di mandati di pagamento con riferimento agli anni 2011 e 2012; che sussisteva un diritto di credito oggetto di accantonamenti riconosciuti in virtù del disposto DCA n. 4/2013 pari ad € 170.470,00.
Si costituiva la resistente chiedendo il rigetto del ricorso sotto molteplici ragioni. Part La , in primo luogo, esponeva di aver già provveduto a liquidare le somme chieste in un più ampio contesto di giudizi di pignoramento promossi dal cessionario nei Controparte_7 Part confronti della , in ottemperanza dell'ordinanza n.RGE 1370/2013; quanto al merito, eccepiva che la richiesta di liquidazione delle somme accantonate ex DCA 4/2013 era stata avanzata in assenza dei presupposti giuridici e fattuali previsti dalla normativa di riferimento, di cui all'art. 4 ; sul punto la Part convenuta ha dedotto di aver richiesto, al fine di procedere al pagamento, l'autocertificazione di cui al punto 4 del DCA n. 4/2013, senza esito;
concludeva per l'inammissibilità del riconoscimento delle somme accantonate per l'esercizio 2011 e 2012; eccepiva infine l'inesigibilità della pretesa di pagamento alla luce della clausola di riserva di cui al DCA n. 146/2014 che condiziona il pagamento alla dichiarazione di rinuncia al contenzioso.
All'esito della trattazione, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, invitate le parti alla discussione cd “figurata” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., veniva riservata in decisione all'udienza non partecipata del 20.3.2025.
Profili preliminari
Parte resistente invoca l'inammissibilità del ricorso sostenendo che le somme oggetto di domanda sarebbero già state pagate per effetto di un'ordinanza di assegnazione RGE 1370/2013 resa in favore del creditore procedente in qualità di cessionario di . CP_7 Parte_1
La ricorrente ha controbattuto la propria estraneità a detta vicenda, in quanto destinataria del CP_4 provvedimento di assegnazione era altro soggetto, ovvero Villa Fiorita Capua, adducendo che la casa di cura ricorrente non aveva avuto rapporti con CP_7
Tale circostanza emerge inequivocabilmente dalla lettura della documentazione prodotta dalla ricorrente ( visure camerali rispettivamente di parte ricorrente e dell'omonima Parte_1
corrente in Capua destinataria, a differenza della prima, del provvedimento di Parte_1 Part assegnazione RG 1370/2013 erroneamente attribuito dall a parte ricorrente). L'eccezione è dunque destituita di fondamento.
Il merito
Venendo all'oggetto del contendere, la somma oggetto di contestazione rinviene la propria ragione nel residuo compenso spettante alla società ricorrente in forza dei contratti prodotto in atti e avente a oggetto quota parte dei volumi riconoscibili e accantonati, attribuibili alle singole strutture solo nel caso che si realizzassero alcune condizioni nell'intero ambito territoriale regionale .
Deve da subito premettersi che da una parte è pacifica l'esistenza tra le parti del rapporto (come da Part Part contratto depositato anche dall ) e, dall'altra, l non ha contestato le prestazioni sanitarie erogate dall'opposta ma ha solo ritenuto la somma non riconoscibile alla luce del mancato verificarsi di alcune condizioni - consistenti, sostanzialmente, nella dichiarazione dei centri di accettazione dei nuovi limiti di spesa, come rideterminati, con rinuncia ai relativi contenziosi.
Pretesa debenza - Infondatezza Part Reputa il Tribunale fondata l'eccezione della con la quale si sostiene la non debenza delle somme extra budget per mancata verificazione delle condizioni previste ai fini della liquidazione degli accantonamenti prescritte dal citato decreto commissariale. Part Anche sotto detto aspetto la società ricorrente censura le conclusioni cui è giunta l' , evidenziando l'implicito riconoscimento della debenza.
