Decreto cautelare 1 luglio 2025
Ordinanza cautelare 14 luglio 2025
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01405/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03311/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3311 del 2025, proposto da Associazione Humanitas Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B16BAA9778, rappresentata e difesa dall’Avvocato Domenico Letizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano ex lege ;
nei confronti
Società Cooperativa Sociale Apeiton, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. 007302526 maggio 2025, pubblicato sulla piattaforma ME. PA., con cui l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta ha disposto l’esclusione dell’Associazione Humanitas dalla procedura di selezione comparativa finalizzata alla sottoscrizione dell’accordo per l’affidamento del servizio di accoglienza migranti nella Provincia di Caserta lotto 2, per la presunta violazione dell’art. 110 del D. Lgs. 36/2023;
- di ogni altro presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visto il D.P. n. 1455 del 01 luglio 2025;
Vista l’ordinanza n. 1591 del 14 luglio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa IA CO AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 23 giugno 2025 e depositato il successivo 30 giugno 2025, l’Associazione ricorrente, attiva nel settore dell’accoglienza dei migranti, deduceva, allegando documentazione a sostegno:
- di aver presentato domanda di partecipazione (per il lotto 2) alla selezione indetta dalla Prefettura per l’affidamento del servizio di accoglienza migranti nella Provincia di Caserta, procedura suddivisa in due fasi, di cui la (a) prima finalizzata alla verifica della documentazione amministrativa dei partecipanti e la seconda la (b), prevista dall’art. 110 del d. lgs. 36/2023, per verifica della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta in relazione ai costi dichiarati ai sensi dell’art. 108, comma 9 D. lgs 36/2023;
- nelle more dell’espletamento della procedura, la stazione appaltante aveva emanato un nuovo schema di capitolato di appalto del servizio di accoglienza;
- all’esito della prima fase (a), si era collocata nella graduatoria provvisoria al decimo posto su un totale di dieci concorrenti; inoltre, valutata la sua offerta come migliorativa (per l’indicazione: di due operatori diurni aggiuntivi; di un operatore notturno aggiuntivo; di quattro ore aggiuntive per assistente/operatore sociale; di ulteriori quattro ore per il servizio di mediazione; di un aumento pari al 30% del monte ore per la figura del medico) le erano stati attribuiti complessivi 20 punti in ragione del criterio D. 11 “Maggiori risorse di personale”;
- successivamente ed in esito ad interlocuzioni (tre, con note del 9 aprile 2025, 23 aprile 2025 e 7 maggio 2025) per la ritenuta discordanza tra il prospetto del costo della manodopera l’offerta tecnica, la Commissione, ritenute non soddisfacenti le giustificazioni prodotte, l’aveva esclusa dalla procedura con provvedimento prot. n. 00736025 del 26 maggio 2025 “per aver presentato una offerta che non garantisce il rispetto dell’art. 110 del Codice”.
1.1. - Tanto premesso in fatto, la ricorrente impugnava quest’ultimo provvedimento unitamente agli atti sottesi, articolando, a sostegno, un unico composito motivo di censura (“Violazione e falsa applicazione dell’art. 110 del D. Lgs. 36/2023 – eccesso di potere e travisamento di istruttoria”) con cui, in sintesi, denunciava l’erroneità delle valutazioni della Commissione in ordine alla sua offerta, rappresentando: di aver “spalmato le 56 ore settimanali” degli operatori diurni e notturni su complessivi quattro operatori, sicché il costo dei dipendenti non sarebbe stato raddoppiato, ma sarebbe stato, comunque, sostenibile; che era possibile avvalersi di operatori volontari (impiegati non in via sostitutiva e, comunque, per lo svolgimento di attività accessorie da remoto) ex art. 17 D. Lgs. 117/2017, ipotesi peraltro non preclusa dalla lex specialis ; il carattere aggiuntivo e non sostitutivo dell’aumento prestazionale del medico (pari al 30%) (sicché tale aumento avrebbe potuto anche essere eliminato) in aggiunta “pienamente sostenibile avendo il dott. Tammaro sottoscritto un contratto di prestazione professionale”; quanto a quest’ultimo profilo, inoltre, la ricorrente rappresentava che l’Amministrazione avrebbe potuto anche eliminare la relativa voce.
2. - Con D.P. n. 1455 del 01 luglio 2025 era respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche.
3. - Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata (2 luglio 2025), successivamente depositando memoria (8 luglio 2025), con cui chiedeva il rigetto del ricorso.
4. – Con ordinanza n. 1591 del 14 luglio 2025, era respinta la domanda di tutela cautelare collegiale.
5. – Il 31 luglio 2025 il Ministero dell’Interno depositava memoria ed il 15 settembre 2025 depositava documenti.
6. – All’udienza pubblica dell’8 ottobre 2025, il difensore di parte ricorrente chiedeva rinvio per proporre motivi aggiunti avverso gli atti sopravvenuti della procedura (aggiudicazione definitiva e comunicazioni di stipula di contratto); indi, come memoria depositata il 22 gennaio 2026, rappresentava di non aver infine proposto l’impugnazione aggiuntiva (con conseguente improcedibilità del gravame), ma di aver comunque interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato a fini risarcitori.
7. – All’udienza del 18 febbraio 2026, il ricorrente ribadiva il proprio interesse in ordine ad una pronuncia (di accertamento) ex art. 34 comma 3 c.p.a. sull’illegittimità degli atti impugnati; l’Amministrazione eccepiva l’improcedibilità del ricorso tutto, rilevando la carenza di interesse anche in ordine all’eventuale proposizione della domanda risarcitoria. Il ricorso era quindi trattenuto in decisione.
8.- Oggetto dell’odierno contendere è il provvedimento (prot. n. 0073025 del 26 maggio 2025) con cui l’Amministrazione resistente, in esito al subprocedimento di verifica di anomalia dell’offerta ex art. 110 del d. lgs. 36/2023, ha escluso la ricorrente dalla procedura aperta ex art. 71 d.lgs. 36/2023 (determina a contrarre prot. n. 57942 del 24 aprile 2024) per la stipula di un accordo quadro preordinato all’affidamento del servizio di accoglienza migranti nella provincia di Caserta, relativamente al Lotto 2 (“centri collettivi con capienza fino a 50 posti, di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) del capitolato”); esclusione fondata, a quanto consta, sull’insostenibilità dell’offerta, con particolare riferimento al costo della manodopera, ritenuto anzitutto non allineato (al ribasso) con l’incremento di personale indicato nell’offerta tecnica e, comunque, privo di voci non scomputabili. Il tutto così motivato: “A seguito di esame del prospetto dei costi della manodopera, allegato in sede di presentazione dell’offerta economica dall’Associazione Humanitas, confrontato con l’offerta tecnica migliorativa proposta, è emerso quanto segue: al punto D.1.1.a, maggiori risorse del personale, l’operatore economico ha indicato come offerta migliorativa due operatori diurni aggiuntivi e un operatore notturno aggiuntivo; al punto D.1.1.b quattro ore aggiuntive per assistente/operatore sociale e ulteriori 4 ore per il servizio di mediazione linguistica; un aumento pari al 30% del monte ore annuale per la figura del medico. Tali migliorie non sono state indicate nel numero di ore di impiego su base settimanale ovvero annuale nel prospetto dei costi della manodopera. Peraltro, in sede di valutazione dell’offerta tecnica, le migliorie sopraindicate hanno comportato l’attribuzione di complessivi punti 20 relativamente al criterio D.1.1. Maggiori risorse di personale. La citata discordanza tra prospetto del costo della manodopera e il modello offerta tecnica è stata resa nota all’operatore economico attraverso le comunicazioni tramite piattaforma acquisti in rete in data 9.4.2025, 23.4.2025, 7.5.2025 e da ultimo per le vie brevi. Alle citate richieste di trasmettere un prospetto di costi della manodopera coerente con l’offerta tecnica formulata e la tabella A dotazione del personale in base alla capienza del CAS proposto, l’operatore ha risposto rispettivamente, in data 18.4.2025, 1.5.2025, 12.5.2025 e 13.5.2025. Le giustificazioni descrittive prodotte non tengono in considerazione le osservazioni formulate da questa stazione appaltante e, oltre a non contemplare il costo della manodopera per le ore aggiuntive proposte in sede di miglioria, giustificano il mancato computo con l’utilizzo di soci volontari o che svolgono attività da remoto. Nel merito le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali e comunque comportano spese per gli oneri per assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Laddove, invece, avesse sviluppato il prospetto costi della manodopera coerentemente alle migliorie proposte con l’offerta tecnica, il costo risultante avrebbe comportato la non sostenibilità e realizzabilità dell’offerta”.
8.1. - In tali termini ripercorso il perimetro del decidere, ritiene il Collegio anzitutto doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell’omessa impugnazione degli atti successivi al contestato provvedimento di esclusione (“è pacifico in giurisprudenza che l’aggiudicazione dell’appalto “costituisce l’atto che rende definitiva la lesione dell’interesse azionato dal soggetto escluso; infatti, l’eventuale annullamento della esclusione che ha effetto viziante e non caducante, lasciando sopravvivere l’aggiudicazione non impugnata, non è idoneo ad attribuisce al ricorrente alcun effetto utile (v. Cons. Stato n. 3200 del 2020).” (Cons. St., sez. V, 7 aprile 2023 n. 3623); - ne consegue che “il concorrente, il quale abbia impugnato gli atti della procedura di gara precedenti l’aggiudicazione, è tenuto ad impugnare anche il provvedimento di aggiudicazione sopravvenuto nel corso del giudizio (Cons. Stato, sez. V, 16 luglio 2018, n. 4304; V, 28 luglio 2015, n. 3708; V, 4 giugno 2015, n. 2759, V, 9 marzo 2015, n. 1185; V, 17 maggio 2012, n. 2826) a pena di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Ciò in ragione del carattere inoppugnabile del provvedimento finale, attributivo dell’ utilitas all’aggiudicatario (Cons. Stato, sez. VI, 17 maggio 2006 n. 2846)." (Cons. St., sez. III, 8 settembre 2025 n. 7229)” cfr., di recente, T.A.R Roma, Sez. IV ter, Sent., (data ud. 07/10/2025) 08/10/2025, n. 17242; Cons. Stato, Sez. V, 01/10/2024, n. 7888, per cui, più in sintesi. “L’omessa impugnazione dell’aggiudicazione comporta l'improcedibilità, per il sopravvenuto difetto di interesse, della domanda di annullamento del provvedimento di esclusione”).
8.2. – Nondimeno, si procede allo scrutinio della ritenuta illegittimità dell’atto impugnato, stante l’espressa dichiarazione di parte ricorrente – nella memoria del 22 gennaio 2026 ed a mezzo del proprio difensore in udienza pubblica, con relativa trascrizione a verbale - di aver interesse ad una pronuncia di accertamento a fini risarcitori. In proposito va infatti data continuità all’indirizzo inaugurato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 13 luglio 2022, e tale per cui “per procedersi all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, cod. proc. amm., è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori; […] la dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall'art. 73 cod. proc. amm.”. Peraltro, poiché una “volta manifestato l’interesse risarcitorio, il giudice deve limitarsi ad accertare se l’atto impugnato sia o meno legittimo, come avrebbe fatto in caso di permanente procedibilità dell'azione di annullamento, mentre gli è precluso di pronunciarsi su una questione in ipotesi assorbente della fattispecie risarcitoria, oggetto di eventuale successiva domanda”, va disatteso il rilievo dell’Avvocatura erariale relativamente all’estensione della sopravvenuta carenza di interesse all’azione risarcitoria (determinata, in ipotesi, anch’essa dall’omessa impugnazione dell’aggiudicazione e preclusiva della pronuncia di accertamento richiesta dal ricorrente), trattandosi di questione, invero, afferente le condizioni dell’azione ex art. 2043 c.c e, quindi, da sottoporsi a vaglio giurisdizionale nell’eventuale e preannunciata sede di ristoro del pregiudizio da attività illegittima della P.A.
8.3. – Passando quindi al vaglio del provvedimento impugnato, nei termini e nei limiti dianzi riepilogati, va preliminarmente ricordato che, secondo giurisprudenza amministrativa da tempo consolidata e costante:
- “il procedimento di verifica dell’anomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto: esso mira, infatti, a valutare la complessiva adeguatezza dell’offerta rispetto al fine da raggiungere”, i.e. la sua attendibilità ed affidabilità in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto (Cons. giust. amm. Sicilia, Sentenza, 13/10/2025, n. 756; in senso conforme, vd. anche, T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 03/03/2025; T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III, 17/12/2024, n. 3516);
- per l’effetto, il giudizio di anomalia è globale e sintetico, espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale dell’amministrazione, sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza. Pertanto, il sindacato del giudice amministrativo sul giudizio di anomalia non è sostitutivo, ma può solo ripercorrere il ragionamento seguito dall’amministrazione al fine di verificare la logicità e la coerenza dell’ iter logico seguito dall’autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente” (Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 09/02/2026, T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III, 17/12/2024, n. 3516).
8.3.1. - Poste queste opportune premesse, ritiene il Collegio che il giudizio dell’Amministrazione, dianzi riepilogato al par. 8, si presenti del tutto coerente con il complessivo quadro di plurime e significative criticità emerse dall’esame dell’offerta economica e dal raffronto di quest’ultima con l’offerta tecnica; criticità non superate ed anzi risultate nella loro effettiva portata nel corso delle plurime interlocuzioni avviate con l’operatore economico (vd. note del 9 aprile 2025, 23 aprile 2025 e 7 maggio 2025 e correlativi riscontri del 18 aprile 2025, 01 maggio 2025, 12 maggio 2025 e 13 maggio 2025) durante la verifica dell’anomalia.
Sul punto, basti osservare che nell’offerta tecnica la ricorrente aveva indicato, nella sezione D.1. “qualità del servizio offerto”, criterio D.1.1. Maggiore risorsa del personale, D.1.1.a (dotazione del personale): a) “2 operatori diurni aggiuntivi e 1 operatore notturno aggiuntivo”; b) 4 ore aggiuntive per l’operatore sociale (18+4); c) 4 ore aggiuntive per il mediatore (8+4). Ebbene, per ciascuna di tali voci il prospetto dettagliato dei costi del lavoro (all. 7 dep. 8 luglio 2025), si assesta suoi valori base dell’appalto, senza tener conto degli incrementi, pur specificando (vd. richiamo del “doppio asterisco” alla colonna E) che l’importo indicato dovesse ritenersi “comprensivo delle ore aggiuntive eventualmente offerte, connesse all’incremento del rapporto nr operatori/ospiti e all’incremento delle ore settimanali per talune prestazioni professionali”. Per gli operatori (a), la ricorrente ha infatti dichiarato un costo pari ad euro 31.449,6 per gli operatori diurni (2) ed euro 32.611,55 per gli operatori notturni (2), computando un monte orario su base settimanale pari a 56 ore (40+16), laddove il calcolo, tenuto conto di quanto indicato nella Tabella A “dotazione di personale”, per la capienza dei CAS da 11 a 20 posti per le unità aggiuntive proposte avrebbe dovuto essere sviluppato, come rilevato dall’Amministrazione nella propria memoria di costituzione, moltiplicando la prestazione oraria (unità) per il numero complessivo degli operatori offerti (5) per un totale di 24 ore al giorno per gli operatori diurni (il primo, previsto come base minima ed i due aggiuntivi, conformemente all’offerta tecnica) e di 16 per i notturni (il primo, previsto come base minima ed uno aggiuntivo). A ben guardare, la ricorrente si è limitata a suddividere il monte orario minimo settimanale (56 ore) tra più operatori (peraltro soltanto tra due diurni anziché tre come proposto in sede di offerta tecnica) senza moltiplicarne le prestazioni. In esito alla prima richiesta di chiarimenti poi, le voci indicate per gli operatori sono state modificate al rialzo, sia quanto alle ore che ai costi (59 ore per i diurni e 72 per i notturni con un incremento fino ad euro 35.450,00 e 41.507,00) e salvo poi precisare, nella risposta alla seconda richiesta di chiarimenti, che: “si conferma che la forza lavoro proposta in sede di offerta è risultata: 2 operatori diurni che svolgono 28 ore settimanali cadauno= 56 ore settimanali; 2 operatori notturni che svolgono 28 ore settimanali ciascuno= 56 ore settimanali”, così di fatto riconducendo l’offerta tecnica – attraverso un’evidente modifica - ai parametri minimi previsti in sede di gara ed annullando la proposta migliorativa. Analoghi elementi emergono quanto alle voci relative all’operatore sociale (b) ed al mediatore (c) entrambi proposti con ore aggiuntive (4 ciascuno) e computati nel menzionato prospetto dettagliato dei costi del lavoro e nei successivi riscontri alle richieste di chiarimenti, soltanto per l’orario base (18 e 8) previsto nella Tabella A “dotazione di personale”, senza incrementi. In siffatto quadro, e pur senza far ricorso alla giurisprudenza, pur rilevante nel caso di specie, che ritiene sufficiente, al fine di legittimare l’esclusione in esito al giudizio di anomalia dell’offerta, la modifica progressiva dell’offerta economica, anche a fini di congruenza con l’offerta tecnica (Cons. Stato, Sez. V, Sent., (data ud. 09/01/2025) 18/04/2025, n. 3406, che richiama Cons. Stato, V, 17 settembre 2018, n. 5419; id., V, 8 gennaio 2019, n. 171; id. V, 2 aprile 2020 n. 2213; id. V, 27 novembre 2023, n. 10153), ritiene il Collegio – nei detti limiti della sindacabilità del giudizio di anomalia dianzi delineati – la presenza di evidenti e sufficienti indici strutturali di carente affidabilità atti a garantire la regolare esecuzione del contratto, non essendo revocabile in dubbio la discordanza tra l’offerta tecnica e l’offerta economica posta dall’Amministrazione alla base del provvedimento di esclusione. A ciò va aggiunta:
- la totale incertezza in ordine ai costi del medico: partendo da una base di calcolo diversa da quella proposta in sede di offerta tecnica, il costo della prestazione aggiuntiva (media di 4 ore annuo + 30%), non corrisponde (5,2 x 19 migranti= 98,8 ore) infatti alla prestazione indicata nel prospetto costi del lavoro, ove la prestazione è quantificata in 4,2 ore settimanali per complessive 219 ore annue ed il costo proposto è stato quantificato solo per le “prestazioni aggiuntive” (euro 3.039,72) e, quindi, al netto del costo base, che dovrebbe essere “oggetto di separata rendicontazione”; inoltre, nel primo riscontro alla richiesta di chiarimenti, la medesima voce è indicata con un quantificazione oraria inferiore (4) ed un costo completamente omesso (“costo oggetto di separata rendicontazione”); nel secondo riscontro alla richiesta di chiarimenti, il medesimo costo del medico, parametrato su 4 ore settimanali è indicato in euro 12.922,00, con la precisazione che “per la questione della tariffa del medico si provvede a rettificare quanto esposto facendo ben attenzione che a causa dell’indeterminatezza, a priori, di quanto potrebbe succedere nel corso della gestione per questa particolare funzione ed al suo impiego, l’importo segnato è meramente indicativo e non si assume nessuna responsabilità sull’ammontare risultante”; nell’ultimo riscontro alla terza richiesta di chiarimenti, invece, quanto alla voce “medico”, è indicato il costo base (3.172,00 euro), con la precisazione che “il monte ore del medico è al massimo 200 ore l’anno. Valutazione ordinaria, soggetto a separata rendicontazione come da capitolato. È indicato il costo base”;
- l’evidente e significativo scostamento delle tariffe orarie del personale dalle tabelle ministeriali ottenuto, come evidenziato dall’Amministrazione, facendo coincidere la somma di euro 11,01, che rappresenta l’incidenza media del costo del lavoro delle varie figure professionali sul prezzo pro-capite pro-die posto a base d’asta per ciascun migrante, così come dettagliato nell’allegato B del Capitolato, con la tariffa oraria di cui al CCNL da applicare a ciascun lavoratore;
- l’omesso computo dei costi legati al lavoro dei soci volontari (assicurazione contro gli infortuni e rimborso spese), peraltro genericamente indicato nell’ultimo riscontro alla richiesta di chiarimenti (il quarto, all. 16 dep. 8 luglio 2025), senza quantificazione né indicazione specifica (“l’impiego dei volontari dell’Associazione nei ruoli “chiave” limita l’incidenza dei costi previsti nelle tabelle ministeriali”).
Alla luce degli elementi sin qui riepilogati, perdono di apprezzabile consistenza i rilievi formulati in ricorso che non superano le plurime criticità emerse nel corso del giudizio di anomalia, il quale, va ribadito, ha natura globale e sintetica, mirando ad accertare se l’offerta sia, nel suo complesso, attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto. Il provvedimento di esclusione è quindi legittimo.
Conclusivamente:
- il ricorso va dichiarato improcedibile;
- va respinta la domanda di accertamento dell’illegittimità della disposta esclusione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidandosi come da dispositivo.
Nulla per le spese, quanto alla controinteressata non costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
- dichiara l’improcedibilità del ricorso;
- respinge la domanda di accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato.
Condanna l’Associazione Humanitas Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore del costituito Ministero dell’Interno, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Nulla per le spese, quanto alla controinteressata non costituita in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
PA RI, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere
IA CO AM, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA CO AM | PA RI |
IL SEGRETARIO