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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1005/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente
LD AO, RE
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5956/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Società_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7643/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 21
e pubblicata il 10/06/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220010060026000 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 246/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
SI RIPORTANO AGLI ATTI, MEGLIO ESPLICANDO QUANTO IVI DEDOTTO E CONCLUDENDO PER
L'ACCOGLIMENTO DELLE RISPETTIVE RICHIESTE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 S.R.L. impugnava la cartella di pagamento n. 09720220010060026000 IMU 2013, mediante la quale il Concessionario Agenzia delle Entrate Riscossione provvedeva al recupero di impostA Imu per l' anno 2013 con conseguente liquidazione anche delle sanzioni.
La ricorrente lamentava illegittimità della pretesa dell'Ufficio eccependo la nullità dell'atto per inesistenza giuridica della notifica dal momento che l'atto era stato notificato a mezzo pec da indirizzo non presente nei registri pubblici, nonché ulteriori vizi formali della cartella, prescrizione della pretesa tributaria e decadenza della potestà di riscossione. Si costituiva in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate Riscossione che Roma
Capitale.
Con sentenza n. 7643/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA rigettava il ricorso e liquidava le spese in euro 1.000,00 oltre accessori a favore di ciascuno dei resistenti costituiti.
Avverso detta sentenza ha proposto appello Società_1 Srl per i seguenti motivi:
1)"La sentenza impugnata risulta gravata da violazione e falsa applicazione dell'art. 16 ter del D.L. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, violazione degli artt. 3 e 97 Cost.".
L'appellante si duole che il primo giudice non abbia tenuto conto di quanto disposto dall'art. 16 ter del D.L.
179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, in ordine alla validità delle notifiche esclusivamente provenienti dagli elenchi contenuti nei registri pubblici “IPA”, “Reginde”e “INI PEC”, e ciò ai fini della autenticità e legittimità della provenienza stessa;
ribadisce che ADER, nel caso di specie, ha versato in atti solo la ricevuta di consegna, mancando anche la ricevuta di accettazione, della pec del 5.10.2022 con cui ha pretesamente notificato dall'indirizzo pec notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it..
2) "Omessa pronuncia circa un punto decisivo della domanda: Violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 c.c.".
L'appellante non ritiene dovuti gli importi richiesti essendo spirato il termine quinquennale entro il quale l'amministrazione avrebbe dovuto attivarsi per riscuotere il proprio credito ex art. 2948 c.c., considerando che per l' IMU 2013 il termine ultimo per agire per il recupero del credito era il 31.12.2018, non riconoscendo come consegnata, la notifica del plico raccomandato contenente l'avviso di accertamento, atto presupposto alla cartella contestata, dal momento che la ricevuta versata in atti da Roma Capitale riporta una firma illeggibile.
3) "Omessa pronuncia circa un punto decisivo della domanda. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 161 L. 296/2006". L'appellante lamenta che, trattandosi di un tributo relativo al 2013, l'atto presupposto alla impugnata cartella, doveva essere notificato alla società ricorrente entro il 31.12.2019.
Si sono costituiti Ag.entrate - Riscossione ed il Comune di Roma.
L'appellante ed Ag.entrate - Riscossione, in vista dell'udienza, hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello è privo di fondamento.
In tema di notificazione della cartella esattoriale, l'art. 26, comma 2, del d.P.R. 602/1973, prevede unicamente che l'indirizzo del destinatario sia quello risultante dagli elenchi pubblici, ma non contiene analoga prescrizione relativamente all'indirizzo di PEC del mittente. Per cui la doglianza sull'utilizzo da parte del mittente di indirizzo non IPA è priva di fondamento.
La Suprema Corte ha avuto modo di ribadire che “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (Sez. U, Sentenza n. 23620 del 28/09/2018), e , più in generale che “per le notifiche a mezzo PEC opera il principio della sanatoria della nullità se l'atto ha raggiunto il suo scopo, ex art. 156 c.p.c., comma 3” (Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016, Sez. 1, Sentenza n. 20625 del 31/08/2017; Sez. 3, Ordinanza n. 24568 del 05/10/2018)”.
Pertanto, anche una eventuale nullità attinente alla notificazione in parola, verrebbe in ogni caso sanata – come più volte ribadito dalla Suprema Corte – dal raggiungimento dello scopo della notificazione stessa ex art. 156 comma 3 c.p.c.
Anche il secondo motivo e terzo motivo di appello, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.
L' avviso di accertamento in rettifica per IMU anno 2013 é stato correttamente notificato in data 03.09.2018, con raccomandata a.r. n. 787145714437 ritirata da persona addetta alla ricezione degli atti presso l'indirizzo della società contribuente (All. 1 e 2 fascicolo di primo grado resistente). La corretta notificazione dell'atto presupposto costituisce condotta idonea ad impedire il compimento del termine di decadenza di cui all'art. 1 comma 161 L.296/2006. Né sussiste, infine, alcuna prescrizione del preteso tributo, stante l'efficacia interruttiva dell'atto notificato.
L'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio Sezione 02, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Società_1 S.R.L., così provvede: - rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio liquidate in euro 1.600,00 a favore del Comune di Roma ed in euro 1.700,00 a favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione, oltre accessori, come per legge. Così deciso in Roma nella
Camera di Consiglio del 22 gennaio 2026. Il Giudice est. La Presidente Paola Baldovini Giuliana Passero
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente
LD AO, RE
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5956/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Società_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7643/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 21
e pubblicata il 10/06/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220010060026000 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 246/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
SI RIPORTANO AGLI ATTI, MEGLIO ESPLICANDO QUANTO IVI DEDOTTO E CONCLUDENDO PER
L'ACCOGLIMENTO DELLE RISPETTIVE RICHIESTE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 S.R.L. impugnava la cartella di pagamento n. 09720220010060026000 IMU 2013, mediante la quale il Concessionario Agenzia delle Entrate Riscossione provvedeva al recupero di impostA Imu per l' anno 2013 con conseguente liquidazione anche delle sanzioni.
La ricorrente lamentava illegittimità della pretesa dell'Ufficio eccependo la nullità dell'atto per inesistenza giuridica della notifica dal momento che l'atto era stato notificato a mezzo pec da indirizzo non presente nei registri pubblici, nonché ulteriori vizi formali della cartella, prescrizione della pretesa tributaria e decadenza della potestà di riscossione. Si costituiva in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate Riscossione che Roma
Capitale.
Con sentenza n. 7643/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA rigettava il ricorso e liquidava le spese in euro 1.000,00 oltre accessori a favore di ciascuno dei resistenti costituiti.
Avverso detta sentenza ha proposto appello Società_1 Srl per i seguenti motivi:
1)"La sentenza impugnata risulta gravata da violazione e falsa applicazione dell'art. 16 ter del D.L. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, violazione degli artt. 3 e 97 Cost.".
L'appellante si duole che il primo giudice non abbia tenuto conto di quanto disposto dall'art. 16 ter del D.L.
179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, in ordine alla validità delle notifiche esclusivamente provenienti dagli elenchi contenuti nei registri pubblici “IPA”, “Reginde”e “INI PEC”, e ciò ai fini della autenticità e legittimità della provenienza stessa;
ribadisce che ADER, nel caso di specie, ha versato in atti solo la ricevuta di consegna, mancando anche la ricevuta di accettazione, della pec del 5.10.2022 con cui ha pretesamente notificato dall'indirizzo pec notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it..
2) "Omessa pronuncia circa un punto decisivo della domanda: Violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 c.c.".
L'appellante non ritiene dovuti gli importi richiesti essendo spirato il termine quinquennale entro il quale l'amministrazione avrebbe dovuto attivarsi per riscuotere il proprio credito ex art. 2948 c.c., considerando che per l' IMU 2013 il termine ultimo per agire per il recupero del credito era il 31.12.2018, non riconoscendo come consegnata, la notifica del plico raccomandato contenente l'avviso di accertamento, atto presupposto alla cartella contestata, dal momento che la ricevuta versata in atti da Roma Capitale riporta una firma illeggibile.
3) "Omessa pronuncia circa un punto decisivo della domanda. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 161 L. 296/2006". L'appellante lamenta che, trattandosi di un tributo relativo al 2013, l'atto presupposto alla impugnata cartella, doveva essere notificato alla società ricorrente entro il 31.12.2019.
Si sono costituiti Ag.entrate - Riscossione ed il Comune di Roma.
L'appellante ed Ag.entrate - Riscossione, in vista dell'udienza, hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello è privo di fondamento.
In tema di notificazione della cartella esattoriale, l'art. 26, comma 2, del d.P.R. 602/1973, prevede unicamente che l'indirizzo del destinatario sia quello risultante dagli elenchi pubblici, ma non contiene analoga prescrizione relativamente all'indirizzo di PEC del mittente. Per cui la doglianza sull'utilizzo da parte del mittente di indirizzo non IPA è priva di fondamento.
La Suprema Corte ha avuto modo di ribadire che “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (Sez. U, Sentenza n. 23620 del 28/09/2018), e , più in generale che “per le notifiche a mezzo PEC opera il principio della sanatoria della nullità se l'atto ha raggiunto il suo scopo, ex art. 156 c.p.c., comma 3” (Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016, Sez. 1, Sentenza n. 20625 del 31/08/2017; Sez. 3, Ordinanza n. 24568 del 05/10/2018)”.
Pertanto, anche una eventuale nullità attinente alla notificazione in parola, verrebbe in ogni caso sanata – come più volte ribadito dalla Suprema Corte – dal raggiungimento dello scopo della notificazione stessa ex art. 156 comma 3 c.p.c.
Anche il secondo motivo e terzo motivo di appello, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.
L' avviso di accertamento in rettifica per IMU anno 2013 é stato correttamente notificato in data 03.09.2018, con raccomandata a.r. n. 787145714437 ritirata da persona addetta alla ricezione degli atti presso l'indirizzo della società contribuente (All. 1 e 2 fascicolo di primo grado resistente). La corretta notificazione dell'atto presupposto costituisce condotta idonea ad impedire il compimento del termine di decadenza di cui all'art. 1 comma 161 L.296/2006. Né sussiste, infine, alcuna prescrizione del preteso tributo, stante l'efficacia interruttiva dell'atto notificato.
L'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio Sezione 02, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Società_1 S.R.L., così provvede: - rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio liquidate in euro 1.600,00 a favore del Comune di Roma ed in euro 1.700,00 a favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione, oltre accessori, come per legge. Così deciso in Roma nella
Camera di Consiglio del 22 gennaio 2026. Il Giudice est. La Presidente Paola Baldovini Giuliana Passero