Ebbene, al punto 4 del citato decreto è espressamente previsto “di “approvare i conteggi sviluppati nell'allegato n. 4 al presente decreto (“importi da accantonare”) e lo schema di contratto “Allegato A” al presente decreto, che subordina gli incrementi di fatturato conseguibile da ciascuna casa di cura per il 2011 e per il 2012 in conseguenza delle determinazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, alla effettività delle economie da ripartire e, quindi, al verificarsi di tutte le seguenti condizioni, nessuna esclusa: Part A. Che la singola casa di cura fornisca alla di competenza e, per conoscenza, al Commissario ad acta, un atto formale con firma autenticata del legale rappresentante, corredato dai documenti che ne comprovino
l'identità ed i poteri, con il quale dichiari accettare senza condizione alcuna e con espressa rinuncia ad ogni contenzioso in merito, il limite di spesa 2012 come rideterminato nella colonna l) dell'allegato n. 2 al presente decreto, ed il fatturato liquidabile 2011 (ovvero, limite di spesa 2011) come rideterminato nell'importo esposto nella colonna j) dell'allegato n. 1 al presente decreto.
B. Che l'atto di cui alla lettera precedente sia accompagnato da copia del deposito in giudizio di coerenti atti formali di rinuncia ad ogni relativo contenzioso già incardinato, con spese compensate ed espressa manleva dal vincolo di solidarietà professionale degli avvocati.
C. Che lo schema di contratto “Allegato A” al presente decreto sia sottoscritto, e conseguentemente gli atti di cui alle precedenti lettere A) e B) siano forniti, da almeno il 90% delle n° 62 case di cura attive evidenziate nell'al legato n. 3 al presente decreto, in modo da garantire una sostanziale sussistenza delle economie ridistribuite per il
2011 alle case di cura che hanno sforato il tetto ex decreto commissariale n. 84/2011, nonché alle redistribuzioni operate ai fini dei limiti di spesa 2012, fino alla previsione di una compensazione tra sforamenti e sottoutilizzi
2012. D. Che atti formali – in tutto analoghi a quelli di cui alle precedenti lettere A) e B) - di rinuncia Part ad ogni contenzioso suscettibile di comportare maggiori oneri per le e/o per la Regione rispetto agli importi dei limiti di spesa 2012 e del fatturato liquidabile 2011, come rideterminati dal presente decreto, siano forniti dalle Associazioni di Categoria firmatarie dell'accordo del 10 maggio 2012, approvato dal decreto commissariale n. 66/2012; in particolare, le Associazioni dovranno espressamente rinunciare a tutti i contenziosi contro i decreti commissariali n. 23/2011, n. 84/2011 e n. 66/2012, nonché ai contenziosi in materia tariffaria per gli esercizi 2011 e 2012, e ad ogni contenzioso in materia di applicazione del decreto commissariale n.
58/2010 ai fini della applicazione del medesimo decreto con riguardo all'esercizio 2011.
Di stabilire che, qualora tutte le condizioni previste al precedente punto 4, nessuna esclusa, non si realizzino entro tre mesi, gli importi accantonati per il 2011 e per il 2012 ai sensi del punto Part precedente siano acquisiti ad economia per la Regione e per le ed accantonati al fondo Part rischi di ciascun , a fronte dei contenziosi con le case di cura.”.
Ebbene, da quanto si evince dall'articolo richiamato, la realizzazione delle suddette condizioni è strettamente connessa alla liquidazione delle somme extra budget.
Sul punto, infatti, deve osservarsi che la clausola di rinunzia all'azione è destinata ad operare sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche afferenti il riconoscimento dei crediti scaturenti dal contratto. Part Ebbene, dalla documentazione prodotta, si evince che la con nota prot. n. 91635 del 7.4.2020 richiedeva, al fine di procedere al pagamento, l'autocertificazione di cui al punto 4 del DCA n. 4/2013; di contro, la ricorrente non ha fornito la prova dell'effettiva sussistenza dei presupposti per il Part riconoscimento degli incrementi di fatturato da parte dell e, quindi, della accettazione senza condizione alcuna e con espressa rinuncia ad ogni contenzioso in merito, il limite di spesa 2012 come rideterminato.
Ebbene, poiché, come detto, la indicata rinuncia è strettamente correlata al riconoscimento delle suddette somme – tanto è vero che viene espressamente previsto che qualora tutte le condizioni previste al precedente punto 4, nessuna esclusa, non si realizzino entro tre mesi, gli importi accantonati per il 2011 e per il 2012 ai sensi del punto precedente siano acquisiti ad economia Part Part per la Regione e per le ed accantonati al fondo rischi di ciascuna , a fronte dei contenziosi con le case di cura - non risultando provato che dette accettazioni siano state poste in essere, non può che rigettarsi la domanda.
Non assume peso dirimente la circostanza richiamata dalla ricorrente per cui l'Accordo AIOP/Regione del 10/15 maggio 2015, recepito anche con DCA 47/2015 al punto 5 stabiliva che: “Al fine di evitare aggravi di interessi moratori e spese legali, gli accantonamenti effettuati ex DCA 4/2013, a valere sui limiti di spesa stanziati per gli anni 2011 e 2012 verranno liberati e corrisposti alle Case di cura, quali saldi delle rispettive annualità” , trattandosi di previsione che mira esclusivamente ad evitare la produzione di interessi moratori e spese.
Da tutto quanto esposto deriva l'intero rigetto del ricorso. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, così come individuato in parte motiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della delle spese di lite che liquida CP_5 in € 7.052,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 27.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Renata Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del giudice unico dott.ssa Renata Russo ha pronunziato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al RG n. 8756/2019
TRA
P. IVA , con sede in Aversa (CE), Via Filippo Saporito n. 24, Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Barbara Savastano (C.F. , ed elettivamente domiciliata presso il C.F._1 suo studio in Napoli, Via Santa Lucia n. 15;
Ricorrente
E Cont
, in persona del l.r.p.t. , p.i. con Controparte_1 Controparte_3 P.IVA_2 sede in Via Unità Italiana nr. 28, rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Maria Caianiello dall'avv. CP_1
Francesco Maria Caianiello ( ), con il quale elettivamente domicilia in C.F._2 CP_1 alla via Bersaglieri presso lo studio dell'avv. Maria Consiglia Tamburrino;
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la di adiva l'intestato Tribunale al fine di Controparte_4 Pt_1 accertare il proprio diritto alla corresponsione dell'importo complessivo di € 170.470,00 oltre interessi, quale accantonamento ulteriore rispetto al budget di spesa indicato nel contratto per l'anno
2012 per le prestazioni erogate in favore del SSN.
A sostegno della domanda deduceva di essere accreditato per prestazioni di assistenza Pt_2 ospedaliera, di aver sottoscritto negli anni 2011 e 2012 contratti con l diretto a regolare CP_5 per gli esercizi 2011/2012 i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza ospedaliera ed i correlati limiti di spesa;
di aver aderito al protocollo di intesa tra la e la struttura CP_6 commissariale ai sensi del DCA n. 12/2011 (all.3) ; che con successiva determinazione dirigenziale n.
2020 del 26.4.2012, l' entro i volumi finanziari fissati dai contratti stipulati con le case Parte_3 di cura e nei limiti dei tetti di spesa stabiliti dalla programmazione regionale, riconosceva alla
[...]
, per le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate in regime di ricovero continuativo Parte_1 e/o diurno nell'anno 2011, un importo pari ad € 2.818.293,91; che dalla nota di riepilogo contabile prot. n. 1024 del 3.9.2012 (all.5) risultava un fatturato prodotto per il periodo gennaio-dicembre 2011 di importo pari ad € 3.166.450,58; che a fronte degli interventi normativi di cui alla DCA 4/2013 e ss, successivi alla sottoscrizione del contratto di convenzionamento per l'anno 2011 e per l'anno 2012 relativi all'aggiornamento del budget di struttura ascrivibili ai soggetti accreditati dal SSN, in favore di veniva riconosciuto un accantonamento ulteriore rispetto al budget di spesa indicato Parte_1 nel contratto pari ad Euro, 14.850,00 per l'anno 2011 e ad Euro 155.620,00 per l'anno 2012 (doc.2); che i limiti di spesa venivano successivamente ridefiniti con DCA n. 4 del 14/01/2013, prevedendo, però, che una quota parte dei volumi riconoscibili venisse accantonata per essere in seguito Part redistribuita, in tutto o in parte, alle singole strutture;
che la provvedeva alla emissione di mandati di pagamento con riferimento agli anni 2011 e 2012; che sussisteva un diritto di credito oggetto di accantonamenti riconosciuti in virtù del disposto DCA n. 4/2013 pari ad € 170.470,00.
Si costituiva la resistente chiedendo il rigetto del ricorso sotto molteplici ragioni. Part La , in primo luogo, esponeva di aver già provveduto a liquidare le somme chieste in un più ampio contesto di giudizi di pignoramento promossi dal cessionario nei Controparte_7 Part confronti della , in ottemperanza dell'ordinanza n.RGE 1370/2013; quanto al merito, eccepiva che la richiesta di liquidazione delle somme accantonate ex DCA 4/2013 era stata avanzata in assenza dei presupposti giuridici e fattuali previsti dalla normativa di riferimento, di cui all'art. 4 ; sul punto la Part convenuta ha dedotto di aver richiesto, al fine di procedere al pagamento, l'autocertificazione di cui al punto 4 del DCA n. 4/2013, senza esito;
concludeva per l'inammissibilità del riconoscimento delle somme accantonate per l'esercizio 2011 e 2012; eccepiva infine l'inesigibilità della pretesa di pagamento alla luce della clausola di riserva di cui al DCA n. 146/2014 che condiziona il pagamento alla dichiarazione di rinuncia al contenzioso.
All'esito della trattazione, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, invitate le parti alla discussione cd “figurata” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., veniva riservata in decisione all'udienza non partecipata del 20.3.2025.
Profili preliminari
Parte resistente invoca l'inammissibilità del ricorso sostenendo che le somme oggetto di domanda sarebbero già state pagate per effetto di un'ordinanza di assegnazione RGE 1370/2013 resa in favore del creditore procedente in qualità di cessionario di . CP_7 Parte_1
La ricorrente ha controbattuto la propria estraneità a detta vicenda, in quanto destinataria del CP_4 provvedimento di assegnazione era altro soggetto, ovvero Villa Fiorita Capua, adducendo che la casa di cura ricorrente non aveva avuto rapporti con CP_7
Tale circostanza emerge inequivocabilmente dalla lettura della documentazione prodotta dalla ricorrente ( visure camerali rispettivamente di parte ricorrente e dell'omonima Parte_1
corrente in Capua destinataria, a differenza della prima, del provvedimento di Parte_1 Part assegnazione RG 1370/2013 erroneamente attribuito dall a parte ricorrente). L'eccezione è dunque destituita di fondamento.
Il merito
Venendo all'oggetto del contendere, la somma oggetto di contestazione rinviene la propria ragione nel residuo compenso spettante alla società ricorrente in forza dei contratti prodotto in atti e avente a oggetto quota parte dei volumi riconoscibili e accantonati, attribuibili alle singole strutture solo nel caso che si realizzassero alcune condizioni nell'intero ambito territoriale regionale .
Deve da subito premettersi che da una parte è pacifica l'esistenza tra le parti del rapporto (come da Part Part contratto depositato anche dall ) e, dall'altra, l non ha contestato le prestazioni sanitarie erogate dall'opposta ma ha solo ritenuto la somma non riconoscibile alla luce del mancato verificarsi di alcune condizioni - consistenti, sostanzialmente, nella dichiarazione dei centri di accettazione dei nuovi limiti di spesa, come rideterminati, con rinuncia ai relativi contenziosi.
Pretesa debenza - Infondatezza Part Reputa il Tribunale fondata l'eccezione della con la quale si sostiene la non debenza delle somme extra budget per mancata verificazione delle condizioni previste ai fini della liquidazione degli accantonamenti prescritte dal citato decreto commissariale. Part Anche sotto detto aspetto la società ricorrente censura le conclusioni cui è giunta l' , evidenziando l'implicito riconoscimento della debenza.
Ebbene, al punto 4 del citato decreto è espressamente previsto “di “approvare i conteggi sviluppati nell'allegato n. 4 al presente decreto (“importi da accantonare”) e lo schema di contratto “Allegato A” al presente decreto, che subordina gli incrementi di fatturato conseguibile da ciascuna casa di cura per il 2011 e per il 2012 in conseguenza delle determinazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, alla effettività delle economie da ripartire e, quindi, al verificarsi di tutte le seguenti condizioni, nessuna esclusa: Part A. Che la singola casa di cura fornisca alla di competenza e, per conoscenza, al Commissario ad acta, un atto formale con firma autenticata del legale rappresentante, corredato dai documenti che ne comprovino
l'identità ed i poteri, con il quale dichiari accettare senza condizione alcuna e con espressa rinuncia ad ogni contenzioso in merito, il limite di spesa 2012 come rideterminato nella colonna l) dell'allegato n. 2 al presente decreto, ed il fatturato liquidabile 2011 (ovvero, limite di spesa 2011) come rideterminato nell'importo esposto nella colonna j) dell'allegato n. 1 al presente decreto.
B. Che l'atto di cui alla lettera precedente sia accompagnato da copia del deposito in giudizio di coerenti atti formali di rinuncia ad ogni relativo contenzioso già incardinato, con spese compensate ed espressa manleva dal vincolo di solidarietà professionale degli avvocati.
C. Che lo schema di contratto “Allegato A” al presente decreto sia sottoscritto, e conseguentemente gli atti di cui alle precedenti lettere A) e B) siano forniti, da almeno il 90% delle n° 62 case di cura attive evidenziate nell'al legato n. 3 al presente decreto, in modo da garantire una sostanziale sussistenza delle economie ridistribuite per il
2011 alle case di cura che hanno sforato il tetto ex decreto commissariale n. 84/2011, nonché alle redistribuzioni operate ai fini dei limiti di spesa 2012, fino alla previsione di una compensazione tra sforamenti e sottoutilizzi
2012. D. Che atti formali – in tutto analoghi a quelli di cui alle precedenti lettere A) e B) - di rinuncia Part ad ogni contenzioso suscettibile di comportare maggiori oneri per le e/o per la Regione rispetto agli importi dei limiti di spesa 2012 e del fatturato liquidabile 2011, come rideterminati dal presente decreto, siano forniti dalle Associazioni di Categoria firmatarie dell'accordo del 10 maggio 2012, approvato dal decreto commissariale n. 66/2012; in particolare, le Associazioni dovranno espressamente rinunciare a tutti i contenziosi contro i decreti commissariali n. 23/2011, n. 84/2011 e n. 66/2012, nonché ai contenziosi in materia tariffaria per gli esercizi 2011 e 2012, e ad ogni contenzioso in materia di applicazione del decreto commissariale n.
58/2010 ai fini della applicazione del medesimo decreto con riguardo all'esercizio 2011.
Di stabilire che, qualora tutte le condizioni previste al precedente punto 4, nessuna esclusa, non si realizzino entro tre mesi, gli importi accantonati per il 2011 e per il 2012 ai sensi del punto Part precedente siano acquisiti ad economia per la Regione e per le ed accantonati al fondo Part rischi di ciascun , a fronte dei contenziosi con le case di cura.”.
Ebbene, da quanto si evince dall'articolo richiamato, la realizzazione delle suddette condizioni è strettamente connessa alla liquidazione delle somme extra budget.
Sul punto, infatti, deve osservarsi che la clausola di rinunzia all'azione è destinata ad operare sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche afferenti il riconoscimento dei crediti scaturenti dal contratto. Part Ebbene, dalla documentazione prodotta, si evince che la con nota prot. n. 91635 del 7.4.2020 richiedeva, al fine di procedere al pagamento, l'autocertificazione di cui al punto 4 del DCA n. 4/2013; di contro, la ricorrente non ha fornito la prova dell'effettiva sussistenza dei presupposti per il Part riconoscimento degli incrementi di fatturato da parte dell e, quindi, della accettazione senza condizione alcuna e con espressa rinuncia ad ogni contenzioso in merito, il limite di spesa 2012 come rideterminato.
Ebbene, poiché, come detto, la indicata rinuncia è strettamente correlata al riconoscimento delle suddette somme – tanto è vero che viene espressamente previsto che qualora tutte le condizioni previste al precedente punto 4, nessuna esclusa, non si realizzino entro tre mesi, gli importi accantonati per il 2011 e per il 2012 ai sensi del punto precedente siano acquisiti ad economia Part Part per la Regione e per le ed accantonati al fondo rischi di ciascuna , a fronte dei contenziosi con le case di cura - non risultando provato che dette accettazioni siano state poste in essere, non può che rigettarsi la domanda.
Non assume peso dirimente la circostanza richiamata dalla ricorrente per cui l'Accordo AIOP/Regione del 10/15 maggio 2015, recepito anche con DCA 47/2015 al punto 5 stabiliva che: “Al fine di evitare aggravi di interessi moratori e spese legali, gli accantonamenti effettuati ex DCA 4/2013, a valere sui limiti di spesa stanziati per gli anni 2011 e 2012 verranno liberati e corrisposti alle Case di cura, quali saldi delle rispettive annualità” , trattandosi di previsione che mira esclusivamente ad evitare la produzione di interessi moratori e spese.
Da tutto quanto esposto deriva l'intero rigetto del ricorso. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, così come individuato in parte motiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della delle spese di lite che liquida CP_5 in € 7.052,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 27.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Renata Russo