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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/10/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1716/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1716/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
DI
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_2 CodiceFiscale_2 mente domiciliati in Salerno, alla vi studio dell'avv. Emilio Costantino che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 23 luglio 2025, e Controparte_1 Controparte_2 avanzavano richiesta congiunta di cessazion ili esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Salerno in data 22 agosto 1999 e che dalla loro unione erano nate due figlie, Per_1
(07.08.2000) e (05.01.2005). Per_2
Pertanto, trasc sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, omologato con sentenza n. 3242/2023 pubblicata il 13.07.2023, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
-La casa coniugale di proprietà esclusiva della , sita in Salerno alla Controparte_1 via Partecipazione n. 15, rimane assegnata che continuerà ad abitarvi unitamente alle figlie;
- Il sig. corrisponderà alla signora , per il Controparte_2 Controparte_1 manteni ancora non economicamente plessiva somma mensile di 300,00 (trecento euro/00cent), mediante versamento da effettuarsi entro il giorno 20 sull'iban [...] da rivalutare annualmente in modo automatico secondo gli indici ISTAT;
- Il sig. contribuirà in ragione del 50%, alle spese straordinarie Controparte_2 nell'int ie, di seguito elencate: - scolastiche (a mero scopo esemplificativo e non esaustivo: tasse scolastiche e universitarie;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato {BES}; assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche;
spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) da luogo di residenza all'istituto scolastico;
corsi di recupero, lezioni private, doposcuola;
corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria;
corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
- mediche (a mero scopo esemplificativo e non esaustivo: visite specialistiche;
cure dentistiche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista; tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
farmaci omeopatici;
- ludico-sportive: (a mero scopo esemplificativo e non esaustivo: attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezza ture (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); viaggi studio in Italia e all'estero, stages sportivi e vacanze senza i genitori;
spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- I coniugi stabiliscono che l'assegno unico universale, secondo la formulazione attualmente vigente ovvero ogni altro eventuale sussidio che dovesse sostituirlo, verrà richiesto ed incassato, per intero, dalla signora , con espressa Controparte_1 relativa rinuncia da parte del sig. Controparte_2
- I coniugi rinunciano reciprocam tenimento per sé stessi;
- Le parti dichiarano che il presente accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del ricorso e, pertanto, si obbligano a rispettarne immediatamente termini e condizioni;
- I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo delle carte d'identità valide per l'espatrio nonché dei rispettivi passaporti o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio per sé e per i figli;
Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 22 agosto 1999 nel Comune di Salerno tra , nata a [...] il Controparte_1
09.02.1971, C.F.: , nato a [...] il CodiceFiscale_1 Controparte_2
14.06.1965, C.F.: tr o Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di to n. 13, Parte II, Serie A, Uff. 3) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1716/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
DI
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_2 CodiceFiscale_2 mente domiciliati in Salerno, alla vi studio dell'avv. Emilio Costantino che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 23 luglio 2025, e Controparte_1 Controparte_2 avanzavano richiesta congiunta di cessazion ili esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Salerno in data 22 agosto 1999 e che dalla loro unione erano nate due figlie, Per_1
(07.08.2000) e (05.01.2005). Per_2
Pertanto, trasc sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, omologato con sentenza n. 3242/2023 pubblicata il 13.07.2023, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
-La casa coniugale di proprietà esclusiva della , sita in Salerno alla Controparte_1 via Partecipazione n. 15, rimane assegnata che continuerà ad abitarvi unitamente alle figlie;
- Il sig. corrisponderà alla signora , per il Controparte_2 Controparte_1 manteni ancora non economicamente plessiva somma mensile di 300,00 (trecento euro/00cent), mediante versamento da effettuarsi entro il giorno 20 sull'iban [...] da rivalutare annualmente in modo automatico secondo gli indici ISTAT;
- Il sig. contribuirà in ragione del 50%, alle spese straordinarie Controparte_2 nell'int ie, di seguito elencate: - scolastiche (a mero scopo esemplificativo e non esaustivo: tasse scolastiche e universitarie;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato {BES}; assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche;
spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) da luogo di residenza all'istituto scolastico;
corsi di recupero, lezioni private, doposcuola;
corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria;
corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
- mediche (a mero scopo esemplificativo e non esaustivo: visite specialistiche;
cure dentistiche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista; tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
farmaci omeopatici;
- ludico-sportive: (a mero scopo esemplificativo e non esaustivo: attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezza ture (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); viaggi studio in Italia e all'estero, stages sportivi e vacanze senza i genitori;
spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- I coniugi stabiliscono che l'assegno unico universale, secondo la formulazione attualmente vigente ovvero ogni altro eventuale sussidio che dovesse sostituirlo, verrà richiesto ed incassato, per intero, dalla signora , con espressa Controparte_1 relativa rinuncia da parte del sig. Controparte_2
- I coniugi rinunciano reciprocam tenimento per sé stessi;
- Le parti dichiarano che il presente accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del ricorso e, pertanto, si obbligano a rispettarne immediatamente termini e condizioni;
- I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo delle carte d'identità valide per l'espatrio nonché dei rispettivi passaporti o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio per sé e per i figli;
Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 22 agosto 1999 nel Comune di Salerno tra , nata a [...] il Controparte_1
09.02.1971, C.F.: , nato a [...] il CodiceFiscale_1 Controparte_2
14.06.1965, C.F.: tr o Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di to n. 13, Parte II, Serie A, Uff. 3) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi