Art. 4.
Per il graduale ripianamento dei disavanzi degli esercizi precedenti, e' autorizzata la corresponsione all'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) di un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1980.
Per il graduale ripianamento dei disavanzi degli esercizi precedenti, e' autorizzata la corresponsione all'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) di un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1980.