Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 1005
CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità della notifica PEC per indirizzo mittente non presente nei registri pubblici

    La Corte ritiene che la legge non prescriva che l'indirizzo PEC del mittente debba essere presente negli elenchi pubblici. Inoltre, anche in caso di nullità, questa sarebbe sanata dal raggiungimento dello scopo della notifica, come stabilito dalla Suprema Corte.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito tributario

    La Corte afferma che l'avviso di accertamento per IMU 2013 è stato notificato correttamente in data 03.09.2018, impedendo il decorso del termine di decadenza. La notifica dell'atto presupposto ha efficacia interruttiva della prescrizione.

  • Rigettato
    Decadenza della potestà di riscossione

    La Corte afferma che l'avviso di accertamento per IMU 2013 è stato notificato correttamente in data 03.09.2018, impedendo il decorso del termine di decadenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 1005
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1005
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo