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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/08/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 712/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Danilo Concetto Drago, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2 in via Biancospino n. 8, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Caterina Riccotti, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione il 25.06.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a Scicli il 05.05.2008, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 6, parte I, dell'anno 2008, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nate le figlie (Ragusa, 11.09.2008), Per_1 Persona_2
(Ragusa, 16.12.2015); che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 14.04.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
2. le figlie minori nata a [...] il [...] e nata a [...] il Persona_3 Persona_4
16/12/2015 vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ma rimarranno collocati con la madre;
3. La casa familiare sita nella via Biancospino n° 8 Int. 2 P. 3° viene assegnata alla moglie collocataria delle figlie minorenni ed fino al raggiungimento della loro maggiore età Per_1 Persona_2
e alla autosufficienza economica, con tutti gli arredi ivi esistenti dandosi atto che il Sig. ha già Pt_1 lasciato la casa coniugale asportando anche i propri beni ed effetti personali e trasferirà altrove anche la sua residenza anagrafica;
4. Il sig. verserà a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie la somma di € Parte_1
350,00 (€ 175,00 per ciascuna di esse), somma che sarà versata alla sig.ra Parte_2 anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dal mese di Aprile 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici I.S.T.A.T. (base Istat mese e anno dell'omologa della separazione), l'assegno unico universale sarà percepito da entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno;
5. Per quanto concerne le figlie minori e , le parti depositano piano genitoriale ex art.473 Per_1 Per_2 bis.12 c.p.c. (V. Doc. All.) e precisano di essere addivenute alle seguenti determinazioni: ferma restando la richiesta di affidamento condiviso delle figlie ai sensi della normativa vigente, tutte le decisioni e le questioni attinenti ad esse, verranno concordate e decise con civiltà e nell'interesse superiore della prole. Si ribadisce che, pur nell'esercizio dell'affidamento condiviso e della potestà condivisa, così come introdotto e regolamentato dalla legge n. 54/2006, il padre potrà avere i figli con sé previo semplice accordo telefonico con congruo preavviso tre volte alla settimana, con la possibilità di ospitarli anche per il pernottamento presso la sua nuova residenza, nei fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera. I separandi, nel periodo estivo post-scolastico, che va dal 15 di giugno al 15 di settembre, avranno la facoltà di avere con sé la prole per un periodo continuativo di 15 giorni da concordare e lo stesso dicasi nel periodo delle festività Natalizie e/o Pasquali per un periodo di 4/5 giorni a Natale e 3/4 giorni a Pasqua. I coniugi dichiarano di impegnarsi a provvedere, per quanto nelle loro possibilità lavorative, ai bisogni della prole e si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti all'educazione e lo studio delle figlie. Tutto quanto sopra in punto visite, salvo diverso miglior accordo tra le parti nell'esclusivo interesse dei figli e compatibilmente alle esigenze ed ai futuri impegni scolastici delle minori;
6. Le parti, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto si impegnano, ed espressamente si obbligano a trasferire, in favore delle figlie, la proprietà indivisa dell'appartamento sito in Scicli via
Biancospino n° 8, int. 2, p. 3°, già casa coniugale, rinunciando, fin da ora, ad ogni diritto o pretesa sulle rispettive quote di proprietà; dichiarano, altresì, di non possedere altri beni immobili. Prestano, inoltre, il loro consenso al rilascio (o al rinnovo) dei rispettivi passaporti e degli altri documenti di espatrio anche in relazione alle figlie minori;
7. Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alle figlie Parte_1 secondo le “linee guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte da pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici.
- Spese scolastiche (da documentarsi) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico ( bus/treno ) dal luogo di residenza all'istituto scolastico
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizione a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative ( pittura, teatro, boy-scout; e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. che l'udienza di comparizione del dì 25.06.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile a Scicli in data 05.05.2008, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 6, parte I, dell'anno 2008;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Scicli perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 16.07.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 712/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Danilo Concetto Drago, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2 in via Biancospino n. 8, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Caterina Riccotti, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione il 25.06.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a Scicli il 05.05.2008, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 6, parte I, dell'anno 2008, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nate le figlie (Ragusa, 11.09.2008), Per_1 Persona_2
(Ragusa, 16.12.2015); che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 14.04.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
2. le figlie minori nata a [...] il [...] e nata a [...] il Persona_3 Persona_4
16/12/2015 vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ma rimarranno collocati con la madre;
3. La casa familiare sita nella via Biancospino n° 8 Int. 2 P. 3° viene assegnata alla moglie collocataria delle figlie minorenni ed fino al raggiungimento della loro maggiore età Per_1 Persona_2
e alla autosufficienza economica, con tutti gli arredi ivi esistenti dandosi atto che il Sig. ha già Pt_1 lasciato la casa coniugale asportando anche i propri beni ed effetti personali e trasferirà altrove anche la sua residenza anagrafica;
4. Il sig. verserà a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie la somma di € Parte_1
350,00 (€ 175,00 per ciascuna di esse), somma che sarà versata alla sig.ra Parte_2 anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dal mese di Aprile 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici I.S.T.A.T. (base Istat mese e anno dell'omologa della separazione), l'assegno unico universale sarà percepito da entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno;
5. Per quanto concerne le figlie minori e , le parti depositano piano genitoriale ex art.473 Per_1 Per_2 bis.12 c.p.c. (V. Doc. All.) e precisano di essere addivenute alle seguenti determinazioni: ferma restando la richiesta di affidamento condiviso delle figlie ai sensi della normativa vigente, tutte le decisioni e le questioni attinenti ad esse, verranno concordate e decise con civiltà e nell'interesse superiore della prole. Si ribadisce che, pur nell'esercizio dell'affidamento condiviso e della potestà condivisa, così come introdotto e regolamentato dalla legge n. 54/2006, il padre potrà avere i figli con sé previo semplice accordo telefonico con congruo preavviso tre volte alla settimana, con la possibilità di ospitarli anche per il pernottamento presso la sua nuova residenza, nei fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera. I separandi, nel periodo estivo post-scolastico, che va dal 15 di giugno al 15 di settembre, avranno la facoltà di avere con sé la prole per un periodo continuativo di 15 giorni da concordare e lo stesso dicasi nel periodo delle festività Natalizie e/o Pasquali per un periodo di 4/5 giorni a Natale e 3/4 giorni a Pasqua. I coniugi dichiarano di impegnarsi a provvedere, per quanto nelle loro possibilità lavorative, ai bisogni della prole e si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti all'educazione e lo studio delle figlie. Tutto quanto sopra in punto visite, salvo diverso miglior accordo tra le parti nell'esclusivo interesse dei figli e compatibilmente alle esigenze ed ai futuri impegni scolastici delle minori;
6. Le parti, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto si impegnano, ed espressamente si obbligano a trasferire, in favore delle figlie, la proprietà indivisa dell'appartamento sito in Scicli via
Biancospino n° 8, int. 2, p. 3°, già casa coniugale, rinunciando, fin da ora, ad ogni diritto o pretesa sulle rispettive quote di proprietà; dichiarano, altresì, di non possedere altri beni immobili. Prestano, inoltre, il loro consenso al rilascio (o al rinnovo) dei rispettivi passaporti e degli altri documenti di espatrio anche in relazione alle figlie minori;
7. Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alle figlie Parte_1 secondo le “linee guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte da pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici.
- Spese scolastiche (da documentarsi) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico ( bus/treno ) dal luogo di residenza all'istituto scolastico
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizione a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative ( pittura, teatro, boy-scout; e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. che l'udienza di comparizione del dì 25.06.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile a Scicli in data 05.05.2008, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 6, parte I, dell'anno 2008;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Scicli perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 16.07.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti