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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 06/02/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3820/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al R.G.N. 3820/2022, promossa da:
(P.I. ), nella persona della Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Parte_1
Giovannelli
- attrice
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe CP_1 C.F._1
Vecchio
- convenuto
Oggetto: mediazione.
Conclusioni
Per l'attrice: come da atto di citazione, “accertare e statuire: - il diritto della Controparte_2
a percepire i compensi di mediazione dal sig. per la compravendita dell'immobile
[...] CP_1
sito in Pisa, via Cesare Battisti n. 41, e di conseguenza condannare il signor al CP_1 pagamento in favore di parte attrice della somma pari ad €. 18.000,00 o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia - ordinare al signor di rettificare a sue spese l'atto di CP_1 compravendita sottoscritto con il sig. inserendo la clausola relativa all'essersi avvalso CP_3 dell'attività dell' nella compravendita dell'immobile in questione. Con Controparte_2 vittoria di spese e compensi di giudizio come per legge”; per il convenuto: come da comparsa di costituzione, “Respingere le domande di parte attrice, in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto per tutto quanto esposto in narrativa;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari della presente procedura, oltre IVA e CPA come per legge”; in via istruttoria, insiste nelle istanze non ammesse.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
(d'ora in avanti, più semplicemente, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Pisa il CP_2
IG. chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 18.000,00, oltre IVA, a CP_1 titolo di provvigione per l'attività di mediazione prestata nella compravendita conclusa tra il convenuto e il IG. CP_4
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha dedotto:
- di aver svolto la propria attività professionale di agente immobiliare in favore del IG. CP_1 nell'ambito delle trattative riguardanti l'acquisto dell'immobile sito in Pisa, in via Cesare Battisti n.
41, di proprietà del IG. CP_3
- in particolare, di aver predisposto la proposta di acquisto sottoscritta dal convenuto (doc. 2, fascicolo di parte attrice), successivamente accettata dal venditore in data 16/10/2021, che ha condotto alla stipula del contratto preliminare di compravendita il 7/3/2022 (doc. 7) e al definitivo il 26/7/2022
(doc. 8);
- la clausola n. 6 della proposta di acquisto stabiliva che “il proponente dichiara che per la conclusione dell'affare si è avvalso dell'agenzia Mi Casa immobiliare di e di Parte_1 riconoscere ed accettare la mediazione dell'agente immobiliare, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto a parte, che si impegna a versare alla data prevista al primo versamento”
(cfr. p. 2, doc. 2);
- contestualmente all'accettazione di tale proposta di acquisto, l'attrice e il convenuto stipulavano un accordo in qui quest'ultimo dichiarava di “essersi avvalso dell'intervento, quale mediatore, ai sensi degli artt. 1754 e ss. Cod. civ., dell'agenzia di (…) la quale Controparte_2 Parte_1 percepirà alla stipula del preliminare d'acquisto una somma pari ad €. 10.000,00 + 8.000,00 oltre
IVA dell'importo complessivo di vendita oltre Iva nella misura di legge” (cfr. doc. 4);
- tuttavia, il IG. non provvedeva a corrispondere la provvigione pattuita, ma, al contrario, nel CP_1
contratto definitivo dichiarava di non essersi avvalso di alcuna attività di intermediazione.
L'attrice ha, inoltre, precisato che “la firma della GN veniva richiesta dal signor Pt_1 CP_1
non in relazione alla clausola di mediazione ma semplicemente sulla scorta del fatto che aveva depositato al momento della proposta l'assegno di €. 10.000,00, oltretutto in una fase successiva all'effettiva redazione della proposta stessa (…) non essendovi spazio per la presenza delle firme di proponente e proprietario la sigla veniva apposta in calce al documento” (cfr. pp. 6 e 7, atto di citazione).
2. Si è costituito in giudizio il IG. contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo CP_1
il rigetto della domanda attorea.
In particolare, il convenuto ha eccepito:
- di non aver mai conferito alcun incarico di mediazione immobiliare all'agenzia, né di aver usufruito della relativa attività professionale;
- nella copia della proposta di acquisto consegnatagli, la prima parte della clausola n. 6 relativa al conferimento dell'incarico di mediazione era stata “barrata” ed espressamente sottoscritta dalla IG.ra
, dimostrando così che le parti avevano inteso escludere l'attività di mediazione in favore del Pt_1
convenuto (doc. 2, fascicolo di parte convenuta);
- l'ulteriore accordo prodotto da controparte era privo di riferimenti alla compravendita immobiliare e di data certa, e compilato in maniera difforme rispetto a quanto concordato (doc. 4);
- il contratto preliminare e il definitivo di compravendita stipulati tra il IG. e il IG. CP_1 CP_3
erano il risultato di un nuovo accordo economico, al quale non aveva partecipato, privo di CP_2
qualsiasi riferimento alla proposta di acquisto del 16/10/2021, poiché radicalmente mutate le caratteristiche dell'immobile.
3. La causa è stata istruita documentalmente e mediante escussione testimoniale del IG. CP_3
All'udienza dell'8/1/2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni, rinunciando ai termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche;
il Giudice ha, quindi, trattenuto la causa in decisione.
***********
4. In via preliminare, devono essere rigettate le istanze istruttorie formulate da parte convenuta e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, stante la loro irrilevanza e superfluità ai fini del decidere.
5. Nel merito, la pretesa attorea è fondata e deve, pertanto, essere accolta per le ragioni che seguono.
5.1. Come è noto, il diritto del mediatore alla provvigione non presuppone necessariamente il conferimento di un incarico, essendo sufficiente che l'affare sia concluso anche a causa del suo intervento, salvo che le parti non lo abbiano fin da subito rifiutato. In applicazione di tale principio, il diritto alla provvigione nasce sulla sola base della conclusione di un affare, a condizione che vi sia un nesso causale tra l'attività svolta dal mediatore e l'accordo raggiunto (ex multis, Trib. Potenza n.
1594/2024; e ancora, “ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria
l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, essendo sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene”, cfr.
Cass. civ. n. 7759/2005).
5.2. Nel caso in esame, dalle dichiarazioni del IG. della cui attendibilità e credibilità non vi è CP_3
motivo di dubitare in ragione della coerenza intrinseca ed estrinseca delle stesse, si evince con chiarezza l'attività di mediazione svolta dall'attrice.
Segnatamente nella persona della sua titolare : CP_2 Parte_1
- ha predisposto e presentato al IG. la proposta irrevocabile di acquisto formulata dal IG, CP_3
(“Non ricordo le date. So che la proposta irrevocabile mi è stata presentata dalla ”; CP_1 CP_2
“Non ricordo le date, ma ha fatto tutto la GN ”; cfr. verbale di udienza del 22/2/2024); Pt_1
- ha gestito la trattativa immobiliare tra parte venditrice e parte acquirente, addivenendo al prezzo finale di € 920.000,00 (“Non ricordo la data, ma le parti sono venute a casa. Ma io non ho fatto niente, ha fatto tutto la IG.a perché le ho dato l'esclusiva”, cfr. verbale di udienza del Pt_1
22/2/2024).
- ha concordato con le parti la data della stipula del contratto preliminare e contattato personalmente il Notaio per fissare l'appuntamento, informandone le parti;
Pt_2
- ha partecipato alla stipula del preliminare avanti il Notaio.
Alla luce delle risultanze istruttorie, è, quindi, dimostrato che l'attrice, attraverso la propria attività, ha messo in relazione il IG. e il IG. e che quest'ultimo si sia avvantaggiato dell'attività CP_3 CP_1 di mediazione: “l'affare” concluso è, dunque, causalmente ricollegabile al contatto determinato dalla mediatrice tra le parti contrattuali, le quali sono, di conseguenza, tenute al pagamento della provvigione
5.3. Del resto, le difformità urbanistiche e, più in generale, il mutamento delle caratteristiche dell'immobile allegati dal convenuto, non sono sufficienti ad interrompere il nesso causale tra l'attività della mediatrice e la conclusione dell'affare, atteso che il diritto alla provvigione non necessita di una coincidenza totale tra oggetto iniziale delle trattative e oggetto conclusivo dell'affare,
e va riconosciuto anche laddove la variazione oggettiva concerna il bene, più compiutamente identificato, o il prezzo, a condizione che l'opera del mediatore – come nella specie – sia valsa a far intavolare trattative (Trib. Roma n. 7349/2024). Invero, il diritto alla provvigione non può essere riconosciuto quando le parti messe in contatto per la conclusione dell'affare, ne concludano successivamente uno avente ad oggetto un bene ontologicamente diverso da quello indicato nello stipulato contratto di mediazione (Cass. civ. n. 11815/2023), ipotesi che non si rinviene nel presente giudizio.
5.4. Quanto all'eccezione sollevata dal convenuto circa la presunta volontà delle parti di escludere l'intervento della mediatrice – desumibile, secondo la prospettazione del IG. dalla CP_1 cancellazione della prima parte dell'art. 6 della proposta di acquisto – si ritiene che il convenuto non abbia soddisfatto l'onere probatorio sullo stesso incombente in merito a tale circostanza, alla stregua del criterio del “più probabile che non” applicabile in materia civile.
La documentazione versata in atti non consente di inferire una volontà chiara e univoca delle parti volta a escludere l'attività di mediazione. Se da un lato la proposta di acquisto prodotta dal compratore risulta “barrata” e sottoscritta dalla IG.ra nella parte relativa alla dichiarazione del IG. Pt_1 CP_1 di avvalersi di tale attività, dall'altro l'attrice ha prodotto una copia priva di cancellazioni e, soprattutto, un accordo firmato dal convenuto, la cui sottoscrizione non è stata espressamente disconosciuta e in cui lo stesso dichiara di “essersi avvalso dell'intervento, quale mediatore, ai sensi degli artt. 1754 e ss. Cod. civ., dell'agenzia di ”, specificando Controparte_2 Parte_1
il corrispettivo concordato.
La contestazione sollevata dal convenuto in merito all'assenza di data certa nella predetta scrittura non è dirimente. Tale circostanza, oltre a non incidere sulla validità del negozio, non configurandosi come requisito essenziale ma al più necessario ai fini dell'opponibilità ai terzi, appare priva di specificità, considerato che il IG. pur avendo sottoscritto l'atto, non ha indicato il momento CP_1
in cui ciò sarebbe avvenuto.
Parimenti, priva di fondamento è l'asserita indeterminatezza dell'oggetto dell'attività di intermediazione: i rapporti tra il IG. e erano, infatti, limitati alla sola compravendita CP_1 CP_2 oggetto di causa, rendendo l'oggetto della dichiarazione determinabile. CP_5
5.5. In punto di quantum, si osserva che il convenuto non ha contestato l'entità della provvigione quantificata in atto di citazione nell'importo di € 18.000.00, oltre IVA. Sull'operatività del principio di non contestazione in relazione ai i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del
1990, è necessario e sufficiente richiamare Cass. civ. n. 12231/2007: “L'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, dall'art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore
a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione.
(Nella specie, relativa ad azione di un per il recupero di spese effettuate in luogo di un CP_6
privato inadempiente ad ordine dell'autorità, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto non controverso l'importo richiesto dall'ente, poiché la contestazione della parte aveva riguardato soltanto la liquidità ed esigibilità del credito, mentre solo in comparsa conclusionale in grado di appello era stato dedotto che la fattura prodotta non costituiva prova sufficiente della spesa sostenuta)”.
5.6. Alla stregua delle suesposte considerazioni risulta, dunque, fondata la pretesa creditoria di avendo quest'ultima diritto alla provvigione ai sensi dell'art. 1755 c.c. in relazione all'affare CP_2
concluso per il suo intervento, e, pertanto il IG. deve essere condannato al pagamento in favore CP_1 dell'attrice di € 18.000,00, oltre IVA.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in misura inferiore rispetto alla nota spese, applicando i parametri di cui al DM 55/2014 per lo scaglione di riferimento
(da € 5.201,00 ad € 26.000,00), riducendo ai minimi la fase decisoria, per la quale non sono state redatte memorie conclusionali.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della somma di € 18.000,00, oltre IVA;
[...]
- condanna a rifondere a le CP_1 Parte_1 spese del presente giudizio, che liquida in € 4.227,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge.
Pisa, 6/2/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al R.G.N. 3820/2022, promossa da:
(P.I. ), nella persona della Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Parte_1
Giovannelli
- attrice
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe CP_1 C.F._1
Vecchio
- convenuto
Oggetto: mediazione.
Conclusioni
Per l'attrice: come da atto di citazione, “accertare e statuire: - il diritto della Controparte_2
a percepire i compensi di mediazione dal sig. per la compravendita dell'immobile
[...] CP_1
sito in Pisa, via Cesare Battisti n. 41, e di conseguenza condannare il signor al CP_1 pagamento in favore di parte attrice della somma pari ad €. 18.000,00 o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia - ordinare al signor di rettificare a sue spese l'atto di CP_1 compravendita sottoscritto con il sig. inserendo la clausola relativa all'essersi avvalso CP_3 dell'attività dell' nella compravendita dell'immobile in questione. Con Controparte_2 vittoria di spese e compensi di giudizio come per legge”; per il convenuto: come da comparsa di costituzione, “Respingere le domande di parte attrice, in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto per tutto quanto esposto in narrativa;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari della presente procedura, oltre IVA e CPA come per legge”; in via istruttoria, insiste nelle istanze non ammesse.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
(d'ora in avanti, più semplicemente, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Pisa il CP_2
IG. chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 18.000,00, oltre IVA, a CP_1 titolo di provvigione per l'attività di mediazione prestata nella compravendita conclusa tra il convenuto e il IG. CP_4
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha dedotto:
- di aver svolto la propria attività professionale di agente immobiliare in favore del IG. CP_1 nell'ambito delle trattative riguardanti l'acquisto dell'immobile sito in Pisa, in via Cesare Battisti n.
41, di proprietà del IG. CP_3
- in particolare, di aver predisposto la proposta di acquisto sottoscritta dal convenuto (doc. 2, fascicolo di parte attrice), successivamente accettata dal venditore in data 16/10/2021, che ha condotto alla stipula del contratto preliminare di compravendita il 7/3/2022 (doc. 7) e al definitivo il 26/7/2022
(doc. 8);
- la clausola n. 6 della proposta di acquisto stabiliva che “il proponente dichiara che per la conclusione dell'affare si è avvalso dell'agenzia Mi Casa immobiliare di e di Parte_1 riconoscere ed accettare la mediazione dell'agente immobiliare, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto a parte, che si impegna a versare alla data prevista al primo versamento”
(cfr. p. 2, doc. 2);
- contestualmente all'accettazione di tale proposta di acquisto, l'attrice e il convenuto stipulavano un accordo in qui quest'ultimo dichiarava di “essersi avvalso dell'intervento, quale mediatore, ai sensi degli artt. 1754 e ss. Cod. civ., dell'agenzia di (…) la quale Controparte_2 Parte_1 percepirà alla stipula del preliminare d'acquisto una somma pari ad €. 10.000,00 + 8.000,00 oltre
IVA dell'importo complessivo di vendita oltre Iva nella misura di legge” (cfr. doc. 4);
- tuttavia, il IG. non provvedeva a corrispondere la provvigione pattuita, ma, al contrario, nel CP_1
contratto definitivo dichiarava di non essersi avvalso di alcuna attività di intermediazione.
L'attrice ha, inoltre, precisato che “la firma della GN veniva richiesta dal signor Pt_1 CP_1
non in relazione alla clausola di mediazione ma semplicemente sulla scorta del fatto che aveva depositato al momento della proposta l'assegno di €. 10.000,00, oltretutto in una fase successiva all'effettiva redazione della proposta stessa (…) non essendovi spazio per la presenza delle firme di proponente e proprietario la sigla veniva apposta in calce al documento” (cfr. pp. 6 e 7, atto di citazione).
2. Si è costituito in giudizio il IG. contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo CP_1
il rigetto della domanda attorea.
In particolare, il convenuto ha eccepito:
- di non aver mai conferito alcun incarico di mediazione immobiliare all'agenzia, né di aver usufruito della relativa attività professionale;
- nella copia della proposta di acquisto consegnatagli, la prima parte della clausola n. 6 relativa al conferimento dell'incarico di mediazione era stata “barrata” ed espressamente sottoscritta dalla IG.ra
, dimostrando così che le parti avevano inteso escludere l'attività di mediazione in favore del Pt_1
convenuto (doc. 2, fascicolo di parte convenuta);
- l'ulteriore accordo prodotto da controparte era privo di riferimenti alla compravendita immobiliare e di data certa, e compilato in maniera difforme rispetto a quanto concordato (doc. 4);
- il contratto preliminare e il definitivo di compravendita stipulati tra il IG. e il IG. CP_1 CP_3
erano il risultato di un nuovo accordo economico, al quale non aveva partecipato, privo di CP_2
qualsiasi riferimento alla proposta di acquisto del 16/10/2021, poiché radicalmente mutate le caratteristiche dell'immobile.
3. La causa è stata istruita documentalmente e mediante escussione testimoniale del IG. CP_3
All'udienza dell'8/1/2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni, rinunciando ai termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche;
il Giudice ha, quindi, trattenuto la causa in decisione.
***********
4. In via preliminare, devono essere rigettate le istanze istruttorie formulate da parte convenuta e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, stante la loro irrilevanza e superfluità ai fini del decidere.
5. Nel merito, la pretesa attorea è fondata e deve, pertanto, essere accolta per le ragioni che seguono.
5.1. Come è noto, il diritto del mediatore alla provvigione non presuppone necessariamente il conferimento di un incarico, essendo sufficiente che l'affare sia concluso anche a causa del suo intervento, salvo che le parti non lo abbiano fin da subito rifiutato. In applicazione di tale principio, il diritto alla provvigione nasce sulla sola base della conclusione di un affare, a condizione che vi sia un nesso causale tra l'attività svolta dal mediatore e l'accordo raggiunto (ex multis, Trib. Potenza n.
1594/2024; e ancora, “ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria
l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, essendo sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene”, cfr.
Cass. civ. n. 7759/2005).
5.2. Nel caso in esame, dalle dichiarazioni del IG. della cui attendibilità e credibilità non vi è CP_3
motivo di dubitare in ragione della coerenza intrinseca ed estrinseca delle stesse, si evince con chiarezza l'attività di mediazione svolta dall'attrice.
Segnatamente nella persona della sua titolare : CP_2 Parte_1
- ha predisposto e presentato al IG. la proposta irrevocabile di acquisto formulata dal IG, CP_3
(“Non ricordo le date. So che la proposta irrevocabile mi è stata presentata dalla ”; CP_1 CP_2
“Non ricordo le date, ma ha fatto tutto la GN ”; cfr. verbale di udienza del 22/2/2024); Pt_1
- ha gestito la trattativa immobiliare tra parte venditrice e parte acquirente, addivenendo al prezzo finale di € 920.000,00 (“Non ricordo la data, ma le parti sono venute a casa. Ma io non ho fatto niente, ha fatto tutto la IG.a perché le ho dato l'esclusiva”, cfr. verbale di udienza del Pt_1
22/2/2024).
- ha concordato con le parti la data della stipula del contratto preliminare e contattato personalmente il Notaio per fissare l'appuntamento, informandone le parti;
Pt_2
- ha partecipato alla stipula del preliminare avanti il Notaio.
Alla luce delle risultanze istruttorie, è, quindi, dimostrato che l'attrice, attraverso la propria attività, ha messo in relazione il IG. e il IG. e che quest'ultimo si sia avvantaggiato dell'attività CP_3 CP_1 di mediazione: “l'affare” concluso è, dunque, causalmente ricollegabile al contatto determinato dalla mediatrice tra le parti contrattuali, le quali sono, di conseguenza, tenute al pagamento della provvigione
5.3. Del resto, le difformità urbanistiche e, più in generale, il mutamento delle caratteristiche dell'immobile allegati dal convenuto, non sono sufficienti ad interrompere il nesso causale tra l'attività della mediatrice e la conclusione dell'affare, atteso che il diritto alla provvigione non necessita di una coincidenza totale tra oggetto iniziale delle trattative e oggetto conclusivo dell'affare,
e va riconosciuto anche laddove la variazione oggettiva concerna il bene, più compiutamente identificato, o il prezzo, a condizione che l'opera del mediatore – come nella specie – sia valsa a far intavolare trattative (Trib. Roma n. 7349/2024). Invero, il diritto alla provvigione non può essere riconosciuto quando le parti messe in contatto per la conclusione dell'affare, ne concludano successivamente uno avente ad oggetto un bene ontologicamente diverso da quello indicato nello stipulato contratto di mediazione (Cass. civ. n. 11815/2023), ipotesi che non si rinviene nel presente giudizio.
5.4. Quanto all'eccezione sollevata dal convenuto circa la presunta volontà delle parti di escludere l'intervento della mediatrice – desumibile, secondo la prospettazione del IG. dalla CP_1 cancellazione della prima parte dell'art. 6 della proposta di acquisto – si ritiene che il convenuto non abbia soddisfatto l'onere probatorio sullo stesso incombente in merito a tale circostanza, alla stregua del criterio del “più probabile che non” applicabile in materia civile.
La documentazione versata in atti non consente di inferire una volontà chiara e univoca delle parti volta a escludere l'attività di mediazione. Se da un lato la proposta di acquisto prodotta dal compratore risulta “barrata” e sottoscritta dalla IG.ra nella parte relativa alla dichiarazione del IG. Pt_1 CP_1 di avvalersi di tale attività, dall'altro l'attrice ha prodotto una copia priva di cancellazioni e, soprattutto, un accordo firmato dal convenuto, la cui sottoscrizione non è stata espressamente disconosciuta e in cui lo stesso dichiara di “essersi avvalso dell'intervento, quale mediatore, ai sensi degli artt. 1754 e ss. Cod. civ., dell'agenzia di ”, specificando Controparte_2 Parte_1
il corrispettivo concordato.
La contestazione sollevata dal convenuto in merito all'assenza di data certa nella predetta scrittura non è dirimente. Tale circostanza, oltre a non incidere sulla validità del negozio, non configurandosi come requisito essenziale ma al più necessario ai fini dell'opponibilità ai terzi, appare priva di specificità, considerato che il IG. pur avendo sottoscritto l'atto, non ha indicato il momento CP_1
in cui ciò sarebbe avvenuto.
Parimenti, priva di fondamento è l'asserita indeterminatezza dell'oggetto dell'attività di intermediazione: i rapporti tra il IG. e erano, infatti, limitati alla sola compravendita CP_1 CP_2 oggetto di causa, rendendo l'oggetto della dichiarazione determinabile. CP_5
5.5. In punto di quantum, si osserva che il convenuto non ha contestato l'entità della provvigione quantificata in atto di citazione nell'importo di € 18.000.00, oltre IVA. Sull'operatività del principio di non contestazione in relazione ai i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del
1990, è necessario e sufficiente richiamare Cass. civ. n. 12231/2007: “L'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, dall'art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore
a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione.
(Nella specie, relativa ad azione di un per il recupero di spese effettuate in luogo di un CP_6
privato inadempiente ad ordine dell'autorità, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto non controverso l'importo richiesto dall'ente, poiché la contestazione della parte aveva riguardato soltanto la liquidità ed esigibilità del credito, mentre solo in comparsa conclusionale in grado di appello era stato dedotto che la fattura prodotta non costituiva prova sufficiente della spesa sostenuta)”.
5.6. Alla stregua delle suesposte considerazioni risulta, dunque, fondata la pretesa creditoria di avendo quest'ultima diritto alla provvigione ai sensi dell'art. 1755 c.c. in relazione all'affare CP_2
concluso per il suo intervento, e, pertanto il IG. deve essere condannato al pagamento in favore CP_1 dell'attrice di € 18.000,00, oltre IVA.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in misura inferiore rispetto alla nota spese, applicando i parametri di cui al DM 55/2014 per lo scaglione di riferimento
(da € 5.201,00 ad € 26.000,00), riducendo ai minimi la fase decisoria, per la quale non sono state redatte memorie conclusionali.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della somma di € 18.000,00, oltre IVA;
[...]
- condanna a rifondere a le CP_1 Parte_1 spese del presente giudizio, che liquida in € 4.227,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge.
Pisa, 6/2/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella